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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/12/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4119/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4119/2024 V.G. posta in decisione il 21.11.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.05.1964, residente in [...] (avv. Francesca Silvestroni)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Faenza (RA), via Murri n. 69 (avv. Francesca Silvestroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 07.10.2024; preso atto che l'udienza del 12.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 06.11.1986 a Bagno Persona_1
Ripoli (FI), ed in data 26.12.1989 a Faenza (RA), entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
rilevato che le parti hanno in affido il figlio , nato il [...] a [...], Persona_3 anch'egli maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con rito concordatario in Marradi (FI) in data 15/06/1986, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 1986, n.5, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Marradi (FI) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2) i ricorrenti dànno atto che tutti e tre i figli, , e sono economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti, di talchè nessun mantenimento sarà dovuto;
3) non risulta, neppure, necessaria la predisposizione di un piano genitoriale, per come previsto dalla Riforma Cartabia, essendo i tre figli oramai maggiorenni ovvero rispettivamente 37 Per_1
anni, 34 anni e FA 25 anni;
Per_2
4) il si impegna a trasferire all'ex coniuge, sig.ra , mediante Parte_1 Controparte_1
atto notarile, la propria quota pari al 50% (cinquantapercento) dell'ex casa coniugale acquistata in data 26/07/2006 come da atto pubblico di vendita n. Rep. 10282, del Notaio Dott. , che Persona_4
si richiama e si intende trascritto. Più precisamente trattasi di fabbricato civile di abitazione sito in
Faenza via Augusto Murri n. 69 distinto al N.C.E.U. del Comune di Faenza: - Foglio 101, mapp. 114 Sub. 4 Cat. A/3, Cl. 2, consistenza 4,5 vani, Sup. Catastale Totale: 111 mq,
Via Augusto Murri n. 69 piano: T;
- Foglio 101, mapp. 114 Sub. 5 Cat. A/3, Classe 2, consistenza 6,0 vani Sup. Catastale Totale: 130
mq, Via Augusto Murri n. 69 piano: T-1;
5) a fronte del sopra citato trasferimento di proprietà da parte del sig. all'ex Parte_1
coniuge, la signora si obbliga ad accollarsi interamente il debito residuo del mutuo Controparte_1
stipulato con atto per Notaio di Faenza in data 26 luglio 2006, rep. N. 10284/3699 di originari Per_4
Euro 240.000,00 (garantito da ipoteca iscritta a Ravenna il 4 agosto 2006 reg. part. 4931 per Euro
408.000,00 gravante il predetto immobile) finanziamento surrogato a favore
[...]
con atto a rogito Notaio di Faenza in data 27 Controparte_2 Per_5
aprile 2021, rep. N. 160862/27280. Ad oggi, nello specifico, il capitale residuo del predetto mutuo è
pari ad Euro 86.725,57;
6) la Signora si obbliga altresì, nel caso l'Istituto di Credito sopra indicato Controparte_1
richiedesse, all'atto dell'accollo del mutuo, la presenza di un garante, a sostituire il nome del Sig.
con quello di altro e diverso soggetto: ciò prima di effettuare il rogito della casa Parte_1
coniugale;
7) il predetto trasferimento immobiliare viene preso in accordo tra gli ex coniugi in modo da conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, trovando quindi la propria causa giuridica nella sistemazione a titolo definitivo dei rapporti patrimoniali fra essi esistenti. Pertanto, per detto trasferimento, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti richiedono sin da ora l'esenzione da tutti i tributi ad esso afferenti conformemente a quando disposto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.
49/E del 16 marzo 2000, nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio
2013; 8) gli ex coniugi dichiarano quindi che con il presente ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Ravenna, 04/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4119/2024 V.G. posta in decisione il 21.11.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.05.1964, residente in [...] (avv. Francesca Silvestroni)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Faenza (RA), via Murri n. 69 (avv. Francesca Silvestroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 07.10.2024; preso atto che l'udienza del 12.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 06.11.1986 a Bagno Persona_1
Ripoli (FI), ed in data 26.12.1989 a Faenza (RA), entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
rilevato che le parti hanno in affido il figlio , nato il [...] a [...], Persona_3 anch'egli maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con rito concordatario in Marradi (FI) in data 15/06/1986, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 1986, n.5, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Marradi (FI) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2) i ricorrenti dànno atto che tutti e tre i figli, , e sono economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti, di talchè nessun mantenimento sarà dovuto;
3) non risulta, neppure, necessaria la predisposizione di un piano genitoriale, per come previsto dalla Riforma Cartabia, essendo i tre figli oramai maggiorenni ovvero rispettivamente 37 Per_1
anni, 34 anni e FA 25 anni;
Per_2
4) il si impegna a trasferire all'ex coniuge, sig.ra , mediante Parte_1 Controparte_1
atto notarile, la propria quota pari al 50% (cinquantapercento) dell'ex casa coniugale acquistata in data 26/07/2006 come da atto pubblico di vendita n. Rep. 10282, del Notaio Dott. , che Persona_4
si richiama e si intende trascritto. Più precisamente trattasi di fabbricato civile di abitazione sito in
Faenza via Augusto Murri n. 69 distinto al N.C.E.U. del Comune di Faenza: - Foglio 101, mapp. 114 Sub. 4 Cat. A/3, Cl. 2, consistenza 4,5 vani, Sup. Catastale Totale: 111 mq,
Via Augusto Murri n. 69 piano: T;
- Foglio 101, mapp. 114 Sub. 5 Cat. A/3, Classe 2, consistenza 6,0 vani Sup. Catastale Totale: 130
mq, Via Augusto Murri n. 69 piano: T-1;
5) a fronte del sopra citato trasferimento di proprietà da parte del sig. all'ex Parte_1
coniuge, la signora si obbliga ad accollarsi interamente il debito residuo del mutuo Controparte_1
stipulato con atto per Notaio di Faenza in data 26 luglio 2006, rep. N. 10284/3699 di originari Per_4
Euro 240.000,00 (garantito da ipoteca iscritta a Ravenna il 4 agosto 2006 reg. part. 4931 per Euro
408.000,00 gravante il predetto immobile) finanziamento surrogato a favore
[...]
con atto a rogito Notaio di Faenza in data 27 Controparte_2 Per_5
aprile 2021, rep. N. 160862/27280. Ad oggi, nello specifico, il capitale residuo del predetto mutuo è
pari ad Euro 86.725,57;
6) la Signora si obbliga altresì, nel caso l'Istituto di Credito sopra indicato Controparte_1
richiedesse, all'atto dell'accollo del mutuo, la presenza di un garante, a sostituire il nome del Sig.
con quello di altro e diverso soggetto: ciò prima di effettuare il rogito della casa Parte_1
coniugale;
7) il predetto trasferimento immobiliare viene preso in accordo tra gli ex coniugi in modo da conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, trovando quindi la propria causa giuridica nella sistemazione a titolo definitivo dei rapporti patrimoniali fra essi esistenti. Pertanto, per detto trasferimento, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti richiedono sin da ora l'esenzione da tutti i tributi ad esso afferenti conformemente a quando disposto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.
49/E del 16 marzo 2000, nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio
2013; 8) gli ex coniugi dichiarano quindi che con il presente ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Ravenna, 04/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi