TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania
Starace, pronuncia ex art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito a Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 04.12.2024 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di una grave persecuzione di cui era vittima.
Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. In particolare, dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 04.09.2024, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato invano un sollecito il 05.11.2024. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava.
Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
- 2 - Con decreto del 19.12.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 05.05.2025, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
All'udienza partecipava il ricorrente che, con note depositate il 02.05.2025, deduceva di essere stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione solo il 12.05.2015, ricevendo la relativa comunicazione da parte della Questura di
Napoli il 28.04.2025, dopo sia il deposito del ricorso, sia l'integrazione del contraddittorio con il convenuto.
In pari data si costituiva il convenuto che, richiamando l'allegata nota prot. n. 105091 del 02.05.2025, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con decreto del 06.05.2025, il giudice fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 28.05.2025.
All'udienza compariva parte ricorrente che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l
13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione
- 3 - internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
- 4 - Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss.
c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs.
25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra.
Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata da entrambe le parti risulta che il ricorrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 12.05.2025 con una comunicazione del 28.04.2025 della Questura di Napoli.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 04.12.2024. È sopravvenuto anche alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito in data 11.02.2025 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito,
- 5 - essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal 04.09.2024 egli ha chiesto al personale della
Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante il sollecito del 05.11.2024 e l'attesa di oltre sette mesi mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 28.04.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo
Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve
- 6 - termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett.
b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , CP_1
cui compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo
- 7 - trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale.
Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con
- 8 - decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023,
n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso il 29.05.2025
Il giudice dott.ssa Stefania
Starace
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania
Starace, pronuncia ex art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito a Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 04.12.2024 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di una grave persecuzione di cui era vittima.
Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. In particolare, dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 04.09.2024, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato invano un sollecito il 05.11.2024. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava.
Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
- 2 - Con decreto del 19.12.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 05.05.2025, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
All'udienza partecipava il ricorrente che, con note depositate il 02.05.2025, deduceva di essere stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione solo il 12.05.2015, ricevendo la relativa comunicazione da parte della Questura di
Napoli il 28.04.2025, dopo sia il deposito del ricorso, sia l'integrazione del contraddittorio con il convenuto.
In pari data si costituiva il convenuto che, richiamando l'allegata nota prot. n. 105091 del 02.05.2025, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con decreto del 06.05.2025, il giudice fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 28.05.2025.
All'udienza compariva parte ricorrente che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l
13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione
- 3 - internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
- 4 - Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss.
c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs.
25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra.
Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata da entrambe le parti risulta che il ricorrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 12.05.2025 con una comunicazione del 28.04.2025 della Questura di Napoli.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 04.12.2024. È sopravvenuto anche alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito in data 11.02.2025 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito,
- 5 - essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal 04.09.2024 egli ha chiesto al personale della
Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante il sollecito del 05.11.2024 e l'attesa di oltre sette mesi mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 28.04.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo
Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve
- 6 - termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett.
b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , CP_1
cui compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo
- 7 - trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale.
Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con
- 8 - decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023,
n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso il 29.05.2025
Il giudice dott.ssa Stefania
Starace
- 9 -