Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Bianco;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/06/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, notificata da in data 24.05.22, per la somma di euro CP_2
23.000,00 a titolo di sanzione amministrativa comminata per pretesa violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. perché in qualità di presidente CDA della Pt_2
(già SRL) avrebbe omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
[...] per i dipendenti, in riferimento all'annualità 2012.
Il ricorrente ha rappresentato che già alla data del 15.03.2012 era nella completa impossibilità di operare sui conti societari in quanto i libri contabili ed i conti correnti stessi erano stati sottoposti a sequestro penale ed erano custoditi ad opera della Guardia di Finanza che aveva proceduto al sequestro;
tale evenienza ha assolutamente impedito ogni disposizione sia in uscita che in entrata dalla Società ed è stata rappresentata dai curatori agli enti impositori.
Inoltre, la (già SRL), dopo aver subito il sequestro dei libri contabili e dei conti Parte_2
correnti nel 2012, non poté più essere amministrata in via ordinaria tanto che il Collegio
Sindacale della Società si rivolse al Tribunale di Roma con ricorso n. 9471/12 e chiese di prendere i provvedimenti necessari alla futura vita della Società; l'esito del ricorso è sfociato nella sentenza 110/14 Tribunale di Roma che dichiarava il fallimento e designava quale curatore
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nominato amministratore il sig. dando finalmente seguito alle richieste del CDA CP_3
e del Collegio Sindacale.
CP_ L' si è costituito rappresentando di aver provveduto alla rideterminazione in misura inferiore della sanzione comminata e concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso;
ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta” (cfr. n. sentenza 7143/2001 e sentenza n. 1407/2003). CP_ Nel caso in esame, le deduzioni contenute in ricorso, non contestate dall' volte a dimostrare che altri avevano la responsabilità dell'impresa sociale, escludono l'illecito in capo all'opponente che, pertanto, non risponde dell'omesso versamento ai sensi dell'art. 5 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
L'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere annullata.
3. La difficoltà dell'accertamento fattuale controverso induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 17/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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