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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza cartolare dell'1.4.2025, ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 15144/2024 R.G. Previdenza
tra
DI IO AL rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti
Isabella Maselli e Antonio Rianna, con i quali elettivamente domicilia, come in atti;
ricorrente
e
INPS, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Chiara De
Paris
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.12.2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l'Inps al pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile, maturati in suo favore con decorrenza con decorrenza dal 28.4.2023, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di
Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. L'INPS si costituiva ed eccepiva che in pendenza del giudizio ex art. 445 bis, non aveva mai proceduto a bloccare i pagamenti della pensione di inabilità. Vieppiù, in data 21.10.2024, ossia nel rispetto del termine di 120 giorni per la liquidazione della prestazione, aveva provveduto all'esecuzione dell'omologa, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto alle maggiorazioni sociali, dava atto di aver provveduto al pagamento con il cedolino di febbraio 2025 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
Parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento, ma chiedeva disporsi la condanna dell'istituto resistente al pagamento degli interessi maturati, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Lette le note scritte, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l'Inps ha provveduto regolarmente al pagamento delle provvidenze richieste in questa sede, ed alla liquidazione della prestazione riconosciuta con l'omologa in data 21.10.2024, e quindi in epoca anteriore alla proposizione del ricorso (cfr. TE08).
Quanto alle maggiorazioni sociali, l'I.N.P.S. ha disposto lo sblocco degli arretrati maturati da maggio 2023, ed il pagamento degli stessi è avvenuto a febbraio 2025
(cfr. produzione Inps).
Ciò premesso, questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come documentalmente provato;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Tanto premesso, è infondata e va rigettata la richiesta formulata da parte ricorrente in sede di note per la trattazione cartolare di liquidazione degli interessi dalla data della domanda amministrativa, atteso che in base all'art. 16 l. 412/91 gli interessi legali maturano dal 120° giorno e fino al saldo.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'Inps si è attivata nel rispetto del termine di
120 giorni per l'esecuzione dell'omologa (cfr. TE08 produzione Inps).
In considerazione di ciò, e vista la soccombenza rispetto alla domanda sugli interessi, esse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensate le spese.
Aversa, 2.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza cartolare dell'1.4.2025, ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 15144/2024 R.G. Previdenza
tra
DI IO AL rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti
Isabella Maselli e Antonio Rianna, con i quali elettivamente domicilia, come in atti;
ricorrente
e
INPS, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Chiara De
Paris
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.12.2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l'Inps al pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile, maturati in suo favore con decorrenza con decorrenza dal 28.4.2023, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di
Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. L'INPS si costituiva ed eccepiva che in pendenza del giudizio ex art. 445 bis, non aveva mai proceduto a bloccare i pagamenti della pensione di inabilità. Vieppiù, in data 21.10.2024, ossia nel rispetto del termine di 120 giorni per la liquidazione della prestazione, aveva provveduto all'esecuzione dell'omologa, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto alle maggiorazioni sociali, dava atto di aver provveduto al pagamento con il cedolino di febbraio 2025 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
Parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento, ma chiedeva disporsi la condanna dell'istituto resistente al pagamento degli interessi maturati, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Lette le note scritte, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l'Inps ha provveduto regolarmente al pagamento delle provvidenze richieste in questa sede, ed alla liquidazione della prestazione riconosciuta con l'omologa in data 21.10.2024, e quindi in epoca anteriore alla proposizione del ricorso (cfr. TE08).
Quanto alle maggiorazioni sociali, l'I.N.P.S. ha disposto lo sblocco degli arretrati maturati da maggio 2023, ed il pagamento degli stessi è avvenuto a febbraio 2025
(cfr. produzione Inps).
Ciò premesso, questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come documentalmente provato;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Tanto premesso, è infondata e va rigettata la richiesta formulata da parte ricorrente in sede di note per la trattazione cartolare di liquidazione degli interessi dalla data della domanda amministrativa, atteso che in base all'art. 16 l. 412/91 gli interessi legali maturano dal 120° giorno e fino al saldo.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'Inps si è attivata nel rispetto del termine di
120 giorni per l'esecuzione dell'omologa (cfr. TE08 produzione Inps).
In considerazione di ciò, e vista la soccombenza rispetto alla domanda sugli interessi, esse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensate le spese.
Aversa, 2.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)