CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'impugnante, per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., aveva contestato, tra l'altro, la qualifica dell'androne quale luogo di privata dimora stante la sua mancata chiusura e la facile accessibilità da parte di terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/09/2024, n. 36154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36154 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI ZI CUI 029F401 nato a [...] il [...] AN LA IC CUI 0432QWS nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36154 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da nell'interesse di IZ TO e di RI AN avverso la sentenza pronunciata il 12/09/2023 dal Tribunale di Ravenna e con la quale gli imputati - in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn.2) e 7), cod.pen., dagli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.7 cod.pen., dagli artt. 110, 624bis cod.pen., dagli artt. 110, 707 cod.pen. e, in riferimento al solo TO, dall'art.337 cod.pen. - erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa e di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.000,00 di multa, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, applicate le circostanze attenuanti generiche e quella derivante dalla particolare tenuità del danno, con la riduzione determinata dalla scelta del rito abbreviato. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato fosse affetta da aspecificità dal punto di vista, quanto meno, estrinseco;
in particolare ha rilevato - in riferimento al reato previsto dall'art.624bis cod.pen. - come il motivo di appello non contenesse alcuna effettiva contestazione in punto della ritenuta qualificazione come privata dimora dell'androne di un edificio destinato ad abitazione;
che il motivo riguardante la dosimetria della pena, non muoveva alcune effettiva censura al percorso argomentativo adottato dal Tribunale;
che il motivo riguardante la responsabilità della AN non muoveva alcuna effettiva critica rispetto al concorso nel reato contestato ai sensi dell'art.624bis cod.pen.. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione RI RO AN e IZ TO, tramite il proprio comune difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale hanno dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione carente e contraddittoria in ordine alla valutazione dei motivi di appello formulati nel precedente grado di giudizio. Hanno dedotto che, in ordine alla condotta ascritta ai sensi dell'art.624bis cod.pen. (capo D) dell'imputazione), l'atto di appello conteneva una contestazione j ) i ordine alla qualificazione del fatto sulla base della specifica conformazione urbanistica degli androni posti nella zona in cui erano avvenuti i furti;
in ordine al motivo relativo alla partecipazione della AN, hanno esposto che lo stesso conteneva una specifica contestazione in ordine al suo apporto causale ai fatti, deducendo come dagli atti valutati dal giudice di prime cure si desumesse il solo 2 dato della presenza della donna sul luogo;
mentre, in ordine al trattamento sanzionatorio, hanno esposto che il motivo di appello si incentrava sull'aumento eccessivo apportato a titolo di continuazione, da ritenere spropositato anche in conseguenza della contemporanea applicazione della circostanza attenuante della tenuità del danno. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma lbis dell'art.581 cod.proc.pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». t 3. Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;
questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto espresso da Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; nel quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, 3 sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni;
ovvero che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Rilevando altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. 4. E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito;
ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni 4 dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841). 5. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi. In particolare, con il primo motivo di appello, la difesa dei due ricorrenti aveva specificamente contestato la qualificazione dell'androne al cui interno era avvenuto il furto di una bicicletta quale luogo di privata dimora e il conseguente inquadramento della fattispecie nell'ambito regolato dall'art.624bis cod.pen.; tanto sulla base del dato rappresentato dalla non chiusura degli androni e anche alla luce del fatto che, all'interno di tali aree cortilizie, l'accesso dei turisti sarebbe stato ampiamente tollerato, oltre a essere l'immobile in questione adibito a iniziativa commerciale avente quale oggetto l'affitto temporaneo a terzi;
in tal modo contestando che si fosse in presenza di luogo al cui interno si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata, non accessibili al pubblico o da terzi senza il consenso del titolare. Deve quindi ritenersi che, pure non contenendo il motivo di appello un espresso raffronto con la lettura giurisprudenziale richiamata dalla Corte territoriale in punto di qualificazione degli androni di edificio destinato ad abitazione in riferimento alla fattispecie di cui all'art.624bis cod.pen. (su cui, Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389), il motivo medesimo abbia adeguatamente specificato le ragioni di contrapposizione con la pronuncia operata dal giudice di primo grado. 6. Analogamente, in ordine al profilo attinente al concorso della AN nello stesso reato contestato al capo D), deve ritenersi che - con la critica sostanziata nel secondo motivo - la difesa abbia adeguatamente specificato le ragioni di contrapposizione con la sentenza di primo grado attraverso una diversa lettura della piattaforma probatoria valorizzata in tale sede;
esponendo, in particolare, che i soli elementi rappresentati dalla riscontrata presenza della donna subito prima e subito dopo la sottrazione della res non fossero idonei a comprovare la funzione di "palo" ovvero un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. 7. Deve quindi ritenersi che - rimanendo estranea alle ipotesi di inammissibilità dettate dall'art.591 cod.proc.pen. la valutazione in punto di manifesta infondatezza dell'impugnazione - l'atto di appello, oltre a non essere 5 Il Consigliere estensore connotato da aspecificità intrinseca attesa la puntuale individuazione della critica rivolta alla sentenza gravata, non potesse ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipo estrinseco;
contenendo, attraverso l'individuazione dei predetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l'apparato argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giudice di merito e non tali da essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591, comma 1, lett.c) e 581 cod.proc.pen.; rimanendo, per l'effetto delle considerazioni spiegate in ordine ai primi due motivi appello, logicamente assorbite le valutazioni in ordine all'ammissibilità del motivo inerente alla richiesta revisione del trattamento sanzionatorio. 8. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Presidente
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36154 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da nell'interesse di IZ TO e di RI AN avverso la sentenza pronunciata il 12/09/2023 dal Tribunale di Ravenna e con la quale gli imputati - in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn.2) e 7), cod.pen., dagli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.7 cod.pen., dagli artt. 110, 624bis cod.pen., dagli artt. 110, 707 cod.pen. e, in riferimento al solo TO, dall'art.337 cod.pen. - erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa e di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.000,00 di multa, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, applicate le circostanze attenuanti generiche e quella derivante dalla particolare tenuità del danno, con la riduzione determinata dalla scelta del rito abbreviato. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato fosse affetta da aspecificità dal punto di vista, quanto meno, estrinseco;
in particolare ha rilevato - in riferimento al reato previsto dall'art.624bis cod.pen. - come il motivo di appello non contenesse alcuna effettiva contestazione in punto della ritenuta qualificazione come privata dimora dell'androne di un edificio destinato ad abitazione;
che il motivo riguardante la dosimetria della pena, non muoveva alcune effettiva censura al percorso argomentativo adottato dal Tribunale;
che il motivo riguardante la responsabilità della AN non muoveva alcuna effettiva critica rispetto al concorso nel reato contestato ai sensi dell'art.624bis cod.pen.. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione RI RO AN e IZ TO, tramite il proprio comune difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale hanno dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione carente e contraddittoria in ordine alla valutazione dei motivi di appello formulati nel precedente grado di giudizio. Hanno dedotto che, in ordine alla condotta ascritta ai sensi dell'art.624bis cod.pen. (capo D) dell'imputazione), l'atto di appello conteneva una contestazione j ) i ordine alla qualificazione del fatto sulla base della specifica conformazione urbanistica degli androni posti nella zona in cui erano avvenuti i furti;
in ordine al motivo relativo alla partecipazione della AN, hanno esposto che lo stesso conteneva una specifica contestazione in ordine al suo apporto causale ai fatti, deducendo come dagli atti valutati dal giudice di prime cure si desumesse il solo 2 dato della presenza della donna sul luogo;
mentre, in ordine al trattamento sanzionatorio, hanno esposto che il motivo di appello si incentrava sull'aumento eccessivo apportato a titolo di continuazione, da ritenere spropositato anche in conseguenza della contemporanea applicazione della circostanza attenuante della tenuità del danno. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma lbis dell'art.581 cod.proc.pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». t 3. Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;
questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto espresso da Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; nel quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, 3 sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni;
ovvero che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Rilevando altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. 4. E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito;
ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni 4 dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841). 5. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi. In particolare, con il primo motivo di appello, la difesa dei due ricorrenti aveva specificamente contestato la qualificazione dell'androne al cui interno era avvenuto il furto di una bicicletta quale luogo di privata dimora e il conseguente inquadramento della fattispecie nell'ambito regolato dall'art.624bis cod.pen.; tanto sulla base del dato rappresentato dalla non chiusura degli androni e anche alla luce del fatto che, all'interno di tali aree cortilizie, l'accesso dei turisti sarebbe stato ampiamente tollerato, oltre a essere l'immobile in questione adibito a iniziativa commerciale avente quale oggetto l'affitto temporaneo a terzi;
in tal modo contestando che si fosse in presenza di luogo al cui interno si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata, non accessibili al pubblico o da terzi senza il consenso del titolare. Deve quindi ritenersi che, pure non contenendo il motivo di appello un espresso raffronto con la lettura giurisprudenziale richiamata dalla Corte territoriale in punto di qualificazione degli androni di edificio destinato ad abitazione in riferimento alla fattispecie di cui all'art.624bis cod.pen. (su cui, Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389), il motivo medesimo abbia adeguatamente specificato le ragioni di contrapposizione con la pronuncia operata dal giudice di primo grado. 6. Analogamente, in ordine al profilo attinente al concorso della AN nello stesso reato contestato al capo D), deve ritenersi che - con la critica sostanziata nel secondo motivo - la difesa abbia adeguatamente specificato le ragioni di contrapposizione con la sentenza di primo grado attraverso una diversa lettura della piattaforma probatoria valorizzata in tale sede;
esponendo, in particolare, che i soli elementi rappresentati dalla riscontrata presenza della donna subito prima e subito dopo la sottrazione della res non fossero idonei a comprovare la funzione di "palo" ovvero un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. 7. Deve quindi ritenersi che - rimanendo estranea alle ipotesi di inammissibilità dettate dall'art.591 cod.proc.pen. la valutazione in punto di manifesta infondatezza dell'impugnazione - l'atto di appello, oltre a non essere 5 Il Consigliere estensore connotato da aspecificità intrinseca attesa la puntuale individuazione della critica rivolta alla sentenza gravata, non potesse ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipo estrinseco;
contenendo, attraverso l'individuazione dei predetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l'apparato argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giudice di merito e non tali da essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591, comma 1, lett.c) e 581 cod.proc.pen.; rimanendo, per l'effetto delle considerazioni spiegate in ordine ai primi due motivi appello, logicamente assorbite le valutazioni in ordine all'ammissibilità del motivo inerente alla richiesta revisione del trattamento sanzionatorio. 8. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Presidente