Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.03.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 26.02.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Mauro Badagliacca) Parte_1
opponente
E
e, per essa, la mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da atto di citazione del Parte_1
30.09.2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 2536/2022, emesso, su ricorso della su ricorso della
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 14.06.2022;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della e, per essa, Controparte_1
dalla mandataria il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Controparte_2 Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 7.468,91 in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto, 18.01.2008, con Findomestic Banca S.p.A., per l'importo finanziato di € 6.912,50 da rimborsare in 36 rate mensili dell'importo di € 220,00 ciascuna, oggetto di svariate cessioni in blocco, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 30.09.2022 ha eccepito la prescrizione del credito e Parte_1
chiesto la revoca del d.i.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò detto, deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
In proposito, è bene osservare che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità
sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione. Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Una cosa è, invero, l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà
contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Peraltro, qualora - come nella fattispecie in esame - siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute e che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus
iuris transferre potest quam ipse habet.
Nel caso che ci occupa, è in atti il contratto di finanziamento sottoscritto e non disconosciuto dalla
(id est contratto del 18.01.2008) con la Findomestic Banca. Pt_1
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., quest'ultima ha ceduto il credito, con contratto del 16.04.2013, alla Locam, che lo ha - a propria volta – ceduto, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, alla SPV Project 130, che, con contratto del 14.06.2016, lo ha ceduto a infine, (che ha, poi, mutato denominazione in ), CP_3 CP_1 Controparte_1
appartenente al gruppo quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'acquisto e alla CP_3
gestione dei crediti deteriorati di è divenuta titolare del credito. CP_3
Così precisate le plurime cessioni di cui è stato oggetto il credito azionato in fase monitoria da
[...]
, deve opinarsi che la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in CP_1
questa fase di opposizione non sia idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Nel dettaglio, il contratto di cessione “a monte” del credito, da cui dipendono inevitabilmente le cessioni “a valle”, ovvero della cessione del credito tra Findomestic Banca e Locam del 16.04.2013, risulta privo dell'allegato elenco dei crediti e non risulta neppure comunicato alla debitrice opponente (all. 4 fascicolo monitorio).
Allo stesso modo del precedente, anche al contratto di cessione tra Locam ed SPV Project del
29.04.2013, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 04.05.2013 (all. 5 fascicolo monitorio), non è allegato l'elenco dei crediti, di guisa che non è dato sapere – neppure in questo caso – se il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto di cessione in blocco tra dette due parti.
Parimenti è a dirsi in ordine alla cessione del credito tra SPV Project e del 14.06.2016 CP_3
(all. 6 fascicolo monitorio).
Quanto alla dichiarazione del cedente (SPV Project) di avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria datata 14.06.2016 (all. 7 fascicolo monitorio), basti dire che non vi è prova CP_3
certa che sia stata notiziata dalla cessionaria intimante al debitore ceduto: non vi è prova che siffatta dichiarazione sia mai stata spedita né ricevuta dall'opponente.
Peraltro, non può ignorarsi, in relazione alla notifica degli avvisi di cessione, che essi devono essere sottoscritti da entrambe le parti (cedente e cessionario). In proposito, deve osservarsi che, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva – come in concreto – della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario - quanto meno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione -, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Quanto all'accordo transattivo asseritamente raggiunto dalla in data 16.12.2017, che Pt_1
costituirebbe – a detta dell'opposta – un riconoscimento del debito, non può non rilevarsi che esso non risulta sottoscritto dall'opponente, che se ne è dichiarata estranea.
Dal documento prodotto sub all. 12 del fascicolo monitorio emerge che la “proposta di pagamento”
è stata sottoscritta da quale “terzo pagatore”, e che nessuna sottoscrizione sia Parte_2
stata apposta dall'odierna ingiunta, essendo rimasto, peraltro, non compilato il “campo da compilare a cura del debitore”.
Si aggiunga a tanto che dell'inoltro e della ricezione della missiva datata 15.01.2018 asseritamente trasmessa a , con cui l'istituto di credito manifesta la disponibilità ad accettare la Parte_1
proposta di pagamento del 14.12.2017, da parte dell'opponente non vi è prova in atti.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti dell'odierna opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione. In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione –
oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 marzo 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina