Sentenza 26 maggio 2025
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- 1. poteri e compensohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
17 febbraio 2026 Quando opera la prorogatio dell'amministratore di condominio? Alla scadenza del mandato l'amministratore di condominio in prorogatio conserva tutti i suoi poteri e ha diritto al compenso fino alla nomina del nuovo amministratore oppure può svolgere soltanto attività urgenti senza compenso? E quali limiti incontra nella gestione dei lavori straordinari? La Cass. 8 gennaio 2026 n. 424 ha ribadito che la prorogatio non si riduce a una gestione minimale, mentre Cass. 26 maggio 2025 n. 14039 sembra offrire una lettura più restrittiva. Il tema è centrale per evitare contenziosi e responsabilità. L'amministratore di condominio in prorogatio: significato e funzione dell'istituto …
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17 febbraio 2026 Quando opera la prorogatio dell'amministratore di condominio? Alla scadenza del mandato l'amministratore di condominio in prorogatio conserva tutti i suoi poteri e ha diritto al compenso fino alla nomina del nuovo amministratore oppure può svolgere soltanto attività urgenti senza compenso? E quali limiti incontra nella gestione dei lavori straordinari? La Cass. 8 gennaio 2026 n. 424 ha ribadito che la prorogatio non si riduce a una gestione minimale, mentre Cass. 26 maggio 2025 n. 14039 sembra offrire una lettura più restrittiva. Il tema è centrale per evitare contenziosi e responsabilità. L'amministratore di condominio in prorogatio: significato e funzione dell'istituto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 14039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14039 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 ultima parte c.p.c., con l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui statuisce sulle spese. 5. L’assenza di precedenti di legittimità sulla questione esaminata dal Collegio giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento nella parte in cui statuisce sulle spese. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,