Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
La controversia relativa al riconoscimento di un danno esistenziale per inadempimento derivante al contraente di un contratto di massa (nella specie, sottoscrittore di un abbonamento ferroviario che si duole dei continui ritardi accumulati dai treni percorrenti una tratta fissa interregionale), benché rientrante nella competenza per valore del giudice di pace, resta sottratta al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63; pertanto la relativa pronuncia non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, anche nel regime "ratione temporis" applicabile, ma esclusivamente con l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7817-2007 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. 0540315003 in persona dell'institore Avv. PARRELLA ANDREA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato ALPA GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES SC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1099/2006 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 17/01/2006, R.G.N. 21996/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l'Avvocato GUIDO ALFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 gennaio 2006 il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di ES SI proposta
contro
IT s.p.a. che condannava al risarcimento del danno subito dall'attore per continui ritardi accumulati dai treni interregionali sulla tratta Milano- Venezia e per i quali egli era regolarmente abbonato, quantificando il danno in Euro 624,00.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione IT, affidandosi a due articolati motivi.
Nessuna attività difensiva risulta svolta dall'intimato. La ricorrente IT ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ci si trova di fronte ad una sentenza del Giudice di Pace che ha trattato di un contratto di massa, così qualificata la vicenda, come si ricava dalla domanda inoltrata dal Penissi, che si lamentava della responsabilità di IT per asserito danno esistenziale da inadempimento contrattuale, a lui cagionato dai continui ritardi dei convogli regionali e per i quali si era fornito di apposito abbonamento, nonché dalla stessa ricorrente, che non contesta tale qualificazione.
Ciò posto in rilievo, va affermato che la citazione avanti al Giudice di Pace è del 4 marzo 2004, per cui si applica, ai sensi del D.L. n. 18 del 2003, art. 1 bis convertito in L. 7 aprile 2003, n.63, la nuova formulazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2 nella parte in cui esclude il ricorso al giudizio di equità quando il processo abbia ad oggetto, come in questo caso, un "contratto di massa", essendo previsto all'uopo l'appello (giurisprudenza costante, da ultimo Cass. n. 11361/10). Ne consegue che il ricorso è inammissibile, per cui al Collegio è impedito l'esame delle censure proposte dalla ricorrente. Nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012