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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102/2022 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Piazza Martiri della Libertà, n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Capriotti, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente -
contro
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via V. Comi, n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Santori, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di beni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “nel merito: - accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in narrativa: a) la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo: b) dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del credito azionato dalla c) dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_3 Controparte_3
d) revocare e dichiarare nullo, privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
e) con vittoria
[...] di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Opposta, “rigettare l'opposizione in ogni sua parte poiché illegittima, generica, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 510 /2022, del 29.4.2022 -
3.5.2022, R.G. n. 1384/2022, reso dal Giudice dell'intestato Tribunale, accogliendo la domanda proposta nelle forme del procedimento monitorio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la
(Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro -tempore, con sede in Montorio al Vomano (TE), alla Via L. Settembrini n. 6 7/69, va creditrice nei confronti della (P. IVA e Cod. Fisc. Controparte_1
), già in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, con P.IVA_1 Controparte_1 sede in Teramo, alla piazza Garibaldi n. 46, dell'importo di € 16.274,80, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura di cui in narrativa all'effettivo saldo, o della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, sempre oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n.
231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii. da calcolarsi come sopra indicato;
- condannare, conseguentemente, la predetta (P. IVA e Cod. Fisc. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, a pagare in favore della CP_1 suddetta Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro -tempore, la somma di € 16.274,80, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura di cui in narrativa all'effettivo saldo, o quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del
9.10.2002 e ss.mm.ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura di cui in narrativa all'effettivo saldo;
- in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 29.6.2022
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Controparte_1 formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 510/2022 (R.G. Controparte_3
1384/2022) emesso dal Tribunale di Teramo in data 29.4.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 16.274,80, oltre Controparte_3 interessi e spese, a titolo di somme dovute per le forniture, di 1.000 litri del prodotto ADBLUE –
Brenntag IBC e di gasolio per autotrazione, meglio individuate in atti alle fatture n. 150/02 del
25.1.2022, n. 229/02 del 7.2.2022, n. 300/02 del 16.2.2022, n. 359/02 del 24.2.2022. A sostegno della formulata domanda, l'opponente eccepiva e deduceva, in sintesi, che nulla doveva in favore dell'odierna convenuta poiché il decreto ingiuntivo opposto era viziato da nullità e/o invalidità
e/o inefficacia per indeterminatezza delle ragioni della domanda ex art. 125 c.p.c. del ricorso e poiché il detto ricorso era fondato su prove indiziarie, quali le fatture.
Costituendosi in giudizio l'opposta, eccepiva e deduceva la pretestuosità dell'avanzata opposizione e la provata fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni documentalmente provate e in atti richiamate.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa per mezzo documentale e prove orali, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. All'esito della riserva assunta a detta udienza, nella quale venivano depositate note dal solo difensore di parte convenuta opposta, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
----------
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634
c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II,
11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830). Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame documentale si evince che l'opposta ha dato ampiamente prova del proprio credito e del titolo in forza del quale è sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto.
In via preliminare, in ordine all'indeterminatezza del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 125 c.p.c. paventata dall'opposta, essa va disattesa, tenuto conto che con il ricorso per decreto ingiuntivo sono state puntualmente rappresentate le ragioni della domanda, sia con riferimento alle forniture da essa effettuate alla sia riguardo ai documenti comprovanti le forniture stesse, Parte_1 essendo in esso indicati, tra l'altro, gli estremi di ogni fattura azionata, l'importo del credito per singolo documento, quello complessivo oggetto della richiesta di ingiunzione, il numero e la data del D.D.T. e dei D.A.S. sottoscritti dall'avversaria – ossia i documenti di accompagnamento delle forniture insolute
– nonché i riferimenti dei cartellini di registrazione degli scarichi del gasolio, sottoscritti dall'opponente e ivi riportati la quantità del prodotto, il prezzo unitario, la data dello scarico e l'importo totale da pagare per la fornitura, e, pertanto, risultando il credito vantato nei confronti della debitrice ampiamente determinato.
Nel merito, premesso che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e attiene ad elementi di un rapporto già costituito, seppure di per sé non si possa riconoscere a tale atto il valore di prova legale piena ma, al contrario, di un mero indizio nel contesto dell'attività istruttoria svolta e confacendosi al richiamato riparto dell'onere della prova, si può ben affermare che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti del creditore emittente in quanto atto a formazione unilaterale, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto, diventando in questo modo atto a contenuto compartecipativo, con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito.
A tal proposito, dall'analisi documentale è emerso di fatto che - tenuto conto che la prova scritta richiesta dall'art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia assoluta (quale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione (tra le altre, Cass. Civ. 18/04/2000 n. 4974), conseguendone che la fattura può ben considerarsi idonea prova scritta intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione-, la pretesa creditoria azionata dalla
[...] risulta supportata dai documenti di trasporto muniti di sottoscrizioni del destinatario CP_2
(queste ultime non oggetto di disconoscimento).
Sovvengono poi a supporto dell'inconfutabile dato documentale anche le risultanze delle prove orali;
infatti, i documenti prodotti sono risultati corroborati dall'istruttoria svolta, in particolare dall'ascolto dei testi all'udienza del 11.4.2024, che, interrogati a tal proposito, così rispondevano: - teste
, socia della “oltre ad essere socia della Testimone_1 Controparte_3 CP_3 sono dipendente e socia della IA SP sas, che si occupa di trasporto e consegna per la questa consegna è stata fatta dalla IA SP sas;
riconosco i documenti Controparte_3 che mi vengono esibiti;
cap. 2: è vera la circostanza, riconosco i documenti che mi vengono esibiti;
adr: io controllo i documenti prima di consegnarli all'autista e verifico che i dati inseriti siano corretti;
quando l'autista rientra mi consegna il documento di trasporto ed il cartellino di registrazione, firmato dal destinatario e dall'autista; sono impiegata amministrativa e svolgo queste funzioni;
cap. 3: è vera la circostanza;
riconosco i documenti che mi vengono mostrati e che conosco sempre nell'espletamento delle mie mansioni lavorative;
cap. 4: è vera la circostanza;
riconosco i documenti che mi vengono esibiti di cui al capitolo;
cap. 5: è vera la circostanza;
ciò posso dire sia per la mia funzione che per quanto riportato espressamente in ognuna delle fatture relativamente alla data di scadenza;
all'inizio della fornitura, tale accordo era stato stipulato tra il titolare della e l' adr: CP_3 CP_1 gli uffici delle due sono adiacenti ed io sento tutte le telefonate che arrivano in ufficio e gli CP_3 accordi che vengono presi;
adr: per queste forniture gli accordi erano verbali”; - teste Tes_2
, non parente, indifferente, “sono autista della IA SP sas ed ho effettuato io la
[...] consegna di cui alla fattura ed al documento di trasporto che mi vengono esibiti;
cap. 2: è vera la circostanza;
riconosco come mia la firma in calce al cartellino che mi viene esibito;
cap. 3: è vero, confermo la circostanza;
riconosco i documenti che mi vengono mostrati”; teste
[...]
, “ho due contratti di lavoro part time con la IA SP e Tes_3 Parte_2
sono stato incaricato dal mio datore di lavoro IA SP di consegnare questa
[...] quantità di 3000 litri di carburante presso la sede della in Bellante;
riconosco i documenti CP_1 che mi vengono esibiti e c'è anche il mio nome come autista e la mia firma sul cartellino;
adr: la firma Cont del destinatario corrisponde a quella dell'addetto dell' a ricevere la merce;
il costo è quello scritto sul cartellino”.
Il legale rappresentante di parte opponente non è inoltre mai comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nonostante il rinvio concesso e tale comportamento processuale, letto di concerto con tutte e altre emergenze istruttorie, costituisce ex art. 232 cpc, ulteriore supporto al fondamento della legittimità della pretesa avanzata in monitorio.
Va inoltre rimarcato, e ricorrendo al principio di preponderanza civilistica nell'uniformazione ad esse, che l'opponente non ha neppure contestato le fatture azionate in via monitoria, né gli altri documenti posti a sostegno dell'ingiunzione di pagamento (a titolo esemplificativo il D.D.T., gli scontrini di scarico, le firme apposte sui documenti di accompagnamento delle forniture e su quelli attestanti gli scarichi del gasolio per autotrazione), tantomeno il rapporto agli stessi sottostante, limitandosi solo ad una esposizione generica delle asserite ragioni di opposizione.
Per aver, quindi, alla luce del riparto dell'onere della prova, in definitiva e analizzando le risultanze probatorie nel loro complesso, parte opposta dato prova del proprio credito, e per essere l'opposizione risultata fondata su eccezioni generiche, meramente dilatorie e rivelatesi in contrasto con le risultanze istruttorie, la domanda va integralmente rigettata e, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2102/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 510/2022, emesso dal Tribunale di Teramo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, in favore di , liquidate in euro 5.077,00 per Controparte_2 compenso professionale al difensore, € 532,51 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così deciso in Teramo, il 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102/2022 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Piazza Martiri della Libertà, n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Capriotti, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente -
contro
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via V. Comi, n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Santori, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di beni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “nel merito: - accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in narrativa: a) la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo: b) dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del credito azionato dalla c) dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_3 Controparte_3
d) revocare e dichiarare nullo, privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
e) con vittoria
[...] di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Opposta, “rigettare l'opposizione in ogni sua parte poiché illegittima, generica, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 510 /2022, del 29.4.2022 -
3.5.2022, R.G. n. 1384/2022, reso dal Giudice dell'intestato Tribunale, accogliendo la domanda proposta nelle forme del procedimento monitorio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la
(Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro -tempore, con sede in Montorio al Vomano (TE), alla Via L. Settembrini n. 6 7/69, va creditrice nei confronti della (P. IVA e Cod. Fisc. Controparte_1
), già in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, con P.IVA_1 Controparte_1 sede in Teramo, alla piazza Garibaldi n. 46, dell'importo di € 16.274,80, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura di cui in narrativa all'effettivo saldo, o della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, sempre oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n.
231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii. da calcolarsi come sopra indicato;
- condannare, conseguentemente, la predetta (P. IVA e Cod. Fisc. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, a pagare in favore della CP_1 suddetta Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro -tempore, la somma di € 16.274,80, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura di cui in narrativa all'effettivo saldo, o quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231 del
9.10.2002 e ss.mm.ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura di cui in narrativa all'effettivo saldo;
- in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 29.6.2022
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Controparte_1 formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 510/2022 (R.G. Controparte_3
1384/2022) emesso dal Tribunale di Teramo in data 29.4.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 16.274,80, oltre Controparte_3 interessi e spese, a titolo di somme dovute per le forniture, di 1.000 litri del prodotto ADBLUE –
Brenntag IBC e di gasolio per autotrazione, meglio individuate in atti alle fatture n. 150/02 del
25.1.2022, n. 229/02 del 7.2.2022, n. 300/02 del 16.2.2022, n. 359/02 del 24.2.2022. A sostegno della formulata domanda, l'opponente eccepiva e deduceva, in sintesi, che nulla doveva in favore dell'odierna convenuta poiché il decreto ingiuntivo opposto era viziato da nullità e/o invalidità
e/o inefficacia per indeterminatezza delle ragioni della domanda ex art. 125 c.p.c. del ricorso e poiché il detto ricorso era fondato su prove indiziarie, quali le fatture.
Costituendosi in giudizio l'opposta, eccepiva e deduceva la pretestuosità dell'avanzata opposizione e la provata fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni documentalmente provate e in atti richiamate.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa per mezzo documentale e prove orali, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. All'esito della riserva assunta a detta udienza, nella quale venivano depositate note dal solo difensore di parte convenuta opposta, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
----------
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634
c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II,
11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830). Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame documentale si evince che l'opposta ha dato ampiamente prova del proprio credito e del titolo in forza del quale è sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto.
In via preliminare, in ordine all'indeterminatezza del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 125 c.p.c. paventata dall'opposta, essa va disattesa, tenuto conto che con il ricorso per decreto ingiuntivo sono state puntualmente rappresentate le ragioni della domanda, sia con riferimento alle forniture da essa effettuate alla sia riguardo ai documenti comprovanti le forniture stesse, Parte_1 essendo in esso indicati, tra l'altro, gli estremi di ogni fattura azionata, l'importo del credito per singolo documento, quello complessivo oggetto della richiesta di ingiunzione, il numero e la data del D.D.T. e dei D.A.S. sottoscritti dall'avversaria – ossia i documenti di accompagnamento delle forniture insolute
– nonché i riferimenti dei cartellini di registrazione degli scarichi del gasolio, sottoscritti dall'opponente e ivi riportati la quantità del prodotto, il prezzo unitario, la data dello scarico e l'importo totale da pagare per la fornitura, e, pertanto, risultando il credito vantato nei confronti della debitrice ampiamente determinato.
Nel merito, premesso che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e attiene ad elementi di un rapporto già costituito, seppure di per sé non si possa riconoscere a tale atto il valore di prova legale piena ma, al contrario, di un mero indizio nel contesto dell'attività istruttoria svolta e confacendosi al richiamato riparto dell'onere della prova, si può ben affermare che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti del creditore emittente in quanto atto a formazione unilaterale, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto, diventando in questo modo atto a contenuto compartecipativo, con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito.
A tal proposito, dall'analisi documentale è emerso di fatto che - tenuto conto che la prova scritta richiesta dall'art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia assoluta (quale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione (tra le altre, Cass. Civ. 18/04/2000 n. 4974), conseguendone che la fattura può ben considerarsi idonea prova scritta intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione-, la pretesa creditoria azionata dalla
[...] risulta supportata dai documenti di trasporto muniti di sottoscrizioni del destinatario CP_2
(queste ultime non oggetto di disconoscimento).
Sovvengono poi a supporto dell'inconfutabile dato documentale anche le risultanze delle prove orali;
infatti, i documenti prodotti sono risultati corroborati dall'istruttoria svolta, in particolare dall'ascolto dei testi all'udienza del 11.4.2024, che, interrogati a tal proposito, così rispondevano: - teste
, socia della “oltre ad essere socia della Testimone_1 Controparte_3 CP_3 sono dipendente e socia della IA SP sas, che si occupa di trasporto e consegna per la questa consegna è stata fatta dalla IA SP sas;
riconosco i documenti Controparte_3 che mi vengono esibiti;
cap. 2: è vera la circostanza, riconosco i documenti che mi vengono esibiti;
adr: io controllo i documenti prima di consegnarli all'autista e verifico che i dati inseriti siano corretti;
quando l'autista rientra mi consegna il documento di trasporto ed il cartellino di registrazione, firmato dal destinatario e dall'autista; sono impiegata amministrativa e svolgo queste funzioni;
cap. 3: è vera la circostanza;
riconosco i documenti che mi vengono mostrati e che conosco sempre nell'espletamento delle mie mansioni lavorative;
cap. 4: è vera la circostanza;
riconosco i documenti che mi vengono esibiti di cui al capitolo;
cap. 5: è vera la circostanza;
ciò posso dire sia per la mia funzione che per quanto riportato espressamente in ognuna delle fatture relativamente alla data di scadenza;
all'inizio della fornitura, tale accordo era stato stipulato tra il titolare della e l' adr: CP_3 CP_1 gli uffici delle due sono adiacenti ed io sento tutte le telefonate che arrivano in ufficio e gli CP_3 accordi che vengono presi;
adr: per queste forniture gli accordi erano verbali”; - teste Tes_2
, non parente, indifferente, “sono autista della IA SP sas ed ho effettuato io la
[...] consegna di cui alla fattura ed al documento di trasporto che mi vengono esibiti;
cap. 2: è vera la circostanza;
riconosco come mia la firma in calce al cartellino che mi viene esibito;
cap. 3: è vero, confermo la circostanza;
riconosco i documenti che mi vengono mostrati”; teste
[...]
, “ho due contratti di lavoro part time con la IA SP e Tes_3 Parte_2
sono stato incaricato dal mio datore di lavoro IA SP di consegnare questa
[...] quantità di 3000 litri di carburante presso la sede della in Bellante;
riconosco i documenti CP_1 che mi vengono esibiti e c'è anche il mio nome come autista e la mia firma sul cartellino;
adr: la firma Cont del destinatario corrisponde a quella dell'addetto dell' a ricevere la merce;
il costo è quello scritto sul cartellino”.
Il legale rappresentante di parte opponente non è inoltre mai comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nonostante il rinvio concesso e tale comportamento processuale, letto di concerto con tutte e altre emergenze istruttorie, costituisce ex art. 232 cpc, ulteriore supporto al fondamento della legittimità della pretesa avanzata in monitorio.
Va inoltre rimarcato, e ricorrendo al principio di preponderanza civilistica nell'uniformazione ad esse, che l'opponente non ha neppure contestato le fatture azionate in via monitoria, né gli altri documenti posti a sostegno dell'ingiunzione di pagamento (a titolo esemplificativo il D.D.T., gli scontrini di scarico, le firme apposte sui documenti di accompagnamento delle forniture e su quelli attestanti gli scarichi del gasolio per autotrazione), tantomeno il rapporto agli stessi sottostante, limitandosi solo ad una esposizione generica delle asserite ragioni di opposizione.
Per aver, quindi, alla luce del riparto dell'onere della prova, in definitiva e analizzando le risultanze probatorie nel loro complesso, parte opposta dato prova del proprio credito, e per essere l'opposizione risultata fondata su eccezioni generiche, meramente dilatorie e rivelatesi in contrasto con le risultanze istruttorie, la domanda va integralmente rigettata e, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2102/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 510/2022, emesso dal Tribunale di Teramo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, in favore di , liquidate in euro 5.077,00 per Controparte_2 compenso professionale al difensore, € 532,51 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così deciso in Teramo, il 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)