Legge 26 gennaio 1983, n. 18

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  • 1APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI “c.d. split payment”.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    “C.d. split payment”: applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Circolare del 09/02/2015 n. 1 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti Premessa Al fine di agevolare l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito legge di stabilità 2015), con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito …

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  • 2Codice Tributario 2025 (Libro di carta)
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 3Art. 24 D.lgs. n. 74/2000 - Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,91 (lire due milioni) a euro 7.746,85 (lire quindici milioni). Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati …

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  • 4Trasmissione corrispettivi da luglio:
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Disposizioni per le attività spettacolistiche
    https://www.brocardi.it/
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Giurisprudenza451

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  • 1Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 17/01/2025, n. 40
    Provvedimento: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel procedimento RGA 1392/2022 con ricorso presentato dall'associazione sportiva dilettantistica P. E.SD (d'ora in poi anche solo ASD) veniva interposto appello avverso la sentenza n. 118/2022 depositata il 23/05/2022 della CT Provinciale di Arezzo La controversia originaria aveva riguardo ad avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo - per il periodo 2015 - con il quale non venivano riconosciuti alla A.S.D. i benefici ex Legge n. 398/1991, limitatamente ai ricavi (pari a euro 127.788,00) conseguiti per i c.d. "lanci con il paracadute in tandem" e per contributi alloggi considerati corrispettivi commerciali e recuperati a tassazione …
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    • agevolazioni fiscali sport dilettantistico·
    • sanzioni amministrative·
    • decommercializzazione attività associativa·
    • democraticità associazione·
    • disapplicazione L. 398/1991·
    • mancata presentazione modelli EAS e ENC·
    • art. 4 DPR 633/1972·
    • attività commerciale vs. attività istituzionale·
    • onere della prova·
    • art. 148 TUIR

  • 2Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2024, n. 1487
    Provvedimento: N. R.G. 1237/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1237/2022 promossa da: in proprio e con il patrocinio dell'avv. Giacomo Murgia Parte_1 -appellante- contro con il patrocinio degli avv.ti Guido Perillo e Ezio Bisatti CP_1 -appellata- in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna dell'1/06/2022 e pubblicata il …
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    • contratto professionale·
    • art. 702 bis c.p.c.·
    • appello civile·
    • art. 13 comma 1 quater DPR 115/02·
    • contributo unificato·
    • art. 2697 c.c.·
    • spese di lite·
    • prova del credito·
    • art. 342 c.p.c.·
    • conversione del rito

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 964
    Provvedimento: Sentenza n. 964/2025 Depositato il 04/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: MACCARONE ANTONIO, Presidente MOGAVERO NICOLA, Relatore GIORGIANNI ANGELO, Giudice in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 7273/2019 depositato il 22/11/2019 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_1 contro NT - CF_NT elettivamente domiciliato presso VDomicilio_1 Avente ad oggetto …
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    • sanzioni IVA·
    • accertamenti tributari·
    • fede privilegiata·
    • processo verbale di constatazione·
    • art. 15 D.Lgs. 546/92·
    • contumacia·
    • spese processuali·
    • carenza di motivazione·
    • diritto di difesa·
    • art. 2700 c.c.

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 17/01/2025, n. 37
    Provvedimento: Sentenza n. 37/2025 Depositato il 17/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 10/01/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: TURCO ALESSANDRO, Presidente DI VIZIO FABIO, Relatore NISI ITALO, Giudice in data 10/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1388/2022 depositato il 25/11/2022 proposto da RR 1 - CF_RR_1 Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 RR 2 - P.Iva Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da RR_1 - CF_RR_1 Rappresentante difeso da Difensore 1 …
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    • regime fiscale di vantaggio·
    • sanzioni amministrative·
    • democraticità associativa·
    • associazione sportiva dilettantistica·
    • legge 398/1991·
    • art. 4 DPR 633/1972·
    • mancata tenuta registri IVA·
    • decommercializzazione attività·
    • onere della prova·
    • art. 148 TUIR

  • 5Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 10400
    Provvedimento: In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO ND - Presidente - Sent. n. sez. 1547/2024 ALDO ACETO - Relatore - CC - 19/11/2024 NI BE R.G.N. 19201/2024 ST CO DA CR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: SI MA s.r.l. avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere DO TO; sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi, per la ricorrente, gli Avv.ti Biagio Salvatore Palamà e Francesco Vergine che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. 1.La società SI MA SR ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 13 …
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    • falso in fattura·
    • confisca diretta·
    • crediti d'imposta fittizi·
    • sequestro preventivo·
    • violazione di legge·
    • periculum in mora·
    • motivazione apparente·
    • competenza territoriale·
    • art. 8 d.lgs. n. 74/2000·
    • società fantasma
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, e' stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.
    La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento.
    Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma puo' essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
    ((Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.)) ((7))
    Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi puo' essere altresi' stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonche' scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
    Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonche' i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalita' di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalita' per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.

    --------------- AGGIORNAMENTO (7)
    La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
  • Art. 2.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.
    ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.))
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471 .
  • Art. 3.
    Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 e' concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.
    Se l'apparecchio misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma e commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.
    Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed e' commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilita' del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalita' del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonche' l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.
    L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne e' ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.