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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8651/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8651/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), nato a
[...] C.F._3 Parte_4
Genova il 22.06.1968 (C.F. , nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti difesi e rappresentati dall'avv. Roberto Levrero unitamente e C.F._5 disgiuntamente con l'avv. Giorgio Franchini, elettivamente domiciliati in 16159 Genova via A. Cadamosto 1/3 presso il difensore avv. Roberto Levrero
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._6
CONVENUTO contumace
E contro
P. IVA ), corrente in Milano, alla Via Ignazio Controparte_2 P.IVA_1
Gardella n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituisce nel presente giudizio per mezzo della difesa del sottoscritto Avv. Gian Carlo Soave ( C.F. ) del Foro di C.F._7
Genova ( fax 010-810993 e-mail recapiti ai quali si dichiara di Email_1 voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente processo), in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Dott. Direttore Generale della giusta Persona_1 Controparte_2 procura in notarile del Notaio in Milano del 29 Aprile 2013, n. repertorio 32428 Racc. Persona_2
9754
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis: In via principale: “Dichiarare che l'investimento da parte del convenuto in condotta CP_1 del motociclo tg. CD 61510, del pedone , ha determinato la morte di Controparte_3 quest'ultimo. Dichiarare che il sinistro è avvenuto per responsabilità esclusiva del sig. CP_1
Condannare i convenuti, in solido o come meglio visto, al risarcimento del danno derivato agli attori, che si indica nei seguenti importi:
€ € 289.414,00 (iure proprio) + € 22.279,66 (iure hereditatis) dedotto Parte_1 acconto per € 100.000,00, per un totale pari a € 211.693,66.
RA € 269.859,00 (iure proprio) + € 22.279,66 (iure hereditatis) dedotto acconto Parte_2 per € 100.000,00, per un totale pari a € 192.138,66.
€ 215.105,00 (iure proprio) + € 22.279,66 (iure hereditatis), dedotto acconto per € Parte_4 80.000,00 per un totale pari a € 157.384,66.
RA : € 66.222,00 RA € 66.222,00 Pt_3 Pt_5
Ovvero nelle diverse (maggior o minor) somme che saranno per risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Condannare le parti convenute, in solido o come meglio visto, al pagamento delle spese e compensi legali della presente vertenza, nonché della fase stragiudiziale in ordine alla corresponsione delle offerte formulate ante causam da parte della convenuta . Controparte_4
In via subordinata: “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: Dichiarare che l'investimento da parte del convenuto in condotta del motociclo tg. CD CP_1 61510, del pedone , ha determinato la morte di quest'ultimo. Dichiarare che il Controparte_3 sinistro è avvenuto per responsabilità concorsuale del sig. entro e non oltre il limite CP_1 minimo del 70% indicato in sede penale. Condannare i convenuti, in solido o come meglio visto, al risarcimento del danno derivato agli attori, che si indica nei seguenti importi
-Senarega € 211.693,66 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo Parte_1 del 30%.
€ 192.138,66 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del Parte_2
30%.
RA € 157.384,66 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del 30%. Pt_4 : € 66.222,00 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del 30%. Parte_3
RA Noemi: € 66.222,00 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del 30%. Ovvero nelle diverse (maggior o minor) somme che saranno per risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Condannare le parti convenute, in solido o come meglio visto, al pagamento delle spese e compensi legali della presente vertenza, nonché della fase stragiudiziale in ordine alla corresponsione delle offerte formulate ante causam da parte della convenuta . Controparte_4
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'ill.mo tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e comunque dichiarata che l'eventuale esposizione risarcitoria di in Controparte_2
pagina 2 di 17 relazione all'evento de quo per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte per la rc auto è pari ad € 7.290.000,00=, importo indicato quale massimale unico nella polizza n. 336.013.0000131645 e nelle relative clausole contrattuali stipulate dall'assicurato salvo franchigie, limiti e scoperti tutti:
i.in via principale nel merito: respingere le domande introdotte dalle parti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e, comunque, eccessive. con vittoria integrale delle spese di lite.
ii. in via subordinata, sempre nel merito: nel denegato e non creduto caso in cui il giudicante decidesse di riconoscere una qualche responsabilità nella causazione del sinistro a carico del sig.
, conducente del motociclo, voglia liquidare alle parti attrici quanto strettamente di giustizia, CP_1 in base alle rigorose risultanze in punto an et quantum debeatur, riducendo l'importo eventualmente dovuto in base all'evidente quota di corresponsabilità del defunto sig. nel Controparte_3 determinare il sinistro mortale. in ogni caso con la riduzione delle poste risarcitorie avanzate, in quanto eccessive ed improbate con detrazione degli importi già percepiti, calcolati con rivalutazione ed interessi dalla data di ricevimento degli stessi da parte degli attori. con integrale compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
L'odierna controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile del sig. in CP_1 ordine al decesso del sig. , avvenuto in conseguenza delle gravi lesioni riportate Controparte_3 nel sinistro stradale avvenuto in Genova, in data 13 marzo 2018, alle ore 12,25 circa, in Via Salvator
Allende, in corrispondenza delle strisce pedonale poste sulla citata pubblica via.
La controversia ha altresì ad oggetto la condanna del responsabile del sinistro sig. e di CP_1 che, al momento del sinistro, prestava assicurazione in favore del Controparte_2 motociclo modello Majesty targato CD61510, contraente (polizza n. CP_1
336.013.0000131645 stipulata dalla con massimale pari ad Euro Controparte_2
7.290.000,00= salve franchigie e scoperti ) al risarcimento dei danni subiti dagli attori iure proprio e loro trasmessi iure haereditatis
Il Sig. è già stato ritenuto, in sede penale, in primo grado, all'esito di giudizio CP_1 abbreviato, colpevole del reato di cui all'art. 589bis comma 1 c.p. perché, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ha cagionato, per colpa, la morte di : Controparte_3 in particolare, quale conducente del motociclo marca Yamaha modello Majesty 250 tg CD61510 di colore grigio (sul quale viaggiava quale passeggero anche ), percorrendo via Salvador Persona_3
Allende con direzione discendente (monte-mare), in prossimità del palo della pubblica amministrazione contraddistinto dal n. L16, entrava in collisione con il pedone , che, sceso dal Controparte_3 marciapiede, sulle strisce pedonali, stava attraversando la strada (da destra verso sinistra rispetto alla direzione del veicolo condotto dall'indagato); così agendo per colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia (il tratto di strada era rettilineo con visuale libera ed il pedone era pertanto chiaramente visibile) e colpa specifica, consistita nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e precisamente degli artt. 141 comma 4 e 191 comma i del Codice della Strada in quanto non riduceva la velocità e non si fermava in prossimità di attraversamento pedonale posto che vi pagina 3 di 17 era un pedone in fase di attraversamento e non dava la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale.
In quella sede il giudice penale ha emesso statuizione di condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite nella misura del 50% (ritendendo provato un concorso di colpa del pedone in tale misura) da liquidarsi in separato giudizio civile.
A seguito di appello, promosso sia dalle parti civili che dall'imputato, la Corte di Appello di Genova ha accolto l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599 bis cpp del sig. (che non è un CP_1 patteggiamento, diversamente da quanto indicato da parte convenuta in comparsa di costituzione) e, quanto alle statuizioni civili, ha rideterminato nella misura del 30% il concorso causale colposo del danneggiato, ai fini della liquidazione del danno in favore delle parti civili.
All'esito del processo penale senza riconoscimento alcuno di responsabilità Controparte_2 propria come del proprio Assicurato, ha corrisposto i seguenti importi:
Euro 100.000,00= al Sig. Parte_2
Euro 100.000,00= alla Sig.ra Parte_1
Euro 85.000,00= al Sig. Parte_4
Nessuna offerta è stata invece formalizzata nei confronti dei nipoti, parenti non stretti né conviventi.
2. Effetti del giudicato penale
Quanto agli effetti, in questa sede, degli accertamenti compiuti in sede penale (ove
[...]
è stata citata dalle parti civili e si è ritualmente costituita in primo grado, rimanendo poi CP_2 semplicemente assente in appello) preme evidenziare, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 651 comma 1 cpp, che il giudice penale non si è espresso solo sulla sussistenza del fatto e sulla sua illiceità penale, ma ha ricostruito la dinamica del sinistro anche sotto il versante della concorrente condotta colposa della vittima.
L'esistenza di una condotta colposa del danneggiato negli aspetti già esaminati dal giudice penale è, in altri termini, un fatto obiettivo al quale il giudice civile resta vincolato, mentre la valutazione in termini percentuali della quota di responsabilità (che è del tutto irrilevante per il giudice penale, ai fini dell'affermazione dell'illiceità penale della condotta dell'imputato) non vincola il giudice civile nel giudizio di danno.
In particolare: come precisato da Cass. n. 5660/2018, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati;
pagina 4 di 17 la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio: il giudice civile potrà solo indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato;
se, dunque, il giudice penale ha indagato sulla condotta del danneggiato, ritenendo inesistente un suo apporto casuale concorrente, il giudice civile non potrà invece affermalo (il giudice civile potrà infatti valutare il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento, cfr. Cassazione civile n. 26009/2023
“L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato – costituitosi parte civile – preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”); allo stesso modo se il giudice penale ha indagato sulla condotta del danneggiato, ritenendola rilevante in termini di concorsualità, il giudice civile non potrà escluderlo sulla base degli stessi aspetti esaminati dal giudice penale;
la valutazione percentuale dell'apporto colposo fatta dal giudice penale, come detto, non ha invece effetti preclusivi per il giudice civile: questo perché per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen. (Cassazione civile n.
15392/2018).
Al giudice civile spetta, quindi, il potere di “rivalutare”, come richiesto, l'apporto colposo del danneggiato (abbattendolo ulteriormente, per come voluto da parte attrice;
o valorizzandolo maggiormente, per come voluto da parte convenuta).
Ciononostante, non si ritiene di poter giungere a soluzione differente rispetto a quella adottata dal giudice penale d'appello, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
3. Inquadramento normativo e giurisprudenziale
Alla fattispecie è applicabile l'art. 2054 comma 1 c.c. che obbliga il conducente del veicolo a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La prova di un comportamento colposo tenuto dal pedone investito, che consista nella violazione da parte di quest'ultimo di una delle norme del codice della strada (per es. attraversamento con il semaforo rosso o attraversamento improvviso della carreggiata fuori dalle strisce pedonali), da sola non è sufficiente ad escludere (ma al più per limitare) la responsabilità del conducente del veicolo investitore che, comunque, per essere esonerato da responsabilità, dovrà vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054 comma 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Più specificamente la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, pagina 5 di 17 alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti” (Cassazione civile sentenza 22/02/2017 n° 4551).
In altri termini la giurisprudenza esclude la responsabilità dell'automobilista quando il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento, non evitabile da parte del conducente dell'auto per l'impossibilità oggettiva di attuare una qualche manovra di emergenza o quando ricorrano il fortuito o la causa maggiore.
Le condotte del condente del veicolo e del pedone devono essere valutate alla stregua degli artt. 140,
141, 190 C.d.S., oltre che in base alle comuni regole di prudenza, cautela e attenzione.
4. Ricostruzione del sinistro
I luoghi che hanno fatto da teatro al sinistro sono rappresentati nella planimetria redatta da parte della
Polizia Locale, come pure dalle fotografie n. 1, 2, 3, 4 prodotte unitamente alla memoria istruttoria attorea.
La produzione n. 6 attorea contiene il rapporto di incidente redatto da parte della Polizia Locale di
Genova e con esso le dichiarazioni rese dalle parti e testimoni poi escussi in Giudizio.
La dinamica del sinistro è stata così riportata:
pagina 6 di 17 I testi escussi in udienza hanno così riferito:
nato a [...], il [...] e domiciliato presso il Comando di Polizia Locale di Testimone_1
Genova, via di Francia n. 1, Commissario Superiore della Polizia di Locale, già assegnato alla Sezione
Infortunistica fino a settembre 2019, interrogato sui capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “sono intervenuto in loco a distanza di circa 1 ora dall'occorso su richiesta dei colleghi del distretto di Molassana una volta resa la prognosi riservata. Abbiamo ricostruito la dinamica presunta ‒ non avendo assistito al sinistro ‒ sulla base sia delle tracce al suolo, che dei fotogrammi forniti dai colleghi della Sezione di Molassana inseriti nella relazione. Ho predisposto e firmato io la relazione di intervento che riconosco e confermo (doc. 6 di parte attrice e doc. A di parte convenuta). Nessun dubbio è sorto in ordine al fatto che l'investimento del pedone è avvenuto sulle strisce pedonali, mentre alcuni testi hanno riferito che il suddetto pedone ha iniziato l'attraversamento senza guardare. A.D.R. avv. TASSO: dalla posizione post-urto della moto e dal tipo di danni riportati dalla stessa ‒ uno “spolvero”, ossia solo l'assenza di polvere sul mezzo ‒ ho ritenuto che la velocità di questa fosse moderata per quanto non mi è stato possibile determinarla. A.D.R. giudice: ho incontrato il pedone sia il pomeriggio stesso dell'incidente, che qualche giorno dopo e l'ho pagina 7 di 17 trovato vigile e rispondente alle domande, fermo restando il fatto che la prognosi sin da subito era stata riservata”;
, nata a [...], il [...] e residente a [...], casalinga, Testimone_2 non parente, indifferente, che ha assistito al sinistro per cui è causa, interrogata sui capitoli di prova dedotti sia dagli attori che da parte convenuta in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “il sinistro per cui è causa si è verificato nel febbraio o marzo del 2018, nel primo pomeriggio, adesso non ricordo esattamente l'orario, ma direi dopo pranzo. Io mi trovavo a bordo della mia auto e stavo percorrendo in salita via Allende con direzione Bolzaneto, quando a circa 200 metri di distanza e prima delle strisce pedonali ho visto l'investimento di un pedone. A.D.R. giudice: tra me e il pedone/strisce pedonali non c'erano altri mezzi, avevo la visuale libera tanto è vero che avendo visto che il pedone aveva iniziato ad attraversare la via avevo, a mia volta, cominciato a rallentare. Ad un certo momento ho visto una VE ‒ almeno mi pareva che fosse una VE ‒ procedere nella direzione opposta rispetto alla mia ‒ e, dunque, a scendere in via Allende ‒ investire il pedone. A.D.R. giudice: la velocità del mezzo era moderata e non mi è rimasto il ricordo che occupasse una posizione anomale della corsia, direi che era regolarmente nella sua carreggiata. A.D.R. giudice: il punto in cui è avvenuto l'incidente è rettilineo. A.D.R. giudice: il pedone aveva iniziato l'attraversamento dal lato opposto rispetto a quello che stavo percorrendo io a salire e quando è stato investito si trovava a circa metà della carreggiata. A.D.R. giudice: non sono in grado di dire dove guardasse il pedone in quanto non ho proprio prestato attenzione a quel particolare. A.D.R. giudice: a seguito del contatto tra la moto e il pedone quest'ultimo è finito a terra ma, non sono in grado di dire se il pedone sia stato
“preso in pieno” o solo “sfiorato” in quanto in quel momento io non riuscivo a credere a ciò che stava avvenendo davanti ai miei occhi, ossia l'investimento di un pedone da parte di una moto che stava procedendo lentamente e, poi, in ogni caso, tutto è avvenuto in pochi secondi. A.D.R. giudice: la moto
è finita a terra, ma non mi pare che abbia proseguito la propria marcia in strisciata sul sedime, non ricordo dove sia rimasta. A.D.R. avv. LEVRERO: mi pare che il conducente della moto avesse la visuale libera, direi che tra lui e il pedone non c'erano altri mezzi. A.D.R. avv. LEVRERO: ho avvistato il pedone quando mi trovavo ad una certa distanza da lui, penso che fossero circa 200 metri ma quando è avvenuto l'investimento ero molto più vicina in quanto nel mentre ho proseguito la mia marcia. A.D.R. avv. TASSO: ho chiamato io l'ambulanza di cui ‒ mi pare ‒ di avere atteso l'arrivo, non ricordo invece se ho viso in loco o meno la Polizia che mi sentito a distanza di mesi dal sinistro. A.D.R. giudice: l'agente che è stato sentito prima di me mi ha riferito di essere risalito al mio nominativo dal 118 cui avevo lasciato le mie generalità quando ho chiamato i soccorsi”.
, nato a [...], l'[...] ed ivi residente in [...]23, operaio, Testimone_3 non parente, non conoscente gli attori, che ha assistito al sinistro per cui è causa, interrogato sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “Quando si è verificato il sinistro io mi trovavo sul poggiolo del mio appartamento che si affaccia su via Allende e stavo fumando una sigaretta. Ora non ricordo la data dell'evento ma il fatto deve risalire ad almeno 3 anni fa visto che ho smesso di fumare da circa 2 anni e mezzo. Forse eravamo in primavera/estate, verso l'ora di pranzo o subito dopo, in orario compreso tra le 12.00 e le 14.00. A.D.R. giudice: il mio appartamento si trova al III piano dall'ingresso di via Mantova, mentre il poggiolo sul quale mi trovavo è come se fosse un I piano rispetto a via Allende. Ad un certo momento ho visto uno scooter che stava percorrendo in discesa via Allende e un pedone che, parimenti, stava scendendo a piedi verso via Mantova lungo il lato destro e arrivato in prossimità delle strisce improvvisamente iniziare ad attraversare la strada, a mio parere non ha guardato se stessero sopraggiungendo mezzi e ho questa idea in quanto tutto è avvenuto nella frazione di pochi secondi e nel punto in cui c'è stato l'impatto un po' tutti attraversiamo la strada in quel modo, non partendo dall'inizio delle strisce pedonali. Tra lo scooter e il pedone c'è stato un contatto, il de cuius è finito a terra mentre, se non
pagina 8 di 17 ricordo male, e il suo scooter sono rimasti in piedi. Lì per lì non ho riconosciuto CP_1
nel conducente dello scooter e ho scoperto solo a distanza di giorni che era lui parlando CP_1 con alcune persone della zona. A.D.R. giudice: non ricordo chi mi abbia raccontato la vicenda, ma era argomento di discussione nel bar della zona. A.D.R. giudice: non sono in grado di indicare a quale velocità stesso procedendo lo scooter, ma sicuramente non andava veloce anche perché ho il ricordo del mezzo che non è finito a terra. A.D.R. giudice: ora, a distanza di tempo, non sono in grado di ricordare se l'impatto tra il pedone e lo scooter sia avvenuto proprio sulle strisce pedonali o poco prima. A.D.R. avv. TASSO: il pedone aveva lo sguardo diretto davanti a sé e, quindi, in discesa. Sono stato sentito dalla Polizia Locale dopo che aveva fatto presente – avendolo appreso e avendomi chiesto
– che avevo assistito all'incidente. A.D.R. giudice: nella foto 2 di parte attrice si vede precisamente il punto in cui sono presenti le strisce pedonali e strada in discesa che era stata percorsa sia dal de cuius che da , ora non ricordo se prima di attraversare sia salito o meno sul CP_1 CP marciapiede che si trova a metà dell'attraversamento pedonale. A.D.R. avv. LEVRERO: mi pare che insieme a ci fosse un'altra persona, direi un uomo. Non ricordo se il de cuius avesse con CP_1 sé delle borse della spesa, ma ricordo che mi aveva raccontato che sul momento si era CP_1 visto per strada qualcosa di rosso e aveva creduto che fosse sangue del pedone, mentre dopo si era scoperto che era vino proveniente da una bottiglia di vino che avevo comprato il ”. CP
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] unico, Persona_3 artigiano edile, non parente, indifferente, che ha assistito al sinistro di cui trattasi, interrogato sui capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “il sinistro per cui è causa si è verificato in via Salvatore Allende nei pressi della scuola presente nelle vicinanza, ora a distanza di tempo non ricordo assolutamente la data del fatto, ma posso dire che sono passati anni, doveva essere tarda mattinata, io viaggiavo in qualità di trasportato sullo scooter condotto da
[...]
. Ad un certo momento, mentre stavamo procedendo in discesa a bassissima velocità una CP_1 persona anziana improvvisamente è scesa dal marciapiede e ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonale con la testa rivolta verso mare, ossia non guardava verso di noi, ci dava le spalle.
A.D.R. avv. LEVRERO: ho visto il pedone mentre si trovava sul marciapiede e, poi, improvvisamente
è sceso dal marciapiede ha attraversato la strada e me lo sono trovato davanti. A.D.R. avv.
LEVRERO: quando il pedone era sul marciapiede stava camminando Ricordo che quando siamo venuti a contatto con il pedone il braccio di quest'ultimo ha toccato il freno anteriore dello scooter dello che, quindi, si è bloccato. Per effetto di detto contatto il conducente ha CP_1 CP_1 sbattuto il visto contro il parabrezza dello scooter che, tuttavia, non si è abbattuto visto che la velocità era bassa, io stesso non sono caduto a terra. Il pedone, invece, è finito sul sedime, è stata chiamata l'ambulanza e, poi, la persona in questione è stata trasportata in ospedale. A.D.R. giudice: al momento del sinistro non c'era traffico, era una bella giornata di sole, la strada ove si è verificato l'incidente è a visuale libera, mi pare che in loco ci sia anche un attraversamento pedonale a pochi metri di distanza da punto d'urto. A.D.R. avv. LEVRERO: confermo la dichiarazione a suo tempo rilasciata agli agenti, in merito alla questione all'attraversamento del pedone sulle strisce ora, a distanza di tempo, mi pareva di ricordare che il de cuius avesse iniziato ad attraverso un po' prima dell'attraversamento pedonale. L'impatto è avvenuto sul margine destro dalla corsia”.
Il materiale probatorio raccolto consente di affermare che:
▪ Il sig. , al quale è causalmente riconducibile l'evento, ha posto sicuramente in essere CP_1 una condotta imprudente, violando il disposto di cui all'art. 141 comma 4 Codice della Strada, perché, pur viaggiando a velocità moderata, in prossimità di strisce pedonali, non è stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio mezzo:
pagina 9 di 17
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
▪ la condotta del sig. non poteva dirsi imprevedibile (perché ne difettano i requisiti CP dell'abnormità) tanto più che l'attraversamento pedonale ove è stato travolto il sig. è CP posto su tratto rettilineo, a visuale libera ed il sinistro è avvenuto in una giornata soleggiata, nelle ore diurne, pertanto in condizioni di visibilità ottimali;
▪ vero è (cfr in particolare dai testi e che il sig. ha contribuito alla Per_3 Tes_4 CP verificazione dell'evento, poiché ha intrapreso l'attraversamento in modo repentino, non guardando i mezzi che sopraggiungevano;
▪ sussistono dunque i presupposti per ritenere che la condotta tenuta dal pedone abbia contribuito, sotto il profilo causale (art. 1223 c.c.), alla verificazione del sinistro, quanto meno ex art. 140 comma 1 Codice della Strada “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza strada” e, in ogni caso, in base alle norme di comune prudenza.
Pertanto, la responsabilità del sig. è senz'altro prevalente in ordine al sinistro di cui è causa e CP_1 da stimarsi, in linea con quanto già valutato in sede penale, alla luce della dinamica complessiva, in misura pari al 70%; nella restante quota del 30% deve essere accertata in capo al sig. . CP
5. Sui danni risarcibili
Gli attori (moglie, figli, nipote del decuius) hanno preteso:
a) il danno iure proprio da perdita parentale b) il danno terminale patito in vita dal de cuius e loro trasmesso iure haereditatis
In relazione alla prima posta di danno (danno da perdita parentale) sono, anzitutto, da respingere le eccezioni mosse da Controparte_2
pagina 10 di 17 ▪ in ordine al fatto che il decesso non sia da porsi in rapporto di stretta causalità con il sinistro;
▪ in ordine all'assenza di una relazione giuridicamente rilevante per il riconoscimento di un risarcimento.
Sulla prima obiezione, si richiama l'esito dell'esame autoptico disposto in sede penale che ha accertato il nesso di causalità materiale tra l'evento morte e le lesioni traumatiche riportate in occasione del sinistro. In particolare, è stato appurato che le complicazioni alle quali è andato incontro il sig. in CP sede di degenza sono da leggersi come un unicum in stretta continuità sintomatologica con le lesioni traumatiche orinarie subite: in altri termini sono le primitive lesioni ad aver determinato l'allettamento forzato del paziente, favorendo l'insorgenza di alcune complicanze tipiche dei soggetti anziani politraumatizzati lungodegenti (broncopolmonite ipostatica, piaghe da decubito, IRA) e, infine l'emorragia cerebrale spontanea.
Tali complicanze, con particolare riferimento a quelle polmonari ed encefaliche, hanno poi di fatto determinato, a distanza di quasi due mesi dall'evento, il decesso, avvenuto quindi senza interruzione del nesso causale rispetto al quadro traumatico iniziale.
Sulla seconda obiezione, il danno che spetta agli attori (tutti legittimati al risarcimento) è quello da perdita del rapporto parentale.
Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità di detto danno intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, per la sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (così, ad esempio, Cass. Civ, Terza Sezione, n. 28989 del
11/11/2019).
La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 cod. civ., tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza (quali ad es. le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ecc.).
Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno in re ipsa ma è pur sempre presuntivo.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello, nipote) l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (così Cass. Civ. Terza Sezione, n. 11212 del
24/04/2019, Cass. Civ. terza Sezione n. 31950 dell'11/12/2018)
Trattandosi, peraltro, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cassazione civile n. 25541/2022).
pagina 11 di 17 Nel caso di specie la lesione è comprovata non solo dalla presenza del rapporto di parentela ma anche dalla concreta sussistenza di legame affettivo confermato in sede di prova orale. Si vedano sul punto le seguenti deposizioni:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]4, pensionato, Testimone_5 non conoscente il convenuto , conoscente il de cuius, interrogato sui capitoli di CP_1 prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: Capitolo E): “è vero confermo la circostanza di cui ho conoscenza diretta. A.D.R. giudice: durante il periodo in cui è stato CP ricoverato in ospedale ero andato a trovarlo 2 o 3 volte e in ogni occasione mi diceva che voleva uscire dall'ospedale e tornare a casa: si lamentava non solo del cibo ma soprattutto del fatto che aveva paura di non fare ritorno a casa”; Capitolo F): “è vero confermo la circostanza con la precisazione che si recava in via Geirato. A.D.R. giudice: quando mi trovavo nel mio garage Pt_4
‒ cosa che avveniva quasi tutti i giorni ‒ vedevo che, nella pausa pranzo, si recava dai Pt_4 Per_ genitori. A.D.R. giudice: io andavo nel box quasi tutti i giorni finché è stato in vita perché scambiavo due parole con lui”; Capitolo G): “è vero confermo la circostanza, preciso che siccome Per_
amava andare a mangiare fuori capitava spesso che nel fine settimana con i figli e la famiglia andassero anche a pranzo fuori, non capitava tutte le domeniche ma succedeva ora non saprei dire con Per_ che frequenza. A.D.R. giudice: se non andava con i figli a pranzo fuori comunque e Pt_4
nel fine settimana andavano a pranzo a casa del de cuius e con loro c'erano le figlie di Pt_2 Per_
A.D.R. giudice: quando io vedevo i figli e le nipoti di tutti erano in via Geirato anche Pt_4 perché le figlie di andavano in bicicletta e poi c'era il barbecue. A.D.R. avv. Pt_4 CP_5
Per_ durante alcuni fine settimana vedevo personalmente i figli e nipoti di con lui in via Geirato, altre
Per_ volte era lo stesso a riferirmi la circostanza”; Capitolo H): “è vero confermo la circostanza che
Per_ apprendevo da che mi riferiva che le nipoti con i genitori erano venuti a fargli visita”; Capitolo
Per_ I): “è vero confermo la circostanza di cui ho conoscenza diretta. A.D.R. giudice: abitava con la moglie e con in via Mantova che si trova a qualche centinaio di metri da via Geirato dove il de Pt_2
Per_ cuius e la moglie avevano una seconda casa dove teneva dei animali, coltivava la terra e si dilettava nel fare il vino, la salsa e simili cose”; Capitolo K): “è vero ho già risposto”; Capitolo L): “è
Per_ vero confermo la circostanza che mi era stata riferita da ”.
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
11/12, cameriere, non parente, conoscente , , , interrogato sui Pt_3 Per_5 Pt_5 Parte_4 capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. “sapevo da che Pt_3 nel week end, in occasione delle festività e comunque quando iniziava la bella stagione lei e la famiglia andavano a trovare il nonno nella casa di Molassana, in campagna. Non cosa facessero”; Capitolo K:
“è vero confermo la circostanza che ho appreso da che, quando ci vedevano a scuola o ci Pt_3 sentivamo, mi riferiva dei pranzi nelle trattorie fatti con i nonni”; Capitolo L: “da che conosco Pt_3 so che le festività Natalizie e Pasquali venivano da lei e dalla sua famiglia trascorse con i nonni e, in particolare, con ”. CP
nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]28, casalinga, Testimone_6 non parente, conoscente delle parti, interrogata sui capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. così risponde: Capitolo F: “so che ha lavorato alla STAMPA che Pt_4 aveva sede a Molassana, ma all'epoca la mia frequentazione della famiglia non era ancora ancora stretta, quindi non posso riferire alcunché”; Capitolo G: “non sono informata”; Capitolo H: “dal mio appartamento non potevo vedere arrivare la famiglia di se veniva a fare visita ai genitori, Pt_4 poteva anche avermi detto che il figlio era andato a fare visita a lei e al marito ma io ora Pt_1 non lo ricordo, so che era una famiglia molto unita”; Capitolo I: “so che i coniugi CP
pagina 12 di 17 avevano una casa a Molassana dove si recavano nella stagione estiva, ma non posso Pt_1 aggiungere altro”; Capitolo K: “non sono informata”: Capitolo L: “penso di si”.
Il danno a coniuge, figli e nipoti può essere quindi liquidato facendo applicazione della Tabella di Milano che, nell'ultima versione, fa proprio, quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, il sistema a punti, sulla scorta delle osservazioni a suo tempo mosse dalla Corte di Cassazione
(Cassazione civile n. 33005/2021).
Sull'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Tabella di Milano anno 2024) cfr. Cassazione civile n. 11152/2015; Cassazione civile n. 29320/2022 che chiariscono come la liquidazione effettuata sulla base di parametri non più attuali si risolverebbe in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Il danno iure proprio riferito alle singole posizioni potrà essere quantificato (tenuto conto dell'età del sig. al momento del decesso, 89 anni) come segue: CP
, moglie convivente di anni 81 (all' 1/5/2018), in presenza di Parte_1 altri due superstiti facenti parte del nucleo primario, applicando il valore massimo di intensità di relazione € 289.414,00 figlio convivente di anni 59 (all'1/5/2018), in presenza di altri due Parte_2 superstiti facenti parte del nucleo primario, applicando il valore medio di intensità di relazione: € 269.859,00
, figlio non convivente di anni 49 (all'1/5/2018), in presenza di altri due superstiti Parte_4 del nucleo primario, applicando il valore medio di intensità di relazione: € 215.105,00
, nipote (figlia di non convivente di anni 16 (all'1/5/2018), in Parte_3 Parte_4 presenza di oltre tre superstiti del nucleo primario, applicando valore medio di intensità di relazione: €
66.222,00 nipote (figlia di non convivente di anni 13 (all'1/5/2018), in Parte_5 Parte_4 presenza di oltre tre superstiti del nucleo primario, applicando valore medio di intensità di relazione: €
66.222,00.
In particolare, il valore massimo di intensità di relazione è stato attribuito alla moglie convivente, avendo i coniugi / vissuto un'intera esistenza assieme (60 anni) e pertanto condiviso la CP Pt_1 quotidianità a far data dal matrimonio celebrato nell'anno 1958, sino all'evento mortale (si condivide l'assunto attoreo secondo cui l'anzianità del coniuge superstite non può che aggravare la sofferenza subìta dalla perdita dell'affetto più caro e lo smarrimento per l'improvvisa mancanza di un punto di riferimento costante e imprescindibile).
Gli importi così riconosciuti devono essere ridotti del 30% in relazione all'apporto causale che il sig. ha fornito alla verificazione del sinistro e che rappresenta la fonte di pregiudizio da cui CP
è scaturito il danno alla salute per gli attori.
Come è noto (cfr. Cassazione civile n. 4208/2017) è consolidato il principio di diritto in base al quale il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta (o che sopravviva al fatto illecito riportando gravi lesioni) per colpa altrui debba essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima: detto principio trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nell'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 2056 del codice) che impone di ridurre pagina 13 di 17 proporzionalmente il danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato sull'evento.
Trattasi di regola di diritto che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato in relazione agli effetti che l'evento di danno subito dal congiunto proietta su di loro. Il richiamo all'articolo 1227 c.c., deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto). Ciò che trova applicazione, invece, è il principio di causalità, di cui l'articolo 1227 rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Nello stesso senso Cassazione civile n. 24558/2018: “Per la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte di appello si è uniformata, viceversa, la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell'evento opera non solo nei confronti del soggetto danneggiato, ma anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio (Cass. 04/11/2014, n. 23426; Cass. 23/10/2014, n.
22514; Cass. 26/05/2014, n. 11698)”.
Gli importi vanno dunque così rideterminati:
in favore di : € 202.589,80 Parte_1 in favore di € 188.901,30 Parte_2 in favore di : € 150.573,50 Parte_4 in favore di : € 46.355,40 Parte_3 in favore di € 46.355,40. Parte_5
Sugli importi liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutati a gennaio 2024 secondo la tabella milanese 2024) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria da tale data fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995).
Dai predetti importi vanno poi portati in detrazione gli acconti versati:
Euro 100.000,00= al Sig. Parte_2
Euro 100.000,00= alla Sig.ra Pt_1 Parte_1
Euro 85.000,00= al Sig. (parte attrice ha indicato in euro 80.000,00 l'acconto ma Parte_4 l'assegno allegato quale doc. D alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di Controparte_2 prova che la somma erogata è pari ad euro 85.000,00).
In particolare, l'acconto va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero pagina 14 di 17 capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
In relazione alla seconda posta di danno (danno terminale trasmesso iure haereditatis), non è revocabile in dubbio che il sig. abbia vissuto in stato di “coscienza e consapevolezza” l'intero CP periodo di ricovero ospedaliero (13.3.2018 / 1.5.2018) durante il quale si è concretizzato il decadimento psicofisico derivato dal ricovero e dalla costretta immobilizzazione, dovuta ai traumi e alle lesioni subìte (cfr. anche deposizione del teste , amico fraterno del sig. sul Testimone_5 CP capitolo E “è vero confermo la circostanza di cui ho conoscenza diretta. Durante il periodo in cui
è stato ricoverato in ospedale ero andato a trovarlo 2 o 3 volte e in ogni occasione mi diceva CP che voleva uscire dall'ospedale e tornare a casa;
si lamentava non solo del cibo ma soprattutto del fatto che aveva paura di non fare ritorno a casa”.
La consapevolezza della gravità della situazione ha così determinato la preoccupazione di non riuscire a fare ritorno a casa e di finire i giorni della propria esistenza in un letto di ospedale, anche in ragione di un rapido decadimento fisico che ha comportato l'insorgere di ulteriori patologie quali piaghe da decubito, broncopolmonite e emorragia cerebrale.
Il danno non patrimoniale trasmissibile agli eredi (cfr. Cassazione civile n. 8580/2019; Cassazione civile n. 36841/2022) va riconosciuto nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del
2012).
Quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) che per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre per la seconda componente, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte. La liquidazione di tale posta deve in altri termini tenere conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi del fine vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità ed equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi Cassazione n. 36841/2022; Cassazione n. 2433/2024).
Le Tabelle milanesi prevedono una specifica Tabella per il danno terminale “genericamente inteso”(che include anche la componente del danno morale soggettivo) espressamente elaborata per le ipotesi in cui il la sopravvivenza dal fatto illecito non duri convenzionalmente per più di cento giorni (dovendosi in caso contrario tornarsi ad applicare i comuni criteri di liquidazione per l'invalidità temporanea) e, sulla base di essa può essere così liquidato:
pagina 15 di 17 per i primi 3 giorni di sofferenza € 30.000,00 (nei limiti del domandato); per gli ulteriori giorni per un totale di 50: € 36.839,00 (nei limiti del domandato) totale € 66.839,00
Su tale importo spettano altresì interessi legali e rivalutazione monetaria per come già sopra chiarito.
Tale somma va ripartita tra i coeredi e spetta dunque ai sig.ri , Parte_1
, in proporzionale alle rispettive quote ereditarie (in misura pari ad Parte_2 Parte_4 euro 22.279,66 ciascuno oltre interessi e rivalutazione).
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenute dagli attori per il giudizio devono essere poste a carico dei convenuti secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa, che tiene conto, quanto allo scaglione applicabile, degli acconti versati ante causam (Scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 importi medi per ciascuna fase) con maggiorazione del 30% per la pluralità delle parti assistite (Cassazione n.
10367/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro di cui è causa in misura CP_1 pari al 70% e la concorrente responsabilità del sig. in misura pari al Controparte_3 30%; per l'effetto, dichiara tenuti e condanna nonché CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli Controparte_2 attori delle seguenti somme:
▪ in favore di : € 202.589,80 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale iure proprio + € 22.279,66 a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis;
▪ in favore di € 188.901,30 a titolo di danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio + € 22.279,66 a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis;
▪ in favore di : € 150.573,50 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_4 proprio + € 22.279,66 a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis
▪ in favore di : € 46.355,40 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio Parte_3
▪ in favore di € 46.355,40 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio Parte_5
oltre interessi e rivalutazione di cui in parti motiva e sotto espressa deduzione degli acconti versate ante causam (Euro 100.000,00= al Sig. Euro 100.000,00= alla Sig.ra Parte_2
Euro 85.000,00= al Sig. secondo la metodologia di Parte_1 Parte_4 calcolo indicata in parte motiva;
condanna altresì le parti convenute a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 16 di 17 29.194,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 08/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8651/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), nato a
[...] C.F._3 Parte_4
Genova il 22.06.1968 (C.F. , nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti difesi e rappresentati dall'avv. Roberto Levrero unitamente e C.F._5 disgiuntamente con l'avv. Giorgio Franchini, elettivamente domiciliati in 16159 Genova via A. Cadamosto 1/3 presso il difensore avv. Roberto Levrero
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._6
CONVENUTO contumace
E contro
P. IVA ), corrente in Milano, alla Via Ignazio Controparte_2 P.IVA_1
Gardella n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituisce nel presente giudizio per mezzo della difesa del sottoscritto Avv. Gian Carlo Soave ( C.F. ) del Foro di C.F._7
Genova ( fax 010-810993 e-mail recapiti ai quali si dichiara di Email_1 voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente processo), in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Dott. Direttore Generale della giusta Persona_1 Controparte_2 procura in notarile del Notaio in Milano del 29 Aprile 2013, n. repertorio 32428 Racc. Persona_2
9754
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis: In via principale: “Dichiarare che l'investimento da parte del convenuto in condotta CP_1 del motociclo tg. CD 61510, del pedone , ha determinato la morte di Controparte_3 quest'ultimo. Dichiarare che il sinistro è avvenuto per responsabilità esclusiva del sig. CP_1
Condannare i convenuti, in solido o come meglio visto, al risarcimento del danno derivato agli attori, che si indica nei seguenti importi:
€ € 289.414,00 (iure proprio) + € 22.279,66 (iure hereditatis) dedotto Parte_1 acconto per € 100.000,00, per un totale pari a € 211.693,66.
RA € 269.859,00 (iure proprio) + € 22.279,66 (iure hereditatis) dedotto acconto Parte_2 per € 100.000,00, per un totale pari a € 192.138,66.
€ 215.105,00 (iure proprio) + € 22.279,66 (iure hereditatis), dedotto acconto per € Parte_4 80.000,00 per un totale pari a € 157.384,66.
RA : € 66.222,00 RA € 66.222,00 Pt_3 Pt_5
Ovvero nelle diverse (maggior o minor) somme che saranno per risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Condannare le parti convenute, in solido o come meglio visto, al pagamento delle spese e compensi legali della presente vertenza, nonché della fase stragiudiziale in ordine alla corresponsione delle offerte formulate ante causam da parte della convenuta . Controparte_4
In via subordinata: “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: Dichiarare che l'investimento da parte del convenuto in condotta del motociclo tg. CD CP_1 61510, del pedone , ha determinato la morte di quest'ultimo. Dichiarare che il Controparte_3 sinistro è avvenuto per responsabilità concorsuale del sig. entro e non oltre il limite CP_1 minimo del 70% indicato in sede penale. Condannare i convenuti, in solido o come meglio visto, al risarcimento del danno derivato agli attori, che si indica nei seguenti importi
-Senarega € 211.693,66 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo Parte_1 del 30%.
€ 192.138,66 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del Parte_2
30%.
RA € 157.384,66 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del 30%. Pt_4 : € 66.222,00 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del 30%. Parte_3
RA Noemi: € 66.222,00 dedotta la percentuale di abbattimento con limite massimo del 30%. Ovvero nelle diverse (maggior o minor) somme che saranno per risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Condannare le parti convenute, in solido o come meglio visto, al pagamento delle spese e compensi legali della presente vertenza, nonché della fase stragiudiziale in ordine alla corresponsione delle offerte formulate ante causam da parte della convenuta . Controparte_4
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'ill.mo tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e comunque dichiarata che l'eventuale esposizione risarcitoria di in Controparte_2
pagina 2 di 17 relazione all'evento de quo per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte per la rc auto è pari ad € 7.290.000,00=, importo indicato quale massimale unico nella polizza n. 336.013.0000131645 e nelle relative clausole contrattuali stipulate dall'assicurato salvo franchigie, limiti e scoperti tutti:
i.in via principale nel merito: respingere le domande introdotte dalle parti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e, comunque, eccessive. con vittoria integrale delle spese di lite.
ii. in via subordinata, sempre nel merito: nel denegato e non creduto caso in cui il giudicante decidesse di riconoscere una qualche responsabilità nella causazione del sinistro a carico del sig.
, conducente del motociclo, voglia liquidare alle parti attrici quanto strettamente di giustizia, CP_1 in base alle rigorose risultanze in punto an et quantum debeatur, riducendo l'importo eventualmente dovuto in base all'evidente quota di corresponsabilità del defunto sig. nel Controparte_3 determinare il sinistro mortale. in ogni caso con la riduzione delle poste risarcitorie avanzate, in quanto eccessive ed improbate con detrazione degli importi già percepiti, calcolati con rivalutazione ed interessi dalla data di ricevimento degli stessi da parte degli attori. con integrale compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
L'odierna controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile del sig. in CP_1 ordine al decesso del sig. , avvenuto in conseguenza delle gravi lesioni riportate Controparte_3 nel sinistro stradale avvenuto in Genova, in data 13 marzo 2018, alle ore 12,25 circa, in Via Salvator
Allende, in corrispondenza delle strisce pedonale poste sulla citata pubblica via.
La controversia ha altresì ad oggetto la condanna del responsabile del sinistro sig. e di CP_1 che, al momento del sinistro, prestava assicurazione in favore del Controparte_2 motociclo modello Majesty targato CD61510, contraente (polizza n. CP_1
336.013.0000131645 stipulata dalla con massimale pari ad Euro Controparte_2
7.290.000,00= salve franchigie e scoperti ) al risarcimento dei danni subiti dagli attori iure proprio e loro trasmessi iure haereditatis
Il Sig. è già stato ritenuto, in sede penale, in primo grado, all'esito di giudizio CP_1 abbreviato, colpevole del reato di cui all'art. 589bis comma 1 c.p. perché, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ha cagionato, per colpa, la morte di : Controparte_3 in particolare, quale conducente del motociclo marca Yamaha modello Majesty 250 tg CD61510 di colore grigio (sul quale viaggiava quale passeggero anche ), percorrendo via Salvador Persona_3
Allende con direzione discendente (monte-mare), in prossimità del palo della pubblica amministrazione contraddistinto dal n. L16, entrava in collisione con il pedone , che, sceso dal Controparte_3 marciapiede, sulle strisce pedonali, stava attraversando la strada (da destra verso sinistra rispetto alla direzione del veicolo condotto dall'indagato); così agendo per colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia (il tratto di strada era rettilineo con visuale libera ed il pedone era pertanto chiaramente visibile) e colpa specifica, consistita nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e precisamente degli artt. 141 comma 4 e 191 comma i del Codice della Strada in quanto non riduceva la velocità e non si fermava in prossimità di attraversamento pedonale posto che vi pagina 3 di 17 era un pedone in fase di attraversamento e non dava la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale.
In quella sede il giudice penale ha emesso statuizione di condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite nella misura del 50% (ritendendo provato un concorso di colpa del pedone in tale misura) da liquidarsi in separato giudizio civile.
A seguito di appello, promosso sia dalle parti civili che dall'imputato, la Corte di Appello di Genova ha accolto l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599 bis cpp del sig. (che non è un CP_1 patteggiamento, diversamente da quanto indicato da parte convenuta in comparsa di costituzione) e, quanto alle statuizioni civili, ha rideterminato nella misura del 30% il concorso causale colposo del danneggiato, ai fini della liquidazione del danno in favore delle parti civili.
All'esito del processo penale senza riconoscimento alcuno di responsabilità Controparte_2 propria come del proprio Assicurato, ha corrisposto i seguenti importi:
Euro 100.000,00= al Sig. Parte_2
Euro 100.000,00= alla Sig.ra Parte_1
Euro 85.000,00= al Sig. Parte_4
Nessuna offerta è stata invece formalizzata nei confronti dei nipoti, parenti non stretti né conviventi.
2. Effetti del giudicato penale
Quanto agli effetti, in questa sede, degli accertamenti compiuti in sede penale (ove
[...]
è stata citata dalle parti civili e si è ritualmente costituita in primo grado, rimanendo poi CP_2 semplicemente assente in appello) preme evidenziare, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 651 comma 1 cpp, che il giudice penale non si è espresso solo sulla sussistenza del fatto e sulla sua illiceità penale, ma ha ricostruito la dinamica del sinistro anche sotto il versante della concorrente condotta colposa della vittima.
L'esistenza di una condotta colposa del danneggiato negli aspetti già esaminati dal giudice penale è, in altri termini, un fatto obiettivo al quale il giudice civile resta vincolato, mentre la valutazione in termini percentuali della quota di responsabilità (che è del tutto irrilevante per il giudice penale, ai fini dell'affermazione dell'illiceità penale della condotta dell'imputato) non vincola il giudice civile nel giudizio di danno.
In particolare: come precisato da Cass. n. 5660/2018, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati;
pagina 4 di 17 la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio: il giudice civile potrà solo indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato;
se, dunque, il giudice penale ha indagato sulla condotta del danneggiato, ritenendo inesistente un suo apporto casuale concorrente, il giudice civile non potrà invece affermalo (il giudice civile potrà infatti valutare il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento, cfr. Cassazione civile n. 26009/2023
“L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato – costituitosi parte civile – preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”); allo stesso modo se il giudice penale ha indagato sulla condotta del danneggiato, ritenendola rilevante in termini di concorsualità, il giudice civile non potrà escluderlo sulla base degli stessi aspetti esaminati dal giudice penale;
la valutazione percentuale dell'apporto colposo fatta dal giudice penale, come detto, non ha invece effetti preclusivi per il giudice civile: questo perché per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen. (Cassazione civile n.
15392/2018).
Al giudice civile spetta, quindi, il potere di “rivalutare”, come richiesto, l'apporto colposo del danneggiato (abbattendolo ulteriormente, per come voluto da parte attrice;
o valorizzandolo maggiormente, per come voluto da parte convenuta).
Ciononostante, non si ritiene di poter giungere a soluzione differente rispetto a quella adottata dal giudice penale d'appello, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
3. Inquadramento normativo e giurisprudenziale
Alla fattispecie è applicabile l'art. 2054 comma 1 c.c. che obbliga il conducente del veicolo a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La prova di un comportamento colposo tenuto dal pedone investito, che consista nella violazione da parte di quest'ultimo di una delle norme del codice della strada (per es. attraversamento con il semaforo rosso o attraversamento improvviso della carreggiata fuori dalle strisce pedonali), da sola non è sufficiente ad escludere (ma al più per limitare) la responsabilità del conducente del veicolo investitore che, comunque, per essere esonerato da responsabilità, dovrà vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054 comma 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Più specificamente la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, pagina 5 di 17 alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti” (Cassazione civile sentenza 22/02/2017 n° 4551).
In altri termini la giurisprudenza esclude la responsabilità dell'automobilista quando il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento, non evitabile da parte del conducente dell'auto per l'impossibilità oggettiva di attuare una qualche manovra di emergenza o quando ricorrano il fortuito o la causa maggiore.
Le condotte del condente del veicolo e del pedone devono essere valutate alla stregua degli artt. 140,
141, 190 C.d.S., oltre che in base alle comuni regole di prudenza, cautela e attenzione.
4. Ricostruzione del sinistro
I luoghi che hanno fatto da teatro al sinistro sono rappresentati nella planimetria redatta da parte della
Polizia Locale, come pure dalle fotografie n. 1, 2, 3, 4 prodotte unitamente alla memoria istruttoria attorea.
La produzione n. 6 attorea contiene il rapporto di incidente redatto da parte della Polizia Locale di
Genova e con esso le dichiarazioni rese dalle parti e testimoni poi escussi in Giudizio.
La dinamica del sinistro è stata così riportata:
pagina 6 di 17 I testi escussi in udienza hanno così riferito:
nato a [...], il [...] e domiciliato presso il Comando di Polizia Locale di Testimone_1
Genova, via di Francia n. 1, Commissario Superiore della Polizia di Locale, già assegnato alla Sezione
Infortunistica fino a settembre 2019, interrogato sui capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “sono intervenuto in loco a distanza di circa 1 ora dall'occorso su richiesta dei colleghi del distretto di Molassana una volta resa la prognosi riservata. Abbiamo ricostruito la dinamica presunta ‒ non avendo assistito al sinistro ‒ sulla base sia delle tracce al suolo, che dei fotogrammi forniti dai colleghi della Sezione di Molassana inseriti nella relazione. Ho predisposto e firmato io la relazione di intervento che riconosco e confermo (doc. 6 di parte attrice e doc. A di parte convenuta). Nessun dubbio è sorto in ordine al fatto che l'investimento del pedone è avvenuto sulle strisce pedonali, mentre alcuni testi hanno riferito che il suddetto pedone ha iniziato l'attraversamento senza guardare. A.D.R. avv. TASSO: dalla posizione post-urto della moto e dal tipo di danni riportati dalla stessa ‒ uno “spolvero”, ossia solo l'assenza di polvere sul mezzo ‒ ho ritenuto che la velocità di questa fosse moderata per quanto non mi è stato possibile determinarla. A.D.R. giudice: ho incontrato il pedone sia il pomeriggio stesso dell'incidente, che qualche giorno dopo e l'ho pagina 7 di 17 trovato vigile e rispondente alle domande, fermo restando il fatto che la prognosi sin da subito era stata riservata”;
, nata a [...], il [...] e residente a [...], casalinga, Testimone_2 non parente, indifferente, che ha assistito al sinistro per cui è causa, interrogata sui capitoli di prova dedotti sia dagli attori che da parte convenuta in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “il sinistro per cui è causa si è verificato nel febbraio o marzo del 2018, nel primo pomeriggio, adesso non ricordo esattamente l'orario, ma direi dopo pranzo. Io mi trovavo a bordo della mia auto e stavo percorrendo in salita via Allende con direzione Bolzaneto, quando a circa 200 metri di distanza e prima delle strisce pedonali ho visto l'investimento di un pedone. A.D.R. giudice: tra me e il pedone/strisce pedonali non c'erano altri mezzi, avevo la visuale libera tanto è vero che avendo visto che il pedone aveva iniziato ad attraversare la via avevo, a mia volta, cominciato a rallentare. Ad un certo momento ho visto una VE ‒ almeno mi pareva che fosse una VE ‒ procedere nella direzione opposta rispetto alla mia ‒ e, dunque, a scendere in via Allende ‒ investire il pedone. A.D.R. giudice: la velocità del mezzo era moderata e non mi è rimasto il ricordo che occupasse una posizione anomale della corsia, direi che era regolarmente nella sua carreggiata. A.D.R. giudice: il punto in cui è avvenuto l'incidente è rettilineo. A.D.R. giudice: il pedone aveva iniziato l'attraversamento dal lato opposto rispetto a quello che stavo percorrendo io a salire e quando è stato investito si trovava a circa metà della carreggiata. A.D.R. giudice: non sono in grado di dire dove guardasse il pedone in quanto non ho proprio prestato attenzione a quel particolare. A.D.R. giudice: a seguito del contatto tra la moto e il pedone quest'ultimo è finito a terra ma, non sono in grado di dire se il pedone sia stato
“preso in pieno” o solo “sfiorato” in quanto in quel momento io non riuscivo a credere a ciò che stava avvenendo davanti ai miei occhi, ossia l'investimento di un pedone da parte di una moto che stava procedendo lentamente e, poi, in ogni caso, tutto è avvenuto in pochi secondi. A.D.R. giudice: la moto
è finita a terra, ma non mi pare che abbia proseguito la propria marcia in strisciata sul sedime, non ricordo dove sia rimasta. A.D.R. avv. LEVRERO: mi pare che il conducente della moto avesse la visuale libera, direi che tra lui e il pedone non c'erano altri mezzi. A.D.R. avv. LEVRERO: ho avvistato il pedone quando mi trovavo ad una certa distanza da lui, penso che fossero circa 200 metri ma quando è avvenuto l'investimento ero molto più vicina in quanto nel mentre ho proseguito la mia marcia. A.D.R. avv. TASSO: ho chiamato io l'ambulanza di cui ‒ mi pare ‒ di avere atteso l'arrivo, non ricordo invece se ho viso in loco o meno la Polizia che mi sentito a distanza di mesi dal sinistro. A.D.R. giudice: l'agente che è stato sentito prima di me mi ha riferito di essere risalito al mio nominativo dal 118 cui avevo lasciato le mie generalità quando ho chiamato i soccorsi”.
, nato a [...], l'[...] ed ivi residente in [...]23, operaio, Testimone_3 non parente, non conoscente gli attori, che ha assistito al sinistro per cui è causa, interrogato sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “Quando si è verificato il sinistro io mi trovavo sul poggiolo del mio appartamento che si affaccia su via Allende e stavo fumando una sigaretta. Ora non ricordo la data dell'evento ma il fatto deve risalire ad almeno 3 anni fa visto che ho smesso di fumare da circa 2 anni e mezzo. Forse eravamo in primavera/estate, verso l'ora di pranzo o subito dopo, in orario compreso tra le 12.00 e le 14.00. A.D.R. giudice: il mio appartamento si trova al III piano dall'ingresso di via Mantova, mentre il poggiolo sul quale mi trovavo è come se fosse un I piano rispetto a via Allende. Ad un certo momento ho visto uno scooter che stava percorrendo in discesa via Allende e un pedone che, parimenti, stava scendendo a piedi verso via Mantova lungo il lato destro e arrivato in prossimità delle strisce improvvisamente iniziare ad attraversare la strada, a mio parere non ha guardato se stessero sopraggiungendo mezzi e ho questa idea in quanto tutto è avvenuto nella frazione di pochi secondi e nel punto in cui c'è stato l'impatto un po' tutti attraversiamo la strada in quel modo, non partendo dall'inizio delle strisce pedonali. Tra lo scooter e il pedone c'è stato un contatto, il de cuius è finito a terra mentre, se non
pagina 8 di 17 ricordo male, e il suo scooter sono rimasti in piedi. Lì per lì non ho riconosciuto CP_1
nel conducente dello scooter e ho scoperto solo a distanza di giorni che era lui parlando CP_1 con alcune persone della zona. A.D.R. giudice: non ricordo chi mi abbia raccontato la vicenda, ma era argomento di discussione nel bar della zona. A.D.R. giudice: non sono in grado di indicare a quale velocità stesso procedendo lo scooter, ma sicuramente non andava veloce anche perché ho il ricordo del mezzo che non è finito a terra. A.D.R. giudice: ora, a distanza di tempo, non sono in grado di ricordare se l'impatto tra il pedone e lo scooter sia avvenuto proprio sulle strisce pedonali o poco prima. A.D.R. avv. TASSO: il pedone aveva lo sguardo diretto davanti a sé e, quindi, in discesa. Sono stato sentito dalla Polizia Locale dopo che aveva fatto presente – avendolo appreso e avendomi chiesto
– che avevo assistito all'incidente. A.D.R. giudice: nella foto 2 di parte attrice si vede precisamente il punto in cui sono presenti le strisce pedonali e strada in discesa che era stata percorsa sia dal de cuius che da , ora non ricordo se prima di attraversare sia salito o meno sul CP_1 CP marciapiede che si trova a metà dell'attraversamento pedonale. A.D.R. avv. LEVRERO: mi pare che insieme a ci fosse un'altra persona, direi un uomo. Non ricordo se il de cuius avesse con CP_1 sé delle borse della spesa, ma ricordo che mi aveva raccontato che sul momento si era CP_1 visto per strada qualcosa di rosso e aveva creduto che fosse sangue del pedone, mentre dopo si era scoperto che era vino proveniente da una bottiglia di vino che avevo comprato il ”. CP
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] unico, Persona_3 artigiano edile, non parente, indifferente, che ha assistito al sinistro di cui trattasi, interrogato sui capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: “il sinistro per cui è causa si è verificato in via Salvatore Allende nei pressi della scuola presente nelle vicinanza, ora a distanza di tempo non ricordo assolutamente la data del fatto, ma posso dire che sono passati anni, doveva essere tarda mattinata, io viaggiavo in qualità di trasportato sullo scooter condotto da
[...]
. Ad un certo momento, mentre stavamo procedendo in discesa a bassissima velocità una CP_1 persona anziana improvvisamente è scesa dal marciapiede e ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonale con la testa rivolta verso mare, ossia non guardava verso di noi, ci dava le spalle.
A.D.R. avv. LEVRERO: ho visto il pedone mentre si trovava sul marciapiede e, poi, improvvisamente
è sceso dal marciapiede ha attraversato la strada e me lo sono trovato davanti. A.D.R. avv.
LEVRERO: quando il pedone era sul marciapiede stava camminando Ricordo che quando siamo venuti a contatto con il pedone il braccio di quest'ultimo ha toccato il freno anteriore dello scooter dello che, quindi, si è bloccato. Per effetto di detto contatto il conducente ha CP_1 CP_1 sbattuto il visto contro il parabrezza dello scooter che, tuttavia, non si è abbattuto visto che la velocità era bassa, io stesso non sono caduto a terra. Il pedone, invece, è finito sul sedime, è stata chiamata l'ambulanza e, poi, la persona in questione è stata trasportata in ospedale. A.D.R. giudice: al momento del sinistro non c'era traffico, era una bella giornata di sole, la strada ove si è verificato l'incidente è a visuale libera, mi pare che in loco ci sia anche un attraversamento pedonale a pochi metri di distanza da punto d'urto. A.D.R. avv. LEVRERO: confermo la dichiarazione a suo tempo rilasciata agli agenti, in merito alla questione all'attraversamento del pedone sulle strisce ora, a distanza di tempo, mi pareva di ricordare che il de cuius avesse iniziato ad attraverso un po' prima dell'attraversamento pedonale. L'impatto è avvenuto sul margine destro dalla corsia”.
Il materiale probatorio raccolto consente di affermare che:
▪ Il sig. , al quale è causalmente riconducibile l'evento, ha posto sicuramente in essere CP_1 una condotta imprudente, violando il disposto di cui all'art. 141 comma 4 Codice della Strada, perché, pur viaggiando a velocità moderata, in prossimità di strisce pedonali, non è stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio mezzo:
pagina 9 di 17
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
▪ la condotta del sig. non poteva dirsi imprevedibile (perché ne difettano i requisiti CP dell'abnormità) tanto più che l'attraversamento pedonale ove è stato travolto il sig. è CP posto su tratto rettilineo, a visuale libera ed il sinistro è avvenuto in una giornata soleggiata, nelle ore diurne, pertanto in condizioni di visibilità ottimali;
▪ vero è (cfr in particolare dai testi e che il sig. ha contribuito alla Per_3 Tes_4 CP verificazione dell'evento, poiché ha intrapreso l'attraversamento in modo repentino, non guardando i mezzi che sopraggiungevano;
▪ sussistono dunque i presupposti per ritenere che la condotta tenuta dal pedone abbia contribuito, sotto il profilo causale (art. 1223 c.c.), alla verificazione del sinistro, quanto meno ex art. 140 comma 1 Codice della Strada “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza strada” e, in ogni caso, in base alle norme di comune prudenza.
Pertanto, la responsabilità del sig. è senz'altro prevalente in ordine al sinistro di cui è causa e CP_1 da stimarsi, in linea con quanto già valutato in sede penale, alla luce della dinamica complessiva, in misura pari al 70%; nella restante quota del 30% deve essere accertata in capo al sig. . CP
5. Sui danni risarcibili
Gli attori (moglie, figli, nipote del decuius) hanno preteso:
a) il danno iure proprio da perdita parentale b) il danno terminale patito in vita dal de cuius e loro trasmesso iure haereditatis
In relazione alla prima posta di danno (danno da perdita parentale) sono, anzitutto, da respingere le eccezioni mosse da Controparte_2
pagina 10 di 17 ▪ in ordine al fatto che il decesso non sia da porsi in rapporto di stretta causalità con il sinistro;
▪ in ordine all'assenza di una relazione giuridicamente rilevante per il riconoscimento di un risarcimento.
Sulla prima obiezione, si richiama l'esito dell'esame autoptico disposto in sede penale che ha accertato il nesso di causalità materiale tra l'evento morte e le lesioni traumatiche riportate in occasione del sinistro. In particolare, è stato appurato che le complicazioni alle quali è andato incontro il sig. in CP sede di degenza sono da leggersi come un unicum in stretta continuità sintomatologica con le lesioni traumatiche orinarie subite: in altri termini sono le primitive lesioni ad aver determinato l'allettamento forzato del paziente, favorendo l'insorgenza di alcune complicanze tipiche dei soggetti anziani politraumatizzati lungodegenti (broncopolmonite ipostatica, piaghe da decubito, IRA) e, infine l'emorragia cerebrale spontanea.
Tali complicanze, con particolare riferimento a quelle polmonari ed encefaliche, hanno poi di fatto determinato, a distanza di quasi due mesi dall'evento, il decesso, avvenuto quindi senza interruzione del nesso causale rispetto al quadro traumatico iniziale.
Sulla seconda obiezione, il danno che spetta agli attori (tutti legittimati al risarcimento) è quello da perdita del rapporto parentale.
Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità di detto danno intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, per la sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (così, ad esempio, Cass. Civ, Terza Sezione, n. 28989 del
11/11/2019).
La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 cod. civ., tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza (quali ad es. le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ecc.).
Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno in re ipsa ma è pur sempre presuntivo.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello, nipote) l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (così Cass. Civ. Terza Sezione, n. 11212 del
24/04/2019, Cass. Civ. terza Sezione n. 31950 dell'11/12/2018)
Trattandosi, peraltro, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cassazione civile n. 25541/2022).
pagina 11 di 17 Nel caso di specie la lesione è comprovata non solo dalla presenza del rapporto di parentela ma anche dalla concreta sussistenza di legame affettivo confermato in sede di prova orale. Si vedano sul punto le seguenti deposizioni:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]4, pensionato, Testimone_5 non conoscente il convenuto , conoscente il de cuius, interrogato sui capitoli di CP_1 prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.: Capitolo E): “è vero confermo la circostanza di cui ho conoscenza diretta. A.D.R. giudice: durante il periodo in cui è stato CP ricoverato in ospedale ero andato a trovarlo 2 o 3 volte e in ogni occasione mi diceva che voleva uscire dall'ospedale e tornare a casa: si lamentava non solo del cibo ma soprattutto del fatto che aveva paura di non fare ritorno a casa”; Capitolo F): “è vero confermo la circostanza con la precisazione che si recava in via Geirato. A.D.R. giudice: quando mi trovavo nel mio garage Pt_4
‒ cosa che avveniva quasi tutti i giorni ‒ vedevo che, nella pausa pranzo, si recava dai Pt_4 Per_ genitori. A.D.R. giudice: io andavo nel box quasi tutti i giorni finché è stato in vita perché scambiavo due parole con lui”; Capitolo G): “è vero confermo la circostanza, preciso che siccome Per_
amava andare a mangiare fuori capitava spesso che nel fine settimana con i figli e la famiglia andassero anche a pranzo fuori, non capitava tutte le domeniche ma succedeva ora non saprei dire con Per_ che frequenza. A.D.R. giudice: se non andava con i figli a pranzo fuori comunque e Pt_4
nel fine settimana andavano a pranzo a casa del de cuius e con loro c'erano le figlie di Pt_2 Per_
A.D.R. giudice: quando io vedevo i figli e le nipoti di tutti erano in via Geirato anche Pt_4 perché le figlie di andavano in bicicletta e poi c'era il barbecue. A.D.R. avv. Pt_4 CP_5
Per_ durante alcuni fine settimana vedevo personalmente i figli e nipoti di con lui in via Geirato, altre
Per_ volte era lo stesso a riferirmi la circostanza”; Capitolo H): “è vero confermo la circostanza che
Per_ apprendevo da che mi riferiva che le nipoti con i genitori erano venuti a fargli visita”; Capitolo
Per_ I): “è vero confermo la circostanza di cui ho conoscenza diretta. A.D.R. giudice: abitava con la moglie e con in via Mantova che si trova a qualche centinaio di metri da via Geirato dove il de Pt_2
Per_ cuius e la moglie avevano una seconda casa dove teneva dei animali, coltivava la terra e si dilettava nel fare il vino, la salsa e simili cose”; Capitolo K): “è vero ho già risposto”; Capitolo L): “è
Per_ vero confermo la circostanza che mi era stata riferita da ”.
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
11/12, cameriere, non parente, conoscente , , , interrogato sui Pt_3 Per_5 Pt_5 Parte_4 capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. “sapevo da che Pt_3 nel week end, in occasione delle festività e comunque quando iniziava la bella stagione lei e la famiglia andavano a trovare il nonno nella casa di Molassana, in campagna. Non cosa facessero”; Capitolo K:
“è vero confermo la circostanza che ho appreso da che, quando ci vedevano a scuola o ci Pt_3 sentivamo, mi riferiva dei pranzi nelle trattorie fatti con i nonni”; Capitolo L: “da che conosco Pt_3 so che le festività Natalizie e Pasquali venivano da lei e dalla sua famiglia trascorse con i nonni e, in particolare, con ”. CP
nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]28, casalinga, Testimone_6 non parente, conoscente delle parti, interrogata sui capitoli di prova dedotti dagli attori in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. così risponde: Capitolo F: “so che ha lavorato alla STAMPA che Pt_4 aveva sede a Molassana, ma all'epoca la mia frequentazione della famiglia non era ancora ancora stretta, quindi non posso riferire alcunché”; Capitolo G: “non sono informata”; Capitolo H: “dal mio appartamento non potevo vedere arrivare la famiglia di se veniva a fare visita ai genitori, Pt_4 poteva anche avermi detto che il figlio era andato a fare visita a lei e al marito ma io ora Pt_1 non lo ricordo, so che era una famiglia molto unita”; Capitolo I: “so che i coniugi CP
pagina 12 di 17 avevano una casa a Molassana dove si recavano nella stagione estiva, ma non posso Pt_1 aggiungere altro”; Capitolo K: “non sono informata”: Capitolo L: “penso di si”.
Il danno a coniuge, figli e nipoti può essere quindi liquidato facendo applicazione della Tabella di Milano che, nell'ultima versione, fa proprio, quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, il sistema a punti, sulla scorta delle osservazioni a suo tempo mosse dalla Corte di Cassazione
(Cassazione civile n. 33005/2021).
Sull'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Tabella di Milano anno 2024) cfr. Cassazione civile n. 11152/2015; Cassazione civile n. 29320/2022 che chiariscono come la liquidazione effettuata sulla base di parametri non più attuali si risolverebbe in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Il danno iure proprio riferito alle singole posizioni potrà essere quantificato (tenuto conto dell'età del sig. al momento del decesso, 89 anni) come segue: CP
, moglie convivente di anni 81 (all' 1/5/2018), in presenza di Parte_1 altri due superstiti facenti parte del nucleo primario, applicando il valore massimo di intensità di relazione € 289.414,00 figlio convivente di anni 59 (all'1/5/2018), in presenza di altri due Parte_2 superstiti facenti parte del nucleo primario, applicando il valore medio di intensità di relazione: € 269.859,00
, figlio non convivente di anni 49 (all'1/5/2018), in presenza di altri due superstiti Parte_4 del nucleo primario, applicando il valore medio di intensità di relazione: € 215.105,00
, nipote (figlia di non convivente di anni 16 (all'1/5/2018), in Parte_3 Parte_4 presenza di oltre tre superstiti del nucleo primario, applicando valore medio di intensità di relazione: €
66.222,00 nipote (figlia di non convivente di anni 13 (all'1/5/2018), in Parte_5 Parte_4 presenza di oltre tre superstiti del nucleo primario, applicando valore medio di intensità di relazione: €
66.222,00.
In particolare, il valore massimo di intensità di relazione è stato attribuito alla moglie convivente, avendo i coniugi / vissuto un'intera esistenza assieme (60 anni) e pertanto condiviso la CP Pt_1 quotidianità a far data dal matrimonio celebrato nell'anno 1958, sino all'evento mortale (si condivide l'assunto attoreo secondo cui l'anzianità del coniuge superstite non può che aggravare la sofferenza subìta dalla perdita dell'affetto più caro e lo smarrimento per l'improvvisa mancanza di un punto di riferimento costante e imprescindibile).
Gli importi così riconosciuti devono essere ridotti del 30% in relazione all'apporto causale che il sig. ha fornito alla verificazione del sinistro e che rappresenta la fonte di pregiudizio da cui CP
è scaturito il danno alla salute per gli attori.
Come è noto (cfr. Cassazione civile n. 4208/2017) è consolidato il principio di diritto in base al quale il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta (o che sopravviva al fatto illecito riportando gravi lesioni) per colpa altrui debba essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima: detto principio trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nell'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 2056 del codice) che impone di ridurre pagina 13 di 17 proporzionalmente il danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato sull'evento.
Trattasi di regola di diritto che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato in relazione agli effetti che l'evento di danno subito dal congiunto proietta su di loro. Il richiamo all'articolo 1227 c.c., deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto). Ciò che trova applicazione, invece, è il principio di causalità, di cui l'articolo 1227 rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Nello stesso senso Cassazione civile n. 24558/2018: “Per la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte di appello si è uniformata, viceversa, la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell'evento opera non solo nei confronti del soggetto danneggiato, ma anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio (Cass. 04/11/2014, n. 23426; Cass. 23/10/2014, n.
22514; Cass. 26/05/2014, n. 11698)”.
Gli importi vanno dunque così rideterminati:
in favore di : € 202.589,80 Parte_1 in favore di € 188.901,30 Parte_2 in favore di : € 150.573,50 Parte_4 in favore di : € 46.355,40 Parte_3 in favore di € 46.355,40. Parte_5
Sugli importi liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutati a gennaio 2024 secondo la tabella milanese 2024) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria da tale data fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995).
Dai predetti importi vanno poi portati in detrazione gli acconti versati:
Euro 100.000,00= al Sig. Parte_2
Euro 100.000,00= alla Sig.ra Pt_1 Parte_1
Euro 85.000,00= al Sig. (parte attrice ha indicato in euro 80.000,00 l'acconto ma Parte_4 l'assegno allegato quale doc. D alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di Controparte_2 prova che la somma erogata è pari ad euro 85.000,00).
In particolare, l'acconto va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero pagina 14 di 17 capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
In relazione alla seconda posta di danno (danno terminale trasmesso iure haereditatis), non è revocabile in dubbio che il sig. abbia vissuto in stato di “coscienza e consapevolezza” l'intero CP periodo di ricovero ospedaliero (13.3.2018 / 1.5.2018) durante il quale si è concretizzato il decadimento psicofisico derivato dal ricovero e dalla costretta immobilizzazione, dovuta ai traumi e alle lesioni subìte (cfr. anche deposizione del teste , amico fraterno del sig. sul Testimone_5 CP capitolo E “è vero confermo la circostanza di cui ho conoscenza diretta. Durante il periodo in cui
è stato ricoverato in ospedale ero andato a trovarlo 2 o 3 volte e in ogni occasione mi diceva CP che voleva uscire dall'ospedale e tornare a casa;
si lamentava non solo del cibo ma soprattutto del fatto che aveva paura di non fare ritorno a casa”.
La consapevolezza della gravità della situazione ha così determinato la preoccupazione di non riuscire a fare ritorno a casa e di finire i giorni della propria esistenza in un letto di ospedale, anche in ragione di un rapido decadimento fisico che ha comportato l'insorgere di ulteriori patologie quali piaghe da decubito, broncopolmonite e emorragia cerebrale.
Il danno non patrimoniale trasmissibile agli eredi (cfr. Cassazione civile n. 8580/2019; Cassazione civile n. 36841/2022) va riconosciuto nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del
2012).
Quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) che per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre per la seconda componente, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte. La liquidazione di tale posta deve in altri termini tenere conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi del fine vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità ed equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi Cassazione n. 36841/2022; Cassazione n. 2433/2024).
Le Tabelle milanesi prevedono una specifica Tabella per il danno terminale “genericamente inteso”(che include anche la componente del danno morale soggettivo) espressamente elaborata per le ipotesi in cui il la sopravvivenza dal fatto illecito non duri convenzionalmente per più di cento giorni (dovendosi in caso contrario tornarsi ad applicare i comuni criteri di liquidazione per l'invalidità temporanea) e, sulla base di essa può essere così liquidato:
pagina 15 di 17 per i primi 3 giorni di sofferenza € 30.000,00 (nei limiti del domandato); per gli ulteriori giorni per un totale di 50: € 36.839,00 (nei limiti del domandato) totale € 66.839,00
Su tale importo spettano altresì interessi legali e rivalutazione monetaria per come già sopra chiarito.
Tale somma va ripartita tra i coeredi e spetta dunque ai sig.ri , Parte_1
, in proporzionale alle rispettive quote ereditarie (in misura pari ad Parte_2 Parte_4 euro 22.279,66 ciascuno oltre interessi e rivalutazione).
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenute dagli attori per il giudizio devono essere poste a carico dei convenuti secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa, che tiene conto, quanto allo scaglione applicabile, degli acconti versati ante causam (Scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 importi medi per ciascuna fase) con maggiorazione del 30% per la pluralità delle parti assistite (Cassazione n.
10367/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro di cui è causa in misura CP_1 pari al 70% e la concorrente responsabilità del sig. in misura pari al Controparte_3 30%; per l'effetto, dichiara tenuti e condanna nonché CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli Controparte_2 attori delle seguenti somme:
▪ in favore di : € 202.589,80 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale iure proprio + € 22.279,66 a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis;
▪ in favore di € 188.901,30 a titolo di danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio + € 22.279,66 a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis;
▪ in favore di : € 150.573,50 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_4 proprio + € 22.279,66 a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis
▪ in favore di : € 46.355,40 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio Parte_3
▪ in favore di € 46.355,40 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio Parte_5
oltre interessi e rivalutazione di cui in parti motiva e sotto espressa deduzione degli acconti versate ante causam (Euro 100.000,00= al Sig. Euro 100.000,00= alla Sig.ra Parte_2
Euro 85.000,00= al Sig. secondo la metodologia di Parte_1 Parte_4 calcolo indicata in parte motiva;
condanna altresì le parti convenute a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 16 di 17 29.194,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 08/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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