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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1738/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1738/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussore conto corrente bancario promossa DA
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Clara Dompè come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Luca Jeantet, dell'Avv. Sara Margarita e dell'Avv. Mario Bovetti, come da procura in atti OPPOSTA NONCHÉ CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Marco Bertaso, Controparte_2 P.IVA_2 come da procura in atti INTERVENUTA
Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- Dato atto dell'avvenuta offerta banco judicis dell'importo di € 28.141,59 a mezzo assegno circolare intestato al Controparte_1 effettuata dalla sig.ra all'udienza del 14.02.2024
[...] Pt_1
In via principale
- Dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata il 21/12/2021 da
in favore di Parte_1 Controparte_1 per l'importo corrispondente alla quota coperta
[...] dal Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662
1 - Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 505 del 28/04/2023 – Tribunale di Cuneo – in questa sede opposto – dichiarare che non è debitrice del Parte_1 delle somme ingiunte Controparte_1
- Dichiarare altresì la nullità e/o illegittimità, con conseguente revoca, del decreto opposto perché l'ingiunzione al pagamento degli interessi è indeterminata ed indeterminabile, con violazione degli artt. 633-634 c.p.c.
- Disporre, conseguentemente, la restituzione dell'importo depositato in data 14.02.2024 tramite assegno circolare, in quanto non dovuto In via subordinata
- Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 505 del 28/04/2023 – Tribunale di Cuneo – in questa sede opposto – previa corretta quantificazione del debito garantito da Parte_1
– ridurre all'equo ed al giusto, anche all'esito degli accertamenti istruttori, eventuali somme denegatamene dalla stessa dovute al
CP_1 Controparte_1
- Disporre, conseguentemente, la restituzione degli importi, e/o di quella parte degli importi già versati banco iudicis che risulteranno non dovuti In ogni caso
-Qualora controparte non faccia richiesta di assegnazione dell'importo offerto banco judicis, disporre la restituzione dell'assegno depositato in data 14.02.2024 alla sig.ra
[...]
Parte_1
- Col favore delle spese di lite e di giudizio
PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale,
contrariis rejectis,
riservata l'ammissione di ogni eventuale e successiva istanza e/o deduzio- ne istruttoria con il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c.,
- in via preliminare
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del de- creto ingiuntivo n. 968/2023;
in subordine, emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecu- tiva ai sensi dell'art. 186ter c.p.c.;
- nel merito ed in via subordinata
respingere siccome infondate tutte le domande proposte dalla signora
[...] con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in Parte_2 data 30 giugno 2023, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
2 conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 968/2023 reso dal Tribunale di Cuneo;
- nel merito, in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, an- che parziale, delle contestazioni avversarie
dichiarare, in ogni caso tenute e, per l'effetto, condannare la signora
[...]
al pagamento della somma di euro 140.977,37 ov- Parte_2 vero la diversa, anche maggiore o minore, somma accertanda in corso di causa, se del caso da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi al tasso convenzionale pattuito ed a quelli moratori entro i limiti di legge dal 25 marzo 2023 al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P.
PARTE INTERVENUTA
- in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 968/2023 per l'importo vantato dall'odierna creditrice Controparte_2 in subordine, emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186ter c.p.c pari all'importo vantato dall'odierna creditrice Controparte_2
- nel merito ed in via subordinata respingere siccome infondate tutte le domande proposte dalla signora Parte_1 con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 30 giugno 2023, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 968/2023 reso dal Tribunale di Cuneo per l'importo vantato dall'odierna creditrice Controparte_2
- nel merito, in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle contestazioni avversarie dichiarare, in ogni caso tenute e, per l'effetto, condannare la signora Parte_1 al pagamento della somma di euro Euro 28.643,47 ovvero la diversa, anche maggiore o minore, somma accertanda in corso di causa, se del caso da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi al tasso convenzionale pattuito ed a quelli moratori entro i limiti di legge dal 25 marzo 2023 al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 968/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 26 aprile 2023, con cui è stata ingiunta di pagare, nella qualità di garante della società EK s.r.l. in liquidazione, la somma
3 di euro 140.977,37, oltre interessi e spese. La pretesa creditoria vantata dalla opposta si fonda su rapporti bancari intestati alla società debitrice principale EK s.r.l., di cui l'attrice si era resa garante, fino alla concorrenza della somma di euro 250.000,00. Nel dettaglio, trattasi di un contratto di conto corrente acceso in data 27 ottobre 2021 e di un'apertura di credito per anticipo fatture fino alla concorrenza di euro 200.000,00, concessa in data 10 dicembre 2021 e ulteriore conto corrente su cui era regolato tale rapporto;
l'apertura di credito era altresì assistita dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese. Relativamente a quest'ultimo rapporto, in pari data, è stata prestata fideiussione da parte dell'attrice, fino alla concorrenza di euro 250.000,00. Il mancato rimborso di tre fatture anticipate in favore della società intestataria dei rapporti, per l'importo di euro 141.404,80, aveva indotto la convenuta banca ad intimare, alla debitrice e alla garante, l'immediato rientro dall'esposizione debitoria. Stante il persistente inadempimento, la convenuta banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
2. Con l'atto di opposizione l'attrice ha eccepito la nullità parziale della fideiussione per violazione del divieto imposto dall'art.
4.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre 2005 che vieta l'acquisizione di ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese. L'attrice ha altresì eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza dei tassi di interesse, non risultando la percentuale applicata e non costituendo l'estratto conto ex art. 50 TUB prova idonea a dimostrare la pretesa creditoria vantata dalla banca. L'attrice ha pertanto concluso invocando la nullità della fideiussione e del decreto ingiuntivo e, in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, ridurre le somme eventualmente dovute in favore della banca.
3. La convenuta banca si è costituita, previamente invocando la concessione della provvisoria esecutorietà, in ragione della genericità delle contestazioni della opponente e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Quanto alla eccepita nullità della fideiussione, la convenuta ne ha contestato la fondatezza, invocando la piena validità della fideiussione prestata dall'attrice, posto che la norma che l'attrice assume violata non vieta la raccolta di ulteriori garanzie personali. Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza dei tassi e inidoneità della documentazione a sostegno della pretesa creditoria, la convenuta ha richiamato il compendio documentale depositato in atti e costituito dagli estratti conto, dagli scalari e dai documenti di sintesi, concludendo per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Fissata udienza per la trattazione, con assegnazione di termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza parte attrice ha offerto banco judicis la somma di euro 28.141,59, corrispondente all'80% dell'importo ingiunto. La causa è stata rinviata per consentire alle parti di coltivare le trattative. Alla successiva udienza, parte convenuta ha dato atto di non poter accettare l'assegno offerto dall'attrice, motivando con la necessità di instaurazione di una specifica procedura. È stata pertanto disposta la custodia dell'assegno presso la cassaforte di Cancelleria del Tribunale. Sciolta la riserva, è stata concessa la provvisoria esecutorietà e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata
4 fissata udienza di discussione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.. Nelle more, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società quale cessionaria Controparte_2 del credito litigioso facendo proprie le difese già svolte dalla banca convenuta. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, si deve osservare che, in corso di causa, parte opposta ha ceduto il credito oggetto della controversia alla costituitasi con Controparte_2 comparsa di intervento con cui ha fatto proprie le difese e le conclusioni già formulate da parte convenuta. Si è pertanto verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Successione che non comporta, ex se, l'estromissione dal giudizio del cedente a seguito dell'intervento in giudizio (o della chiamata in causa) del cessionario, in quanto ai fini di tale estromissione è necessario il consenso delle altre parti, condizione che non ricorre nel caso di specie, atteso che, per quanto la cessionaria avesse richiesto la estromissione della alienante, parte attrice si è opposta alla estromissione. A ciò consegue che, nonostante il processo prosegua tra le parti originarie, per quanto stabilito dall'art. 111 co. 1 c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante, ai sensi del comma 4 della norma, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Si deve peraltro precisare che parte intervenuta ha fornito la prova della propria legittimazione, depositando in atti il contratto di cessione, in cui è ricompreso il credito oggetto dell'odierno giudizio, specificamente indicato (doc. 2 fascicolo parte intervenuta). Conseguentemente non può ritenersi in discussione la legittimazione della terza intervenuta, fermo quanto innanzi esposto in riferimento alla successione ex art. 111 c.p.c.
6. L'opposizione è infondata e va rigettata. Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo mentre incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
6.1. E ciò anche nel caso in cui il creditore sia la banca opposta, che parimenti assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. In tal senso, si deve osservare che benchè nel procedimento monitorio l'estratto conto certificato costituisca elemento probatorio idoneo ad ottenere il decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione, tale documento non costituisce prova del credito azionato, pur potendo, secondo l'orientamento giurisprudenziale, rivestire carattere indiziario (C. Civ.
5 n. 21092/2016). Conseguentemente, la banca è tenuta a dimostrare la propria pretesa mediante la produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto e del contratto di conto corrente;
per l'effetto, nell'ambito del giudizio di opposizione, quale giudizio di merito in cui occorre valutare la pretesa azionata in sede monitoria, con la conseguenza che, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente può essere nondimeno condannata al pagamento del diverso saldo passivo di cui sia stata raggiunta la prova.
7. In conformità alle richiamate coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che parte convenuta opposta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in primo luogo, allegando e documentato i titoli contrattuali, intestati alla società EK s.r.l., dai quali discende la pretesa creditoria, segnatamente il contratto di conto corrente ordinario n.
8/330/2000472, stipulato il 27 ottobre 2021 (doc.
1.1. fascicolo parte opposta), il contratto di apertura di credito per anticipo fatture n. 8/2/100022, fino alla concorrenza di euro 200.000,00, assistito dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese, stipulato il 10 dicembre 2021 (doc.
1.2 fascicolo parte opposta) e il conto corrente ordinario n. 8/330/2000484, stipulato il 10 novembre 2021, su cui era regolata l'agevolazione creditizia concessa alla società (doc.
1.3 fascicolo parte opposta).
7.1. Risulta altresì la produzione della fideiussione prestata dall'odierna attrice in opposizione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dai predetti rapporti contrattuali (doc.
1.4 fascicolo parte opposta), fino all'importo massimo di euro 250.000,00. Del pari, risulta la produzione della sequenza degli estratti conto e degli scalari relativi ai due rapporti di conto corrente (docc. 3 e 4 fascicolo parte opposta). In considerazione del persistente inadempimento nel rimborso di tre fatture anticipate in favore della società debitrice principale, per l'importo di euro 141.404,80, la convenuta banca ha intimato vanamente il pagamento del dovuto anche alla garante (doc.
1.5 fascicolo parte opposta). 8. Parte opponente, dal canto suo, ha proposto due motivi di opposizione. Il primo, concerne l'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata. Nel dettaglio, deduce l'attrice che il contratto di apertura di credito per anticipo fatture è assistito dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese, fino all'80% dell'importo; l'assunzione di ulteriore garanzia personale da parte della banca, con la fideiussione acquisita dall'attrice, avrebbe pertanto violato il disposto dell'art.
4.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre 2005, che vieta l'assunzione di ulteriore garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, posto che la garanzia acquisita dalla banca, per quanto garanzia personale, rientra nella categoria delle garanzie bancarie, con conseguente nullità parziale della fideiussione prestata.
8.1. La contestazione è infondata. L'art.
4.4 del richiamato DM, nel prevedere il divieto di acquisizione di ulteriore garanzia, sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, fa espresso riferimento alle garanzie reale, assicurativa e bancaria; non rientra, pertanto nel novero delle garanzie escluse la garanzia personale che, peraltro, non può ritenersi inclusa tra quelle vietate per il sol fatto di essere stata prestata dall'attrice sottoscrivendo il modello predisposto dalla banca. Ciò che difatti rileva, ai fini dell'esclusione, è la differenza tra le due tipologie di garanzie, posto che la fideiussione è
6 prestata da soggetto privato, che con il suo patrimonio garantisce l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale, mentre la garanzia bancaria o assicurativa richiede l'intervento di intermediari finanziari o assicurativi;
in altri termini, la qualifica di garanzia come bancaria o assicurativa è riconducibile alla peculiare qualifica del soggetto che la presta. Il divieto non può pertanto ritenersi esteso alla garanzia di natura personale;
né la norma può ritenersi suscettibile di estensione analogica, stante la sua natura imperativa, con la conseguenza che, in conclusione, alcuna violazione del divieto di doppia garanzia può ritenersi sussistente nel caso di specie.
8.2. Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice contesta l'indeterminatezza degli interessi pattuiti, con riferimento ai due rapporti di conto corrente, atteso che con il ricorso monitorio, la convenuta banca aveva richiesto il pagamento di interessi al tasso convenzionale pattuito e difettando i documenti da cui risulti la percentuale del tasso applicati ai predetti rapporti. La doglianza è del tutto priva di fondamento, oltre che assolutamente generica. È appena il caso di evidenziare che, fermo restando quanto innanzi si è osservato, in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della convenuta opposta, per entrambi i rapporti di conto corrente, n. 8/330/2000472 e n. 8/330/2000484, la misura degli interessi specificamente applicata è desumibile dai documenti di sintesi depositati in atti e relativi a entrambi i rapporti di cui trattasi (doc. 5 fascicolo parte opposta).
8.3. A fronte della completezza della documentazione depositata dalla parte opposta, nei termini ridetti, la contestazione di parte opponente si appalesa del tutto generica, oltre che non supportata da idonee e specifiche allegazioni ed elementi probatori. L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Occorre altresì dare atto che parte opponente ha depositato assegno n. 0373394208-05, dell'importo di euro 28.141,59, tratto su , custodito CP_3 presso la cassaforte di Cancelleria;
non avendo parte convenuta accettato detto assegno, deve esserne pertanto disposta la restituzione all'attrice.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice soccombente sarà tenuta a rifondere alla convenuta banca in complessivi euro 7.052,00, oltre accessori come per legge. Quanto invece al rapporto processuale tra l'attrice e la società intervenuta, cessionaria del credito litigioso, le spese vanno integralmente compensate, stante la costituzione in giudizio dell'intervenuta avvenuta successivamente alla fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione, costituzione che, peraltro, nulla ha aggiunto alle difese già svolte da parte convenuta (C. App. Torino, n. 1132/2021).
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto
7 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 968/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 26 aprile 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del spese che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la società intervenuta
[...]
Controparte_2 dispone la restituzione, all'attrice, dell'assegno n. 0373394208-05, dell'importo di euro 28.141,59, tratto su , mandando la Cancelleria per i necessari incombenti. CP_3
Cuneo, 28 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1738/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussore conto corrente bancario promossa DA
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Clara Dompè come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Luca Jeantet, dell'Avv. Sara Margarita e dell'Avv. Mario Bovetti, come da procura in atti OPPOSTA NONCHÉ CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Marco Bertaso, Controparte_2 P.IVA_2 come da procura in atti INTERVENUTA
Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- Dato atto dell'avvenuta offerta banco judicis dell'importo di € 28.141,59 a mezzo assegno circolare intestato al Controparte_1 effettuata dalla sig.ra all'udienza del 14.02.2024
[...] Pt_1
In via principale
- Dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata il 21/12/2021 da
in favore di Parte_1 Controparte_1 per l'importo corrispondente alla quota coperta
[...] dal Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662
1 - Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 505 del 28/04/2023 – Tribunale di Cuneo – in questa sede opposto – dichiarare che non è debitrice del Parte_1 delle somme ingiunte Controparte_1
- Dichiarare altresì la nullità e/o illegittimità, con conseguente revoca, del decreto opposto perché l'ingiunzione al pagamento degli interessi è indeterminata ed indeterminabile, con violazione degli artt. 633-634 c.p.c.
- Disporre, conseguentemente, la restituzione dell'importo depositato in data 14.02.2024 tramite assegno circolare, in quanto non dovuto In via subordinata
- Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 505 del 28/04/2023 – Tribunale di Cuneo – in questa sede opposto – previa corretta quantificazione del debito garantito da Parte_1
– ridurre all'equo ed al giusto, anche all'esito degli accertamenti istruttori, eventuali somme denegatamene dalla stessa dovute al
CP_1 Controparte_1
- Disporre, conseguentemente, la restituzione degli importi, e/o di quella parte degli importi già versati banco iudicis che risulteranno non dovuti In ogni caso
-Qualora controparte non faccia richiesta di assegnazione dell'importo offerto banco judicis, disporre la restituzione dell'assegno depositato in data 14.02.2024 alla sig.ra
[...]
Parte_1
- Col favore delle spese di lite e di giudizio
PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale,
contrariis rejectis,
riservata l'ammissione di ogni eventuale e successiva istanza e/o deduzio- ne istruttoria con il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c.,
- in via preliminare
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del de- creto ingiuntivo n. 968/2023;
in subordine, emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecu- tiva ai sensi dell'art. 186ter c.p.c.;
- nel merito ed in via subordinata
respingere siccome infondate tutte le domande proposte dalla signora
[...] con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in Parte_2 data 30 giugno 2023, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
2 conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 968/2023 reso dal Tribunale di Cuneo;
- nel merito, in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, an- che parziale, delle contestazioni avversarie
dichiarare, in ogni caso tenute e, per l'effetto, condannare la signora
[...]
al pagamento della somma di euro 140.977,37 ov- Parte_2 vero la diversa, anche maggiore o minore, somma accertanda in corso di causa, se del caso da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi al tasso convenzionale pattuito ed a quelli moratori entro i limiti di legge dal 25 marzo 2023 al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P.
PARTE INTERVENUTA
- in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 968/2023 per l'importo vantato dall'odierna creditrice Controparte_2 in subordine, emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186ter c.p.c pari all'importo vantato dall'odierna creditrice Controparte_2
- nel merito ed in via subordinata respingere siccome infondate tutte le domande proposte dalla signora Parte_1 con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 30 giugno 2023, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 968/2023 reso dal Tribunale di Cuneo per l'importo vantato dall'odierna creditrice Controparte_2
- nel merito, in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle contestazioni avversarie dichiarare, in ogni caso tenute e, per l'effetto, condannare la signora Parte_1 al pagamento della somma di euro Euro 28.643,47 ovvero la diversa, anche maggiore o minore, somma accertanda in corso di causa, se del caso da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi al tasso convenzionale pattuito ed a quelli moratori entro i limiti di legge dal 25 marzo 2023 al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 968/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 26 aprile 2023, con cui è stata ingiunta di pagare, nella qualità di garante della società EK s.r.l. in liquidazione, la somma
3 di euro 140.977,37, oltre interessi e spese. La pretesa creditoria vantata dalla opposta si fonda su rapporti bancari intestati alla società debitrice principale EK s.r.l., di cui l'attrice si era resa garante, fino alla concorrenza della somma di euro 250.000,00. Nel dettaglio, trattasi di un contratto di conto corrente acceso in data 27 ottobre 2021 e di un'apertura di credito per anticipo fatture fino alla concorrenza di euro 200.000,00, concessa in data 10 dicembre 2021 e ulteriore conto corrente su cui era regolato tale rapporto;
l'apertura di credito era altresì assistita dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese. Relativamente a quest'ultimo rapporto, in pari data, è stata prestata fideiussione da parte dell'attrice, fino alla concorrenza di euro 250.000,00. Il mancato rimborso di tre fatture anticipate in favore della società intestataria dei rapporti, per l'importo di euro 141.404,80, aveva indotto la convenuta banca ad intimare, alla debitrice e alla garante, l'immediato rientro dall'esposizione debitoria. Stante il persistente inadempimento, la convenuta banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
2. Con l'atto di opposizione l'attrice ha eccepito la nullità parziale della fideiussione per violazione del divieto imposto dall'art.
4.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre 2005 che vieta l'acquisizione di ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese. L'attrice ha altresì eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza dei tassi di interesse, non risultando la percentuale applicata e non costituendo l'estratto conto ex art. 50 TUB prova idonea a dimostrare la pretesa creditoria vantata dalla banca. L'attrice ha pertanto concluso invocando la nullità della fideiussione e del decreto ingiuntivo e, in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, ridurre le somme eventualmente dovute in favore della banca.
3. La convenuta banca si è costituita, previamente invocando la concessione della provvisoria esecutorietà, in ragione della genericità delle contestazioni della opponente e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Quanto alla eccepita nullità della fideiussione, la convenuta ne ha contestato la fondatezza, invocando la piena validità della fideiussione prestata dall'attrice, posto che la norma che l'attrice assume violata non vieta la raccolta di ulteriori garanzie personali. Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza dei tassi e inidoneità della documentazione a sostegno della pretesa creditoria, la convenuta ha richiamato il compendio documentale depositato in atti e costituito dagli estratti conto, dagli scalari e dai documenti di sintesi, concludendo per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Fissata udienza per la trattazione, con assegnazione di termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza parte attrice ha offerto banco judicis la somma di euro 28.141,59, corrispondente all'80% dell'importo ingiunto. La causa è stata rinviata per consentire alle parti di coltivare le trattative. Alla successiva udienza, parte convenuta ha dato atto di non poter accettare l'assegno offerto dall'attrice, motivando con la necessità di instaurazione di una specifica procedura. È stata pertanto disposta la custodia dell'assegno presso la cassaforte di Cancelleria del Tribunale. Sciolta la riserva, è stata concessa la provvisoria esecutorietà e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata
4 fissata udienza di discussione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.. Nelle more, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società quale cessionaria Controparte_2 del credito litigioso facendo proprie le difese già svolte dalla banca convenuta. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, si deve osservare che, in corso di causa, parte opposta ha ceduto il credito oggetto della controversia alla costituitasi con Controparte_2 comparsa di intervento con cui ha fatto proprie le difese e le conclusioni già formulate da parte convenuta. Si è pertanto verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Successione che non comporta, ex se, l'estromissione dal giudizio del cedente a seguito dell'intervento in giudizio (o della chiamata in causa) del cessionario, in quanto ai fini di tale estromissione è necessario il consenso delle altre parti, condizione che non ricorre nel caso di specie, atteso che, per quanto la cessionaria avesse richiesto la estromissione della alienante, parte attrice si è opposta alla estromissione. A ciò consegue che, nonostante il processo prosegua tra le parti originarie, per quanto stabilito dall'art. 111 co. 1 c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante, ai sensi del comma 4 della norma, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Si deve peraltro precisare che parte intervenuta ha fornito la prova della propria legittimazione, depositando in atti il contratto di cessione, in cui è ricompreso il credito oggetto dell'odierno giudizio, specificamente indicato (doc. 2 fascicolo parte intervenuta). Conseguentemente non può ritenersi in discussione la legittimazione della terza intervenuta, fermo quanto innanzi esposto in riferimento alla successione ex art. 111 c.p.c.
6. L'opposizione è infondata e va rigettata. Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo mentre incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
6.1. E ciò anche nel caso in cui il creditore sia la banca opposta, che parimenti assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. In tal senso, si deve osservare che benchè nel procedimento monitorio l'estratto conto certificato costituisca elemento probatorio idoneo ad ottenere il decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione, tale documento non costituisce prova del credito azionato, pur potendo, secondo l'orientamento giurisprudenziale, rivestire carattere indiziario (C. Civ.
5 n. 21092/2016). Conseguentemente, la banca è tenuta a dimostrare la propria pretesa mediante la produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto e del contratto di conto corrente;
per l'effetto, nell'ambito del giudizio di opposizione, quale giudizio di merito in cui occorre valutare la pretesa azionata in sede monitoria, con la conseguenza che, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente può essere nondimeno condannata al pagamento del diverso saldo passivo di cui sia stata raggiunta la prova.
7. In conformità alle richiamate coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che parte convenuta opposta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in primo luogo, allegando e documentato i titoli contrattuali, intestati alla società EK s.r.l., dai quali discende la pretesa creditoria, segnatamente il contratto di conto corrente ordinario n.
8/330/2000472, stipulato il 27 ottobre 2021 (doc.
1.1. fascicolo parte opposta), il contratto di apertura di credito per anticipo fatture n. 8/2/100022, fino alla concorrenza di euro 200.000,00, assistito dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese, stipulato il 10 dicembre 2021 (doc.
1.2 fascicolo parte opposta) e il conto corrente ordinario n. 8/330/2000484, stipulato il 10 novembre 2021, su cui era regolata l'agevolazione creditizia concessa alla società (doc.
1.3 fascicolo parte opposta).
7.1. Risulta altresì la produzione della fideiussione prestata dall'odierna attrice in opposizione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dai predetti rapporti contrattuali (doc.
1.4 fascicolo parte opposta), fino all'importo massimo di euro 250.000,00. Del pari, risulta la produzione della sequenza degli estratti conto e degli scalari relativi ai due rapporti di conto corrente (docc. 3 e 4 fascicolo parte opposta). In considerazione del persistente inadempimento nel rimborso di tre fatture anticipate in favore della società debitrice principale, per l'importo di euro 141.404,80, la convenuta banca ha intimato vanamente il pagamento del dovuto anche alla garante (doc.
1.5 fascicolo parte opposta). 8. Parte opponente, dal canto suo, ha proposto due motivi di opposizione. Il primo, concerne l'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata. Nel dettaglio, deduce l'attrice che il contratto di apertura di credito per anticipo fatture è assistito dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese, fino all'80% dell'importo; l'assunzione di ulteriore garanzia personale da parte della banca, con la fideiussione acquisita dall'attrice, avrebbe pertanto violato il disposto dell'art.
4.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre 2005, che vieta l'assunzione di ulteriore garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, posto che la garanzia acquisita dalla banca, per quanto garanzia personale, rientra nella categoria delle garanzie bancarie, con conseguente nullità parziale della fideiussione prestata.
8.1. La contestazione è infondata. L'art.
4.4 del richiamato DM, nel prevedere il divieto di acquisizione di ulteriore garanzia, sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, fa espresso riferimento alle garanzie reale, assicurativa e bancaria; non rientra, pertanto nel novero delle garanzie escluse la garanzia personale che, peraltro, non può ritenersi inclusa tra quelle vietate per il sol fatto di essere stata prestata dall'attrice sottoscrivendo il modello predisposto dalla banca. Ciò che difatti rileva, ai fini dell'esclusione, è la differenza tra le due tipologie di garanzie, posto che la fideiussione è
6 prestata da soggetto privato, che con il suo patrimonio garantisce l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale, mentre la garanzia bancaria o assicurativa richiede l'intervento di intermediari finanziari o assicurativi;
in altri termini, la qualifica di garanzia come bancaria o assicurativa è riconducibile alla peculiare qualifica del soggetto che la presta. Il divieto non può pertanto ritenersi esteso alla garanzia di natura personale;
né la norma può ritenersi suscettibile di estensione analogica, stante la sua natura imperativa, con la conseguenza che, in conclusione, alcuna violazione del divieto di doppia garanzia può ritenersi sussistente nel caso di specie.
8.2. Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice contesta l'indeterminatezza degli interessi pattuiti, con riferimento ai due rapporti di conto corrente, atteso che con il ricorso monitorio, la convenuta banca aveva richiesto il pagamento di interessi al tasso convenzionale pattuito e difettando i documenti da cui risulti la percentuale del tasso applicati ai predetti rapporti. La doglianza è del tutto priva di fondamento, oltre che assolutamente generica. È appena il caso di evidenziare che, fermo restando quanto innanzi si è osservato, in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della convenuta opposta, per entrambi i rapporti di conto corrente, n. 8/330/2000472 e n. 8/330/2000484, la misura degli interessi specificamente applicata è desumibile dai documenti di sintesi depositati in atti e relativi a entrambi i rapporti di cui trattasi (doc. 5 fascicolo parte opposta).
8.3. A fronte della completezza della documentazione depositata dalla parte opposta, nei termini ridetti, la contestazione di parte opponente si appalesa del tutto generica, oltre che non supportata da idonee e specifiche allegazioni ed elementi probatori. L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Occorre altresì dare atto che parte opponente ha depositato assegno n. 0373394208-05, dell'importo di euro 28.141,59, tratto su , custodito CP_3 presso la cassaforte di Cancelleria;
non avendo parte convenuta accettato detto assegno, deve esserne pertanto disposta la restituzione all'attrice.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice soccombente sarà tenuta a rifondere alla convenuta banca in complessivi euro 7.052,00, oltre accessori come per legge. Quanto invece al rapporto processuale tra l'attrice e la società intervenuta, cessionaria del credito litigioso, le spese vanno integralmente compensate, stante la costituzione in giudizio dell'intervenuta avvenuta successivamente alla fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione, costituzione che, peraltro, nulla ha aggiunto alle difese già svolte da parte convenuta (C. App. Torino, n. 1132/2021).
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto
7 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 968/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 26 aprile 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del spese che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la società intervenuta
[...]
Controparte_2 dispone la restituzione, all'attrice, dell'assegno n. 0373394208-05, dell'importo di euro 28.141,59, tratto su , mandando la Cancelleria per i necessari incombenti. CP_3
Cuneo, 28 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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