Versione
22 gennaio 1963
22 gennaio 1963
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Versione
14 gennaio 1967
14 gennaio 1967
Art. 22.
Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio 1968.
Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa. ((3a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio 1968.
Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa. ((3a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/1988, n. 4822Provvedimento: […] Invero, solo la presenza di un bilancio regolarmente approvato (art. 2433, comma secondo, cod. civ.) attribuisce valore di distribuzione di utili a quella che, in precedenza avvenuta, deve intendersi come erogazione di un acconto e, d'altra parte, il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 1745 del 1962 espressamente dispone che, nella applicazione della ritenuta con riguardo a delibere di distribuzione approvate dopo l'1 gennaio 1963, si tiene conto anche degli acconti in precedenza erogati.*Leggi di più...
- tributi erariali diretti (posteriori alla riforma del 1972)·
- imposta sul reddito delle persone giuridiche·
- condizioni·
- determinazione·
- detrazioni·
- ritenuta d'acconto·
- assoggettamento alla predetta normativa·
- applicabilità·
- utili erogati in precedenza