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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere relatore
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “assicurazioni contro i danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 677 dell'anno 2022.
T R A
assistita e difesa dall'avv. Vincenzo Operamolla in forza di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante n. 201, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Angelo Nigretti in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata in Trani alla via Zanardelli n. 7, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2016, la conveniva in giudizio Parte_1
la (di seguito, per brevità, onde ottenere la condanna Controparte_2 CP_1 della convenuta al pagamento dell'importo di €. 7.920,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria – o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia – a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura tipo Fiat Multipla targata DR328PF, telaio n.
ZFA186000002322079, avvenuto il 28 febbraio 2014, mentre la detta autovettura si trovava parcheggiata in Trani alla via E. De Nicola, e ciò in virtù di polizza assicurativa CON0300000980123 conclusa con la convenuta con valore assicurato di €. 8.800,00 e uno scoperto non CP_1
indennizzabile pari al 10%.
Nel giudizio, che assumeva il n. 94000236/2012 R.G., si costituiva la la quale contestava CP_1 gli avversi assunti, evidenziava diverse incongruenze che ponevano in dubbio l'esatto verificarsi degli eventi denunciati dall'attrice, ed eccepiva l'inoperatività della polizza in forza del disposto di cui all'art. 36.2. delle condizioni generali di contratto che escludeva l'indennizzo “in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna del set completo delle chiavi di accensione alla compagnia in seguito al verificarsi del sinistro”.
In particolare, assumeva la Compagnia convenuta che l'assicurata, dapprima, consegnava solo una copia delle chiavi in suo possesso e, dopo svariati solleciti, consegnava anche la seconda copia poi rivelatasi “solo elettronicamente compatibile con il veicolo oggetto di causa, ma si escludeva che potesse generare l'avvio del motore dello stesso in ragione della incompatibilità meccanica”.
La causa veniva istruita a mezzo testi e prove documentali e, al termine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 aprile 2022 e decisa in pari data con la sentenza n. 592/2022, con la quale il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto storico del furto, e condannava la alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della Compagnia convenuta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, , chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) condannare a corrispondere a , a Controparte_3 Parte_1 titolo di indennizzo assicurazione, nella misura di € 7.920,00 o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma I c.c. dalla data del furto 28.2.2014 alla data della citazione 6.7.2016 ed ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c. dalla data del 6.7.2016 al soddisfo
2 oltre svalutazione monetaria dal 28.2.2014 ad oggi;
2) condannare l'
[...]
al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
3) Controparte_4 in via subordinata compensare le spese del giudizio di I grado e di appello”.
Si è costituita in appello l'Admiral, contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 10 gennaio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, articolato in due punti, l'appellante si duole del malgoverno, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie che lo avrebbero condotto, da un lato, alla svalutazione della decisività del comportamento processuale della Compagnia convenuta, consistito nella mancata contestazione dell'evento furto e, dall'altro lato, all'erronea applicazione di condizioni generali di contratto – nella specie l'art. 36.2 – non contenute né richiamate dalla polizza assicurativa stipulata dalla giungendo così erroneamente a Parte_1
ritenere non provato il fatto storico che costituiva il fondamento della domanda di indennizzo, ovvero il furto dell'autovettura.
Con il secondo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui il Tribunale di Trani, a seguito del rigetto della domanda, ha condannato l'assicurata al pagamento Parte_1
delle spese di lite, perché "eccessive e superflue considerato l'ingiustificato arricchimento della
Compagnia convenuta derivante dal premio per il rischio furto inesistente in mancanza di chiavi originali”.
Ad avviso della Corte, l'appello può essere deciso - in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, peraltro avente carattere logicamente prioritario, senza che sia necessario esaminare tutte le altre doglianze secondo l'ordine indicato dall'appellante.
In particolare, col primo profilo dell'articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale sarebbe incorso nel vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., avendo erroneamente ritenuto non provato il fatto storico.
Assume, invero, la difesa della che l'attrice aveva assolto al proprio onere probandum, Parte_1
stante la contestazione meramente generica mossa dalla convenuta società assicuratrice nella sua comparsa di costituzione e risposta, idonea a rendere la circostanza non abbisognevole di prova, poiché pacifica.
3 Il motivo è in parte inammissibile e in parte destituito di fondamento.
Correttamente il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda attorea sul difetto di prova circa l'evento furto, avendo l'attrice, odierna appellante, fornito un quadro probatorio
“povero”, connotato da scarsi indizi, privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, non sufficienti, quindi, a corroborare l'evento furto lamentato.
Sul punto, ovvero sulla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, la Cassazione è ferma nel ritenere che
“in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera,
è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia.
A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (così, ex plurimis, Cass. n. 3446/2023).
Dunque, come rilevato dal Tribunale di Trani, la mera produzione della denuncia di furto non esimeva l'assicurata dalla prova rigorosa, in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto.
Tale onus probandi non può dirsi adempiuto neanche attraverso l'esame delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado che, in alcuni punti, hanno addirittura smentito l'allegazione attorea (dalle dichiarazioni rese dai testi è emerso che il giorno del sinistro l'autovettura non era stata parcheggiata dalla così come allegato nella narrativa Parte_1 dell'atto di citazione, bensì dal , suocero dell'attrice). Testimone_1
Tale debole quadro probatorio è stato “aggravato” dalla circostanza, emersa in corso di causa, che dall'esame delle chiavi di accensione dell'autovettura rubata, effettuato dalla “DCA
Consulting Assistenza Assicurativa Legale e Peritale” per conto della Compagnia Admiral, così come riportato nella relazione del 16.7.2017 prodotta nel fascicolo di parte convenuta e confermato dal teste (legale rappresentante della DCA Consulting), era risultato Testimone_2 che una delle due chiavi era “solo elettronicamente compatibile con il veicolo oggetto di accertamenti, ma si esclude che possa generare l'avviamento del motore dello stesso in ragione della incompatibilità meccanica che la contraddistingue”.
Alla luce di tali emergenze probatorie, correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda attorea poiché “non risulta provato il fatto storico del furto”.
Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, il quale, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato a
4 sostenere che alcun onere probatorio gravava a suo carico perché l'evento furto doveva considerarsi pacifico stante la mancata contestazione da parte della Compagnia convenuta.
Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. n. 36481/2022; Cass.
SS.UU. n. 27199/2017).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. n. 25218/11; n. 25588/10; n. 20261/06; n. 12984/06; n. 5445/06; n.
22906/05).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Per completezza di motivazione, occorre rimarcare che, in ogni caso, l'argomentazione dell'appellante, secondo cui il fatto storico doveva considerarsi pacifico ex art. 115 c.p.c., perché non contestato dalla compagnia convenuta, oltre ad essere inammissibile è anche infondata.
In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cass. n.
23816/2010; Cass. n. 5488/2006).
Nel caso che ci occupa, invero, non è controverso che sin dalla fase stragiudiziale e, poi, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, la ha sempre impostato tutte le proprie difese CP_1
su presupposti incompatibili con il riconoscimento dell'evento furto, sollevando in più punti dubbi e perplessità sull'esatto verificarsi degli eventi denunciati dall'attrice e l'eventuale – ma non ricorrente nel caso di specie – non contestazione in sede stragiudiziale non esime l'attrice dalla onere probatorio che gli è proprio, in presenza di una precisa contestazione in giudizio sin dalla comparsa di costituzione, operando, come è evidente, l'art. 115 c.p.c. solo in sede giudiziale.
Ebbene, tanto basta per confermare il giudizio del Tribunale di Trani sul punto.
5 L'inammissibilità e l'infondatezza della censura esime questa Corte - per il suo carattere assorbente
- dall'esame del merito delle altre contestazioni.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante , in favore Parte_1 dell'appellata CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 5 maggio 2011, da avverso la Parte_1
sentenza n. 592/2022 resa in data 7 aprile 2022, dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, in Controparte_1 complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere relatore
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “assicurazioni contro i danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 677 dell'anno 2022.
T R A
assistita e difesa dall'avv. Vincenzo Operamolla in forza di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante n. 201, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Angelo Nigretti in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata in Trani alla via Zanardelli n. 7, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2016, la conveniva in giudizio Parte_1
la (di seguito, per brevità, onde ottenere la condanna Controparte_2 CP_1 della convenuta al pagamento dell'importo di €. 7.920,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria – o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia – a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura tipo Fiat Multipla targata DR328PF, telaio n.
ZFA186000002322079, avvenuto il 28 febbraio 2014, mentre la detta autovettura si trovava parcheggiata in Trani alla via E. De Nicola, e ciò in virtù di polizza assicurativa CON0300000980123 conclusa con la convenuta con valore assicurato di €. 8.800,00 e uno scoperto non CP_1
indennizzabile pari al 10%.
Nel giudizio, che assumeva il n. 94000236/2012 R.G., si costituiva la la quale contestava CP_1 gli avversi assunti, evidenziava diverse incongruenze che ponevano in dubbio l'esatto verificarsi degli eventi denunciati dall'attrice, ed eccepiva l'inoperatività della polizza in forza del disposto di cui all'art. 36.2. delle condizioni generali di contratto che escludeva l'indennizzo “in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna del set completo delle chiavi di accensione alla compagnia in seguito al verificarsi del sinistro”.
In particolare, assumeva la Compagnia convenuta che l'assicurata, dapprima, consegnava solo una copia delle chiavi in suo possesso e, dopo svariati solleciti, consegnava anche la seconda copia poi rivelatasi “solo elettronicamente compatibile con il veicolo oggetto di causa, ma si escludeva che potesse generare l'avvio del motore dello stesso in ragione della incompatibilità meccanica”.
La causa veniva istruita a mezzo testi e prove documentali e, al termine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 aprile 2022 e decisa in pari data con la sentenza n. 592/2022, con la quale il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto storico del furto, e condannava la alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della Compagnia convenuta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, , chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) condannare a corrispondere a , a Controparte_3 Parte_1 titolo di indennizzo assicurazione, nella misura di € 7.920,00 o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma I c.c. dalla data del furto 28.2.2014 alla data della citazione 6.7.2016 ed ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c. dalla data del 6.7.2016 al soddisfo
2 oltre svalutazione monetaria dal 28.2.2014 ad oggi;
2) condannare l'
[...]
al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
3) Controparte_4 in via subordinata compensare le spese del giudizio di I grado e di appello”.
Si è costituita in appello l'Admiral, contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 10 gennaio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, articolato in due punti, l'appellante si duole del malgoverno, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie che lo avrebbero condotto, da un lato, alla svalutazione della decisività del comportamento processuale della Compagnia convenuta, consistito nella mancata contestazione dell'evento furto e, dall'altro lato, all'erronea applicazione di condizioni generali di contratto – nella specie l'art. 36.2 – non contenute né richiamate dalla polizza assicurativa stipulata dalla giungendo così erroneamente a Parte_1
ritenere non provato il fatto storico che costituiva il fondamento della domanda di indennizzo, ovvero il furto dell'autovettura.
Con il secondo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui il Tribunale di Trani, a seguito del rigetto della domanda, ha condannato l'assicurata al pagamento Parte_1
delle spese di lite, perché "eccessive e superflue considerato l'ingiustificato arricchimento della
Compagnia convenuta derivante dal premio per il rischio furto inesistente in mancanza di chiavi originali”.
Ad avviso della Corte, l'appello può essere deciso - in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, peraltro avente carattere logicamente prioritario, senza che sia necessario esaminare tutte le altre doglianze secondo l'ordine indicato dall'appellante.
In particolare, col primo profilo dell'articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale sarebbe incorso nel vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., avendo erroneamente ritenuto non provato il fatto storico.
Assume, invero, la difesa della che l'attrice aveva assolto al proprio onere probandum, Parte_1
stante la contestazione meramente generica mossa dalla convenuta società assicuratrice nella sua comparsa di costituzione e risposta, idonea a rendere la circostanza non abbisognevole di prova, poiché pacifica.
3 Il motivo è in parte inammissibile e in parte destituito di fondamento.
Correttamente il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda attorea sul difetto di prova circa l'evento furto, avendo l'attrice, odierna appellante, fornito un quadro probatorio
“povero”, connotato da scarsi indizi, privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, non sufficienti, quindi, a corroborare l'evento furto lamentato.
Sul punto, ovvero sulla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, la Cassazione è ferma nel ritenere che
“in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera,
è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia.
A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (così, ex plurimis, Cass. n. 3446/2023).
Dunque, come rilevato dal Tribunale di Trani, la mera produzione della denuncia di furto non esimeva l'assicurata dalla prova rigorosa, in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto.
Tale onus probandi non può dirsi adempiuto neanche attraverso l'esame delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado che, in alcuni punti, hanno addirittura smentito l'allegazione attorea (dalle dichiarazioni rese dai testi è emerso che il giorno del sinistro l'autovettura non era stata parcheggiata dalla così come allegato nella narrativa Parte_1 dell'atto di citazione, bensì dal , suocero dell'attrice). Testimone_1
Tale debole quadro probatorio è stato “aggravato” dalla circostanza, emersa in corso di causa, che dall'esame delle chiavi di accensione dell'autovettura rubata, effettuato dalla “DCA
Consulting Assistenza Assicurativa Legale e Peritale” per conto della Compagnia Admiral, così come riportato nella relazione del 16.7.2017 prodotta nel fascicolo di parte convenuta e confermato dal teste (legale rappresentante della DCA Consulting), era risultato Testimone_2 che una delle due chiavi era “solo elettronicamente compatibile con il veicolo oggetto di accertamenti, ma si esclude che possa generare l'avviamento del motore dello stesso in ragione della incompatibilità meccanica che la contraddistingue”.
Alla luce di tali emergenze probatorie, correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda attorea poiché “non risulta provato il fatto storico del furto”.
Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, il quale, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato a
4 sostenere che alcun onere probatorio gravava a suo carico perché l'evento furto doveva considerarsi pacifico stante la mancata contestazione da parte della Compagnia convenuta.
Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. n. 36481/2022; Cass.
SS.UU. n. 27199/2017).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. n. 25218/11; n. 25588/10; n. 20261/06; n. 12984/06; n. 5445/06; n.
22906/05).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Per completezza di motivazione, occorre rimarcare che, in ogni caso, l'argomentazione dell'appellante, secondo cui il fatto storico doveva considerarsi pacifico ex art. 115 c.p.c., perché non contestato dalla compagnia convenuta, oltre ad essere inammissibile è anche infondata.
In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cass. n.
23816/2010; Cass. n. 5488/2006).
Nel caso che ci occupa, invero, non è controverso che sin dalla fase stragiudiziale e, poi, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, la ha sempre impostato tutte le proprie difese CP_1
su presupposti incompatibili con il riconoscimento dell'evento furto, sollevando in più punti dubbi e perplessità sull'esatto verificarsi degli eventi denunciati dall'attrice e l'eventuale – ma non ricorrente nel caso di specie – non contestazione in sede stragiudiziale non esime l'attrice dalla onere probatorio che gli è proprio, in presenza di una precisa contestazione in giudizio sin dalla comparsa di costituzione, operando, come è evidente, l'art. 115 c.p.c. solo in sede giudiziale.
Ebbene, tanto basta per confermare il giudizio del Tribunale di Trani sul punto.
5 L'inammissibilità e l'infondatezza della censura esime questa Corte - per il suo carattere assorbente
- dall'esame del merito delle altre contestazioni.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante , in favore Parte_1 dell'appellata CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 5 maggio 2011, da avverso la Parte_1
sentenza n. 592/2022 resa in data 7 aprile 2022, dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, in Controparte_1 complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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