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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice relatore
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
2512/2024 V.G., avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 18/02/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 10/05/2024 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 14/03/2023, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse delle figlie;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 07/01/2006 tra Parte_1
(BARI (BA), 09/08/1971) e Parte_2
(BARI (BA), 03/02/1979) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 11, parte II, serie
A, anno 2006;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice relatore
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
2512/2024 V.G., avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 18/02/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 10/05/2024 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 14/03/2023, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse delle figlie;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 07/01/2006 tra Parte_1
(BARI (BA), 09/08/1971) e Parte_2
(BARI (BA), 03/02/1979) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 11, parte II, serie
A, anno 2006;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato