Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1758/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Scarcello, presso il cui studio sito in Rossano (Cs), alla Via A. De Florio, n. 16, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
, presso il cui studio sito in Corigliano-Rossano (Cs), alla Via A. De Florio, n. Controparte_2
16, elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
contratto matrimonio in Rossano (Cs) con in data 25.10.2005 (atto n. 74, CP_1
serie A, parte II, anno 2005); che dalla loro unione nascevano tre figli: Persona_1
(il 24.08.2007), (il 18.11.2008) e (il 23.07.2016); Persona_2 Persona_3
evidenziava che il rapporto coniugale era fortemente minato da aspri ed insanabili contrasti, era venuta meno la comunione materiale e spirituale, di conseguenza, era insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Via Euclide n. 19 alla IG.ra
; 3) Affidare i minori , e CP_1 Persona_1 Persona_2
a entrambi i coniugi con permanenza degli stessi con la madre Persona_3
presso la casa coniugale regolando le modalità di affido condiviso come segue: a) riconoscere il diritto del padre a visitare i minori due volte a settimana, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e delle esigenze scolastiche dei figli;
b) i figli minori potranno trascorrere con il padre, un fine settimana alternato con la madre da sabato pomeriggio a domenica sera alle 20.00, un periodo continuativo di gg. 7 (comprese le notti) in concomitanza con le festività natalizie, alternando per ogni anno il 25 o il 31 dicembre;
n. 3 gg. consecutivi (comprese le notti) in occasione del periodo pasquale, facendo negli stessi ricomprendere alternativamente negli anni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e con l'intesa che il genitore che trascorrerà la Pasqua con i figli non li terrà per il Natale dello stesso anno, nonché nel periodo estivo un mese ciascuno (comprese le notti) e, comunque, nel lasso temporale coincidente con le vacanze scolastiche (15 giugno - 15 settembre), sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
4) Porre a carico del
IG. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei figli minori da versare alla fine di ogni mese;
5) le spese mediche e scolastiche per i minori sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6)
Autorizzazione all'espatrio per entrambi i coniugi.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva impugnando e CP_1
contestando quanto richiesto dal ricorrente. In particolare, la parte resistente manifestava la volontà di riconciliarsi con il proprio coniuge per tutelare l'unità familiare ed il benessere dei tre figli nati dal matrimonio.
pagina 2 di 9 Per la infatti, il rapporto coniugale non risultava caratterizzato dagli aspri ed CP_1 insanabili contrasti descritti dal e per queste ragioni chiedeva che all'udienza Pt_1 presidenziale – qualora il coniuge intendesse insistere per ottenere la dichiarazione di separazione – venisse disposto un rinvio preliminare per tentare un'ultima volta la riconciliazione.
In caso di prosieguo dell'intrapresa causa di separazione, valutate le proposte di controparte, insisteva per l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ad euro 500,00 mensili - tenuto conto delle esigenze della prole e delle proprie condizioni economiche scarse - formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare un differimento dell'udienza presidenziale per tentare un'ultima volta la riconciliazione con il ricorrente. In via gradata ed a seguito dell'esperito tentativo di conciliazione, chiede che il Tribunale adito voglia emettere i provvedimenti di legge e conseguentemente pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di separazione ad eccezione della somma a titolo di concorso al mantenimento dei figli da determinare e stabilire nell'importo di euro 500,00 mensili da porre a carico del ricorrente per le ragioni suesposte.”.
All'udienza presidenziale del 03.01.2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) preso atto della volontà espressa dal padre, dispone che i figli minori restino affidati in via esclusiva a
[...]
con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederli quando lo riterrà CP_1
opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore. 3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno nonché
l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui la minore resterà con il padre;
5) Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 6) Assegna la casa coniugale a e CP_1
concede al coniuge un termine di giorni trenta per prelevare i propri effetti personali. 7) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 300 quale contributo per Parte_1
il mantenimento delle figlie minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da pagina 3 di 9 rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori, quali, a titolo esemplificativo, le spese per: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 8) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche […]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
In data 27.02.2023, le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale con relativo accordo. Tuttavia, poiché l'accordo prevedeva il trasferimento di diritti reali su un bene immobile, si rendeva necessaria la produzione di apposita ed ulteriore documentazione, nonché la redazione di un verbale innanzi ad un ausiliario del giudice.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma
1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” (v.
Cass. civ., Sez. Un., 29.07.2021, n. 21761).
All'udienza del 20.11.2024, le parti si riportano all'accordo già raggiunto, il quale prevede: “1)
I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 2) I figli minori resteranno affidati in via esclusiva a con abitazione presso la madre con CP_1
diritto del padre di vederli quando lo riterrà opportuno con preavviso di almeno 24 ore. 3) I genitori trascorreranno con i figli minori ad anni alterni sia il Natale sia il Capodanno nonché
pagina 4 di 9 l'Epifania. Analogamente, durante le feste Pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedi dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre. 4) Il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni 15 durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
5) Le predette modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate pervio consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 6) La casa coniugale resterà assegnata a ed in CP_1
questa sede i coniugi già intendono accordarsi sulla proprietà della medesima: il IG. Pt_1
rinuncia alla sua quota di sua proprietà pari al 50% del predetto immobile che diventerà di proprietà esclusiva della IG.ra . I coniugi chiedono che il Giudice disponga i CP_1 provvedimenti opportuni e necessari per il trasferimento di proprietă dell'immobile in favore della IG.ra . Il IG. dichiara di non avere nulla a pretendere per detto CP_1 Pt_1
bene. 7) II IG. corrisponderà un assegno mensile di euro 400,00 quale Parte_1
contributo per il mantenimento di figli minori da versare entro la prima decade di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
l'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori, quali a titolo esemplificativo le spese per il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 8) Il IG. concorrerà al Parte_1
50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche e in particolare spese mediche per come dettagliatamente individuate nel provvedimento del 3 gennaio 2023. 9) Per le necessità di visite mediche dei figli da effettuarsi fuori dal Comune di Corigliano Rossano, il
IG. sin da ora si rende disponibile ad accompagnare madre e figli. 10) Parte_1
Quando il eserciterà il diritto di visita del figlio minore , la madre potrà Pt_1 Per_3
restare qualche minuto in loro compagnia tenuto conto delle necessità del minore. 11)
Autorizzazione all'espatrio per entrambi i coniugi”.
La causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025, al fine di porre in essere le formalità in merito al trasferimento immobiliare, nonché per la decisione.
All'udienza del 22.01.2025, alla presenza delle parti, dei rispettivi difensori, del Giudice e del suo ausiliario si procedeva alla redazione del seguente verbale: “Il giorno 22/01/2025, dinanzi al Presidente del Tribunale dott.ssa Beatrice Magarò, assistito dal sottoscritto cancelliere, sono comparsi: , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Crosia al Viale degli Aranci n.12, C.F. . rappresentato e difeso C.F._1
pagina 5 di 9 dall'Avv. Vincenzo Scarcello, nonché , nata a [...] il [...] CP_1
e residente in [...], C.F.
difesa dall'avv. . C.F._3 Controparte_2
Le parti dichiarano di volersi separare e che il seguente accordo patrimoniale, costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
1) Il signor , di seguito cedente, trasferisce alla signora , Parte_1 CP_1
di seguito cessionaria, la propria quota pari a ½ di proprietà dell'appartamento sito in
Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, via Euclide n.19, piano 3, int.6, identificato in Catasto del predetto Comune al foglio 25 particella 208 sub 11 cat A/3 rendita Euro 156,23
Il cedente dichiara, ai sensi dell'art. 40 legge 47/1985 che l'edificazione degli immobili è avvenuta giusta licenza edilizia rilasciata dal Comune di Rossano in data 10.12.1979 prot.
n.8785.
Il cedente dichiara, altresi, che in seguito è stata presentata CILA edilizia la cui ricevuta è allegata al presente verbale.
1 cedenti producono, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis legge 52/1985, per essere allegata al presente verbale, attestazione di conformità del 31.01.2024 a firma dell'ing. CP_3
Le parti dichiarano che, ai fini della redazione del presente accordo di trasferimento, nessuna assistenza e consiglio hanno ricevuto dal giudice ovvero dal cancelliere, avendo confidato unicamente sull' assistenza dei rispettivi difensori e dei rispettivi consulenti personali. Le parti quindi sono consapevoli che nessuna responsabilità sarà imputabile al giudice, al cancelliere e all' Amministrazione della Giustizia per eventuali vizi di cui l'accordo possa essere affetto e per le relative conseguenze giuridiche (nullità, inefficacia, sanzioni, acquisto a non domino etc). ed, altresi, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplicato della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici.
pagina 6 di 9 Le parti si riportano, altresi', all'accordo già in atti sulle condizioni della separazione”.
Il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale, alle condizioni concordemente stabilite dalle parti che appaiono congrue e conformi agli interessi delle stesse e della prole.
In particolare, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti - ritenendole conformi alla legge, anche alla luce della citata pronuncia n. 21761/2021 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione;
pertanto, visto il verbale dell'udienza del giorno 22.01.2025, ove le parti, comparse personalmente, hanno formalizzato innanzi al Giudice e al Cancelliere la volontà di porre alla base della presente decisione l'accordo riportato in parte motiva, nonché la volontà di trasferire, con effetti reali, l'immobile meglio descritto in motivazione - si limita a recepire le condizioni pattuite dalle parti.
Spese compensate in ragione del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Rossano (Cs) in data CP_1
25.10.2005 (atto n. 74, serie A, parte II, anno 2005);
- DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori – , e Persona_1 Persona_2
- alla madre, , con collocazione presso l'abitazione della Persona_3 CP_1
stessa;
- ASSEGNA la casa coniugale a;
CP_1
- DISPONE l'obbligo per di versare la somma mensile di € 400,00, quale Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per come meglio indicato nell'accordo riportato in parte motiva;
- DISPONE che il padre, , veda i figli ogni volta che lo riterrà opportuno, con Parte_1
preavviso di almeno 24 ore;
I genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il
Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania; Analogamente, durante le feste Pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
Il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni
15 durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti;
I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre. Le predette modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate pervio consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori;
Quando il eserciterà il diritto Pt_1
di visita nei confronti del figlio minore , la madre potrà restare qualche minuto in Per_3
loro compagnia tenuto conto delle necessità del minore;
- DISPONE che le questioni patrimoniali accessorie alla separazione dei coniugi Pt_1
e siano regolamentate in conformità all'accordo riportato in
[...] CP_1
motivazione;
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
pagina 8 di 9 - ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 24.01.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo,
Dott.ssa Italia Gabriele.
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