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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE contro
RO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott. GASPARRI SONIA P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 37 Di parte ricorrente in via preliminare:
a) sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, ex art. 23 L. n. 87 del 1953 in relazione all'art. 1 comma 1-bis, art. 1 comma 1-ter e art. 1 comma 1-quater della L.P. di n. 18 del 1983 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Costituzione CP_1
dato che la materia de qua è riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro fra privati in cui sussiste competenza esclusiva dello Stato;
in via residuale per violazione dell'art. 3, 4, 35 e 97 Cost.; ed infine per violazione dell'art. 10 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dalle clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
nel merito:
b) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. tra la signora e l con decorrenza Parte_2 Controparte_3
dal 13.05.2002 al 11.01.2023 o diversa data ritenuta di giustizia;
c) previo accertamento delle differenze retributive dovute, ivi comprese quelle a titolo di trattamento di fine rapporto, condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, RO
a pagare alla ricorrente la somma di € 94.770,59- oltre alla Parte_2
pagina 2 di 37 rivalutazione annuale o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo;
in via di stretto subordine, qualora il Giudice ritenesse la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 13.05.2002 - o diversa data ritenuta di giustizia - accertare e dichiarare, vista la natura subordinata del rapporto, che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al periodo 13.05.2002 al 13.08.2017 ammonta ad € 94.770,59-;
d) in aggiunta a quanto indicato alla lett. c) previo accertamento della violazione del diritto al trattamento economico retributivo per i giorni di infortunio / malattia dedotti al punto 66, 67 e 68 (art. 31 e 30 CCI e disciplina di legge applicabile) condannare l , in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente Parte_2 Pt_2
la somma di € 72.000,00- o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero in via di stretto subordinare condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore RO
al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente e commisurato al trattamento economico che avrebbe dovuto percepire in forza della disciplina di legge e contratto collettivo (sopra richiamata) qualora fosse stata inquadrata correttamente come lavoratrice dipendente che si quantifica in € 72.000,00- o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di tutte le clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro indicati in pagina 3 di 37 narrativa - sia formalmente di lavoro “autonomo” che dipendente o a causa di
“precettazione” di cui dovrà, quanto meno in via incidentale, venire riconosciuta la nullità / illegittimità - e relative proroghe per le ragioni sopra meglio esposte nonché anche in via di stretto subordine la conversione / il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ma senza stabilizzazione) ex art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 per prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza del secondo contratto a termine stipulato dalla ricorrente;
f) in ogni caso a prescindere da quanto richiesto sub lett. e), previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo di “precettazione” eventualmente opposto da controparte – come indicato in narrativa alla lett. C) - previo accertamento della reiterazione abusiva dei rapporti a termine, condannare la convenuta l , in persona del RO
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno di “diritto comunitario” subito dalla ricorrente ovvero in via di stretto subordine anche da perdita chance statuendo in favore di quest'ultimo un'indennità onnicomprensiva in misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o somma maggiore o minore di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in € 8.394,44- mensili o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quindi pari ad € 100.733,33- oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sulle eventuali domande / eccezioni riconvenzionali avversarie:
g) rigettare per infondatezza e comunque per prescrizione quinquennale ovvero decennale anche ex art. 2033 c.c.;
pagina 4 di 37 h) condannare l in persona RO
del legale rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e quindi condannare la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi come determinati in narrativa e cioè dell'importo complessivo di € 417.725,08 – ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia cui andranno eventualmente aggiunti interessi, somme aggiuntive da conteggiarsi al momento del saldo – all' con conseguente accredito (una volta CP_2
eseguito il pagamento da parte dell RO
) sul conto previdenziale del lavoratore in forza e nei limiti delle regole di
[...]
diritto stabilite da Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020, Cass. 2164 del
2021; in ogni caso:
i) condannare l' , in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione l' in CP_2
considerazione della futura condotta processuale dell'ente (i.e. nell'ipotesi in cui l'ente contestasse il diritto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente) - alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
Di parte convenuta RO
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
pagina 5 di 37 - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la ricorrente è decaduta dal proprio onere di impugnazione tempestiva dei contratti a termine de quibus per i motivi esposti;
- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle differenze retributive e dei contributi richiesti da controparte per i motivi esposti, nonché del tfr eventualmente maturato;
- in via principale, respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, salvo gravame, qualora venga accertata e dichiarata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e l e RO
la ricorrente non decaduta dal proprio onere di impugnazione dei predetti contratti, accertare e dichiarare legittimi i contratti a termine ex adverso impugnati;
qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse illegittimo il termine apposto a tali contratti, respingere, in quanto infondate, le domande avversarie volte ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e di qualsivoglia ulteriore danno patrimoniale e non così come dedotto nel ricorso avversario, nonché la pretesa avversaria volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro dott.ssa in Pt_2
uno a tempo indeterminato;
in via ulteriormente subordinata, ridurre gli importi richiesti da controparte a qualsivoglia titolo risarcitorio e/o indennitario per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- sempre in via di subordine: nella denegata ipotesi di riconoscimento del danno comunitario per reiterazione abusiva dei contratti, tenersi conto della prescrizione pagina 6 di 37 (quinquennale o in subordine decennale) e quantificarsi il danno in € 6.991,27 mensili con applicazione del minimo edittale del 2,5;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, ridurre gli importi richiesti da controparte a titolo di differenze retributive in considerazione dell'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, tra cui il TFR, e dell'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti anche in riferimento alla base imponibile contributiva e alla intervenuta prescrizione e di conseguenza ai contributi eventualmente dovuti
(80.372,32 € invece che 417.725,08 €) e considerare che quanto corrisposto dall alla dott.ssa nel corso dei rapporti di lavori a titolo di RO Pt_2
contribuzione previdenziale e l'eventuale contributo a carico esclusivo del dipendente deve essere detratto dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti all' in forza della riqualificazione dei rapporti di lavoro Controparte_4
de quibus .
- sempre in via subordinata, autorizzare per i motivi esposti in narrativa la chiamata in causa dell' e della compagnia di assicurazione CP_5 Controparte_6
.
[...]
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Della convenuta : CP_2
A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna alle spese a carico dell CP_2
pagina 7 di 37 B. Nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20, per i periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire di controparte nei confronti dell' e/o CP_2
la carenza di legitimatio ad causam dell'ente previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell' anche per improponibilità, ovvero che CP_2
eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge.
C. Con condanna dell'eventuale datore di lavoro al versamento all' della CP_2
contribuzione dovuta, per come verrà quantificata (anche tramite trattenute in busta paga con riferimento al contributo cassa credito) all'esito del presente giudizio, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo
Avendo tali domande natura riconvenzionale si chiede l'applicazione dell'art. 418
c.p.c. con pronuncia di nuovo decreto per la fissazione della prima udienza.
D. Spese giudiziali rifuse pagina 8 di 37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Col ricorso introduttivo della presente controversia la dott.ssa Parte_2
collaboratrice della convenuta in qualità di medico otorino in RO
forza di contratti di lavoro autonomo ai sensi della L.P. 18 del 1983 stipulati tra il
13.05.2002 al 13.08.2017 e successivamente in forza di contratti di lavoro subordinato, l'ultimo decorso il 14.8.2017 e cessato il 11.01.2023. Dopodiché è stata assunta a seguito di pubblico concorso.
Chiede la condanna dell al pagamento degli emolumenti retributivi CP_1
asseritamente spettanti (TFR) in ragione della natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonché la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno / indennità
/ compenso retributivo in relazione alle ferie non godute;
la condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa;
CP_1
l'accertamento della violazione di norme inderogabili a presidio delle assunzioni a termine nella pubblica amministrazione ovvero l'illegittimità delle clausole appositive del temine;
la condanna dell' al risarcimento del danno RO
comunitario o in subordine anche da perdita di chance.
2. Costituendosi tempestivamente in giudizio l' ha rappresentato RO
che essa sarebbe soggetta alla normativa pubblicistica vigente in CP_3
inclusi gli obblighi di bilinguismo e di proporzionale etnica, e che la ricorrente non sarebbe stata a conoscenza delle due lingue ufficiali e quindi non in possesso dei requisiti per partecipare ai concorsi pubblici. In tale contesto ed alla luce dell'urgente fabbisogno di personale sanitario la ricorrente sarebbe stata assunta, tramite rapporti autonomi. La ricorrente avrebbe sempre prestato la propria opera in pagina 9 di 37 regime autonomo;
l ha eccepito l'intervenuta decadenza CP_1
dall'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32 l.n.183/2010, ex art. 1 co.11
L.92/2012 ed ex art. 28 d.lgs. 23/2015; ha eccepito l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese retributive di parte ricorrente (e segnatamente di tutte le pretese anteriori al 20.12.2013); ha ribadito che il ricorso alla prestazione lavorativa della ricorrente era perfettamente conforme alla previsione della L.P. 18/1983 che legittima la stipulazione di contratti di lavoro autonomo in presenza di determinate condizioni, tutte ricorrenti nel caso di specie;
ha eccepito che anche a voler riqualificare i rapporti intercorsi tra le parti come subordinati, il termine apposto ai contratti non potrebbe essere considerato illegittimo, dovendosi ritenere a) che il legislatore provinciale abbia introdotto un'ipotesi diversa ed ulteriore di ricorso al contratto di lavoro subordinato a termine rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale, b) che la Pubblica amministrazione è ricorsa a contratti di lavoro subordinato a termine nel rispetto della previsione di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 per “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art.35”; ha altresì sostenuto che comunque anche nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata degli intercorsi rapporti di lavoro e di ritenuta illegittimità dei termini apposti ai contratti, comunque non sarebbe configurabile nel caso di specie “il c.d. danno comunitario” dovendosi applicare l'art. 7 d.lgs. 165/2001, anche alla luce della successiva assunzione, passando poi alle contestazioni in punto quantum, ha eccepito che quanto percepito dal ricorrente in corso di rapporti d'opera assorbe completamente eventuali differenze retributive, compreso il TFR;
che la base di pagina 10 di 37 calcolo presa di riferimento per il TFR dal ricorrente sarebbe comunque errata, avendo il ricorrente indicato il compenso complessivo percepito al lordo della ritenuta d'acconto e dei contributi previdenziali;
che la ricorrente non ha maturato ferie oltre a quelle godute ed ha altresì eccepito il divieto di monetizzazione;
la convenuta ha altresì chiesto in caso di condanna alla regolarizzazione contributiva di detrarre quanto versato dall durante gli intercorsi rapporti. Nelle more CP_1
del giudizio la ricorrente comunque sarebbe stata regolarizzata.
Parte L ha quindi contestato anche il valore della retribuzione globale di fatto presa dal ricorrente come riferimento per la quantificazione del danno comunitario. In merito alla richiesta di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva Parte e previdenziale della ricorrente, l ha eccepito la prescrizione dei contributi, ha eccepito che la condanna al pagamento del danno comunitario assorbirebbe anche il pregiudizio relativo a conseguenze contributive relative al periodo preso in considerazione ai fini della liquidazione del danno;
ha eccepito che la base imponibile su cui calcolare i contributi avrebbe dovuto essere parametrata non già ai compensi percepiti dall , bensì dalla retribuzione che la RO
ricorrente avrebbe percepito se fosse stata dipendente;
che dalla base imponibile contributiva sarebbe da detrarre quanto indebitamente percepito a titolo previdenziale dalla ricorrente.-. Ha rassegnato le conclusioni sopra riportate per esteso.
3. Si è costituito l' chiamato, appunto, per la regolarizzazione contributiva CP_2
della ricorrente. In ordine al rapporto nulla deduce, ma fa solo riferimento agli oneri probatori in capo alla ricorrente. Secondo l' , i redditi lordi indicati in CP_2
pagina 11 di 37 ricorso andranno verificati anche sulla base delle certificazioni dell'azienda sanitaria, specie per quanto riguarda l'anno 2002 e l'anno 2017, ed, ove venisse riconosciuta la natura di lavoro dipendente, il contributo da versare dovrà essere trattenuto in busta paga direttamente dal datore di lavoro e riversato all CP_2
4. Ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione;
assegnando termine per il deposito della certificazione di contribuzione, onde avere certezza in merito ai pagamenti effettuati alla ricorrente. Tale documentazione è stata prodotta e sulla scorta di tali dati è pronunciata la sentenza.
5. Sono stati sentiti due testimoni, il primario del reparto della ricorrente ed un collega medico della ricorrente.
Hanno confermato che in linea di principio che all'interno dell'organizzazione ospedaliera non vi era alcuna differenza nella gestione dell'attività quotidiana tra i medici, a prescindere dal contratto, autonomo o subordinato, che avevano. Il teste ha confermato tale circostanza: “lavoro con la dot.ssa dal 2007. Tes_1 Pt_2
Non c'era una differenza di trattamento tra fase di contratto autonomo rispetto a quella da subordinata.”
Ma anche il primario ha reso dichiarazioni assolutamente univoche, la Per_1
ricorrente era inserita nei processi organizzativi ed aziendali pari agli altri colleghi di reparto muniti di contratto subordinato. Ma lo stesso contratto firmato tra le parti non rappresenta elementi al di fuori della forma e della retribuzione oraria, peraltro un aspetto secondario.
6. A proposito della subordinazione, questo Tribunale ha avuto occasione (ex multis Sentenze nn. 79, 115, 116, 138, 183 tutte del 2023) di disaminare vertenze pagina 12 di 37 del tutto analoghe, sempre con la convenuta , per cui – richiamate RO
tali sentenze in fatto che in diritto – si precisa quanto segue.
La questione in fatto da disaminare è se il rapporto de quo è di tipo subordinato o meno.
L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il requisito ritenuto fondamentale, ancorché di per sé non sufficiente, per il lavoro subordinato è dunque l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro: quest'ultimo, cioè, indica di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione, al fine di conformarla alle proprie esigenze organizzative.
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi — come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione — possono avere solo valore indicativo e non determinante (v.
Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con pagina 13 di 37 l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente – Cass. 7796/1/1993: 4131/1984).
7. Venendo al caso di specie è pacifico e documentalmente provato che a far tempo dal 2003 e fino al 2017 parte ricorrente ha svolto mansioni di medico otorino in forza di reiterati contratti d'opera professionali di natura annuale succedutisi senza soluzione di continuità come allegato e documentato da parte ricorrente (cfr. doc.
1).
Con tali contratti le parti hanno pattuito un corrispettivo in euro all'ora, la messa a disposizione da parte dell'azienda del vestiario necessario per l'espletamento della prestazione, e “per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione e la ripartizione giornaliera dell'impegno mensile complessivo e la verifica della quantità e della qualità dell'opera svolta” le parti hanno dato “ampio mandato al responsabile dell'unità operativa presso la quale la professionista svolge la sua attività, di dare opportune indicazioni onde inserire l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera e portarla ai massimi livelli qualitativi”.
In un momento successivo viene inserito l'obbligo di timbratura per verificare l'orario di lavoro.
Ora è agevole rilevare che tale regolamentazione contrattuale è di per sé molto più compatibile con un contratto di lavoro subordinato che con un contratto di prestazione d'opera professionale.
La volontà delle parti di stipulare nella sostanza un contratto di lavoro subordinato traspare in modo evidente - malgrado il nomen iuris dato al contratto – intanto dall'assenza degli elementi tipici del contratto “autonomo”, non vi è un progetto,
pagina 14 di 37 non si fa riferimento ad un opera, ad un risultato, nessun indizio in ordine all'autogestione della ricorrente. Ma traspare il potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni del proprio dipendente, che non la verifica da parte del committente dell'opera eseguita dal prestatore d'opera professionale) e ancora di più al mandato conferito al Responsabile dell'Unità Operativa di inserire “l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera”, essendo l'inserimento nell'organizzazione aziendale elemento tipico della prestazione lavorativa subordinata e implicando la previsione delle “indicazioni” occorrenti all'inserimento della professionista nel detto ingranaggio inequivoca affermazione della soggezione della prestazione dell'attività lavorativa della professionista alle disposizioni dell'ospedale finalizzate al coordinamento dell'attività medesima con la struttura aziendale e, quindi, l'affermazione del vincolo di subordinazione della collaboratrice.
Integrano inoltre significativi indici sussidiari di subordinazione la pattuizione di un compenso rapportato alla prestazione lavorativa.
Sono inoltre incompatibili con una prestazione di lavoro autonomo e si attagliano perfettamente a un rapporto di lavoro subordinato la messa a disposizione della collaboratrice del vestiario occorrente all'esecuzione della prestazione e di cartellino marcatempo.
Depongo inoltre per la natura subordinata del rapporto ulteriori circostanze, che sono state allegate da parte ricorrente in atto introduttivo e rispettivamente documentate, non contestate o confermate in sede di esperimento della prova pagina 15 di 37 testimoniale e non solo dai testimoni di parte ricorrente, bensì anche dai testimoni di parte convenuta:
E più importante di tutto, la convenuta non ha negato che la ricorrente come tutti gli altri fossero inseriti nella struttura aziendale di tipo ospedaliero. Una tale struttura semplicemente non funzionerebbe con medici effettivamente autonomi, che scelgono turni autonomamente, e che operano autonomamente senza direzione coordinata. Il lavoro sanitario è un lavoro di equipe che per forza di cose è altamente strutturato ed organizzato, per cui spetterebbe alla convenuta provare che in via eccezionale, vi fosse la possibilità per il medico di operare liberamente, ed in quali concreti termini. In ogni caso, l'azienda non ha nemmeno dedotto cosa fosse cambiato dopo l'assunzione con contratti diversi nella gestione del medico ricorrente.
L'istruttoria documentale ed orale ha confermato dunque che il rapporto di lavoro della ricorrente si è atteggiato secondo i canoni della subordinazione, con precisi obblighi in capo alla lavoratrice di attenersi a orari e direttive e con esercizio dello speculare potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Per quanto qui non esposto, si fa riferimento alle sentenze già citate.
8. Quanto al negozio in frode alla legge, tale istituto pare inapplicabile, in quanto in tal caso le parti cercano tramite contratti di rendere legale un contratto altrimenti illegale.
Nella specie, tuttavia, la questione è assorbita con la riqualifica del contratto. Dal momento che si dice che i rapporti autonomi in verità non lo fossero, né alla luce del testo contrattuale, né alla luce del comportamento tenuto dalle parti pagina 16 di 37 successivamente alla stipula, si ritiene che le parti semplicemente abbiano stipulati contratti violando per alcuni aspetti la legge, senza però invalidare del tutto il rapporto, ipotesi diversa da quella prevista dall'art 1344 cc. In questa sede si corregge ciò che in verità e parti avevano pattuito.
9. Del pari è destituita da fondamento l'eccezione per cui la L.P. 18/1983 facoltizzi l'Azienda a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale. Tale norma non
è certamente sufficiente a qualificare i rapporti in questione quali contratti di prestazione d'opera professionale, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale dei rapporti ed assumendo rilievo il nomen iuris attribuito al contratto, come prima si è visto, soltanto quando non contrasti col concreto espletamento del rapporto.
10. Una volta qualificati i contratti di collaborazione in questione quali contratti di lavoro subordinato, occorre passare alla domanda di condanna al pagamento degli importi che alla ricorrente sarebbero spettati in caso di inquadramento come lavoratore dipendente.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “in tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione – salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo – il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non pagina 17 di 37 debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di eluderla “ (Cass.
9.3.2011 n.5552, 23646/2006, 1261/2006, 10824/97).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha percepito un compenso globale lordo superiore a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto quale lavoratore dipendente.
In applicazione del richiamato principio di diritto della Suprema Corte che esclude dal principio dell'assorbimento soltanto le indennità di fine rapporto che maturano alla cessazione del rapporto (si veda anche la motivazione della sentenza: “questo principio dell'assorbimento non può tuttavia trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. 297/1982 maturano al momento della cessazione del rapporto”) la domanda del ricorrente di condanna della convenuta al pagamento del TFR può trovare accoglimento, peraltro nei limiti della eccepita prescrizione.
11. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è fondata e va accolta.
pagina 18 di 37 Stante l'impossibilità di conversione dei contratti subordinati a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, siccome si verte in fattispecie di impiego pubblico, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti.
La prescrizione decorre quindi alla scadenza di ogni contratto e non alla scadenza dell'ultimo contratto della serie.
Tale affermazione non si pone in contrasto con quanto affermato da Cass. 4827 del
7.6.2018 citata da parte ricorrente che si riferisce ad ipotesi affatto diversa dalla presente, ovvero di impiego privato in cui la diversa disciplina della decorrenza del termine di prescrizione trova il proprio fondamento nell' “accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine”, che nel caso di specie non è possibile, vertendosi in fattispecie di pubblico impiego in cui opera il divieto di conversione ex art. 36 D.Lgs. 165/2001.
Venendo al caso in esame, la ricorrente ha interrotto la prescrizione solo in data
10/11/2018 (doc. 95), e poi nuovamente nel 2023 (doc. 98). Parte Parte ricorrente, preso atto del conteggio depositato da parte sub doc.19 (TFR calcolato in applicazione dell'eccepita prescrizione), ferma restando la contestazione in punto applicabilità della prescrizione, nulla ha detto in ordine all'imponibile dedotto, dandolo per buono. Ai sensi dell'art 2120 cc. il coefficiente applicabile è quello pari ad 13,5.
Quanto alle trattenute di legge che il datore si parlerà nel prosieguo.
Se quindi, in base alle monitorie in atti, la prescrizione è solo quella ante agosto
2012, con mancata prescrizione da settembre 2013, allora in base alle certificazioni pagina 19 di 37 dimesse in corso di causa, ed in base ai conteggi rifatti dal ricorrente l'importo dovuto è pari ad € 24.017,62 €, calcolato sulla base imponibile pari ad 324.237,90
€, applicando il coefficiente 13,5.
12. L' convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza di parte ricorrente CP_1
dall'impugnazione del termine apposto ai contratti, siccome i contratti a termine non sarebbero stati impugnati nei termini prescritti dall'art.32 l.183/2010 nella formulazione applicabile ratione temporis (60 + 270; 120 + 180), ovvero dall'art. 28 D.Lgs. 23/15 (120 + 180; 180 + 180).
Come sopra evidenziato parte ricorrente ha contestato da un lato la radicale insussistenza di ragioni di carattere temporaneo o eccezionale (ex art. 36 co.2
D.Lgs.165/2001), di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 d.lgs.368/2001, nonché il difetto di enunciazione delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a tempo determinato e dall'altro la successione di contratti stipulati tra le parti dal 13.05.2002 al 13.08.2017 e dal
14.8.2017 al 11.01.2023, in violazione del limite massimo di 36 mesi di durata, proroghe comprese, stabilito dall'art. 4 e 5 comma 4 del d.lgs.368/2001 e dagli attuali art. 19 e 21 d.lgs. 81/2015.
L'ultimo rapporto di lavoro (formalmente autonomo) è cessato il 13.8.2017, successivamente sono stati stipulati ulteriori contratti, questa volta subordinati, il contratto con scadenza 13.5.2007 è stato impugnato unicamente in via stragiudiziale con monitoria 10/11/2018 e in via giudiziale con il deposito
(10.10.2023) del ricorso ex art. 414 c.p.c., ben oltre il termine decadenziale previsto dalle predette norme.
pagina 20 di 37 La eccepita decadenza trova senz'altro applicazione, ed è intervenuta, in relazione alle ipotesi di invalidità dei contratti a termine per violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 368/2001; la decadenza non opera invece in relazione alle ipotesi di invalidità dei contratti a termine discendenti dalla violazione dei precetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 368/2001 fino alla data del 18.07.2012 (o meglio fino alla scadenza del contratto a termine in essere alla data del 18.07.2012), ovvero fino all'abrogazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 32 l.183/2010 intervenuta ad opera della
L.92/2012; la decadenza opera ed è altresì intervenuta in relazione all'ipotesi di invalidità dei contratti a termine per violazione dell'art. 5 del d.lgs.368/2001 stipulati successivamente al 18.07.2012, dovendosi individuare quale dies a quo di decorrenza quello della scadenza del contratto a termine che sommato a quelli precedenti (a partire dal primo stipulato successivamente al 18.7.2012, ovvero nel caso di specie quello del 31.10.2013) ha determinato il superamento del limite dei
36 mesi .
Ma si proceda con ordine.
Com'è noto l'art. 32 l.183 / 2010 ha modificato l'art. 6 l.604/66 introducendo un doppio termine di decadenza, collegato il primo di 60 gg. ad un'impugnazione stragiudiziale entro 60 gg. della comunicazione del licenziamento ed, il secondo, di
270, al deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale.
Questa disciplina è stata estesa dallo stesso art. 32 a fattispecie diverse dal licenziamento e tra queste “all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368,
pagina 21 di 37 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo “
(terzo comma lett. D)).
La legge 92/2012 con l'art. 1 co. 11 lett. A) ha modificato i termini nel seguente modo: al termine di 60 giorni è stato sostituito quello di 120; al termine di 270 giorni è stato sostituito quello di 180 e con l'art. 1 co.11 lett. B) ha abrogato la lett.
D) del co. 3 della l. 183/2010.
Orbene parte ricorrente ha agito per la dichiarazione dei vizi di nullità del termine apposto a ciascuno dei singoli contratti stipulati, nonché per la violazione del limite di 36 mesi stabilito dall'art. 5 comma 4 bs d.lgs. 368/2001.
L'impugnazione è avvenuta con la monitoria 10/11/2018, a cui sono seguite altre nel 2018, e poi una nel 2023, ad aprile (doc. 99).
S'impone quindi la verifica della fondatezza dell'eccezione di decadenza, non avendo parte ricorrente osservato le scadenze stabilite dalle norme dell'art. 32
l.183/2010.
Il terzo comma lett. D) dell'art. 32 (ante abrogazione ex lege 92/2012) individuava quale dies a quo del decorso della decadenza la scadenza del termine (del singolo contratto) ed estendeva questo regime alle azioni nullità proposte ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/2001, senza ricomprendervi l'art. 5 d.lgs. 368/2001, dedicato alla successione di contratti a termine.
Tali elementi inducono a ritenere che fino al 18.07.2012 (entrata in vigore della modifica dell'art.32 cit in parte qua) la decadenza operasse limitatamente alle ipotesi di invalidità per violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs.368/2001. D'altro canto, per affermare che una norma di legge abbia introdotto un termine di pagina 22 di 37 decadenza all'esercizio di un diritto, è necessario non che sia esplicita, giacché essa può essere desunta anche in via interpretativa, ma quanto meno che sia inequivoca
(Cass. 16512/2012).
E' dunque possibile affermare che sino all'entrata in vigore della l. 92/2012
(18.07.2012) la decadenza di cui all'art.32 cit non operava in relazione alla violazione dei precetti di cui all'art. 5 d.lgs.368/2001 e che invece successivamente alle modifiche apportate dalla l.92/2012 all'art. 32 cit (abolizione del terzo comma lett. D) la decadenza opera con riguardo a tutte le ipotesi di invalidità previste dalla disciplina legale, comprese le ipotesi di cui agli articoli 3 e 5 del d.lgs. 368/2001.
Venendo ora al caso in esame, facendo applicazione dei principi sin qui chiariti, dovrà concludersi nel senso della fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'impugnazione dei contratti a termine (tutti) per violazione degli artt. 1, e 4 d.lgs.368/2001, nonché in relazione all'impugnazione dei contratti a termine per violazione dell'art.5 d.lgs. 368/2001 ma solo per il periodo successivo all'abrogazione del comma 3 lettera d) dell'art. 32 L.183/2010, stante la mancata impugnazione nei termini di decadenza introdotti dalla L.92/2012 del contratto a termine che sommato a quelli stipulati successivamente al
18.07.2012 ha determinato il superamento dei 36 mesi.
L'eccezione di decadenza va invece rigettata, siccome infondata, non trovando applicazione la norma dell'art. 32 cit., in relazione ai contratti stipulati anteriormente al 18.07.2012 ed in corso al 18.07.2012.
pagina 23 di 37 Va precisato che nel 2018 è stata interrotta la decadenza e poi ancora nel 2023. La decadenza, quindi, si è verificata anche all'interno di tale periodo, laddove più di
270 gg. sono trascorsi.
13. La successione dei contratti corrisponde a circa 11 anni (dal 2002 al 2013) e dunque ha ampiamente superato i “trentasei mesi compresi di proroghe e rinnovi, indipendentemente ai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro”.
Non appare ostativo al riguardo il fatto che una parte di tali contratti sia anteriore all'entrata in vigore del comma 4 bis (1° gennaio 2008).
Il regime transitorio previsto dall'art. 1 comma 43 l. 24 dicembre 2007 n.247 sopra citato è chiaro e, come ritenuto condivisibilmente dal Tribunale di Milano nella sentenza 12.05.2010 F. c. , tale previsione non può che essere intesa nel CP_7
senso che “nel caso di stipulazione reiterata di contratti a termine, il rapporto si converte a tempo indeterminato se, per effetto della stipulazione di un contratto a termine in data successiva al 31 marzo 2009, il periodo complessivamente lavorato, anche per effetto di contratti a termine stipulati precedentemente, supera il limite massimo di trentasei mesi”.
Deve pertanto accertarsi la nullità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati dal 2002 al 2013 ed anche degli ultimi in atto e non prescritte al momento della introduzione della causa, per violazione della norma imperativa di cui sopra, come pure con riferimento al contratto in corso al momento del deposito del ricorso, rispetto all'impugnazione del quale parte ricorrente non è decaduta, che sommato ai precedenti supera anch'esso il limite dei 36 mesi.
pagina 24 di 37 14. Una volta accertato che la successione dei contratti impugnati nei limiti chiariti, viola l'art. 5 comma 4 bis del d.lvo 368/2001, rimane da individuarne le conseguenze.
Prima di disaminare il quantum debeatur, va preso in considerazione che la ricorrente è stata stabilizzata, e che la resistente eccepisce il RO
mancato diritto al risarcimento, appunto, per avvenuta stabilizzazione.
Con l'ordinanza n. 32904 del 27.11.2023, la Cassazione afferma che il seguente principio di diritto: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del “danno comunitario”, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio economico, salvo che sia stato successivamente “stabilizzato”, ovverosia sia stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima pubblica amministrazione e in rapporto causale diretto con il precedente abuso dei contratti a termine, non essendo a tal fine sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dall'abuso”.
Parte resistente ha solo dedotto che la ricorrente è stata poi assunta, mentre parte ricorrente in atto di citazione ha dedotto che era stata assunta a seguito di regolare concorso. Parte resistente sostiene poi di aver indetto una serie di concorsi a cui la ricorrente non ha partecipato (non avendone i requisiti). In ordine ai requisiti non è stato provato nulla, ma il fatto obiettivo che la ricorrente fosse stata assunta a seguito di pubblico concorso impedisce ritenere la sussistenza dei criteri di cui alla
Cassazione citata. Ciononostante, il fatto che la ricorrente sia stata assunta e vi pagina 25 di 37 erano concorsi a cui teoricamente avesse potuto partecipare rileva in ordine al quantum del danno.
Per quanto concerne la quantificazione del danno le Sezioni Unite hanno ritenuto quale soluzione più coerente la corresponsione dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (disposizione abrogata, ma sostanzialmente riprodotta dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015) nella misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione.
Facendo applicazione alla controversia in esame delle considerazioni sin qui svolte, Parte tenuto conto che la ha utilizzato lo strumento del contratto a termine per un periodo ampiamente superiore ai prescritti trentasei mesi, la domanda va accolta.
L deve pertanto essere condannata al pagamento dell'indennità RO
di cui all'art. 32 cit., che, in considerazione della notevole durata dell'apporto lavorativo di parte ricorrente proseguito dal 2002 al 2023, pur con le variabili della prescrizione, ma tenuto conto della successiva stabilizzazione e del fatto che durante il periodo molti concorsi (doc. 4 e 5 resistente Azienda) sono stati banditi senza la partecipazione della sig.a , che volontariamente ha rinunciato a Pt_2
procurarsi i requisiti di legge. Si ritiene equo liquidare in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto indicata da parte ricorrente (e non contestata da parte convenuta) nell'importo di euro 41.972,2- (5X 8.394,44- mensili.-) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Trattasi, come detto, di risarcimento del danno per abusivo ricorso a contratti a termine, e non di risarcimento del danno per aver utilizzato una forma contrattuale non corretta.
15. Con ciò si passa alla domanda di regolarizzazione previdenziale.
pagina 26 di 37 La base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi è stata nelle istanze conclusionali, a seguito del deposito delle certificazioni è pari ad 1.292.367,92 €.
L'assunto di parte convenuta secondo il quale non sarebbero tutti i compensi corrisposti dall alla ricorrente a dover essere assoggettati a RO
contribuzione, bensì unicamente gli importi (inferiori) che avrebbe percepito in base a contratto collettivo un lavoratore subordinato, è infondato.
La stessa norma citata da parte convenuta (art. 1 comma 1 del DL 338/1989) indica il limite minimo della retribuzione giornaliera, sulla quale devono essere calcolati i contributi. Ovvio che se la retribuzione è superiore, i contributi saranno calcolati sulla retribuzione superiore.
Sulla base degli importi indicati risulta un imponibile complessivo di 1.292.367,92
Euro, e, di conseguenza, 420.874,64 €, quale contribuzione IVS (aliquota del
32,65%).
Quanto all'assunto di parte convenuta, secondo il quale la ricorrente avrebbe percepito indebitamente la somma di euro 21.104,21.- versata a titolo previdenziale pari al 2% del fatturato e pertanto tale somma sarebbe da detrarre dall'imponibile contributivo, si ritiene non condivisibile.
Se la somma in questione è stata indebitamente versata, parte ne avrebbe CP_1
dovuto chiedere in primis la restituzione entro il limite della prescrizione decennale, eccepita da parte ricorrente nella prima difesa utile rispetto a tale eccezione.
Il fatturato sul quale sarebbe stata versata tale somma va dal 2002 al 2017 e solo con comparsa di costituzione depositata il 22.12.2023 l' ha rappresentato CP_1
pagina 27 di 37 che la somma sarebbe stata versata indebitamente, peraltro non ne ha chiesto la restituzione alla ricorrente, si è limitata a chiedere che la stessa venisse detratta dalla base imponibile contributiva.
Innanzitutto, per il periodo che va dal 2002 al 22.12.2013 la domanda di restituzione dell'indebito (peraltro non formulata) sarebbe prescritta.
Per quanto concerne il periodo successivo si ritiene che l' avrebbe dovuto CP_1
svolgere domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente di restituzione dell'indebito, cui sarebbe conseguita – in ipotesi di accoglimento – la richiesta detrazione. Una simile domanda riconvenzionale non è però stata svolta. Tutto quanto percepito dalla ricorrente va quindi soggetto a contribuzione.
16. Parte convenuta ha eccepito che in mancanza di atti interruttivi da parte CP_2
e/o della ricorrente, il preteso credito contributivo sarebbe totalmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall non è fondata. RO
L'art. 11 comma 5 d.l. 162//19 conv. In L 8/20 prevede “all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n.335 il comma 10 bis è sostituito dal seguente: “10 bis per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti CP_2
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001 n.165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino pagina 28 di 37 al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Eccezione del preteso assorbimento della regolarizzazione a fronte della liquidazione del danno comunitario.
Parte eccepisce che chiedendo ed ottenendo la ricorrente il RO
risarcimento del c.d. danno comunitario sulla base dell'art. 32 L.183/2010 ora 28 del D.Lgs. 81/2015, la ricorrente verrebbe già indennizzata in modo intero, anche in riferimento ad eventuali contributi dovuti: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della L.604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
L'eccezione non è fondata.
Qui non si verte in ipotesi di indennità versata a fronte di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Se è vero che per la liquidazione del danno comunitario si fa riferimento come parametro all'indennità di cui al citato articolo 32 L.183/2010 è evidente che la citata norma, nel prevedere che l'indennità è onnicomprensiva si riferisce ad ipotesi pagina 29 di 37 affatto diversa da quella per cui è causa. L'art. 32 cit. regola l'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Nel pubblico impiego per tutte le ragioni sopra ampiamente illustrate detta conversione è preclusa e non vi è ragione (o norma) alcuna che escluda la regolarizzazione contributiva.
Si rammenta infine che è pacifico in giurisprudenza che per il lavoratore privato l'indennizzo ex art. 32, comma 5 della Legge n. 183 del 2010, è in chiave di contenimento del danno risarcibile per essere – o poter essere – l'indennizzo meno del danno che potrebbe conseguire il lavoratore secondo i criteri ordinari;
contenimento che è risultato essere compatibile con i parametri costituzionali degli artt. 3, 4 e 24 Cost.. Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio pagina 30 di 37 del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato e non impedisce la condanna dell'ente alla regolarizzazione della posizione contributiva.
In sostanza il lavoratore pubblico, diversamente dal lavoratore privato, ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di chiedere anche la condanna alla regolarizzazione.
17. L costituendosi in giudizio ha svolto domanda riconvenzionale di CP_2
condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi ulteriori rispetto a quelli oggetto della domanda svolta dalla ricorrente e sanzioni per evasione da calcolarsi al momento del saldo.
Premesso che la ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell
[...]
alla regolarizzazione nei limiti del pagamento dei contributi quantificati CP_1
con l'aliquota del 32,65% sui compensi lordi percepiti dall'Azienda ; che CP_1
rispetto a tale domanda l è litisconsorte necessario e in questi limiti la CP_2
domanda di parte ricorrente troverà accoglimento come sopra indicati, si ritiene che la domanda riconvenzionale svolta dall' sia infondata e vada rigettata. CP_2
Ed invero non vi è ragione alcuna per condannare l' al RO
versamento del contributo INADEL, a titolo di finanziamento del TFR/TFS, in quanto il TFR della ricorrente mai è stato accantonato presso l e al relativo CP_2
pagina 31 di 37 pagamento (limitatamente alla parte non prescritta) provvederà direttamente l' in esecuzione della presente sentenza. RO
In ordine invece ai contributi richiesti dall' sulle somme richieste dalla CP_2
ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, essendo stata rigettata la relativa domanda della ricorrente, non vi è spazio alcuno per il pagamento di contributi.
In relazione alla domanda di condanna dell al pagamento dei RO
contributi sull'indennità corrisposta alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno comunitario, stante la natura risarcitoria/indennitaria della somma, sicuramente non retributiva, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento di contributi su di essa.
Per quanto concerne il pagamento del contributo Cassa Credito per l'aliquota dello
0,35%, importo pari ad euro 4.523,29 si osserva quanto segue: l' ne chiede la CP_2
condanna al pagamento da parte dell'Azienda (anche tramite trattenute in busta paga).
La domanda potrà trovare accoglimento limitatamente alla condanna del datore di lavoro alla relativa corresponsione all' , non già per la parte relativa alla CP_2
trattenuta da operarsi da parte dell in busta paga sul presupposto che il CP_1
contributo sia a carico del dipendente.
Il datore di lavoro non può rivalersi in alcun modo sul dipendente: il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 23 della L218 del 1952 impone al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui egli ometta il pagamento dei contributi o vi adempia tardivamente, di pagare i contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia pagina 32 di 37 per la quota a carico del lavoratore. “il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo”
(Cass. 18027/2014).
18. L'attrice chiede il risarcimento danni per mancato guadagno. Parte ricorrente lamenta due infortuni, uno sulla strada per il lavoro, ed un altro alla mano, con conseguente impossibilità di rendere il servizio. La provincia non contesta nulla in ordine all'infortunio come tale, ma fa rilievi giuridici in ordine a an e quantum.
Ora, posto che nel contratto dal 2012 in poi aveva dichiarato di aver essa stessa stipulato un'assicurazione contro i danni per infortuni di lavoro, essa stessa avrebbe potuto evitare i danni da mancato guadagno, come eccepito dalla convenuta. Dal momento che si accerta, in questa sede, che il rapporto fosse di natura subordinata,
è chiaro che la resistente avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione presso ed CP_5
, con tutte le conseguenze in tema di sorte. CP_2
Tuttavia, per i primi 90 gg (inclusi festivi) si ha diritto al solo 60%, e poi al 75 %.
Non si ritengono dovuti i giorni di assenza per le visite presso Istituti lontani dalla
Provincia, posto che non ha dedotto motivi per cui gli interventi ed i controlli non potessero essere fatti in Provincia di . Il controllo presso l'ospedale di CP_1
viene altresì' detratto, posto che ivi lavorava la ricorrente e quindi non CP_1
comporta la perdita di un'intera giornata lavorativa. Dai 170 gg vengono quindi detratti 12.
pagina 33 di 37 Rimangono 158 gg, di cui 2/5 sono festivi, calcolati dall' per il caso di CP_5
infortunio. In totale i giorni netti da porre a base del calcolo sono quindi 94,8.-
Va poi tenuto conto che è giustificato solo il reddito per 5 gg a settimana ciascuna per 38,5 ore. Un giorno lavorativo ha quindi 7,7 ore;
calcolato a euro 53 il giorno effettivo vale 408,1 €.
Quindi, i 90 gg lordi da 60% sono in verità 54, da €408,1 per un totale 22.037,40.
I 68 gg da 75% sono netti 40,8 da 408,1 per un totale pari ad € 16.650,48. Il risarcimento dovuto è quindi pari ad € 38.687,88.
Posto che con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto essa stessa stipulare un'assicurazione a copertura dei danni, come promesso, ai sensi dell'art 1227 cc si ritiene equo ascrivere in parti uguale le colpe per il mancato guadagno, per cui si condanna l' al pagamento dell'importo pari ad € 19.343,99. CP_1
Non si ritiene prescritto l'importo, alla luce del termine prescrizionale decennale.
La responsabilità deriva dalla mancata assunzione, e nella specie il termine decorre comunque non prima della data dell'infortunio. Da quel giorno non sono trascorsi dieci anni al deposito del ricorso.
19. Le spese processuali, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (determinato in base al decisum), vengono poste per due terzi a carico di parte convenuta e compensate tra le parti per il restante terzo, considerato che: la domanda di parte ricorrente ha trovato solo parziale accoglimento, ed alcune
Parte eccezioni di parte resistente sono state accolte.
ha svolto domanda riconvenzionale ma è soccombente su altre, quindi le CP_2
relative spese sono da compensare.
pagina 34 di 37
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che i contratti “d'opera professionale” stipulati tra le parti hanno natura di contratti di lavoro subordinato e hanno dato causa a rapporti di lavoro subordinato,
rigetta la domanda principale della ricorrente di risarcimento del danno da mancata fruizione delle ferie e la domanda subordinata di pagamento del compenso sostitutivo delle ferie;
accerta e dichiara l'illegittimità delle clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro a partire dal primo per superamento del limite dei 36 mesi, come da parte motiva, e limitatamente a quelli fino a settembre 2012,
condanna l' al pagamento a favore della sig.ra della somma di RO Parte_2
euro 24.017,62 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti pagina 35 di 37 dell'art. 22 36 co. Legge 724/94 decorrenti dalla cessazione dell'ultimo contratto al saldo,
condanna la convenuta l , in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente statuendo in favore di quest'ultima un'indennità onnicomprensiva in misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in 5 volte € 8.394,44-, mensili per un totale di € 41.972,2 oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti dell'art. 22 36 co. Legge 724/94 decorrenti dalla cessazione dell'ultimo contratto al saldo;
condanna l' convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della CP_1
ricorrente e quindi la condanna al pagamento a favore di dei contributi e CP_2
premi omessi nell'importo complessivo di euro 420.874,64, quale contribuzione
IVS ed euro 4.523,29 a titolo di Contributo Cassa Credito, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo;
condanna l' a pagare alla ricorrente il danno per il sinistro per cui è causa RO
pagina 36 di 37 l'importo pari ad € 19.343,99, oltre interessi e rivalutazione,
condanna l' convenuta al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal CP_1
ricorrente che liquida complessivamente (100%) in euro 15.404,25.-, oltre euro
259,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa,
compensa le ulteriori spese di lite.
1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 37 di 37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE contro
RO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott. GASPARRI SONIA P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 37 Di parte ricorrente in via preliminare:
a) sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, ex art. 23 L. n. 87 del 1953 in relazione all'art. 1 comma 1-bis, art. 1 comma 1-ter e art. 1 comma 1-quater della L.P. di n. 18 del 1983 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Costituzione CP_1
dato che la materia de qua è riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro fra privati in cui sussiste competenza esclusiva dello Stato;
in via residuale per violazione dell'art. 3, 4, 35 e 97 Cost.; ed infine per violazione dell'art. 10 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dalle clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
nel merito:
b) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. tra la signora e l con decorrenza Parte_2 Controparte_3
dal 13.05.2002 al 11.01.2023 o diversa data ritenuta di giustizia;
c) previo accertamento delle differenze retributive dovute, ivi comprese quelle a titolo di trattamento di fine rapporto, condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, RO
a pagare alla ricorrente la somma di € 94.770,59- oltre alla Parte_2
pagina 2 di 37 rivalutazione annuale o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo;
in via di stretto subordine, qualora il Giudice ritenesse la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 13.05.2002 - o diversa data ritenuta di giustizia - accertare e dichiarare, vista la natura subordinata del rapporto, che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al periodo 13.05.2002 al 13.08.2017 ammonta ad € 94.770,59-;
d) in aggiunta a quanto indicato alla lett. c) previo accertamento della violazione del diritto al trattamento economico retributivo per i giorni di infortunio / malattia dedotti al punto 66, 67 e 68 (art. 31 e 30 CCI e disciplina di legge applicabile) condannare l , in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente Parte_2 Pt_2
la somma di € 72.000,00- o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero in via di stretto subordinare condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore RO
al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente e commisurato al trattamento economico che avrebbe dovuto percepire in forza della disciplina di legge e contratto collettivo (sopra richiamata) qualora fosse stata inquadrata correttamente come lavoratrice dipendente che si quantifica in € 72.000,00- o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di tutte le clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro indicati in pagina 3 di 37 narrativa - sia formalmente di lavoro “autonomo” che dipendente o a causa di
“precettazione” di cui dovrà, quanto meno in via incidentale, venire riconosciuta la nullità / illegittimità - e relative proroghe per le ragioni sopra meglio esposte nonché anche in via di stretto subordine la conversione / il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ma senza stabilizzazione) ex art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 per prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza del secondo contratto a termine stipulato dalla ricorrente;
f) in ogni caso a prescindere da quanto richiesto sub lett. e), previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo di “precettazione” eventualmente opposto da controparte – come indicato in narrativa alla lett. C) - previo accertamento della reiterazione abusiva dei rapporti a termine, condannare la convenuta l , in persona del RO
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno di “diritto comunitario” subito dalla ricorrente ovvero in via di stretto subordine anche da perdita chance statuendo in favore di quest'ultimo un'indennità onnicomprensiva in misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o somma maggiore o minore di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in € 8.394,44- mensili o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quindi pari ad € 100.733,33- oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sulle eventuali domande / eccezioni riconvenzionali avversarie:
g) rigettare per infondatezza e comunque per prescrizione quinquennale ovvero decennale anche ex art. 2033 c.c.;
pagina 4 di 37 h) condannare l in persona RO
del legale rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e quindi condannare la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi come determinati in narrativa e cioè dell'importo complessivo di € 417.725,08 – ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia cui andranno eventualmente aggiunti interessi, somme aggiuntive da conteggiarsi al momento del saldo – all' con conseguente accredito (una volta CP_2
eseguito il pagamento da parte dell RO
) sul conto previdenziale del lavoratore in forza e nei limiti delle regole di
[...]
diritto stabilite da Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020, Cass. 2164 del
2021; in ogni caso:
i) condannare l' , in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione l' in CP_2
considerazione della futura condotta processuale dell'ente (i.e. nell'ipotesi in cui l'ente contestasse il diritto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente) - alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
Di parte convenuta RO
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
pagina 5 di 37 - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la ricorrente è decaduta dal proprio onere di impugnazione tempestiva dei contratti a termine de quibus per i motivi esposti;
- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle differenze retributive e dei contributi richiesti da controparte per i motivi esposti, nonché del tfr eventualmente maturato;
- in via principale, respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, salvo gravame, qualora venga accertata e dichiarata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e l e RO
la ricorrente non decaduta dal proprio onere di impugnazione dei predetti contratti, accertare e dichiarare legittimi i contratti a termine ex adverso impugnati;
qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse illegittimo il termine apposto a tali contratti, respingere, in quanto infondate, le domande avversarie volte ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e di qualsivoglia ulteriore danno patrimoniale e non così come dedotto nel ricorso avversario, nonché la pretesa avversaria volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro dott.ssa in Pt_2
uno a tempo indeterminato;
in via ulteriormente subordinata, ridurre gli importi richiesti da controparte a qualsivoglia titolo risarcitorio e/o indennitario per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- sempre in via di subordine: nella denegata ipotesi di riconoscimento del danno comunitario per reiterazione abusiva dei contratti, tenersi conto della prescrizione pagina 6 di 37 (quinquennale o in subordine decennale) e quantificarsi il danno in € 6.991,27 mensili con applicazione del minimo edittale del 2,5;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, ridurre gli importi richiesti da controparte a titolo di differenze retributive in considerazione dell'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, tra cui il TFR, e dell'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti anche in riferimento alla base imponibile contributiva e alla intervenuta prescrizione e di conseguenza ai contributi eventualmente dovuti
(80.372,32 € invece che 417.725,08 €) e considerare che quanto corrisposto dall alla dott.ssa nel corso dei rapporti di lavori a titolo di RO Pt_2
contribuzione previdenziale e l'eventuale contributo a carico esclusivo del dipendente deve essere detratto dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti all' in forza della riqualificazione dei rapporti di lavoro Controparte_4
de quibus .
- sempre in via subordinata, autorizzare per i motivi esposti in narrativa la chiamata in causa dell' e della compagnia di assicurazione CP_5 Controparte_6
.
[...]
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Della convenuta : CP_2
A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna alle spese a carico dell CP_2
pagina 7 di 37 B. Nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20, per i periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire di controparte nei confronti dell' e/o CP_2
la carenza di legitimatio ad causam dell'ente previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell' anche per improponibilità, ovvero che CP_2
eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge.
C. Con condanna dell'eventuale datore di lavoro al versamento all' della CP_2
contribuzione dovuta, per come verrà quantificata (anche tramite trattenute in busta paga con riferimento al contributo cassa credito) all'esito del presente giudizio, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo
Avendo tali domande natura riconvenzionale si chiede l'applicazione dell'art. 418
c.p.c. con pronuncia di nuovo decreto per la fissazione della prima udienza.
D. Spese giudiziali rifuse pagina 8 di 37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Col ricorso introduttivo della presente controversia la dott.ssa Parte_2
collaboratrice della convenuta in qualità di medico otorino in RO
forza di contratti di lavoro autonomo ai sensi della L.P. 18 del 1983 stipulati tra il
13.05.2002 al 13.08.2017 e successivamente in forza di contratti di lavoro subordinato, l'ultimo decorso il 14.8.2017 e cessato il 11.01.2023. Dopodiché è stata assunta a seguito di pubblico concorso.
Chiede la condanna dell al pagamento degli emolumenti retributivi CP_1
asseritamente spettanti (TFR) in ragione della natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonché la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno / indennità
/ compenso retributivo in relazione alle ferie non godute;
la condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa;
CP_1
l'accertamento della violazione di norme inderogabili a presidio delle assunzioni a termine nella pubblica amministrazione ovvero l'illegittimità delle clausole appositive del temine;
la condanna dell' al risarcimento del danno RO
comunitario o in subordine anche da perdita di chance.
2. Costituendosi tempestivamente in giudizio l' ha rappresentato RO
che essa sarebbe soggetta alla normativa pubblicistica vigente in CP_3
inclusi gli obblighi di bilinguismo e di proporzionale etnica, e che la ricorrente non sarebbe stata a conoscenza delle due lingue ufficiali e quindi non in possesso dei requisiti per partecipare ai concorsi pubblici. In tale contesto ed alla luce dell'urgente fabbisogno di personale sanitario la ricorrente sarebbe stata assunta, tramite rapporti autonomi. La ricorrente avrebbe sempre prestato la propria opera in pagina 9 di 37 regime autonomo;
l ha eccepito l'intervenuta decadenza CP_1
dall'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32 l.n.183/2010, ex art. 1 co.11
L.92/2012 ed ex art. 28 d.lgs. 23/2015; ha eccepito l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese retributive di parte ricorrente (e segnatamente di tutte le pretese anteriori al 20.12.2013); ha ribadito che il ricorso alla prestazione lavorativa della ricorrente era perfettamente conforme alla previsione della L.P. 18/1983 che legittima la stipulazione di contratti di lavoro autonomo in presenza di determinate condizioni, tutte ricorrenti nel caso di specie;
ha eccepito che anche a voler riqualificare i rapporti intercorsi tra le parti come subordinati, il termine apposto ai contratti non potrebbe essere considerato illegittimo, dovendosi ritenere a) che il legislatore provinciale abbia introdotto un'ipotesi diversa ed ulteriore di ricorso al contratto di lavoro subordinato a termine rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale, b) che la Pubblica amministrazione è ricorsa a contratti di lavoro subordinato a termine nel rispetto della previsione di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 per “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art.35”; ha altresì sostenuto che comunque anche nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata degli intercorsi rapporti di lavoro e di ritenuta illegittimità dei termini apposti ai contratti, comunque non sarebbe configurabile nel caso di specie “il c.d. danno comunitario” dovendosi applicare l'art. 7 d.lgs. 165/2001, anche alla luce della successiva assunzione, passando poi alle contestazioni in punto quantum, ha eccepito che quanto percepito dal ricorrente in corso di rapporti d'opera assorbe completamente eventuali differenze retributive, compreso il TFR;
che la base di pagina 10 di 37 calcolo presa di riferimento per il TFR dal ricorrente sarebbe comunque errata, avendo il ricorrente indicato il compenso complessivo percepito al lordo della ritenuta d'acconto e dei contributi previdenziali;
che la ricorrente non ha maturato ferie oltre a quelle godute ed ha altresì eccepito il divieto di monetizzazione;
la convenuta ha altresì chiesto in caso di condanna alla regolarizzazione contributiva di detrarre quanto versato dall durante gli intercorsi rapporti. Nelle more CP_1
del giudizio la ricorrente comunque sarebbe stata regolarizzata.
Parte L ha quindi contestato anche il valore della retribuzione globale di fatto presa dal ricorrente come riferimento per la quantificazione del danno comunitario. In merito alla richiesta di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva Parte e previdenziale della ricorrente, l ha eccepito la prescrizione dei contributi, ha eccepito che la condanna al pagamento del danno comunitario assorbirebbe anche il pregiudizio relativo a conseguenze contributive relative al periodo preso in considerazione ai fini della liquidazione del danno;
ha eccepito che la base imponibile su cui calcolare i contributi avrebbe dovuto essere parametrata non già ai compensi percepiti dall , bensì dalla retribuzione che la RO
ricorrente avrebbe percepito se fosse stata dipendente;
che dalla base imponibile contributiva sarebbe da detrarre quanto indebitamente percepito a titolo previdenziale dalla ricorrente.-. Ha rassegnato le conclusioni sopra riportate per esteso.
3. Si è costituito l' chiamato, appunto, per la regolarizzazione contributiva CP_2
della ricorrente. In ordine al rapporto nulla deduce, ma fa solo riferimento agli oneri probatori in capo alla ricorrente. Secondo l' , i redditi lordi indicati in CP_2
pagina 11 di 37 ricorso andranno verificati anche sulla base delle certificazioni dell'azienda sanitaria, specie per quanto riguarda l'anno 2002 e l'anno 2017, ed, ove venisse riconosciuta la natura di lavoro dipendente, il contributo da versare dovrà essere trattenuto in busta paga direttamente dal datore di lavoro e riversato all CP_2
4. Ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione;
assegnando termine per il deposito della certificazione di contribuzione, onde avere certezza in merito ai pagamenti effettuati alla ricorrente. Tale documentazione è stata prodotta e sulla scorta di tali dati è pronunciata la sentenza.
5. Sono stati sentiti due testimoni, il primario del reparto della ricorrente ed un collega medico della ricorrente.
Hanno confermato che in linea di principio che all'interno dell'organizzazione ospedaliera non vi era alcuna differenza nella gestione dell'attività quotidiana tra i medici, a prescindere dal contratto, autonomo o subordinato, che avevano. Il teste ha confermato tale circostanza: “lavoro con la dot.ssa dal 2007. Tes_1 Pt_2
Non c'era una differenza di trattamento tra fase di contratto autonomo rispetto a quella da subordinata.”
Ma anche il primario ha reso dichiarazioni assolutamente univoche, la Per_1
ricorrente era inserita nei processi organizzativi ed aziendali pari agli altri colleghi di reparto muniti di contratto subordinato. Ma lo stesso contratto firmato tra le parti non rappresenta elementi al di fuori della forma e della retribuzione oraria, peraltro un aspetto secondario.
6. A proposito della subordinazione, questo Tribunale ha avuto occasione (ex multis Sentenze nn. 79, 115, 116, 138, 183 tutte del 2023) di disaminare vertenze pagina 12 di 37 del tutto analoghe, sempre con la convenuta , per cui – richiamate RO
tali sentenze in fatto che in diritto – si precisa quanto segue.
La questione in fatto da disaminare è se il rapporto de quo è di tipo subordinato o meno.
L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il requisito ritenuto fondamentale, ancorché di per sé non sufficiente, per il lavoro subordinato è dunque l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro: quest'ultimo, cioè, indica di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione, al fine di conformarla alle proprie esigenze organizzative.
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi — come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione — possono avere solo valore indicativo e non determinante (v.
Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con pagina 13 di 37 l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente – Cass. 7796/1/1993: 4131/1984).
7. Venendo al caso di specie è pacifico e documentalmente provato che a far tempo dal 2003 e fino al 2017 parte ricorrente ha svolto mansioni di medico otorino in forza di reiterati contratti d'opera professionali di natura annuale succedutisi senza soluzione di continuità come allegato e documentato da parte ricorrente (cfr. doc.
1).
Con tali contratti le parti hanno pattuito un corrispettivo in euro all'ora, la messa a disposizione da parte dell'azienda del vestiario necessario per l'espletamento della prestazione, e “per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione e la ripartizione giornaliera dell'impegno mensile complessivo e la verifica della quantità e della qualità dell'opera svolta” le parti hanno dato “ampio mandato al responsabile dell'unità operativa presso la quale la professionista svolge la sua attività, di dare opportune indicazioni onde inserire l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera e portarla ai massimi livelli qualitativi”.
In un momento successivo viene inserito l'obbligo di timbratura per verificare l'orario di lavoro.
Ora è agevole rilevare che tale regolamentazione contrattuale è di per sé molto più compatibile con un contratto di lavoro subordinato che con un contratto di prestazione d'opera professionale.
La volontà delle parti di stipulare nella sostanza un contratto di lavoro subordinato traspare in modo evidente - malgrado il nomen iuris dato al contratto – intanto dall'assenza degli elementi tipici del contratto “autonomo”, non vi è un progetto,
pagina 14 di 37 non si fa riferimento ad un opera, ad un risultato, nessun indizio in ordine all'autogestione della ricorrente. Ma traspare il potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni del proprio dipendente, che non la verifica da parte del committente dell'opera eseguita dal prestatore d'opera professionale) e ancora di più al mandato conferito al Responsabile dell'Unità Operativa di inserire “l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera”, essendo l'inserimento nell'organizzazione aziendale elemento tipico della prestazione lavorativa subordinata e implicando la previsione delle “indicazioni” occorrenti all'inserimento della professionista nel detto ingranaggio inequivoca affermazione della soggezione della prestazione dell'attività lavorativa della professionista alle disposizioni dell'ospedale finalizzate al coordinamento dell'attività medesima con la struttura aziendale e, quindi, l'affermazione del vincolo di subordinazione della collaboratrice.
Integrano inoltre significativi indici sussidiari di subordinazione la pattuizione di un compenso rapportato alla prestazione lavorativa.
Sono inoltre incompatibili con una prestazione di lavoro autonomo e si attagliano perfettamente a un rapporto di lavoro subordinato la messa a disposizione della collaboratrice del vestiario occorrente all'esecuzione della prestazione e di cartellino marcatempo.
Depongo inoltre per la natura subordinata del rapporto ulteriori circostanze, che sono state allegate da parte ricorrente in atto introduttivo e rispettivamente documentate, non contestate o confermate in sede di esperimento della prova pagina 15 di 37 testimoniale e non solo dai testimoni di parte ricorrente, bensì anche dai testimoni di parte convenuta:
E più importante di tutto, la convenuta non ha negato che la ricorrente come tutti gli altri fossero inseriti nella struttura aziendale di tipo ospedaliero. Una tale struttura semplicemente non funzionerebbe con medici effettivamente autonomi, che scelgono turni autonomamente, e che operano autonomamente senza direzione coordinata. Il lavoro sanitario è un lavoro di equipe che per forza di cose è altamente strutturato ed organizzato, per cui spetterebbe alla convenuta provare che in via eccezionale, vi fosse la possibilità per il medico di operare liberamente, ed in quali concreti termini. In ogni caso, l'azienda non ha nemmeno dedotto cosa fosse cambiato dopo l'assunzione con contratti diversi nella gestione del medico ricorrente.
L'istruttoria documentale ed orale ha confermato dunque che il rapporto di lavoro della ricorrente si è atteggiato secondo i canoni della subordinazione, con precisi obblighi in capo alla lavoratrice di attenersi a orari e direttive e con esercizio dello speculare potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Per quanto qui non esposto, si fa riferimento alle sentenze già citate.
8. Quanto al negozio in frode alla legge, tale istituto pare inapplicabile, in quanto in tal caso le parti cercano tramite contratti di rendere legale un contratto altrimenti illegale.
Nella specie, tuttavia, la questione è assorbita con la riqualifica del contratto. Dal momento che si dice che i rapporti autonomi in verità non lo fossero, né alla luce del testo contrattuale, né alla luce del comportamento tenuto dalle parti pagina 16 di 37 successivamente alla stipula, si ritiene che le parti semplicemente abbiano stipulati contratti violando per alcuni aspetti la legge, senza però invalidare del tutto il rapporto, ipotesi diversa da quella prevista dall'art 1344 cc. In questa sede si corregge ciò che in verità e parti avevano pattuito.
9. Del pari è destituita da fondamento l'eccezione per cui la L.P. 18/1983 facoltizzi l'Azienda a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale. Tale norma non
è certamente sufficiente a qualificare i rapporti in questione quali contratti di prestazione d'opera professionale, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale dei rapporti ed assumendo rilievo il nomen iuris attribuito al contratto, come prima si è visto, soltanto quando non contrasti col concreto espletamento del rapporto.
10. Una volta qualificati i contratti di collaborazione in questione quali contratti di lavoro subordinato, occorre passare alla domanda di condanna al pagamento degli importi che alla ricorrente sarebbero spettati in caso di inquadramento come lavoratore dipendente.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “in tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione – salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo – il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non pagina 17 di 37 debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di eluderla “ (Cass.
9.3.2011 n.5552, 23646/2006, 1261/2006, 10824/97).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha percepito un compenso globale lordo superiore a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto quale lavoratore dipendente.
In applicazione del richiamato principio di diritto della Suprema Corte che esclude dal principio dell'assorbimento soltanto le indennità di fine rapporto che maturano alla cessazione del rapporto (si veda anche la motivazione della sentenza: “questo principio dell'assorbimento non può tuttavia trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. 297/1982 maturano al momento della cessazione del rapporto”) la domanda del ricorrente di condanna della convenuta al pagamento del TFR può trovare accoglimento, peraltro nei limiti della eccepita prescrizione.
11. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è fondata e va accolta.
pagina 18 di 37 Stante l'impossibilità di conversione dei contratti subordinati a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, siccome si verte in fattispecie di impiego pubblico, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti.
La prescrizione decorre quindi alla scadenza di ogni contratto e non alla scadenza dell'ultimo contratto della serie.
Tale affermazione non si pone in contrasto con quanto affermato da Cass. 4827 del
7.6.2018 citata da parte ricorrente che si riferisce ad ipotesi affatto diversa dalla presente, ovvero di impiego privato in cui la diversa disciplina della decorrenza del termine di prescrizione trova il proprio fondamento nell' “accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine”, che nel caso di specie non è possibile, vertendosi in fattispecie di pubblico impiego in cui opera il divieto di conversione ex art. 36 D.Lgs. 165/2001.
Venendo al caso in esame, la ricorrente ha interrotto la prescrizione solo in data
10/11/2018 (doc. 95), e poi nuovamente nel 2023 (doc. 98). Parte Parte ricorrente, preso atto del conteggio depositato da parte sub doc.19 (TFR calcolato in applicazione dell'eccepita prescrizione), ferma restando la contestazione in punto applicabilità della prescrizione, nulla ha detto in ordine all'imponibile dedotto, dandolo per buono. Ai sensi dell'art 2120 cc. il coefficiente applicabile è quello pari ad 13,5.
Quanto alle trattenute di legge che il datore si parlerà nel prosieguo.
Se quindi, in base alle monitorie in atti, la prescrizione è solo quella ante agosto
2012, con mancata prescrizione da settembre 2013, allora in base alle certificazioni pagina 19 di 37 dimesse in corso di causa, ed in base ai conteggi rifatti dal ricorrente l'importo dovuto è pari ad € 24.017,62 €, calcolato sulla base imponibile pari ad 324.237,90
€, applicando il coefficiente 13,5.
12. L' convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza di parte ricorrente CP_1
dall'impugnazione del termine apposto ai contratti, siccome i contratti a termine non sarebbero stati impugnati nei termini prescritti dall'art.32 l.183/2010 nella formulazione applicabile ratione temporis (60 + 270; 120 + 180), ovvero dall'art. 28 D.Lgs. 23/15 (120 + 180; 180 + 180).
Come sopra evidenziato parte ricorrente ha contestato da un lato la radicale insussistenza di ragioni di carattere temporaneo o eccezionale (ex art. 36 co.2
D.Lgs.165/2001), di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 d.lgs.368/2001, nonché il difetto di enunciazione delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a tempo determinato e dall'altro la successione di contratti stipulati tra le parti dal 13.05.2002 al 13.08.2017 e dal
14.8.2017 al 11.01.2023, in violazione del limite massimo di 36 mesi di durata, proroghe comprese, stabilito dall'art. 4 e 5 comma 4 del d.lgs.368/2001 e dagli attuali art. 19 e 21 d.lgs. 81/2015.
L'ultimo rapporto di lavoro (formalmente autonomo) è cessato il 13.8.2017, successivamente sono stati stipulati ulteriori contratti, questa volta subordinati, il contratto con scadenza 13.5.2007 è stato impugnato unicamente in via stragiudiziale con monitoria 10/11/2018 e in via giudiziale con il deposito
(10.10.2023) del ricorso ex art. 414 c.p.c., ben oltre il termine decadenziale previsto dalle predette norme.
pagina 20 di 37 La eccepita decadenza trova senz'altro applicazione, ed è intervenuta, in relazione alle ipotesi di invalidità dei contratti a termine per violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 368/2001; la decadenza non opera invece in relazione alle ipotesi di invalidità dei contratti a termine discendenti dalla violazione dei precetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 368/2001 fino alla data del 18.07.2012 (o meglio fino alla scadenza del contratto a termine in essere alla data del 18.07.2012), ovvero fino all'abrogazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 32 l.183/2010 intervenuta ad opera della
L.92/2012; la decadenza opera ed è altresì intervenuta in relazione all'ipotesi di invalidità dei contratti a termine per violazione dell'art. 5 del d.lgs.368/2001 stipulati successivamente al 18.07.2012, dovendosi individuare quale dies a quo di decorrenza quello della scadenza del contratto a termine che sommato a quelli precedenti (a partire dal primo stipulato successivamente al 18.7.2012, ovvero nel caso di specie quello del 31.10.2013) ha determinato il superamento del limite dei
36 mesi .
Ma si proceda con ordine.
Com'è noto l'art. 32 l.183 / 2010 ha modificato l'art. 6 l.604/66 introducendo un doppio termine di decadenza, collegato il primo di 60 gg. ad un'impugnazione stragiudiziale entro 60 gg. della comunicazione del licenziamento ed, il secondo, di
270, al deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale.
Questa disciplina è stata estesa dallo stesso art. 32 a fattispecie diverse dal licenziamento e tra queste “all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368,
pagina 21 di 37 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo “
(terzo comma lett. D)).
La legge 92/2012 con l'art. 1 co. 11 lett. A) ha modificato i termini nel seguente modo: al termine di 60 giorni è stato sostituito quello di 120; al termine di 270 giorni è stato sostituito quello di 180 e con l'art. 1 co.11 lett. B) ha abrogato la lett.
D) del co. 3 della l. 183/2010.
Orbene parte ricorrente ha agito per la dichiarazione dei vizi di nullità del termine apposto a ciascuno dei singoli contratti stipulati, nonché per la violazione del limite di 36 mesi stabilito dall'art. 5 comma 4 bs d.lgs. 368/2001.
L'impugnazione è avvenuta con la monitoria 10/11/2018, a cui sono seguite altre nel 2018, e poi una nel 2023, ad aprile (doc. 99).
S'impone quindi la verifica della fondatezza dell'eccezione di decadenza, non avendo parte ricorrente osservato le scadenze stabilite dalle norme dell'art. 32
l.183/2010.
Il terzo comma lett. D) dell'art. 32 (ante abrogazione ex lege 92/2012) individuava quale dies a quo del decorso della decadenza la scadenza del termine (del singolo contratto) ed estendeva questo regime alle azioni nullità proposte ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/2001, senza ricomprendervi l'art. 5 d.lgs. 368/2001, dedicato alla successione di contratti a termine.
Tali elementi inducono a ritenere che fino al 18.07.2012 (entrata in vigore della modifica dell'art.32 cit in parte qua) la decadenza operasse limitatamente alle ipotesi di invalidità per violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs.368/2001. D'altro canto, per affermare che una norma di legge abbia introdotto un termine di pagina 22 di 37 decadenza all'esercizio di un diritto, è necessario non che sia esplicita, giacché essa può essere desunta anche in via interpretativa, ma quanto meno che sia inequivoca
(Cass. 16512/2012).
E' dunque possibile affermare che sino all'entrata in vigore della l. 92/2012
(18.07.2012) la decadenza di cui all'art.32 cit non operava in relazione alla violazione dei precetti di cui all'art. 5 d.lgs.368/2001 e che invece successivamente alle modifiche apportate dalla l.92/2012 all'art. 32 cit (abolizione del terzo comma lett. D) la decadenza opera con riguardo a tutte le ipotesi di invalidità previste dalla disciplina legale, comprese le ipotesi di cui agli articoli 3 e 5 del d.lgs. 368/2001.
Venendo ora al caso in esame, facendo applicazione dei principi sin qui chiariti, dovrà concludersi nel senso della fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'impugnazione dei contratti a termine (tutti) per violazione degli artt. 1, e 4 d.lgs.368/2001, nonché in relazione all'impugnazione dei contratti a termine per violazione dell'art.5 d.lgs. 368/2001 ma solo per il periodo successivo all'abrogazione del comma 3 lettera d) dell'art. 32 L.183/2010, stante la mancata impugnazione nei termini di decadenza introdotti dalla L.92/2012 del contratto a termine che sommato a quelli stipulati successivamente al
18.07.2012 ha determinato il superamento dei 36 mesi.
L'eccezione di decadenza va invece rigettata, siccome infondata, non trovando applicazione la norma dell'art. 32 cit., in relazione ai contratti stipulati anteriormente al 18.07.2012 ed in corso al 18.07.2012.
pagina 23 di 37 Va precisato che nel 2018 è stata interrotta la decadenza e poi ancora nel 2023. La decadenza, quindi, si è verificata anche all'interno di tale periodo, laddove più di
270 gg. sono trascorsi.
13. La successione dei contratti corrisponde a circa 11 anni (dal 2002 al 2013) e dunque ha ampiamente superato i “trentasei mesi compresi di proroghe e rinnovi, indipendentemente ai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro”.
Non appare ostativo al riguardo il fatto che una parte di tali contratti sia anteriore all'entrata in vigore del comma 4 bis (1° gennaio 2008).
Il regime transitorio previsto dall'art. 1 comma 43 l. 24 dicembre 2007 n.247 sopra citato è chiaro e, come ritenuto condivisibilmente dal Tribunale di Milano nella sentenza 12.05.2010 F. c. , tale previsione non può che essere intesa nel CP_7
senso che “nel caso di stipulazione reiterata di contratti a termine, il rapporto si converte a tempo indeterminato se, per effetto della stipulazione di un contratto a termine in data successiva al 31 marzo 2009, il periodo complessivamente lavorato, anche per effetto di contratti a termine stipulati precedentemente, supera il limite massimo di trentasei mesi”.
Deve pertanto accertarsi la nullità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati dal 2002 al 2013 ed anche degli ultimi in atto e non prescritte al momento della introduzione della causa, per violazione della norma imperativa di cui sopra, come pure con riferimento al contratto in corso al momento del deposito del ricorso, rispetto all'impugnazione del quale parte ricorrente non è decaduta, che sommato ai precedenti supera anch'esso il limite dei 36 mesi.
pagina 24 di 37 14. Una volta accertato che la successione dei contratti impugnati nei limiti chiariti, viola l'art. 5 comma 4 bis del d.lvo 368/2001, rimane da individuarne le conseguenze.
Prima di disaminare il quantum debeatur, va preso in considerazione che la ricorrente è stata stabilizzata, e che la resistente eccepisce il RO
mancato diritto al risarcimento, appunto, per avvenuta stabilizzazione.
Con l'ordinanza n. 32904 del 27.11.2023, la Cassazione afferma che il seguente principio di diritto: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del “danno comunitario”, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio economico, salvo che sia stato successivamente “stabilizzato”, ovverosia sia stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima pubblica amministrazione e in rapporto causale diretto con il precedente abuso dei contratti a termine, non essendo a tal fine sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dall'abuso”.
Parte resistente ha solo dedotto che la ricorrente è stata poi assunta, mentre parte ricorrente in atto di citazione ha dedotto che era stata assunta a seguito di regolare concorso. Parte resistente sostiene poi di aver indetto una serie di concorsi a cui la ricorrente non ha partecipato (non avendone i requisiti). In ordine ai requisiti non è stato provato nulla, ma il fatto obiettivo che la ricorrente fosse stata assunta a seguito di pubblico concorso impedisce ritenere la sussistenza dei criteri di cui alla
Cassazione citata. Ciononostante, il fatto che la ricorrente sia stata assunta e vi pagina 25 di 37 erano concorsi a cui teoricamente avesse potuto partecipare rileva in ordine al quantum del danno.
Per quanto concerne la quantificazione del danno le Sezioni Unite hanno ritenuto quale soluzione più coerente la corresponsione dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (disposizione abrogata, ma sostanzialmente riprodotta dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015) nella misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione.
Facendo applicazione alla controversia in esame delle considerazioni sin qui svolte, Parte tenuto conto che la ha utilizzato lo strumento del contratto a termine per un periodo ampiamente superiore ai prescritti trentasei mesi, la domanda va accolta.
L deve pertanto essere condannata al pagamento dell'indennità RO
di cui all'art. 32 cit., che, in considerazione della notevole durata dell'apporto lavorativo di parte ricorrente proseguito dal 2002 al 2023, pur con le variabili della prescrizione, ma tenuto conto della successiva stabilizzazione e del fatto che durante il periodo molti concorsi (doc. 4 e 5 resistente Azienda) sono stati banditi senza la partecipazione della sig.a , che volontariamente ha rinunciato a Pt_2
procurarsi i requisiti di legge. Si ritiene equo liquidare in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto indicata da parte ricorrente (e non contestata da parte convenuta) nell'importo di euro 41.972,2- (5X 8.394,44- mensili.-) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Trattasi, come detto, di risarcimento del danno per abusivo ricorso a contratti a termine, e non di risarcimento del danno per aver utilizzato una forma contrattuale non corretta.
15. Con ciò si passa alla domanda di regolarizzazione previdenziale.
pagina 26 di 37 La base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi è stata nelle istanze conclusionali, a seguito del deposito delle certificazioni è pari ad 1.292.367,92 €.
L'assunto di parte convenuta secondo il quale non sarebbero tutti i compensi corrisposti dall alla ricorrente a dover essere assoggettati a RO
contribuzione, bensì unicamente gli importi (inferiori) che avrebbe percepito in base a contratto collettivo un lavoratore subordinato, è infondato.
La stessa norma citata da parte convenuta (art. 1 comma 1 del DL 338/1989) indica il limite minimo della retribuzione giornaliera, sulla quale devono essere calcolati i contributi. Ovvio che se la retribuzione è superiore, i contributi saranno calcolati sulla retribuzione superiore.
Sulla base degli importi indicati risulta un imponibile complessivo di 1.292.367,92
Euro, e, di conseguenza, 420.874,64 €, quale contribuzione IVS (aliquota del
32,65%).
Quanto all'assunto di parte convenuta, secondo il quale la ricorrente avrebbe percepito indebitamente la somma di euro 21.104,21.- versata a titolo previdenziale pari al 2% del fatturato e pertanto tale somma sarebbe da detrarre dall'imponibile contributivo, si ritiene non condivisibile.
Se la somma in questione è stata indebitamente versata, parte ne avrebbe CP_1
dovuto chiedere in primis la restituzione entro il limite della prescrizione decennale, eccepita da parte ricorrente nella prima difesa utile rispetto a tale eccezione.
Il fatturato sul quale sarebbe stata versata tale somma va dal 2002 al 2017 e solo con comparsa di costituzione depositata il 22.12.2023 l' ha rappresentato CP_1
pagina 27 di 37 che la somma sarebbe stata versata indebitamente, peraltro non ne ha chiesto la restituzione alla ricorrente, si è limitata a chiedere che la stessa venisse detratta dalla base imponibile contributiva.
Innanzitutto, per il periodo che va dal 2002 al 22.12.2013 la domanda di restituzione dell'indebito (peraltro non formulata) sarebbe prescritta.
Per quanto concerne il periodo successivo si ritiene che l' avrebbe dovuto CP_1
svolgere domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente di restituzione dell'indebito, cui sarebbe conseguita – in ipotesi di accoglimento – la richiesta detrazione. Una simile domanda riconvenzionale non è però stata svolta. Tutto quanto percepito dalla ricorrente va quindi soggetto a contribuzione.
16. Parte convenuta ha eccepito che in mancanza di atti interruttivi da parte CP_2
e/o della ricorrente, il preteso credito contributivo sarebbe totalmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall non è fondata. RO
L'art. 11 comma 5 d.l. 162//19 conv. In L 8/20 prevede “all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n.335 il comma 10 bis è sostituito dal seguente: “10 bis per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti CP_2
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001 n.165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino pagina 28 di 37 al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Eccezione del preteso assorbimento della regolarizzazione a fronte della liquidazione del danno comunitario.
Parte eccepisce che chiedendo ed ottenendo la ricorrente il RO
risarcimento del c.d. danno comunitario sulla base dell'art. 32 L.183/2010 ora 28 del D.Lgs. 81/2015, la ricorrente verrebbe già indennizzata in modo intero, anche in riferimento ad eventuali contributi dovuti: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della L.604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
L'eccezione non è fondata.
Qui non si verte in ipotesi di indennità versata a fronte di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Se è vero che per la liquidazione del danno comunitario si fa riferimento come parametro all'indennità di cui al citato articolo 32 L.183/2010 è evidente che la citata norma, nel prevedere che l'indennità è onnicomprensiva si riferisce ad ipotesi pagina 29 di 37 affatto diversa da quella per cui è causa. L'art. 32 cit. regola l'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Nel pubblico impiego per tutte le ragioni sopra ampiamente illustrate detta conversione è preclusa e non vi è ragione (o norma) alcuna che escluda la regolarizzazione contributiva.
Si rammenta infine che è pacifico in giurisprudenza che per il lavoratore privato l'indennizzo ex art. 32, comma 5 della Legge n. 183 del 2010, è in chiave di contenimento del danno risarcibile per essere – o poter essere – l'indennizzo meno del danno che potrebbe conseguire il lavoratore secondo i criteri ordinari;
contenimento che è risultato essere compatibile con i parametri costituzionali degli artt. 3, 4 e 24 Cost.. Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio pagina 30 di 37 del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato e non impedisce la condanna dell'ente alla regolarizzazione della posizione contributiva.
In sostanza il lavoratore pubblico, diversamente dal lavoratore privato, ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di chiedere anche la condanna alla regolarizzazione.
17. L costituendosi in giudizio ha svolto domanda riconvenzionale di CP_2
condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi ulteriori rispetto a quelli oggetto della domanda svolta dalla ricorrente e sanzioni per evasione da calcolarsi al momento del saldo.
Premesso che la ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell
[...]
alla regolarizzazione nei limiti del pagamento dei contributi quantificati CP_1
con l'aliquota del 32,65% sui compensi lordi percepiti dall'Azienda ; che CP_1
rispetto a tale domanda l è litisconsorte necessario e in questi limiti la CP_2
domanda di parte ricorrente troverà accoglimento come sopra indicati, si ritiene che la domanda riconvenzionale svolta dall' sia infondata e vada rigettata. CP_2
Ed invero non vi è ragione alcuna per condannare l' al RO
versamento del contributo INADEL, a titolo di finanziamento del TFR/TFS, in quanto il TFR della ricorrente mai è stato accantonato presso l e al relativo CP_2
pagina 31 di 37 pagamento (limitatamente alla parte non prescritta) provvederà direttamente l' in esecuzione della presente sentenza. RO
In ordine invece ai contributi richiesti dall' sulle somme richieste dalla CP_2
ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, essendo stata rigettata la relativa domanda della ricorrente, non vi è spazio alcuno per il pagamento di contributi.
In relazione alla domanda di condanna dell al pagamento dei RO
contributi sull'indennità corrisposta alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno comunitario, stante la natura risarcitoria/indennitaria della somma, sicuramente non retributiva, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento di contributi su di essa.
Per quanto concerne il pagamento del contributo Cassa Credito per l'aliquota dello
0,35%, importo pari ad euro 4.523,29 si osserva quanto segue: l' ne chiede la CP_2
condanna al pagamento da parte dell'Azienda (anche tramite trattenute in busta paga).
La domanda potrà trovare accoglimento limitatamente alla condanna del datore di lavoro alla relativa corresponsione all' , non già per la parte relativa alla CP_2
trattenuta da operarsi da parte dell in busta paga sul presupposto che il CP_1
contributo sia a carico del dipendente.
Il datore di lavoro non può rivalersi in alcun modo sul dipendente: il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 23 della L218 del 1952 impone al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui egli ometta il pagamento dei contributi o vi adempia tardivamente, di pagare i contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia pagina 32 di 37 per la quota a carico del lavoratore. “il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo”
(Cass. 18027/2014).
18. L'attrice chiede il risarcimento danni per mancato guadagno. Parte ricorrente lamenta due infortuni, uno sulla strada per il lavoro, ed un altro alla mano, con conseguente impossibilità di rendere il servizio. La provincia non contesta nulla in ordine all'infortunio come tale, ma fa rilievi giuridici in ordine a an e quantum.
Ora, posto che nel contratto dal 2012 in poi aveva dichiarato di aver essa stessa stipulato un'assicurazione contro i danni per infortuni di lavoro, essa stessa avrebbe potuto evitare i danni da mancato guadagno, come eccepito dalla convenuta. Dal momento che si accerta, in questa sede, che il rapporto fosse di natura subordinata,
è chiaro che la resistente avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione presso ed CP_5
, con tutte le conseguenze in tema di sorte. CP_2
Tuttavia, per i primi 90 gg (inclusi festivi) si ha diritto al solo 60%, e poi al 75 %.
Non si ritengono dovuti i giorni di assenza per le visite presso Istituti lontani dalla
Provincia, posto che non ha dedotto motivi per cui gli interventi ed i controlli non potessero essere fatti in Provincia di . Il controllo presso l'ospedale di CP_1
viene altresì' detratto, posto che ivi lavorava la ricorrente e quindi non CP_1
comporta la perdita di un'intera giornata lavorativa. Dai 170 gg vengono quindi detratti 12.
pagina 33 di 37 Rimangono 158 gg, di cui 2/5 sono festivi, calcolati dall' per il caso di CP_5
infortunio. In totale i giorni netti da porre a base del calcolo sono quindi 94,8.-
Va poi tenuto conto che è giustificato solo il reddito per 5 gg a settimana ciascuna per 38,5 ore. Un giorno lavorativo ha quindi 7,7 ore;
calcolato a euro 53 il giorno effettivo vale 408,1 €.
Quindi, i 90 gg lordi da 60% sono in verità 54, da €408,1 per un totale 22.037,40.
I 68 gg da 75% sono netti 40,8 da 408,1 per un totale pari ad € 16.650,48. Il risarcimento dovuto è quindi pari ad € 38.687,88.
Posto che con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto essa stessa stipulare un'assicurazione a copertura dei danni, come promesso, ai sensi dell'art 1227 cc si ritiene equo ascrivere in parti uguale le colpe per il mancato guadagno, per cui si condanna l' al pagamento dell'importo pari ad € 19.343,99. CP_1
Non si ritiene prescritto l'importo, alla luce del termine prescrizionale decennale.
La responsabilità deriva dalla mancata assunzione, e nella specie il termine decorre comunque non prima della data dell'infortunio. Da quel giorno non sono trascorsi dieci anni al deposito del ricorso.
19. Le spese processuali, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (determinato in base al decisum), vengono poste per due terzi a carico di parte convenuta e compensate tra le parti per il restante terzo, considerato che: la domanda di parte ricorrente ha trovato solo parziale accoglimento, ed alcune
Parte eccezioni di parte resistente sono state accolte.
ha svolto domanda riconvenzionale ma è soccombente su altre, quindi le CP_2
relative spese sono da compensare.
pagina 34 di 37
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che i contratti “d'opera professionale” stipulati tra le parti hanno natura di contratti di lavoro subordinato e hanno dato causa a rapporti di lavoro subordinato,
rigetta la domanda principale della ricorrente di risarcimento del danno da mancata fruizione delle ferie e la domanda subordinata di pagamento del compenso sostitutivo delle ferie;
accerta e dichiara l'illegittimità delle clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro a partire dal primo per superamento del limite dei 36 mesi, come da parte motiva, e limitatamente a quelli fino a settembre 2012,
condanna l' al pagamento a favore della sig.ra della somma di RO Parte_2
euro 24.017,62 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti pagina 35 di 37 dell'art. 22 36 co. Legge 724/94 decorrenti dalla cessazione dell'ultimo contratto al saldo,
condanna la convenuta l , in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente statuendo in favore di quest'ultima un'indennità onnicomprensiva in misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in 5 volte € 8.394,44-, mensili per un totale di € 41.972,2 oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti dell'art. 22 36 co. Legge 724/94 decorrenti dalla cessazione dell'ultimo contratto al saldo;
condanna l' convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della CP_1
ricorrente e quindi la condanna al pagamento a favore di dei contributi e CP_2
premi omessi nell'importo complessivo di euro 420.874,64, quale contribuzione
IVS ed euro 4.523,29 a titolo di Contributo Cassa Credito, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo;
condanna l' a pagare alla ricorrente il danno per il sinistro per cui è causa RO
pagina 36 di 37 l'importo pari ad € 19.343,99, oltre interessi e rivalutazione,
condanna l' convenuta al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal CP_1
ricorrente che liquida complessivamente (100%) in euro 15.404,25.-, oltre euro
259,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa,
compensa le ulteriori spese di lite.
1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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