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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 578/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 4.3.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici alla citazione, dagli avv. Elena Domenis e Cristina Salon del Foro di
Udine, domiciliatario;
attore opponente
CONTRO
tutti rappresentati e difesi, per CP_1 CP_2 CP_3
procura a margine dell'atto di precetto datato 21.2.2024, dagli avv. Laura Luzzatto Guerrini e Antonio
Lacapra del Foro di Gorizia, domiciliatari;
convenuti opposti in punto: opposizione al precetto ex art. 615 c. I c.p.c..
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: 1) Accertarsi e dichiararsi che i sigg.ri , e Parte_2 CP_2
non hanno diritto ad agire esecutivamente nei confronti di anche per CP_3 Parte_1
effetto dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo azionato con il precetto d.d.21/02/2024 e notificato in data 01/03/2024 e conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 2) Condannarsi i sigg.ri , e al risarcimento Parte_2 CP_2 CP_3
del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c. II e III comma c.p.c. a favore di da liquidarsi in via Parte_1
equitativa oltre al rimborso delle spese di costituzione nella procedura espropriativa immobiliare Racc.
n.102/2024 del Tribunale di Udine e al rimborso delle spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento. 3) Condannarsi per tutti i motivi di cui in premessa, i sigg.ri , Parte_2 CP_2
e alla rifusione delle spese e competenze di lite del procedimento a favore
[...] CP_3
dell'opponente . Parte_1
Per i convenuti opposti: dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del alle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale, o comunque rigettarsi Parte_1
l'opposizione, sempre con rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato,
[...]
ha proposto opposizione al precetto notificatogli da e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4
per il pagamento della somma complessiva di € 528.029,74, sulla base del dispositivo della
[...]
sentenza penale pronunciata il 20.12.2023 dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 20.12.2023,
che aveva confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine del
19.9.2019, di condanna del sig. alla pena della reclusione di anni sedici per i delitti ascrittigli, Parte_1
pagina 2 di 9 nonché al pagamento di una provvisionale di complessivi € 460.000,00 e alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 8.294,40 oltre accessori in favore delle parti civili costituite, gli odierni opposti;
la Corte di Venezia ha condannato altresì il sig. a rifondere alle parti civili le spese Parte_1
processuali per il giudizio di cassazione e per quello d'appello, liquidate rispettivamente in € 8.864,00 e in € 6.487,00, oltre accessori. Con il primo motivo di opposizione, l'attore ha sostenuto che il dispositivo della sentenza penale del 20.12.2023 (nel quale la Corte di Venezia si era riservata il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione) non poteva costituire titolo esecutivo,
sottolineando come, in assenza della motivazione (peraltro nelle more depositata, in data 8.3.2024),
risultassero precluse la proposizione del ricorso per cassazione e la conseguente istanza alla Suprema
Corte di sospendere l'efficacia esecutiva delle statuizioni civili di condanna, ex art. 612 c.p.p.. Con il secondo motivo, l'opponente ha sostenuto che illegittimamente era stato intimato il pagamento degli interessi sulle spese legali liquidate alle parti civili dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Udine, che non erano dovuti gli interessi legali dal 19.9.2019 al 26.2.2020 e che il calcolo complessivo degli interessi era errato, essendo corretto l'importo di € 31.198,09 e non quello precettato di € 31.637,68. L'attore ha concluso per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per la dichiarazione dell'insussistenza del titolo esecutivo e comunque dell'impossibilità di procedere all'esecuzione sino al deposito della motivazione della sentenza della
Corte d'Assise d'Appello di Venezia e per l'accertamento che il precetto era stato spiccato per somme superiori a quelle effettivamente dovute, con vittoria di spese.
2. A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la decisione sull'istanza di sospensione formulata dall'attore, si sono costituiti i convenuti opposti, sostenendo che il precetto era stato intimato, quanto alla provvisionale, sulla base del titolo costituito dalla sentenza del
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, la cui motivazione era stata depositata da più
di quattro anni e sulla base del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Trieste per le spese con la stessa liquidate in favore delle parti civili, affermando l'esistenza di un giudicato cautelare, costituito dal rigetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo già pronunciato dal pagina 3 di 9 Tribunale di Udine a seguito di opposizione ex art. 615 c. I c.p.c. avverso il precetto del 24.10.2019
notificato sulla base del dispositivo della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Udine. Gli opposti hanno evidenziato che, per mero errore materiale, erano stati indicati come dovuti gli interessi dal 19.9.2019 al 26.2.2020, anziché, come corretto, sino al 16.12.2019, al contempo,
l'importo indicato nel precetto era inferiore a quello effettivamente dovuto, in quanto calcolato sino al
21.2.2024 anziché sino all'1.3.2024. Gli opposti hanno concluso per la reiezione della domanda di sospensione.
3. Con ordinanza del 4.4.2024, questo giudice: -ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 6022 del 9.3.2017, secondo cui “per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente
la notificazione del solo dispositivo -della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è
presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né
tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”;
-ha escluso il fumus del motivo di opposizione riferito all'intimazione di pagamento degli interessi sulle spese legali liquidate in favore delle parti civili nella sentenza di primo grado a partire dalla data di quest'ultima, sempre alla luce del condivisibile orientamento espresso sul tema dal giudice di legittimità; -ha rilevato un errore nel calcolo degli interessi, comportante un maggior addebito a tale titolo, rispetto al dovuto, di € 637,84. L'istanza di sospensione è stata pertanto accolta limitatamente a tale importo.
4. Le parti sono state autorizzate allo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c.., nelle quali l'opponente ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 544, 545,
540 c. 2 c.p.c. nell'interpretazione che degli stessi era stata offerta dalla sentenza della Suprema Corte
già citata, n. 6022/2017, per violazione degli artt.
3-24 Cost..
5. Nelle note conclusive, gli opposti hanno allegato che, nelle more del presente procedimento, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, “con ciò travolgendo una parte dei titoli posti a fondamento
pagina 4 di 9 del precetto in oggetto (ossia quelli relativi alla condanna alle spese stabilita con quella sentenza di
secondo grado), ma non anche quelli costituiti dalla provvisionale (circa mezzo milione di euro)
stabilita a favore degli odierni opposti dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Udine, sentenza
ad oggi valida ed efficace nei suoi capi provvisoriamente esecutivi (come appunto quelli relativi alla
provvisionale), in quanto ad oggi non validamente riformata. Ciononostante, viste le continue sentenze
di segno opposto, i creditori procedenti per motivi di prudenza ed economia processuale, avevano
rinunciato al pignoramento conseguente al precetto qui impugnato, sicchè il G.E. aveva poi dichiarato
l'estinzione della relativa procedura esecutiva”. Gli opposti hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'attore alle spese.
6. L'opponente ha rassegnato le conclusioni di cui all'epigrafe, formulando domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, in quanto gli opponenti si erano rifiutati di cancellare la trascrizione del pignoramento, con danno alla sua reputazione bancaria e per l'indisponibilità dei beni.
7. Come noto, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere solo quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto sulla regolazione delle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale (tra le altre, Cass., sez. II civ., 29.7.2021, n. 21757).
8. Nel caso di specie, l'attore opponente, nelle note conclusive, ha sostenuto il suo interesse “a far accertare in questo giudizio se vi è nella fattispecie ancora un titolo esecutivo che gli
odierni convenuti potrebbero azionare esecutivamente, anche tenuto conto che l'opposizione ha
sospeso i termini di efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 II comma c.p.c.”; ancora, l'opponente ha formulato una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c. II c.p.c.,
che non potrebbe essere proposta in una diversa autonoma causa e presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui si è proceduto all'esecuzione, di per sé fondando l'interesse alla pagina 5 di 9 pronuncia nel merito della parte che l'ha formulata. Non sussistono pertanto i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
9. Il precetto venne notificato dagli odierni opposti, in data 1.3.2024, unitamente al dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 20.12.2023, che, giudicando a seguito di rinvio della Corte di Cassazione (che, in data 7.12.2022, aveva annullato la sentenza di assoluzione del sig. resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste del 24.9.2021), ha Parte_1
confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine del 19.9.2019, che aveva condannato il sig. alla pena della reclusione di anni sedici per i delitti ascrittigli, Parte_1
nonché al pagamento di una provvisionale di complessivi € 460.000,00 e alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 8.294,40 oltre accessori in favore delle parti civili costituite, gli odierni opposti;
la Corte di Venezia ha condannato altresì il sig. a rifondere alle parti civili le spese Parte_1
processuali per il giudizio di cassazione e per quello d'appello, liquidate rispettivamente in € 8.864,00 e in € 6.487,00, oltre accessori.
10. Con il primo motivo di opposizione si sostiene che il dispositivo della sentenza penale del 20.12.2023 (nel quale la Corte di Venezia si è riservata il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione) non poteva costituire titolo esecutivo, sottolineando come, in assenza della motivazione risultasse preclusa la proposizione del ricorso per cassazione e la conseguente possibilità
di richiedere alla Suprema Corte la sospensione dell'efficacia esecutiva delle statuizioni civili di condanna ex art. 612 c.p.p..
11. Gli opposti hanno sostenuto che il precetto sarebbe stato intimato, quanto alla provvisionale, sulla base del titolo costituito dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Udine, la cui motivazione era stata depositata da più di quattro anni e sulla base del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia per le spese con la stessa liquidate in favore delle parti civili;
12. Nelle more del presente giudizio, la Corte di Cassazione, con sentenza 13.9.2024-
17.10.2024, n. 38139, ha annullato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, in quanto pagina 6 di 9 viziata nella motivazione e non rispondente al vincolo di cui all'art. 627 c. 3 c.p.p., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della medesima Corte.
13. In ragione dell'annullamento, in data 4.10.2024, gli opposti, per motivi di prudenza e di
economia processuale”, hanno rinunciato al pignoramento e il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, pur affermando che la sentenza del Tribunale di Udine costituiva valido titolo relativamente alla provvisionale.
14. Poiché l'opposizione a precetto introduce un giudizio di cognizione ordinaria, se la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'accertamento sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata considerando tutte le vicende successive del credito fino al momento della decisione (tra le altre, Cass., sez. II civ., ord. 10.5.2022, n. 14705; Cass.,
sez. III civ., 12.10.2021, n. 27688).
15. Per effetto dell'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Venezia -che, a sua volta, aveva annullato la sentenza assolutoria della Corte
d'Appello di Trieste, confermando, anche per le statuizioni civili, la sentenza di condanna del
Tribunale di Udine, Giudice dell'udienza preliminare- deve ritenersi che difetti il titolo esecutivo,
atteso che, alla luce della recente giurisprudenza del giudice di legittimità, “la condanna provvisionale
ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in
ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione
dell'art. 336 c.p.c.” e si deve escludere che la cassazione con rinvio della sentenza di riforma in appello possa comportare la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo di primo grado già caducato,
essendo necessario un nuovo accoglimento della domanda risarcitoria che potrà fondare una nuova procedura esecutiva (Cass., sez. III civ., ord. 8.7.2024, n. 18502).
16. Alla luce delle argomentazioni svolte dall'opponente a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata -in relazione alle quali gli opposti non hanno preso minimamente preso posizione- deve ritenersi che debba essere riconsiderata l'adesione all'unico precedente di pagina 7 di 9 legittimità in relazione al quale è stata respinta l'istanza di sospensione. Con la sentenza n. 6022 del
9.3.2017, la terza sezione civile della Suprema Corte ha dettato il seguente principio di diritto: “per
l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la
notificazione del solo dispositivo -della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è
presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né
tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”;
la Suprema Corte è giunta all'affermazione del principio sulla base del regime di formazione del titolo nell'ordinamento processuale penale, evidenziando come l'art. 545 c.p.p. attribuisca autonomo rilievo alla lettura del dispositivo in udienza “alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione
della sentenza e alla sia notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza
solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio;
altrimenti la stessa sarà semplicemente
depositata in cancelleria”. Occorre tuttavia considerare che l'interpretazione degli artt. 540, 544, 545
c.p.p. sottesa alla citata pronuncia della Suprema Corte impedisce all'imputato di chiedere al giudice dell'impugnazione la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, se questa venga avviata sulla base del solo dispositivo, in quanto tale sospensione, ai sensi degli artt. 600 e 612 c.p.p., presuppone che sia già stata presentata l'impugnazione e il giudice di legittimità afferma con rigore che, sia in tema di appello che di giudizio di cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di impugnazione “quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto
alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata…” (tra le altre, Cass.,
SS.UU. Pen., 27.10.2016, n. 8825; Cass., sez. IV pen.12.9.2024, n. 36154). Nell'unica ipotesi in cui è
consentito promuovere l'esecuzione civile sulla base del solo dispositivo, quella prevista per i crediti di lavoro dall'art. 431 c.p.c, è tuttavia espressamente prevista la possibilità di proporre l'appello con riserva dei motivi e richiedere l'inibitoria. Al fine di assicurare il rispetto del principio di effettività
della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., senza disparità di trattamento tra debitori in forza di statuizioni civili nelle diverse sedi processuali che non possono ritenersi giustificate dalle finalità
pubblicistiche presidiate dalle norme processuali, appare effettivamente necessario accedere alla pagina 8 di 9 diversa interpretazione secondo cui l'esecuzione delle statuizioni civili della sentenza penale non possa avvenire se non in base ad una pronuncia completa della motivazione.
17. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata deve essere disattesa, in quanto agli opposti non può imputarsi di aver agito senza normale prudenza, tenuto conto, in primo luogo, dell'unico precedente specifico costituito dalla citata sentenza della Suprema
Corte n. 6022 del 9.3.2017, alla quale è stata data applicazione dal Tribunale di Udine in un precedente giudizio di opposizione tra le parti e nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione;
né sussistono sufficienti elementi per sostenere, con necessaria prognosi riferita ex ante, che, nell'ambito della complessa e protratta vicenda giudiziaria nell'ambito della quale si inseriva il titolo, fosse prevedibile l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia.
18. Sulla scorta delle considerazioni di cui al punto che precede, deve altresì disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, che preclude la sollecitata statuizione ex art. 96 c. III c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che i convenuti CP_1
e non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dei titoli CP_2 CP_3
invocati con il precetto datato 21.2.2024, notificato a l'1.3.2024, ormai caducati;
Parte_1
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c. II c.p.c. proposta da
[...]
; Parte_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Udine, 2 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 9 di 9
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 578/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 4.3.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici alla citazione, dagli avv. Elena Domenis e Cristina Salon del Foro di
Udine, domiciliatario;
attore opponente
CONTRO
tutti rappresentati e difesi, per CP_1 CP_2 CP_3
procura a margine dell'atto di precetto datato 21.2.2024, dagli avv. Laura Luzzatto Guerrini e Antonio
Lacapra del Foro di Gorizia, domiciliatari;
convenuti opposti in punto: opposizione al precetto ex art. 615 c. I c.p.c..
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: 1) Accertarsi e dichiararsi che i sigg.ri , e Parte_2 CP_2
non hanno diritto ad agire esecutivamente nei confronti di anche per CP_3 Parte_1
effetto dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo azionato con il precetto d.d.21/02/2024 e notificato in data 01/03/2024 e conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 2) Condannarsi i sigg.ri , e al risarcimento Parte_2 CP_2 CP_3
del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c. II e III comma c.p.c. a favore di da liquidarsi in via Parte_1
equitativa oltre al rimborso delle spese di costituzione nella procedura espropriativa immobiliare Racc.
n.102/2024 del Tribunale di Udine e al rimborso delle spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento. 3) Condannarsi per tutti i motivi di cui in premessa, i sigg.ri , Parte_2 CP_2
e alla rifusione delle spese e competenze di lite del procedimento a favore
[...] CP_3
dell'opponente . Parte_1
Per i convenuti opposti: dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del alle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale, o comunque rigettarsi Parte_1
l'opposizione, sempre con rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato,
[...]
ha proposto opposizione al precetto notificatogli da e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4
per il pagamento della somma complessiva di € 528.029,74, sulla base del dispositivo della
[...]
sentenza penale pronunciata il 20.12.2023 dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 20.12.2023,
che aveva confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine del
19.9.2019, di condanna del sig. alla pena della reclusione di anni sedici per i delitti ascrittigli, Parte_1
pagina 2 di 9 nonché al pagamento di una provvisionale di complessivi € 460.000,00 e alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 8.294,40 oltre accessori in favore delle parti civili costituite, gli odierni opposti;
la Corte di Venezia ha condannato altresì il sig. a rifondere alle parti civili le spese Parte_1
processuali per il giudizio di cassazione e per quello d'appello, liquidate rispettivamente in € 8.864,00 e in € 6.487,00, oltre accessori. Con il primo motivo di opposizione, l'attore ha sostenuto che il dispositivo della sentenza penale del 20.12.2023 (nel quale la Corte di Venezia si era riservata il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione) non poteva costituire titolo esecutivo,
sottolineando come, in assenza della motivazione (peraltro nelle more depositata, in data 8.3.2024),
risultassero precluse la proposizione del ricorso per cassazione e la conseguente istanza alla Suprema
Corte di sospendere l'efficacia esecutiva delle statuizioni civili di condanna, ex art. 612 c.p.p.. Con il secondo motivo, l'opponente ha sostenuto che illegittimamente era stato intimato il pagamento degli interessi sulle spese legali liquidate alle parti civili dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Udine, che non erano dovuti gli interessi legali dal 19.9.2019 al 26.2.2020 e che il calcolo complessivo degli interessi era errato, essendo corretto l'importo di € 31.198,09 e non quello precettato di € 31.637,68. L'attore ha concluso per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per la dichiarazione dell'insussistenza del titolo esecutivo e comunque dell'impossibilità di procedere all'esecuzione sino al deposito della motivazione della sentenza della
Corte d'Assise d'Appello di Venezia e per l'accertamento che il precetto era stato spiccato per somme superiori a quelle effettivamente dovute, con vittoria di spese.
2. A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la decisione sull'istanza di sospensione formulata dall'attore, si sono costituiti i convenuti opposti, sostenendo che il precetto era stato intimato, quanto alla provvisionale, sulla base del titolo costituito dalla sentenza del
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, la cui motivazione era stata depositata da più
di quattro anni e sulla base del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Trieste per le spese con la stessa liquidate in favore delle parti civili, affermando l'esistenza di un giudicato cautelare, costituito dal rigetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo già pronunciato dal pagina 3 di 9 Tribunale di Udine a seguito di opposizione ex art. 615 c. I c.p.c. avverso il precetto del 24.10.2019
notificato sulla base del dispositivo della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Udine. Gli opposti hanno evidenziato che, per mero errore materiale, erano stati indicati come dovuti gli interessi dal 19.9.2019 al 26.2.2020, anziché, come corretto, sino al 16.12.2019, al contempo,
l'importo indicato nel precetto era inferiore a quello effettivamente dovuto, in quanto calcolato sino al
21.2.2024 anziché sino all'1.3.2024. Gli opposti hanno concluso per la reiezione della domanda di sospensione.
3. Con ordinanza del 4.4.2024, questo giudice: -ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 6022 del 9.3.2017, secondo cui “per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente
la notificazione del solo dispositivo -della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è
presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né
tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”;
-ha escluso il fumus del motivo di opposizione riferito all'intimazione di pagamento degli interessi sulle spese legali liquidate in favore delle parti civili nella sentenza di primo grado a partire dalla data di quest'ultima, sempre alla luce del condivisibile orientamento espresso sul tema dal giudice di legittimità; -ha rilevato un errore nel calcolo degli interessi, comportante un maggior addebito a tale titolo, rispetto al dovuto, di € 637,84. L'istanza di sospensione è stata pertanto accolta limitatamente a tale importo.
4. Le parti sono state autorizzate allo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c.., nelle quali l'opponente ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 544, 545,
540 c. 2 c.p.c. nell'interpretazione che degli stessi era stata offerta dalla sentenza della Suprema Corte
già citata, n. 6022/2017, per violazione degli artt.
3-24 Cost..
5. Nelle note conclusive, gli opposti hanno allegato che, nelle more del presente procedimento, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, “con ciò travolgendo una parte dei titoli posti a fondamento
pagina 4 di 9 del precetto in oggetto (ossia quelli relativi alla condanna alle spese stabilita con quella sentenza di
secondo grado), ma non anche quelli costituiti dalla provvisionale (circa mezzo milione di euro)
stabilita a favore degli odierni opposti dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Udine, sentenza
ad oggi valida ed efficace nei suoi capi provvisoriamente esecutivi (come appunto quelli relativi alla
provvisionale), in quanto ad oggi non validamente riformata. Ciononostante, viste le continue sentenze
di segno opposto, i creditori procedenti per motivi di prudenza ed economia processuale, avevano
rinunciato al pignoramento conseguente al precetto qui impugnato, sicchè il G.E. aveva poi dichiarato
l'estinzione della relativa procedura esecutiva”. Gli opposti hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'attore alle spese.
6. L'opponente ha rassegnato le conclusioni di cui all'epigrafe, formulando domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, in quanto gli opponenti si erano rifiutati di cancellare la trascrizione del pignoramento, con danno alla sua reputazione bancaria e per l'indisponibilità dei beni.
7. Come noto, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere solo quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto sulla regolazione delle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale (tra le altre, Cass., sez. II civ., 29.7.2021, n. 21757).
8. Nel caso di specie, l'attore opponente, nelle note conclusive, ha sostenuto il suo interesse “a far accertare in questo giudizio se vi è nella fattispecie ancora un titolo esecutivo che gli
odierni convenuti potrebbero azionare esecutivamente, anche tenuto conto che l'opposizione ha
sospeso i termini di efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 II comma c.p.c.”; ancora, l'opponente ha formulato una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c. II c.p.c.,
che non potrebbe essere proposta in una diversa autonoma causa e presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui si è proceduto all'esecuzione, di per sé fondando l'interesse alla pagina 5 di 9 pronuncia nel merito della parte che l'ha formulata. Non sussistono pertanto i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
9. Il precetto venne notificato dagli odierni opposti, in data 1.3.2024, unitamente al dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 20.12.2023, che, giudicando a seguito di rinvio della Corte di Cassazione (che, in data 7.12.2022, aveva annullato la sentenza di assoluzione del sig. resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste del 24.9.2021), ha Parte_1
confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine del 19.9.2019, che aveva condannato il sig. alla pena della reclusione di anni sedici per i delitti ascrittigli, Parte_1
nonché al pagamento di una provvisionale di complessivi € 460.000,00 e alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 8.294,40 oltre accessori in favore delle parti civili costituite, gli odierni opposti;
la Corte di Venezia ha condannato altresì il sig. a rifondere alle parti civili le spese Parte_1
processuali per il giudizio di cassazione e per quello d'appello, liquidate rispettivamente in € 8.864,00 e in € 6.487,00, oltre accessori.
10. Con il primo motivo di opposizione si sostiene che il dispositivo della sentenza penale del 20.12.2023 (nel quale la Corte di Venezia si è riservata il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione) non poteva costituire titolo esecutivo, sottolineando come, in assenza della motivazione risultasse preclusa la proposizione del ricorso per cassazione e la conseguente possibilità
di richiedere alla Suprema Corte la sospensione dell'efficacia esecutiva delle statuizioni civili di condanna ex art. 612 c.p.p..
11. Gli opposti hanno sostenuto che il precetto sarebbe stato intimato, quanto alla provvisionale, sulla base del titolo costituito dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Udine, la cui motivazione era stata depositata da più di quattro anni e sulla base del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia per le spese con la stessa liquidate in favore delle parti civili;
12. Nelle more del presente giudizio, la Corte di Cassazione, con sentenza 13.9.2024-
17.10.2024, n. 38139, ha annullato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, in quanto pagina 6 di 9 viziata nella motivazione e non rispondente al vincolo di cui all'art. 627 c. 3 c.p.p., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della medesima Corte.
13. In ragione dell'annullamento, in data 4.10.2024, gli opposti, per motivi di prudenza e di
economia processuale”, hanno rinunciato al pignoramento e il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, pur affermando che la sentenza del Tribunale di Udine costituiva valido titolo relativamente alla provvisionale.
14. Poiché l'opposizione a precetto introduce un giudizio di cognizione ordinaria, se la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'accertamento sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata considerando tutte le vicende successive del credito fino al momento della decisione (tra le altre, Cass., sez. II civ., ord. 10.5.2022, n. 14705; Cass.,
sez. III civ., 12.10.2021, n. 27688).
15. Per effetto dell'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Venezia -che, a sua volta, aveva annullato la sentenza assolutoria della Corte
d'Appello di Trieste, confermando, anche per le statuizioni civili, la sentenza di condanna del
Tribunale di Udine, Giudice dell'udienza preliminare- deve ritenersi che difetti il titolo esecutivo,
atteso che, alla luce della recente giurisprudenza del giudice di legittimità, “la condanna provvisionale
ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in
ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione
dell'art. 336 c.p.c.” e si deve escludere che la cassazione con rinvio della sentenza di riforma in appello possa comportare la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo di primo grado già caducato,
essendo necessario un nuovo accoglimento della domanda risarcitoria che potrà fondare una nuova procedura esecutiva (Cass., sez. III civ., ord. 8.7.2024, n. 18502).
16. Alla luce delle argomentazioni svolte dall'opponente a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata -in relazione alle quali gli opposti non hanno preso minimamente preso posizione- deve ritenersi che debba essere riconsiderata l'adesione all'unico precedente di pagina 7 di 9 legittimità in relazione al quale è stata respinta l'istanza di sospensione. Con la sentenza n. 6022 del
9.3.2017, la terza sezione civile della Suprema Corte ha dettato il seguente principio di diritto: “per
l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la
notificazione del solo dispositivo -della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è
presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né
tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”;
la Suprema Corte è giunta all'affermazione del principio sulla base del regime di formazione del titolo nell'ordinamento processuale penale, evidenziando come l'art. 545 c.p.p. attribuisca autonomo rilievo alla lettura del dispositivo in udienza “alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione
della sentenza e alla sia notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza
solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio;
altrimenti la stessa sarà semplicemente
depositata in cancelleria”. Occorre tuttavia considerare che l'interpretazione degli artt. 540, 544, 545
c.p.p. sottesa alla citata pronuncia della Suprema Corte impedisce all'imputato di chiedere al giudice dell'impugnazione la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, se questa venga avviata sulla base del solo dispositivo, in quanto tale sospensione, ai sensi degli artt. 600 e 612 c.p.p., presuppone che sia già stata presentata l'impugnazione e il giudice di legittimità afferma con rigore che, sia in tema di appello che di giudizio di cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di impugnazione “quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto
alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata…” (tra le altre, Cass.,
SS.UU. Pen., 27.10.2016, n. 8825; Cass., sez. IV pen.12.9.2024, n. 36154). Nell'unica ipotesi in cui è
consentito promuovere l'esecuzione civile sulla base del solo dispositivo, quella prevista per i crediti di lavoro dall'art. 431 c.p.c, è tuttavia espressamente prevista la possibilità di proporre l'appello con riserva dei motivi e richiedere l'inibitoria. Al fine di assicurare il rispetto del principio di effettività
della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., senza disparità di trattamento tra debitori in forza di statuizioni civili nelle diverse sedi processuali che non possono ritenersi giustificate dalle finalità
pubblicistiche presidiate dalle norme processuali, appare effettivamente necessario accedere alla pagina 8 di 9 diversa interpretazione secondo cui l'esecuzione delle statuizioni civili della sentenza penale non possa avvenire se non in base ad una pronuncia completa della motivazione.
17. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata deve essere disattesa, in quanto agli opposti non può imputarsi di aver agito senza normale prudenza, tenuto conto, in primo luogo, dell'unico precedente specifico costituito dalla citata sentenza della Suprema
Corte n. 6022 del 9.3.2017, alla quale è stata data applicazione dal Tribunale di Udine in un precedente giudizio di opposizione tra le parti e nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione;
né sussistono sufficienti elementi per sostenere, con necessaria prognosi riferita ex ante, che, nell'ambito della complessa e protratta vicenda giudiziaria nell'ambito della quale si inseriva il titolo, fosse prevedibile l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia.
18. Sulla scorta delle considerazioni di cui al punto che precede, deve altresì disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, che preclude la sollecitata statuizione ex art. 96 c. III c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che i convenuti CP_1
e non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dei titoli CP_2 CP_3
invocati con il precetto datato 21.2.2024, notificato a l'1.3.2024, ormai caducati;
Parte_1
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c. II c.p.c. proposta da
[...]
; Parte_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Udine, 2 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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