Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/05/2022, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00858/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1322 del 2021, proposto da:
- -OMISSIS- rappresentate e difese dagli Avv.ti Simona Motta, Max Diego Benedetti, Erica Bianco e Federico Annoni, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Castro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- con cui il Comune di Castro (LE) ha ordinato alla sig.ra -OMISSIS- in qualità di proprietaria, e alla ditta -OMISSIS-, nella qualità di ditta esecutrice, la demolizione e la messa in pristino delle opere realizzate in pretesa assenza di titolo presso l’immobile denominato -OMISSIS- sito in Castro -OMISSIS-;
- dell’ordinanza -OMISSIS-, con cui il Comune di Castro ha ordinato la sospensione dei ‘lavori di montaggio di una struttura costituita da elementi tubolari’, con riserva degli ulteriori provvedimenti di legge nel termine indicato dall’art. 27 DPR n. 380/01;
- del verbale di accertamento del Comando di Polizia Locale -OMISSIS-, non noto alle ricorrenti;
- nonché, di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra -OMISSIS-è proprietaria a Castro, -OMISSIS-, di un’unità abitativa denominata -OMISSIS- al cui piano terra, sulla facciata principale, realizzava, in sostituzione della preesistente, una nuova tenda per il sole con struttura in metallo leggero.
- il manufatto preesistente, in particolare, era costituito da una struttura monofalda in ferro verniciato, suddivisa in tre porzioni: una centrale, ancorata a parete, al di sotto del balcone soprastante, per mezzo di staffe in ferro e sorretta, sul lato opposto, da quattro pali ancorati al muretto basso che circoscrive la parte pavimentata davanti alla casa; due tende monofalda più corte della precedente, collegate alla parte centrale, con la medesima struttura, ancorate al muro di facciata per mezzo di staffe a mensola ma disposte a sbalzo nel vuoto e prive di pali di sostegno sulla parte opposta.
- detta struttura, secondo quanto dedotto con il ricorso, versava in stato di fatiscenza, con le parti in ferro ossidate, le estensioni laterali distorte e scostate dal muro a causa del vento e della pioggia e una pendenza non adeguata al deflusso dell’acqua.
- la nuova struttura, interamente modulare e smontabile, veniva realizzata in ferro zincato e verniciato a polvere, con tubolari di ferro di 48 millimetri di diametro, a campate uguali tra di loro, una pendenza più adeguata data da un fissaggio a parete a maggior altezza, un allungamento della parte tessile in modo da ampliare la zona d’ombra e pali di sostegno sul lato opposto fissati al muretto antistante del giardino.
- a lavori ultimati, e in particolare in data 13 luglio 2021, personale del Comune di Castro eseguiva un sopralluogo presso l’abitazione della sig.ra -OMISSIS-a seguito del quale, lo stesso giorno, il Responsabile dell’UTC ingiungeva, con ordinanza -OMISSIS-l’immediata sospensione dei lavori.
- il successivo 22 luglio, quindi, con ordinanza -OMISSIS- il medesimo Responsabile ingiungeva la demolizione delle opere in parola.
- l’area oggetto dei lavori veniva pure sottoposta a sequestro preventivo, convertito poi in probatorio ritenendo la Procura della Repubblica di Lecce necessario procedere ad accertamenti, “ giacchè dalla documentazione in atti e dalla relazione a firma dell’Ufficio Tecnico non è chiara la natura e la tipologia delle opere realizzate ” (cfr. il provvedimento di convalida di sequestro del 16 luglio 2021).
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 e, in particolare, dell’art. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 DPR n. 380/2001 per carenza di legittimazione passiva della ditta esecutrice; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, sproporzionalità, perplessità; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 e, in particolare, degli artt. 2, 7, 8, 10 e 10- bis , violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, sproporzionalità, perplessità; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990: artt. 1, 2 e 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 ss. DPR n. 380/2001 e del D.M. 2 marzo 2018; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; erroneità manifesta, sviamento, sproporzionalità; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990: artt. 1, 2 e 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 ss. DPR n. 380/2001 e del D.M. 2 marzo 2018; violazione e falsa applicazione del DPR n. 31/2017: artt. 2, 13, 14 e 17 e Allegato A; violazione e falsa applicazione del PdF del Comune di Castro, del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e del DM in data 1° luglio 1970: eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; erroneità manifesta, sviamento, irragionevolezza, e) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990: artt. 1, 2, 3 e 6; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 ss. DPR n. 380/2001 e del DM in data 2 marzo 2018; violazione e falsa applicazione del DPR n. 31/2017: artt. 2, 13, 14 e 17 e Allegato A; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui descrivono le opere; erroneità manifesta, sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà.
2.- Considerato che l’impugnata ordinanza di demolizione era motivata, analogamente a quella di sospensione dei lavori, come segue: « Visto il verbale di accertamento del Comando di Polizia Locale -OMISSIS-del 13.07.2021, da cui si rileva che presso l’immobile denominato -OMISSIS-…, di proprietà della sig.ra -OMISSIS- … erano in corso i lavori di montaggio di una struttura costituita da elementi tubolari in metallo verniciato ancorata da un lato sulla facciata del fabbricato e dall’altro mediante pali al suolo, sviluppando una superficie di circa 96 mq. (m 24 x m 4). Considerato che le opere di innanzi descritte non sono assistite da valido ed efficace titolo urbanistico né da apposita autorizzazione paesaggistica in area tipizzata dal P.d.F. vigente quale zona B/0 di Rispetto Ambientale, soggetta ai vincoli di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con deliberazione della G.R. nr. 176 del 16.02.2015 ed in particolare al vincolo paesaggistico imposto dal DM 1.7.1970. Vista l’Ordinanza di sospensione lavori -OMISSIS- … Visti gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 380/01. Ordina alla sig.ra -OMISSIS- nella qualità di proprietaria, e alla società -OMISSIS-, nella qualità di ditta esecutrice, la demolizione e la messa in pristino delle opere realizzate in assenza di titolo… ».
3.- Osservato, quanto al profilo edilizio, che « la nozione di pergotenda è stata di recente … precisata nella sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 28/01/2021 n. 840, in cui sono individuati quali ‘nuove costruzioni’ i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale, secondo la circolare interpretativa dello stesso Comune (di Roma, ndr), distinguendole dalla diversa fattispecie dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie ‘leggere’ non tamponate lateralmente su almeno tre lati, come tali aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione. La Circolare n. 19137 del 09.03.2012 cit. del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale, al punto 3.2 stabilisce che: ‘l’attività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: (...) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa’, nonché ‘tende autoportanti, tende in aggetto, (…) e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati’. In relazione a tale inequivoca disposizione dello stesso ente locale resistente, la sentenza n. 840/2021 cit. ha ritenuto che l’elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende ... e che la qualificabilità dell’intervento in termini di ‘pergotenda’, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472) » (Consiglio di Stato, VI, 27 aprile 2021, n. 3393, relativa alla realizzazione di due pergotende sul terrazzo di un edificio di particolare pregio storico-artistico, vincolato ai sensi del DM 14 ottobre 2004 ex art.10, comma 3, lett. a), D.lgs. n. 42 del 2004): in definitiva, secondo il giudice d’appello, la « mera funzione ancillare di riparo dagli agenti atmosferici (radiazioni solari, pioggia, vento), nonché l’uso di materiali dal non rilevante impatto visivo sono, di per sé, indice della mancanza di un’autonomia funzionale apprezzabile » (Consiglio di Stato, II, 28 gennaio 2021, n. 840).
- le considerazioni articolate dal Giudice d’appello nelle pronunce appena richiamate, pur nel caso specifico riferite alla disciplina edilizia della città di Roma, seguono un indirizzo preesistente e assumono dunque carattere generale: già, tra le altre, con la sentenza n. 306 del 2017 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato affermava che « tali strutture, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie (Consiglio di Stato, VI, n. 1619 del 27 aprile 2016). Le pergotende non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Ciò premesso, la Sezione, nella stessa citata decisione, ha ritenuto che le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli ‘interventi di nuova costruzione’, che determinano una ‘trasformazione edilizia e urbanistica del territorio’, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una ‘nuova costruzione’, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, ‘onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie’ [spazio chiuso che nel caso odiernamente in esame è, peraltro, del tutto assente, ndr]. Inoltre l’elemento di copertura e di chiusura è costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. Sulla base di tali considerazioni la Sezione ha quindi ritenuto che [la struttura di cui si discuteva, ndr] , destinata unicamente al sostegno (in alluminio) di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile, non abbisognava del previo rilascio di un permesso di costruire, risolvendosi ‘in un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste’. Infatti la struttura di alluminio anodizzato (nella fattispecie esaminata) è stata ritenuta un mero elemento di sostegno della tenda e quindi non poteva considerarsi un nuovo organismo edilizio determinante una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio » (Consiglio di Stato, VI, 25 gennaio 2017, n. 306).
3.1 Osservato inoltre, quanto al dato paesaggistico, che:
- la ricorrente deduce che l’intervento in parola, ‘libero’ sotto il profilo edilizio, sarebbe pure esentato dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 DPR n. 37 del 13 febbraio 2017 (« Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato ‘A’ ») e del punto A.22 del relativo allegato, a norma del quale tra gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica rientra anche l’« installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato ».
- sul punto il T.a.r. Veneto ha offerto un’interpretazione puntuale della disciplina in parola, evidenziando che i regolamenti, quali appunto quello del 2017, « devono essere interpretati alla luce dei limiti posti dalle norme di rango primario che li hanno autorizzati. Ciò significa, per quanto interessa in questa sede, che non si può ignorare, per come è formulata la norma autorizzativa del regolamento, da un lato che l’elenco degli interventi da ritenersi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica in base all’art. 149 del Dlgs. 22 aprile 2004, n. 42, deve attenersi ad un’interpretazione logico sistematica di carattere finalistico di questa norma, e per questa parte il regolamento si configura pertanto come regolamento di attuazione e non di delegificazione, che non può pertanto liberalizzare interventi che per la norma di carattere primario sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica (in tal senso cfr. pag. 8 della relazione di accompagnamento al regolamento), e dall’altro che le misure semplificatorie possono trovare applicazione, in base alle norme di legge autorizzative sopra richiamate, solo per gli interventi di ‘lieve entità’, ovvero per quegli interventi che per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo, in quanto, come precisato dalla relazione di accompagnamento al regolamento, la liberalizzazione si ispira al criterio della ‘rilevanza paesaggistica’ che si articola nei distinti profili della ‘non percepibilità esterna, dell’innocuità dell’intervento intesa come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al bene paesaggistico protetto, e alla facile amovibilità o sicura temporaneità del manufatto tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente del territorio’, pena altrimenti un contrasto tra il regolamento e le norme di rango primario che determinerebbe l’illegittimità della singola previsione regolamentare (su tali premesse ad es. la sentenza T.a.r. Sardegna, Sez. II 20 aprile 2016, n. 362, ha ritenuto di dover disapplicare il DPR 9 luglio 2010, n. 139, con riguardo al punto 38 relativo all’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili). A conforto di tale ultimo aspetto è utile richiamare quanto afferma la recente circolare n. 42 del 21 luglio 2017, prot. n. 21322 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativa al DPR 13 febbraio 2017, n. 31, che ha precisato che la ‘lieve entità’ ed il carattere di intervento ‘minore privo di rilevanza paesaggistica’ costituiscono dei generali pre-requisiti valevoli per tutti gli interventi menzionati negli allegati dei regolamenti (cfr. pag. 2), ed ancora ha chiarito che (cfr. pagg. 23 e 24) ‘L’allegato A (art. 2 del regolamento n. 31 del 2017) stabilisce quali sono gli interventi che possono essere eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, mentre l’allegato B (art. 3) definisce quelli di lieve entità, che necessitano di autorizzazione paesaggistica semplificata (anziché ordinaria). È evidente che l’intento del legislatore è quello di agevolare l’attività pubblica e privata eliminando le procedure amministrative per quegli interventi per nulla o scarsamente percepibili dal punto di vista paesaggistico e di semplificarle per quelli di lieve entità e, dunque, con impatto paesaggistico basso. Pertanto, se gli interventi previsti nell’allegato B sono di lieve entità e per essi si può procedere con un’autorizzazione semplificata, si evince, da un’immediata deduzione logica, che a maggior ragione devono esserlo - e anzi, quanto a entità, in una misura ancora minore - quelli previsti nell’allegato A, visto che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione. Risulta così evidente che tutti gli interventi per i quali è applicabile il regolamento in esame devono essere di lieve entità e tale deve essere il principio guida che deve orientare la valutazione dell’applicabilità del regolamento stesso, rimanendo esclusi tutti gli altri interventi di impatto paesaggistico significativo, per i quali è da applicare la procedura ordinaria’ » (TAR Veneto, II, 13 novembre 2017, n. 1007).
4.- Ritenuto che la pergotenda di cui si discute, peraltro realizzata in sostituzione di un preesistente simile manufatto, per le sue caratteristiche di semplicità strutturale, di funzionalità specificamente circoscritta al riparo dal sole e dall’umidità serale, di agevole rimovibilità e, anche, per le forme, i materiali e i colori privilegiati, sia di lievissimo impatto paesaggistico e pertanto esentata, pur a fronte della delineata, rigorosa lettura giurisprudenziale del DPR n. 37/2017, dalla necessità di qualsiasi previa autorizzazione, non solo edilizia ma pure paesaggistica.
6.- Ritenuto che il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, e le spese di giudizio eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto delle ricorrenti al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1322 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate - fermo il diritto delle ricorrenti al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.