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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9905/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(FI) via Val di Sole n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Iallorenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, posto in LI (FI), via G. Masini n. 67
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Santa Croce Sull'Arno (PI) via degli Orti n. 23
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 5/09/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 3/09/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di disporre che: “1. la casa familiare, posta a Vinci (FI) via Val di Sole n. 63, venga assegnata a che vi continuerà a vivere con il figlio minore;
2. il figlio Parte_1 Persona_1
pagina 1 di 7 venga giuridicamente sottoposto all'affidamento esclusivo della madre, con collocazione presso di lei;
3. la madre è autorizzata a sottoscrivere ogni documento necessario riguardante la salute, lo studio,
l'attività sportiva e ludica del figlio minore e ogni altro documento che si renda necessario;
4. il padre potrà incontrare il figlio secondo le modalità che l'Ill. Mo Tribunale riterrà più opportune;
5. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma di Controparte_1
Euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
6.
l'assegno unico per il figlio sarà dovuto alla madre per intero;
7. la madre è autorizzata a trasferire la propria residenza e quella del figlio minore in altra abitazione. In via istruttoria: si chiede fin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui al presente atto con riserva di indicare specifici capitoli di prova, Indica fin d'ora i testi: 1) residente a [...]
Pietramarina n. 303/B; 2) residente a [...]
303/B; 3) residente a [...]; 4) CP_3 CP_4
residente a [...]; 5) residente a [...]; 6)
[...] CP_5 [...]
residente a [...]; 7) Dott. (medico famiglia). Con CP_6 Controparte_7 riserva di ulteriori richieste istruttorie”.
All'udienza del 6/03/2025 l'avv. Iallorenzi ha così modificato le conclusioni: “chiede l'autorizzazione
a che la propria assistita possa trasferire la residenza del minore in via di Tigliano a Vinci”; “in merito alla frequentazione, chiede che il padre frequenti il figlio in occasione degli allenamenti sportivi nei giorni di martedì, giovedì e venerdì all'uscita dell'allenamento alla presenza della madre, nonché il sabato o la domenica in occasione delle partite di calcio e per pranzo due volte al mese presso l'abitazione dei nonni paterni, con onere di accompagnamento a carico della madre o di un familiare del padre”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento del figlio nato ad Persona_1
LI il 5/09/2012 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta con ad oggi Controparte_1
cessata; nel ricorso, la ricorrente ha riferito che l'ex compagno è dedito da anni al consumo di stupefacenti, tanto che nel 2016 è stato ricoverato in ospedale a seguito di una grave crisi causata dall'assunzione di eroina;
dopo tale evento, il ha deciso di fare ingresso in comunità CP_1
terapeutica, dalla quale si è allontanato dopo tre mesi, rinunciando a disintossicarsi;
a quel punto, la ricorrente ha deciso di interrompere la convivenza, andando a vivere per conto proprio, pur pagina 2 di 7 mantenendo con l'ex compagno un rapporto costante che è divenuto, nel tempo, sempre più ossessivo e controllante;
la stessa ha, difatti, rappresentato che fino all'anno 2022 il ha incontrato CP_1
regolarmente il figlio presso l'abitazione materna ogni domenica, abitudine interrotta a causa della degenerazione dei comportamenti dell'uomo, sfociati nella notte tra il 6 ed il 7 agosto per strada da parte dell'uomo, in preda ad un attacco di gelosia e in probabile stato di ebrezza, che ha comportato l'intervento dei Carabinieri, chiamati in soccorso dai vicini di casa, allertati dalle invocazioni d'aiuto della donna;
a seguito di tale episodio, la è stata portata all'Ospedale di LI dove le sono Pt_1
state refertate lesioni con prognosi di gg. 10 (v. all. 15); la ricorrente ha quindi, precisato che, da allora, il incontra il figlio solo in occasione degli allenamenti sportivi e delle partite di calcio della CP_1
squadra della quale il bambino fa parte (AC Giovani Fucecchio), andando talvolta, dopo l'impegno sportivo, in pizzeria assieme alla ai nonni paterni e ai compagni di calcio del figlio, Pt_1
accompagnati dai rispettivi genitori;
la ricorrente ha, quindi, chiesto l'affido esclusivo del minore con collocamento del figlio presso di sé, la disciplina della frequentazione padre/figlio secondo Giustizia, un contributo di e. 300,00 mensili per il mantenimento del bambino e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
2. All'udienza del 15/01/2025 benché ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., non Controparte_1
si è costituito in giudizio;
l'udienza è proseguita con l'interrogatorio libero della ricorrente, all'esito del quale il Giudice delegato ha posto la causa in decisione;
con decreto assunto in data 15/01/2025, il
Tribunale ha chiesto, sulla base delle dichiarazioni rese dal durante un colloquio con i CP_1
SS.SS. di LI (v. relazione del 7/01/2025, richiesta in sede di decreto di fissazione udienza) al SerD di Pisa una relazione informativa per verificare l'andamento del percorso di recupero da sostanza intrapreso dal e ha incaricato i SS.SS di effettuare, in collaborazione con l'UFSMIA, CP_1 un'osservazione della relazione tra padre e figlio, fissando udienza davanti al Giudice delegato per l'esame della documentazione acquisita;
all'udienza del 6/03/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe indicato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per il deposito di memorie e repliche.
3. Preliminarmente ritiene il Collegio di rigettare le richieste di prove orali avanzate dalla ricorrente, in quanto non espressamente capitolate.
4. In ordine all'affidamento del minore occorre rilevare che il ha Persona_1 CP_1
ammesso e riconosciuto in sede di colloquio con il Servizio Sociale di essere dedito da anni pagina 3 di 7 all'assunzione di sostanza stupefacente (Il Sig. dichiara di aver fatto uso di eroina in CP_1
passato, … e aggiunge di essere attualmente consumatore occasionale di cocaina”: v. pag. 4 della relazione dei SS.SS. del 7/01/2025); lo stesso ha, altresì, dichiarato in quella sede di essere in carico al
SerD di Pisa presso cui sosterebbe visite psicologiche e psichiatriche;
di contro, dalla relazione depositata dal SS.SS. in data 27/02/2025 emerge che, nonostante lo stesso sia stato “sollecitato più volte ad effettuare la valutazione multidisciplinare, comprendente visite mediche tossicologiche e psichiatriche oltre a colloqui con psicologo e assistente sociale;
in realtà ha effettuato solamente visite medico-tossicologiche con la sottoscritta. Solo in data 10/09/2024 ha effettuato un colloquio psicologico conoscitivo con la Dott.ssa I controlli urinari per la ricerca di Persona_2
metaboliti di stupefacenti sono stati irregolari nel tempo e presentano frequenti positività per eroina e cocaina”, di tal chè il Servizio Serd ha formulato una diagnosi di "dipendenza da oppioidi" e "abuso di cocaina"; in più, vale la pena rammentare che pende nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. commesso ai danni della nel periodo 2023/2024 e per il reato di Pt_1
cui agli art. 582 e 585 c.p.c commessi ai danni della il 7/08/2024 (v. avviso conclusione Pt_1
indagini preliminari depositato in PCT in data 6/03/2025), sorto a seguito della querela sporta dalla in occasione dell'aggressione subìta ad agosto 2024. Pt_1
Tanto premesso, deve ritenersi che la irrisolta condizione di tossicodipendenza del CP_1 unitamente ai comportamento disfunzionali posti in essere ai danni dell'ex compagna che incidono negativamente anche sul sereno sviluppo psico-emotivo del minore, impedisca al resistente di porre in essere un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, non avendo peraltro dato prova nel corso del giudizio, ad onta delle dichiarazioni rese ai SS.SS., di voler risolvere la sua dipendenza da cocaina;
va, altresì, evidenziato come il pur dotato di una regolare attività lavorativa, non abbia mai CP_1
versato alcunchè per il mantenimento economico del figlio, né rimborsato le spese straordinarie, circostanza questa che attesta il suo disinteresse rispetto alle esigenze di sostentamento del figlio;
di converso, non si ravvisano elementi per dubitare della idoneità educativa della madre, la quale, stante l'assenza del padre nella vita quotidiana del figlio, far fronte da sola a tutte le esigenze del bambino.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo del minore Persona_1
alla madre con collocamento e domiciliazione del figlio presso l'abitazione materna, Parte_1
regime che consente alla madre di poter prendere in autonomia e tempestività tutte le decisioni più importanti nell'interesse del minore, senza attendere il necessario consenso dell'altro genitore;
va, altresì, accolta, la richiesta avanzata dalla ricorrente di poter trasferire la residenza del minore in Vinci in via di Tagliano, trattandosi peraltro di mero cambio di domicilio e non di Comune di residenza.
pagina 4 di 7 4. Quanto al regime di frequentazione tra padre e figlio, ritiene il Tribunale di dover prevedere che possa incontrare il figlio , come attualmente avviene, in occasione degli Controparte_1 Per_1
allenamenti sportivi e delle partite di calcio del minore alla presenza di altri familiari, nonché il sabato o la domenica, dalla mattina alla sera, presso la casa nei nonni paterni, con onere di prelievo e di riaccompagnamento del bambino a carico di un familiare del padre o della madre, dovendosi contestualmente far divieto al di porsi alla guida in presenza del figlio, in ragione del suo CP_1
irrisolto stato di tossicodipendenza;
quanto al periodo natalizio, va previsto che il padre possa tenere con sé il figlio il giorno 24/12 o 25/12, ad anni alterni, il giorno 31/12 o il 1/01 ed il giorno 6 gennaio, ad anni alterni, e durante il periodo pasquale il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni, sempre previo accordo con l'altro genitore.
5. Quanto alla richiesta della ricorrente di prevedere un contributo paterno per il mantenimento indiretto del figlio minore , premesso che ciascun genitore ha l'obbligo di provvedere al Per_1
sostentamento economico della prole secondo le proprie capacità e sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa della situazione economico – patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) la lavora come dipendente con contratto a tempo Pt_1
indeterminato presso uno studio di commercialisti, attività per la quale percepisce un'entrata mensile di circa e. 1.500,00; difatti, dalla DR 2024 depositata in atti emerge che la ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuale lordo di e. 21.161,43, corrispondente, una volta detratti e. 2.531,17 a titolo Irpef ed e. 301,11 a titolo di addizionale regionale, a circa e. 18.329,15 annui netti, pari ad e.
1.527,42 netti mensili;
la stessa è titolare di un conto corrente postale con saldo attivo di e. 2.700,00
(all. 11), nonché di un conto corrente postale cointestato con il (all. 12); la ricorrente è CP_1 gravata da un canone di locazione relativo all'immobile in cui vive assieme al figlio pari ad e. 490,00 mensili (all. 13) ed è titolare di un immobile in comproprietà al 50% con il fratello, posto a Vinci (FI), via Pietramarina n. 303/B (all. 10); la stessa è titolare di un auto Lancia Y10 targata FF106RR, nonché di una Renault Captur cointestata con il utilizzata esclusivamente da quest'ultimo; infine, CP_1
percepisce l'AUU per un importo di e. 220,00; ne consegue che la può contare su una liquidità Pt_1
mensile netta di circa e. 1000,00; 2) il ha riferito, nel corso del colloquio conoscitivo CP_1
intrattenuto con gli operatori del Servizio Sociale (v. Relazione del 7/01/2025) di lavorare con contratto a tempo indeterminato come verniciatore presso l'Autoparco “Il Faldo” di Collesalvetti (LI) e di abitare in immobile preso in locazione in Santa Croce sull'Arno (PI); in sede di interrogatorio libero la Pt_1
ha precisato che l'ex compagno percepisce dalla sua attività lavorativa una retribuzione mensile di circa pagina 5 di 7 e. 1.800,00/2.000,00 e che sostiene un canone di locazione di e. 400,00 mensili;
ne consegue che il resistente può ritenersi che possa contare su una liquidità residua mensile di almeno e. 1400,00.
Tanto premesso, considerato che gli oneri di accudimento e cura ricadono esclusivamente sulla madre, stante l'assenza di pernottamento presso il padre, ritiene il Tribunale di dover quantificare il contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore nella misura di e. 300,00 mensili, Persona_1
oltre rivalutazione annuale Istat, da versare alla madre entro il giorno 10 del mese, importo che appare proporzionato alla capacità reddituale del padre e all'assenza di mantenimento diretto da parte di quest'ultimo; quanto alle spese straordinarie, le stesse vanno poste a carico di carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le linee Guida del CNF del
2017; infine, va prevista l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Pt_1
in quanto genitore affidatario in via esclusiva di prole minorenne.
[...]
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato Controparte_1
a rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 1.800,00 oltre al 15% di spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo di (5/09/2012) alla madre con Persona_1 Parte_1
collocamento e domiciliazione del minore presso la madre;
- autorizza a trasferire la residenza del figlio in Vinci, via di Tigliano;
Parte_1 Persona_1
- dispone che possa incontrare il figlio in occasione degli allenamenti Controparte_1 Per_1
sportivi e delle partite di calcio alla presenza di altri familiari, nonché il sabato o la domenica, dalla mattina alla sera, presso la casa nei nonni paterni, con onere di prelievo e di riaccompagnamento del minore a carico di un familiare del padre ovvero della madre, con divieto per il di porsi alla CP_1
guida in presenza del minore;
- dispone che durante il periodo natalizio il padre possa tenere con sé il figlio il giorno 24/12 o 25/12, ad anni alterni, il giorno 31/12 o il giorno 1/01 ed il giorno 6 gennaio, ad anni alterni, previo accordo con l'altro genitore;
- dispone che, durante il periodo pasquale, il padre possa tenere con sé il figlio il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni, previo accordo con l'altro genitore;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 10 del mese, a l'importo di Controparte_1 Parte_1
e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio , oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1
parametri Istat;
pagina 6 di 7 - dispone che le spese straordinarie necessarie per il minore siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e. Controparte_1 Parte_1
1.800,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice
dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9905/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(FI) via Val di Sole n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Iallorenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, posto in LI (FI), via G. Masini n. 67
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Santa Croce Sull'Arno (PI) via degli Orti n. 23
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 5/09/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 3/09/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di disporre che: “1. la casa familiare, posta a Vinci (FI) via Val di Sole n. 63, venga assegnata a che vi continuerà a vivere con il figlio minore;
2. il figlio Parte_1 Persona_1
pagina 1 di 7 venga giuridicamente sottoposto all'affidamento esclusivo della madre, con collocazione presso di lei;
3. la madre è autorizzata a sottoscrivere ogni documento necessario riguardante la salute, lo studio,
l'attività sportiva e ludica del figlio minore e ogni altro documento che si renda necessario;
4. il padre potrà incontrare il figlio secondo le modalità che l'Ill. Mo Tribunale riterrà più opportune;
5. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma di Controparte_1
Euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
6.
l'assegno unico per il figlio sarà dovuto alla madre per intero;
7. la madre è autorizzata a trasferire la propria residenza e quella del figlio minore in altra abitazione. In via istruttoria: si chiede fin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui al presente atto con riserva di indicare specifici capitoli di prova, Indica fin d'ora i testi: 1) residente a [...]
Pietramarina n. 303/B; 2) residente a [...]
303/B; 3) residente a [...]; 4) CP_3 CP_4
residente a [...]; 5) residente a [...]; 6)
[...] CP_5 [...]
residente a [...]; 7) Dott. (medico famiglia). Con CP_6 Controparte_7 riserva di ulteriori richieste istruttorie”.
All'udienza del 6/03/2025 l'avv. Iallorenzi ha così modificato le conclusioni: “chiede l'autorizzazione
a che la propria assistita possa trasferire la residenza del minore in via di Tigliano a Vinci”; “in merito alla frequentazione, chiede che il padre frequenti il figlio in occasione degli allenamenti sportivi nei giorni di martedì, giovedì e venerdì all'uscita dell'allenamento alla presenza della madre, nonché il sabato o la domenica in occasione delle partite di calcio e per pranzo due volte al mese presso l'abitazione dei nonni paterni, con onere di accompagnamento a carico della madre o di un familiare del padre”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento del figlio nato ad Persona_1
LI il 5/09/2012 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta con ad oggi Controparte_1
cessata; nel ricorso, la ricorrente ha riferito che l'ex compagno è dedito da anni al consumo di stupefacenti, tanto che nel 2016 è stato ricoverato in ospedale a seguito di una grave crisi causata dall'assunzione di eroina;
dopo tale evento, il ha deciso di fare ingresso in comunità CP_1
terapeutica, dalla quale si è allontanato dopo tre mesi, rinunciando a disintossicarsi;
a quel punto, la ricorrente ha deciso di interrompere la convivenza, andando a vivere per conto proprio, pur pagina 2 di 7 mantenendo con l'ex compagno un rapporto costante che è divenuto, nel tempo, sempre più ossessivo e controllante;
la stessa ha, difatti, rappresentato che fino all'anno 2022 il ha incontrato CP_1
regolarmente il figlio presso l'abitazione materna ogni domenica, abitudine interrotta a causa della degenerazione dei comportamenti dell'uomo, sfociati nella notte tra il 6 ed il 7 agosto per strada da parte dell'uomo, in preda ad un attacco di gelosia e in probabile stato di ebrezza, che ha comportato l'intervento dei Carabinieri, chiamati in soccorso dai vicini di casa, allertati dalle invocazioni d'aiuto della donna;
a seguito di tale episodio, la è stata portata all'Ospedale di LI dove le sono Pt_1
state refertate lesioni con prognosi di gg. 10 (v. all. 15); la ricorrente ha quindi, precisato che, da allora, il incontra il figlio solo in occasione degli allenamenti sportivi e delle partite di calcio della CP_1
squadra della quale il bambino fa parte (AC Giovani Fucecchio), andando talvolta, dopo l'impegno sportivo, in pizzeria assieme alla ai nonni paterni e ai compagni di calcio del figlio, Pt_1
accompagnati dai rispettivi genitori;
la ricorrente ha, quindi, chiesto l'affido esclusivo del minore con collocamento del figlio presso di sé, la disciplina della frequentazione padre/figlio secondo Giustizia, un contributo di e. 300,00 mensili per il mantenimento del bambino e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
2. All'udienza del 15/01/2025 benché ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., non Controparte_1
si è costituito in giudizio;
l'udienza è proseguita con l'interrogatorio libero della ricorrente, all'esito del quale il Giudice delegato ha posto la causa in decisione;
con decreto assunto in data 15/01/2025, il
Tribunale ha chiesto, sulla base delle dichiarazioni rese dal durante un colloquio con i CP_1
SS.SS. di LI (v. relazione del 7/01/2025, richiesta in sede di decreto di fissazione udienza) al SerD di Pisa una relazione informativa per verificare l'andamento del percorso di recupero da sostanza intrapreso dal e ha incaricato i SS.SS di effettuare, in collaborazione con l'UFSMIA, CP_1 un'osservazione della relazione tra padre e figlio, fissando udienza davanti al Giudice delegato per l'esame della documentazione acquisita;
all'udienza del 6/03/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe indicato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per il deposito di memorie e repliche.
3. Preliminarmente ritiene il Collegio di rigettare le richieste di prove orali avanzate dalla ricorrente, in quanto non espressamente capitolate.
4. In ordine all'affidamento del minore occorre rilevare che il ha Persona_1 CP_1
ammesso e riconosciuto in sede di colloquio con il Servizio Sociale di essere dedito da anni pagina 3 di 7 all'assunzione di sostanza stupefacente (Il Sig. dichiara di aver fatto uso di eroina in CP_1
passato, … e aggiunge di essere attualmente consumatore occasionale di cocaina”: v. pag. 4 della relazione dei SS.SS. del 7/01/2025); lo stesso ha, altresì, dichiarato in quella sede di essere in carico al
SerD di Pisa presso cui sosterebbe visite psicologiche e psichiatriche;
di contro, dalla relazione depositata dal SS.SS. in data 27/02/2025 emerge che, nonostante lo stesso sia stato “sollecitato più volte ad effettuare la valutazione multidisciplinare, comprendente visite mediche tossicologiche e psichiatriche oltre a colloqui con psicologo e assistente sociale;
in realtà ha effettuato solamente visite medico-tossicologiche con la sottoscritta. Solo in data 10/09/2024 ha effettuato un colloquio psicologico conoscitivo con la Dott.ssa I controlli urinari per la ricerca di Persona_2
metaboliti di stupefacenti sono stati irregolari nel tempo e presentano frequenti positività per eroina e cocaina”, di tal chè il Servizio Serd ha formulato una diagnosi di "dipendenza da oppioidi" e "abuso di cocaina"; in più, vale la pena rammentare che pende nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. commesso ai danni della nel periodo 2023/2024 e per il reato di Pt_1
cui agli art. 582 e 585 c.p.c commessi ai danni della il 7/08/2024 (v. avviso conclusione Pt_1
indagini preliminari depositato in PCT in data 6/03/2025), sorto a seguito della querela sporta dalla in occasione dell'aggressione subìta ad agosto 2024. Pt_1
Tanto premesso, deve ritenersi che la irrisolta condizione di tossicodipendenza del CP_1 unitamente ai comportamento disfunzionali posti in essere ai danni dell'ex compagna che incidono negativamente anche sul sereno sviluppo psico-emotivo del minore, impedisca al resistente di porre in essere un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, non avendo peraltro dato prova nel corso del giudizio, ad onta delle dichiarazioni rese ai SS.SS., di voler risolvere la sua dipendenza da cocaina;
va, altresì, evidenziato come il pur dotato di una regolare attività lavorativa, non abbia mai CP_1
versato alcunchè per il mantenimento economico del figlio, né rimborsato le spese straordinarie, circostanza questa che attesta il suo disinteresse rispetto alle esigenze di sostentamento del figlio;
di converso, non si ravvisano elementi per dubitare della idoneità educativa della madre, la quale, stante l'assenza del padre nella vita quotidiana del figlio, far fronte da sola a tutte le esigenze del bambino.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo del minore Persona_1
alla madre con collocamento e domiciliazione del figlio presso l'abitazione materna, Parte_1
regime che consente alla madre di poter prendere in autonomia e tempestività tutte le decisioni più importanti nell'interesse del minore, senza attendere il necessario consenso dell'altro genitore;
va, altresì, accolta, la richiesta avanzata dalla ricorrente di poter trasferire la residenza del minore in Vinci in via di Tagliano, trattandosi peraltro di mero cambio di domicilio e non di Comune di residenza.
pagina 4 di 7 4. Quanto al regime di frequentazione tra padre e figlio, ritiene il Tribunale di dover prevedere che possa incontrare il figlio , come attualmente avviene, in occasione degli Controparte_1 Per_1
allenamenti sportivi e delle partite di calcio del minore alla presenza di altri familiari, nonché il sabato o la domenica, dalla mattina alla sera, presso la casa nei nonni paterni, con onere di prelievo e di riaccompagnamento del bambino a carico di un familiare del padre o della madre, dovendosi contestualmente far divieto al di porsi alla guida in presenza del figlio, in ragione del suo CP_1
irrisolto stato di tossicodipendenza;
quanto al periodo natalizio, va previsto che il padre possa tenere con sé il figlio il giorno 24/12 o 25/12, ad anni alterni, il giorno 31/12 o il 1/01 ed il giorno 6 gennaio, ad anni alterni, e durante il periodo pasquale il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni, sempre previo accordo con l'altro genitore.
5. Quanto alla richiesta della ricorrente di prevedere un contributo paterno per il mantenimento indiretto del figlio minore , premesso che ciascun genitore ha l'obbligo di provvedere al Per_1
sostentamento economico della prole secondo le proprie capacità e sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa della situazione economico – patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) la lavora come dipendente con contratto a tempo Pt_1
indeterminato presso uno studio di commercialisti, attività per la quale percepisce un'entrata mensile di circa e. 1.500,00; difatti, dalla DR 2024 depositata in atti emerge che la ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuale lordo di e. 21.161,43, corrispondente, una volta detratti e. 2.531,17 a titolo Irpef ed e. 301,11 a titolo di addizionale regionale, a circa e. 18.329,15 annui netti, pari ad e.
1.527,42 netti mensili;
la stessa è titolare di un conto corrente postale con saldo attivo di e. 2.700,00
(all. 11), nonché di un conto corrente postale cointestato con il (all. 12); la ricorrente è CP_1 gravata da un canone di locazione relativo all'immobile in cui vive assieme al figlio pari ad e. 490,00 mensili (all. 13) ed è titolare di un immobile in comproprietà al 50% con il fratello, posto a Vinci (FI), via Pietramarina n. 303/B (all. 10); la stessa è titolare di un auto Lancia Y10 targata FF106RR, nonché di una Renault Captur cointestata con il utilizzata esclusivamente da quest'ultimo; infine, CP_1
percepisce l'AUU per un importo di e. 220,00; ne consegue che la può contare su una liquidità Pt_1
mensile netta di circa e. 1000,00; 2) il ha riferito, nel corso del colloquio conoscitivo CP_1
intrattenuto con gli operatori del Servizio Sociale (v. Relazione del 7/01/2025) di lavorare con contratto a tempo indeterminato come verniciatore presso l'Autoparco “Il Faldo” di Collesalvetti (LI) e di abitare in immobile preso in locazione in Santa Croce sull'Arno (PI); in sede di interrogatorio libero la Pt_1
ha precisato che l'ex compagno percepisce dalla sua attività lavorativa una retribuzione mensile di circa pagina 5 di 7 e. 1.800,00/2.000,00 e che sostiene un canone di locazione di e. 400,00 mensili;
ne consegue che il resistente può ritenersi che possa contare su una liquidità residua mensile di almeno e. 1400,00.
Tanto premesso, considerato che gli oneri di accudimento e cura ricadono esclusivamente sulla madre, stante l'assenza di pernottamento presso il padre, ritiene il Tribunale di dover quantificare il contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore nella misura di e. 300,00 mensili, Persona_1
oltre rivalutazione annuale Istat, da versare alla madre entro il giorno 10 del mese, importo che appare proporzionato alla capacità reddituale del padre e all'assenza di mantenimento diretto da parte di quest'ultimo; quanto alle spese straordinarie, le stesse vanno poste a carico di carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le linee Guida del CNF del
2017; infine, va prevista l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Pt_1
in quanto genitore affidatario in via esclusiva di prole minorenne.
[...]
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato Controparte_1
a rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 1.800,00 oltre al 15% di spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo di (5/09/2012) alla madre con Persona_1 Parte_1
collocamento e domiciliazione del minore presso la madre;
- autorizza a trasferire la residenza del figlio in Vinci, via di Tigliano;
Parte_1 Persona_1
- dispone che possa incontrare il figlio in occasione degli allenamenti Controparte_1 Per_1
sportivi e delle partite di calcio alla presenza di altri familiari, nonché il sabato o la domenica, dalla mattina alla sera, presso la casa nei nonni paterni, con onere di prelievo e di riaccompagnamento del minore a carico di un familiare del padre ovvero della madre, con divieto per il di porsi alla CP_1
guida in presenza del minore;
- dispone che durante il periodo natalizio il padre possa tenere con sé il figlio il giorno 24/12 o 25/12, ad anni alterni, il giorno 31/12 o il giorno 1/01 ed il giorno 6 gennaio, ad anni alterni, previo accordo con l'altro genitore;
- dispone che, durante il periodo pasquale, il padre possa tenere con sé il figlio il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni, previo accordo con l'altro genitore;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 10 del mese, a l'importo di Controparte_1 Parte_1
e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio , oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1
parametri Istat;
pagina 6 di 7 - dispone che le spese straordinarie necessarie per il minore siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e. Controparte_1 Parte_1
1.800,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice
dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
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