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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 4958-2022
promosso da con avv. G.A. SALVADORE ATTRICE Parte_1
Contro
CONVENUTO CONTUMACIE Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori impugnano la delibera assunta il 19 gennaio 2022 (doc. n. 1 parte attrice)
l'assemblea del di via S. Bernardo e via Ghidoni a Ospita- Controparte_1
letto (BS), nella quale è stato approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 2020/2021
ed il relativo piano di riparto (doc. n. 3 parte attrice)
1 L'attrice, assente alla riunione, ha ricevuto copia del verbale assembleare il 25 gennaio
2022 (doc. n. 4 attrice) ed ha promosso avanti all'Organismo costituito presso la
Camera di Commercio di Brescia un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n.
28/2010 cui il convenuto non ha aderito (doc. n. 5) parte attrice. Nel CP_1
merito parte attrice precisava che nell'anno 2020 la stessa, dolendosi per i danni arrecati al proprio immobile da infiltrazioni provocate dalla rottura di una conduttura fognaria, radicò presso l'adito Tribunale di Brescia il procedimento promosso ex art. 696 / 696 bis c.p.c. ed iscritto a ruolo con R.G. 9311/2020 (doc. n. 6 attrice) per far accertare da un nominando CTU la titolarità di quella tubatura (che il CP_1
rifiutava di riparare asserendo che, essendo utilizzata da due soli condomini,
spettasse a questi ultimi l'onere della relativa manutenzione) e per fargli altresì
quantificare il costo dei necessari ripristini. Il convenuto si costituì in quel CP_1
procedimento con l'assistenza dell'avv. Piergiuseppe Caldana negando la propria responsabilità sull'assunto che l'onere della manutenzione di quella conduttura gravava sui due condomini (tali e che se ne avvalevano e non sul CP_2 CP_3
Condominio (doc. n. 7), ma aderì alla richiesta di accertamento peritale e suggerì
altresì l'opportunità di coinvolgere personalmente nel giudizio i due condomini in questione avendo entrambi contestato di essere responsabili per l'accaduto (cfr.
attuali doc. n. 8 e doc. n. 9 che la controparte allegò alla sua comparsa costituiva nel giudizio R.G. 9311/2020). Quel procedimento si è concluso, senza alcuna pronuncia sulla soccombenza, con il deposito dell'elaborato peritale redatto dal nominato CTU
geom. he ha appurato che la conduttura incriminata è utilizzata da un Persona_1
solo condomino e non da due, come ritenuto pacifico dalle parti e come da sempre affermato dallo stesso Condominio (doc. n. 10).
2 Per l'assistenza prestata nell'interesse esclusivo del nel procedimento R.G. CP_1
9311/2020 l'avv. Piergiuseppe Caldana ha emesso due fatture per complessivi €
2.150,63 (doc. n. 11) e tale costo è stato contabilizzato nel rendiconto consuntivo dell'esercizio 2020/2021 tra le “spese generali” sub “spese legali per conciliazione” e,
per l'effetto, ripartito pro quota su tutti i condomini, ON compresa (doc. n. 3).
Nel medesimo paragrafo dell'impugnato bilancio sono state, inoltre, contabilizzate (e ripartite pro quota su tutti i condomini, ON compresa) altre due fatture: la prima (dell'importo di € 244,00) emessa dall'amministratore condominiale per
“assistenza al legale e intervento in conciliazione” e la seconda (dell'importo di €
48,80) emessa dall'Organismo costituito presso la Camera di Commercio di Brescia a fronte del pagamento delle spese di avvio effettuato dal convenuto per aderire ad CP_1
una procedura di mediazione promossa ex D.Lgs n. 28/2010 dall'attrice e conclusasi senza che sia stato possibile pervenire ad alcun accordo conciliativo (doc. n. 12).
Parte attrice contesta la legittimità della contabilizzazione di tutti tali costi tra le spese generali ed il conseguente riparto degli stessi anche a carico di , seppur pro Pt_1
quota.
Rilevato che «nell'ipotesi di controversia tra e uno o più condomini, la CP_1
compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro» (Cass. Civ.
n. 13885 del 8.06.2014, Cas. Civ. n. 801 del 25.03.1970) sicché va considerata « nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il ed un singolo condomino, ponga CP_1
anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese
3 sostenute dallo stesso per il compenso del difensore o del consulente CP_1
tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, non trovando applicazione, nemmeno in via analogica, gli art. 1132 e 1101
c.c.» (Cass. Civ. ord. n. 1629 del 23.01.2018).
Da quanto sopra si ritiene nulla la deliberazione con cui l'Assemblea, approvando il rendiconto dell'esercizio 2020/2021 ed il relativo piano di riparto, ha addebitato all'attrice una quota degli onorari corrisposti al difensore del in una CP_1
vertenza promossa da contro il medesimo Condominio e definita senza Pt_1
alcuna pronuncia sulla soccombenza. Ed è parimenti da dichiararsi nulla, per le stesse ragioni, la deliberazione con cui l'Assemblea ha addebitato a una quota delle Pt_1
spese di avvio pagate dal per aderire ad una procedura di mediazione ex CP_1
D.Lgs n. 28/2010 promossa dall'attrice nonché una quota delle competenze richieste dall'amministratore per avervi partecipato nell'interesse esclusivo del CP_4
. CP_1
Parte attrice contesta altresì Tra le spese generali del rendiconto relativo all'esercizio
2020/2021 nel quale è stato inoltre contabilizzato un costo, anch'esso ripartito pro quota su tutti i condomini, di € 4.000,00 a titolo di “accantonamento per 110%”. Rileva
che l'Assemblea condominiale ha deliberato la costituzione di un fondo obbligatorio finalizzato all'esecuzione di opere idonee ad accedere al beneficio fiscale indicato ma non ha mai approvato l'esecuzione di alcun tipo di lavoro.
Durante la riunione ordinaria del 9 luglio 2020 (doc. n. 13), nel deliberare sull'O.d.G.
«valutazione interventi di riqualificazione energetici legge così detta 110%; valutazione singoli corpi di fabbrica che vogliono partecipare al progetto di riqualificazione;
4 conferimento incarico ad uno degli studi tecnici indicati in assemblea al fine di essere messi in coda per la valutazione tecnica di fattibilità» l'assemblea si è limitata a conferire all'amministratore il mandato di affidare uno studio di fattibilità a quel professionista scelto tra una ristretta cerchia di nominativi e disponibile ad accettare l'incarico. L'Assemblea non ha assunto alcuna decisione né sulla tipologia di lavori da effettuare né sul loro costo né tanto meno in merito all'individuazione dei “singoli corpi di fabbrica” interessati a tali interventi e non risulta aver approvato il costo per lo studio di fattibilità.
Nella successiva riunione del 19 gennaio 2022 (doc. n. 1) allorquando l'Assemblea,
chiamata ad esprimersi sull'O.d.G. «formazione preventivo e rateizzazione gestione
2021/22 con integrazione fondo riserva finalizzato al 110%», ha espressamente deciso di «non stanziare ulteriori importi al momento riservandosi di procedere al versamento di quanto richiesto a seguito di progetto delle opere definitivo». Nel
rendiconto relativo all'esercizio 2020/2021 gli importi versati dai condomini a tale scopo, sono stati impiegati per finalità differenti e, in particolare, per il pagamento di costi di gestione ordinaria mediante contabilizzazione di tale «accantonamento per
110%» tra le spese generali e mediante riparto su tutti i condomini, ON
compresa, di un costo sicuramente sostenuto (nel rendiconto sono, infatti, elencate le spese già affrontate), ma non determinato né altrimenti determinabile.
Il tutto in assenza di alcuna deliberazione assembleare con cui sia stata autorizzata la modifica della destinazione del fondo eventualmente costituito ed in altrettanto palese assenza di alcuna deliberazione assembleare che abbia preliminarmente reso effettivo ed obbligatorio per tutti i condomini la costituzione del fondo stesso.
5 Da quanto sopra vista la documentazione allegata da parte attrice e la condotta processuale di parte convenuta rimasta contumacie si ritiene accogliersi tale doglianza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contr aria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità della delibera assunta in data 19 Gennaio 2022 dal convenuto, condanna parte convenuta al pagamento delle spese CP_1
di che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA cpa,
Brescia 22.10.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 4958-2022
promosso da con avv. G.A. SALVADORE ATTRICE Parte_1
Contro
CONVENUTO CONTUMACIE Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori impugnano la delibera assunta il 19 gennaio 2022 (doc. n. 1 parte attrice)
l'assemblea del di via S. Bernardo e via Ghidoni a Ospita- Controparte_1
letto (BS), nella quale è stato approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 2020/2021
ed il relativo piano di riparto (doc. n. 3 parte attrice)
1 L'attrice, assente alla riunione, ha ricevuto copia del verbale assembleare il 25 gennaio
2022 (doc. n. 4 attrice) ed ha promosso avanti all'Organismo costituito presso la
Camera di Commercio di Brescia un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n.
28/2010 cui il convenuto non ha aderito (doc. n. 5) parte attrice. Nel CP_1
merito parte attrice precisava che nell'anno 2020 la stessa, dolendosi per i danni arrecati al proprio immobile da infiltrazioni provocate dalla rottura di una conduttura fognaria, radicò presso l'adito Tribunale di Brescia il procedimento promosso ex art. 696 / 696 bis c.p.c. ed iscritto a ruolo con R.G. 9311/2020 (doc. n. 6 attrice) per far accertare da un nominando CTU la titolarità di quella tubatura (che il CP_1
rifiutava di riparare asserendo che, essendo utilizzata da due soli condomini,
spettasse a questi ultimi l'onere della relativa manutenzione) e per fargli altresì
quantificare il costo dei necessari ripristini. Il convenuto si costituì in quel CP_1
procedimento con l'assistenza dell'avv. Piergiuseppe Caldana negando la propria responsabilità sull'assunto che l'onere della manutenzione di quella conduttura gravava sui due condomini (tali e che se ne avvalevano e non sul CP_2 CP_3
Condominio (doc. n. 7), ma aderì alla richiesta di accertamento peritale e suggerì
altresì l'opportunità di coinvolgere personalmente nel giudizio i due condomini in questione avendo entrambi contestato di essere responsabili per l'accaduto (cfr.
attuali doc. n. 8 e doc. n. 9 che la controparte allegò alla sua comparsa costituiva nel giudizio R.G. 9311/2020). Quel procedimento si è concluso, senza alcuna pronuncia sulla soccombenza, con il deposito dell'elaborato peritale redatto dal nominato CTU
geom. he ha appurato che la conduttura incriminata è utilizzata da un Persona_1
solo condomino e non da due, come ritenuto pacifico dalle parti e come da sempre affermato dallo stesso Condominio (doc. n. 10).
2 Per l'assistenza prestata nell'interesse esclusivo del nel procedimento R.G. CP_1
9311/2020 l'avv. Piergiuseppe Caldana ha emesso due fatture per complessivi €
2.150,63 (doc. n. 11) e tale costo è stato contabilizzato nel rendiconto consuntivo dell'esercizio 2020/2021 tra le “spese generali” sub “spese legali per conciliazione” e,
per l'effetto, ripartito pro quota su tutti i condomini, ON compresa (doc. n. 3).
Nel medesimo paragrafo dell'impugnato bilancio sono state, inoltre, contabilizzate (e ripartite pro quota su tutti i condomini, ON compresa) altre due fatture: la prima (dell'importo di € 244,00) emessa dall'amministratore condominiale per
“assistenza al legale e intervento in conciliazione” e la seconda (dell'importo di €
48,80) emessa dall'Organismo costituito presso la Camera di Commercio di Brescia a fronte del pagamento delle spese di avvio effettuato dal convenuto per aderire ad CP_1
una procedura di mediazione promossa ex D.Lgs n. 28/2010 dall'attrice e conclusasi senza che sia stato possibile pervenire ad alcun accordo conciliativo (doc. n. 12).
Parte attrice contesta la legittimità della contabilizzazione di tutti tali costi tra le spese generali ed il conseguente riparto degli stessi anche a carico di , seppur pro Pt_1
quota.
Rilevato che «nell'ipotesi di controversia tra e uno o più condomini, la CP_1
compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro» (Cass. Civ.
n. 13885 del 8.06.2014, Cas. Civ. n. 801 del 25.03.1970) sicché va considerata « nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il ed un singolo condomino, ponga CP_1
anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese
3 sostenute dallo stesso per il compenso del difensore o del consulente CP_1
tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, non trovando applicazione, nemmeno in via analogica, gli art. 1132 e 1101
c.c.» (Cass. Civ. ord. n. 1629 del 23.01.2018).
Da quanto sopra si ritiene nulla la deliberazione con cui l'Assemblea, approvando il rendiconto dell'esercizio 2020/2021 ed il relativo piano di riparto, ha addebitato all'attrice una quota degli onorari corrisposti al difensore del in una CP_1
vertenza promossa da contro il medesimo Condominio e definita senza Pt_1
alcuna pronuncia sulla soccombenza. Ed è parimenti da dichiararsi nulla, per le stesse ragioni, la deliberazione con cui l'Assemblea ha addebitato a una quota delle Pt_1
spese di avvio pagate dal per aderire ad una procedura di mediazione ex CP_1
D.Lgs n. 28/2010 promossa dall'attrice nonché una quota delle competenze richieste dall'amministratore per avervi partecipato nell'interesse esclusivo del CP_4
. CP_1
Parte attrice contesta altresì Tra le spese generali del rendiconto relativo all'esercizio
2020/2021 nel quale è stato inoltre contabilizzato un costo, anch'esso ripartito pro quota su tutti i condomini, di € 4.000,00 a titolo di “accantonamento per 110%”. Rileva
che l'Assemblea condominiale ha deliberato la costituzione di un fondo obbligatorio finalizzato all'esecuzione di opere idonee ad accedere al beneficio fiscale indicato ma non ha mai approvato l'esecuzione di alcun tipo di lavoro.
Durante la riunione ordinaria del 9 luglio 2020 (doc. n. 13), nel deliberare sull'O.d.G.
«valutazione interventi di riqualificazione energetici legge così detta 110%; valutazione singoli corpi di fabbrica che vogliono partecipare al progetto di riqualificazione;
4 conferimento incarico ad uno degli studi tecnici indicati in assemblea al fine di essere messi in coda per la valutazione tecnica di fattibilità» l'assemblea si è limitata a conferire all'amministratore il mandato di affidare uno studio di fattibilità a quel professionista scelto tra una ristretta cerchia di nominativi e disponibile ad accettare l'incarico. L'Assemblea non ha assunto alcuna decisione né sulla tipologia di lavori da effettuare né sul loro costo né tanto meno in merito all'individuazione dei “singoli corpi di fabbrica” interessati a tali interventi e non risulta aver approvato il costo per lo studio di fattibilità.
Nella successiva riunione del 19 gennaio 2022 (doc. n. 1) allorquando l'Assemblea,
chiamata ad esprimersi sull'O.d.G. «formazione preventivo e rateizzazione gestione
2021/22 con integrazione fondo riserva finalizzato al 110%», ha espressamente deciso di «non stanziare ulteriori importi al momento riservandosi di procedere al versamento di quanto richiesto a seguito di progetto delle opere definitivo». Nel
rendiconto relativo all'esercizio 2020/2021 gli importi versati dai condomini a tale scopo, sono stati impiegati per finalità differenti e, in particolare, per il pagamento di costi di gestione ordinaria mediante contabilizzazione di tale «accantonamento per
110%» tra le spese generali e mediante riparto su tutti i condomini, ON
compresa, di un costo sicuramente sostenuto (nel rendiconto sono, infatti, elencate le spese già affrontate), ma non determinato né altrimenti determinabile.
Il tutto in assenza di alcuna deliberazione assembleare con cui sia stata autorizzata la modifica della destinazione del fondo eventualmente costituito ed in altrettanto palese assenza di alcuna deliberazione assembleare che abbia preliminarmente reso effettivo ed obbligatorio per tutti i condomini la costituzione del fondo stesso.
5 Da quanto sopra vista la documentazione allegata da parte attrice e la condotta processuale di parte convenuta rimasta contumacie si ritiene accogliersi tale doglianza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contr aria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità della delibera assunta in data 19 Gennaio 2022 dal convenuto, condanna parte convenuta al pagamento delle spese CP_1
di che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA cpa,
Brescia 22.10.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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