Art. 22.
Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio 1968.
Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa. ((3a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio 1968.
Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa. ((3a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.