Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 1024
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Sentenza 25 gennaio 2012

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La controversia relativa al riconoscimento di un danno esistenziale per inadempimento derivante al contraente di un contratto di massa (nella specie, sottoscrittore di un abbonamento ferroviario che si duole dei continui ritardi accumulati dai treni percorrenti una tratta fissa interregionale), benché rientrante nella competenza per valore del giudice di pace, resta sottratta al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63; pertanto la relativa pronuncia non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, anche nel regime "ratione temporis" applicabile, ma esclusivamente con l'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 1024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1024
    Data del deposito : 25 gennaio 2012

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