Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 14039
CASS
Sentenza 26 maggio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è intervenuta su un ricorso proposto da un amministratore di condominio uscente avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Roma. La vicenda trae origine da un ricorso dei condomini volto a ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità, ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c. La Corte d'appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva accolto il reclamo dei condomini, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione alla revoca, ma condannando l'amministratore uscente al pagamento delle spese del giudizio cautelare e di reclamo, ritenendo esperibile il rimedio anche nei confronti dell'amministratore in prorogatio e fondate le contestazioni mosse, quali la mancata tenuta dell'anagrafe condominiale e la violazione del diritto di accesso alla documentazione contabile. L'amministratore ricorrente lamentava, con due motivi di ricorso, la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione agli artt. 1129 c.c., 64 disp. att. c.c. e 737 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità del ricorso per revoca in quanto proposto nei confronti di un amministratore già cessato dall'incarico e in regime di prorogatio, per il quale il rimedio cautelare non sarebbe stato appropriato in assenza dei requisiti di residualità, eccezionalità ed urgenza, potendo l'assemblea provvedere alla nomina di un nuovo amministratore o i condomini chiedere tale nomina al giudice.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata, decidendo nel merito e annullandola nella parte relativa alla statuizione sulle spese. Il Collegio ha ritenuto che la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c., sia inammissibile per carenza di interesse qualora proposta nei confronti di un amministratore già cessato dall'incarico per decorrenza del biennio dalla nomina. In tale ipotesi, l'amministratore è tenuto unicamente a disbrigare le attività urgenti per evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi, e i condomini dispongono di altri strumenti per la nomina di un nuovo amministratore o per l'accertamento di eventuali inadempienze. Pertanto, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui è inammissibile la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore cessato dall'incarico per decorrenza del biennio, essendo questi tenuto solo alle attività urgenti. Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto aderire alla decisione del Tribunale che aveva ritenuto inammissibile la domanda dei condomini. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, stante l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione.

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    17 febbraio 2026 Quando opera la prorogatio dell'amministratore di condominio? Alla scadenza del mandato l'amministratore di condominio in prorogatio conserva tutti i suoi poteri e ha diritto al compenso fino alla nomina del nuovo amministratore oppure può svolgere soltanto attività urgenti senza compenso? E quali limiti incontra nella gestione dei lavori straordinari? La Cass. 8 gennaio 2026 n. 424 ha ribadito che la prorogatio non si riduce a una gestione minimale, mentre Cass. 26 maggio 2025 n. 14039 sembra offrire una lettura più restrittiva. Il tema è centrale per evitare contenziosi e responsabilità. L'amministratore di condominio in prorogatio: significato e funzione dell'istituto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 14039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14039
Data del deposito : 26 maggio 2025

Testo completo