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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IE RG, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2541/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3949 DEL 10/01/2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 maggio 2024 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. 3949 per Imu anno 2018 Comune di Palermo notificato il 27 marzo 2024 eccependo le doglianze come in atti.
Con note del 17 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, facendo rilevare, debitamente comprovandolo, d'aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato e concludendo pertanto per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, come rileva ictu oculi ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi scolastica di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che il Comune, con provvedimento protocollo numero
977259/2024, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento odiernamente calendato.
Sicché risulta cessata la materia del contendere, cui consegue l'integrale compensazione delle spese tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IE RG, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2541/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3949 DEL 10/01/2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 maggio 2024 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. 3949 per Imu anno 2018 Comune di Palermo notificato il 27 marzo 2024 eccependo le doglianze come in atti.
Con note del 17 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, facendo rilevare, debitamente comprovandolo, d'aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato e concludendo pertanto per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, come rileva ictu oculi ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi scolastica di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che il Comune, con provvedimento protocollo numero
977259/2024, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento odiernamente calendato.
Sicché risulta cessata la materia del contendere, cui consegue l'integrale compensazione delle spese tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.