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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR EM Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA CR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA Controparte_1 C.F._2
CR
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 20.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “RICORRONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco, affinché VOGLIA DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1
n data 18.11.2019 a Valmadrera, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Atto N. 1
[...] parte 2 serie A volume A - anno 2010 - Comune di VALMADRERA (LC), alle seguenti
CONCLUSIONI
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre;
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
2) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Valmadrera Via San Controparte_1
Martino n. 27, con i figli.
3) Le parti hanno altresì disposto allo scopo di addivenire alla risoluzione consensuale della crisi coniugale , di disporre in ordine alla proprietà della casa coniugale acquistata in comproprietà. A tale scopo e nell'interesse dei figli i coniugi hanno deciso che il signor cederà Parte_1
a titolo gratuito la propria quota del 50% della casa (Sez. Urbana Foglio 15 particella 1250 cat. A/3 classe 1 consistenza vani 6,5 e sez. Urb. Foglio 15 particella 1250 cat. A/6 classe 2, vani 3), alla signora che si farà carico delle spese necessarie al trasferimento della proprietà, Controparte_1 nonché di accollarsi il relativo mutuo fino alla sua estinzione, liberando quanto prima il signor
[...] dalle sue responsabilità in ordine al pagamento dello stesso. Le parti convengono altresì Pt_1 che qualora nel futuro l'immobile non fosse utilizzato né dai figli, né dalla signora CP_1
e la stessa dovesse deciderne la vendita, il 50% del ricavato verrà versato a favore dei figli, o
[...] un eventuale nuovo immobile, acquistato con il ricavato dalla vendita del primo di equivalente valore, cointestato con gli stessi. Le parti concordano che l'immobile acquistato dal signor Parte_1 in Valmadrera, successivamente alla separazione personale rimarrà di sua esclusiva proprietà, e la signora non avrà nulla a che pretendere sullo stesso o sul ricavato di una Controparte_1 eventuale vendita;
vendita;
4) Il signor verserà quale contributo economico al mantenimento dei figli Parte_1
€ 250 ciascuno, l'importo per accordo tra le parti, non sarà aggiornato Istat fino al diciottesimo anno di età dei figli;
5) I genitori divideranno al 50% le spese non ordinarie per i figli dando per conosciuto ed accettato il protocollo del Tribunale di Lecco;
I genitori percepiranno l'assegno unico nella misura del 50 % ciascuno;
6) I genitori gestiranno le visite e la permanenza dei figli con loro, accordandosi di volta in vola tra di loro nell'interesse e per la serenità degli stessi, e collaborando per la migliore organizzazione. I figli trascorreranno comunque con il padre week end alternati, ed un giorno infrasettimanale;
Le feste e le vacanze saranno gestite in base al principio dell'alternanza e sempre nell'ottica di maggior serenità e minor disagio per la prole;
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto.
Le parti si autorizzano fin d'ora alla richiesta ed al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche con e per i figli minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario nel Comune di Valmadrera il 09/01/2010 e dalla loro unione sono nati il 16.9.2011 a Lecco tre gemelli, e , minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa del Tribunale di Lecco, conclusosi in data
18.11.2019.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
08/09/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, e , non sono in contrasto con gli interessi degli Per_1 Per_2 Per_3 stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di VALMADRERA il 09/01/2010 tra e Parte_1 [...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, CP_1 anno 2010, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio AR EM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR EM Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA CR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA Controparte_1 C.F._2
CR
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 20.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “RICORRONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco, affinché VOGLIA DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1
n data 18.11.2019 a Valmadrera, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Atto N. 1
[...] parte 2 serie A volume A - anno 2010 - Comune di VALMADRERA (LC), alle seguenti
CONCLUSIONI
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre;
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
2) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Valmadrera Via San Controparte_1
Martino n. 27, con i figli.
3) Le parti hanno altresì disposto allo scopo di addivenire alla risoluzione consensuale della crisi coniugale , di disporre in ordine alla proprietà della casa coniugale acquistata in comproprietà. A tale scopo e nell'interesse dei figli i coniugi hanno deciso che il signor cederà Parte_1
a titolo gratuito la propria quota del 50% della casa (Sez. Urbana Foglio 15 particella 1250 cat. A/3 classe 1 consistenza vani 6,5 e sez. Urb. Foglio 15 particella 1250 cat. A/6 classe 2, vani 3), alla signora che si farà carico delle spese necessarie al trasferimento della proprietà, Controparte_1 nonché di accollarsi il relativo mutuo fino alla sua estinzione, liberando quanto prima il signor
[...] dalle sue responsabilità in ordine al pagamento dello stesso. Le parti convengono altresì Pt_1 che qualora nel futuro l'immobile non fosse utilizzato né dai figli, né dalla signora CP_1
e la stessa dovesse deciderne la vendita, il 50% del ricavato verrà versato a favore dei figli, o
[...] un eventuale nuovo immobile, acquistato con il ricavato dalla vendita del primo di equivalente valore, cointestato con gli stessi. Le parti concordano che l'immobile acquistato dal signor Parte_1 in Valmadrera, successivamente alla separazione personale rimarrà di sua esclusiva proprietà, e la signora non avrà nulla a che pretendere sullo stesso o sul ricavato di una Controparte_1 eventuale vendita;
vendita;
4) Il signor verserà quale contributo economico al mantenimento dei figli Parte_1
€ 250 ciascuno, l'importo per accordo tra le parti, non sarà aggiornato Istat fino al diciottesimo anno di età dei figli;
5) I genitori divideranno al 50% le spese non ordinarie per i figli dando per conosciuto ed accettato il protocollo del Tribunale di Lecco;
I genitori percepiranno l'assegno unico nella misura del 50 % ciascuno;
6) I genitori gestiranno le visite e la permanenza dei figli con loro, accordandosi di volta in vola tra di loro nell'interesse e per la serenità degli stessi, e collaborando per la migliore organizzazione. I figli trascorreranno comunque con il padre week end alternati, ed un giorno infrasettimanale;
Le feste e le vacanze saranno gestite in base al principio dell'alternanza e sempre nell'ottica di maggior serenità e minor disagio per la prole;
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto.
Le parti si autorizzano fin d'ora alla richiesta ed al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche con e per i figli minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario nel Comune di Valmadrera il 09/01/2010 e dalla loro unione sono nati il 16.9.2011 a Lecco tre gemelli, e , minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa del Tribunale di Lecco, conclusosi in data
18.11.2019.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
08/09/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, e , non sono in contrasto con gli interessi degli Per_1 Per_2 Per_3 stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di VALMADRERA il 09/01/2010 tra e Parte_1 [...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, CP_1 anno 2010, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio AR EM