Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 4
L'azione di risarcimento del danno e l'azione di garanzia impropria nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile possono essere proposte in giudizi separati, non essendo configurabile rispetto ad esse un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (art. 102 cod. proc. civ.), ma, una volta che la garanzia impropria sia stata fatta valere dal responsabile mediante chiamata in causa dell'assicuratore nel giudizio risarcitorio, si instaura una situazione di litisconsorzio processuale per dipendenza di una causa dall'altra che nei giudizi di impugnazione determina l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. Ne consegue che l'assicuratore, chiamato ad integrare il contraddittorio nel giudizio per cassazione, può proporre impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., con la facoltà di investire anche i capi della sentenza non oggetto del ricorso principale (e cioè, nella specie, non solo i capi relativi alla responsabilità dell'assicurato, ma anche quelli relativi alla sussistenza e ai limiti della garanzia assicurativa).
Come di desume dal breve termine fissato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'assicuratore, per non incorrere nella responsabilità per "mala gestio" deve attivarsi per assumere dati obiettivi (desunti dagli atti processuali o da altri fonti) che consentano di valutare la sussistenza o meno della responsabilità, effettiva o presunta dell'assicurato, nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, e, in caso positivo, di provvedere senza ritardo, e, nel caso di mancato tempestivo adempimento della garanzia assicurativa, rimane onerato, in base ai principi di cui all'art. 1218 cod. civ., della prova della non imputabilità del ritardo.
Al fine di evitare la duplicazione delle voci risarcitorie, il ritardo nella erogazione di somme dovute a titolo di risarcimento per equivalente del danno da fatto illecito deve essere risarcito liquidando interessi che non vanno computati globalmente sulla somma corrispondente al valore del bene perduto attualizzato al momento del versamento e con decorrenza dalla data del fatto lesivo, ma calcolati con decorrenza dai singoli momenti (da determinarsi dal giudice di merito con riferimento alle specifiche circostanze) di incremento nominale della somma secondo prescelti indici di rivalutazione, oppure determinati sulla base di un indice medio di rivalutazione della somma.
A norma dell'art. 2952 cod. civ., nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. (Nella specie, in relazione ad azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilità cosiddetta ultramassimale per "mala gestio" dell'assicuratore, la S.C. - correggendo la motivazione della sentenza impugnata - ha escluso la fondatezza della tesi della società assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa - durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio - aveva comunicato all'assicurato di avere erogato agli aventi diritto l'intero massimale).
Commentario • 1
- 1. Risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
I. Introduzione In caso di risarcimento del danno per debiti di valore (p.es. in caso di incidente stradale; sulla distinzione su debiti di valore e debiti di valuta cfr. infra) la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l?importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati
- Dott. Manfredo GROSSI, Presidente;
- " Giovanni Silvio COCO, Consigliere;
- " Francesco SABATINI, " rel. ;
- " Antonio SEGRETO, "
- " Alfonso AMATUCCI, "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi:
n. 3408/97 proposto da
BU BE, elett. dom. in Pomezia, via Pier Crescenzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giacinto Bufo che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
OC SA RD AR ZI, RD SS e RD ME, elett. dom. in Roma, via F. Paulucci dè Calboli n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tosatti che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrenti nonché
LA NATIONALE s.p.a.
intimata n. 17293/98 proposto da
LA NATIONALE s.p.a., compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni in persona dell'amministratore delegato Salvy Dominique rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Emilio Gatta con studio in Rocca di Papa, corso Costituente n. 35
ricorrente incidentale contro
OC SA, RD AR ZI, RD SS e RD ME
intimati nonché
BU BE come sopra elett. dom., rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente
avverso la sentenza n. 697 in data 15.12.1995 - 22.2.1996 della Corte di Appello di Roma (r.g. n. 143/94). Udita nella pubblica udienza del 21 gennaio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il SS l'avv. Giacinto Bufo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale. È comparso per la OL ed i DI l'avv. Giuseppe Tosatti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale. È comparso per La AL l'avv. Emilio Gatta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Umberto Apice, che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 marzo 1979, a seguito di incidente stradale, morì AR DI: evento del quale, con sentenza passata in giudicato, fu riconosciuto responsabile, a titolo di omicidio colposo TO SS, che fu condannato oltre che alla pena di giustizia, al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti civili RO OL vedova della vittima, e figli MA IA SS ed LI DI. A tutti costoro la società La AL, assicuratrice del veicolo investitore, versò la somma di lire 20.000.000 corrispondente all'intero massimale. Con atto di citazione, notificato il 9.9.1988, la OL e figli, tanto premesso, e premesso altresì che la somma come sopra loro erogata non copriva l'intero ammontare del danno subito convennero il SS dinanzi al Tribunale di Velletri e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni ulteriori.
Il convenuto impugnò la domanda e chiese, ed ottenne di essere autorizzato a chiamare in garanzia la società assicuratrice, la quale, a sua volta costituitasi affermò che null'altro era da essa dovuto.
Con sentenza dell'11 maggio 1993 l'adito Tribunale respinse la domanda attrice ritenendo che il danno era già stato interamente risarcito dalla compagnia d'assicurazione .
Tale decisione fu impugnata, in via principale dalla OL e figli e in via incidentale, dal SS e dalla AL. Con sentenza, depositata il 22 febbraio 1996, ora gravata, la Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto dovuto agli appellanti principali il risarcimento del solo danno morale, che ha determinato, alla data della stessa decisione, in lire 50.000.000 per la OL, in lire 30.000.000 ciascuna per MA IA ed LI DI ed in lire 20.000.000 per SS DI;
detratte quindi dalla suindicata somma di lire 50.000.000 quella già corrisposta di lire 20.000.000 e rivalutata in lire 27.389.000 (con rivalutazione in lire 15.389.000 al 1983, della somma di lire 8.000.000 cui ha sommato le ulteriori lire 12.000.000 erogate nello stesso anno) ha condannato il SS a pagare alla OL la somma di lire 34.611.000 ed al figli le somme di cui sopra, oltre, per tutti, gli interessi legali dal fatto al saldo. Ha, infine, condannato la società assicuratrice a pagare al SS la somma di lire 77.636.000, oltre gli interessi dal fatto al saldo, subordinatamente, peraltro, al pagamento, da parte del SS, delle somme di cui innanzi in favore degli appellanti principali, osservando al riguardo che era infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla predetta, e che, avendo questa pagato con ingiustificato ritardo le somme da essa dovute in forza del rapporto assicurativo, a ragione il SS aveva avanzato domanda di mala gestio.
Per la cassazione di tale decisione quest'ultimo - dato atto di aver separatamente richiesto la correzione degli errori materiali contenuti in sentenza - ha proposto ricorso, affidato ad unico complesso motivo, nei confronti della OL e del DI al quale costoro resistono con controricorso poi illustrato con memoria Con ordinanza del 9 luglio 1998 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della società assicuratrice, ed a tanto ha provveduto il SS con atto notificato il 15 luglio successivo . Con atto notificato il 5-6 ottobre 1998 la società ha quindi proposto ricorso incidentale tardivo: inammissibile, secondo il SS, come questi ha eccepito nel relativo controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. Preliminare appare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata nel relativo controricorso dal SS il quale osserva, al riguardo, che, dovendo qualificarsi il rapporto tra lo stesso e la AL, non investito dal ricorso principale, come di garanzia impropria in quanto basato su titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda attrice, si verte in tema di cause scindibili, e da ciò trae che l'art. 334 c.p.c. non è applicabile nella specie e che pertanto il ricorso incidentale è inammissibile per tardività. Osserva la Corte che ai sensi del primo comma del citato art. 334, l'impugnazione incidentale tardiva è consentita oltre che alle parti, contro le quali è stata proposta impugnazione, anche a quelle che, come nella specie la AL, sono state chiamate ad integrare il contraddittorio a norma del precedente art. 331: in forza del quale, allorquando non tutte le partì del precedente grado di giudizio siano state citate in quello di impugnazione, deve essere disposta, ove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse mentre, nella stessa ipotesi ed in cause, invece, scindibili, il successivo art. 332 richiede la notificazione dell'atto di impugnazione anche alle parti non citate purché l'impugnazione non sia preclusa od esclusa. Nella specie, oggetto dell'unico giudizio sono due azioni distinte: una, di liquidazione del danno, già definitivamente ma genericamente accertato in sede penale, esercitata dalla vedova e dai figli della vittima contro il solo responsabile SS e l'altra, di garanzia impropria, avanzata da quest'ultimo, nella sua veste di assicurato, contro il proprio assicuratore.
Orbene, è vero che in tal caso non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art.102 c.p.c. (da ultimo, in tal senso, in motivazione, Cass. 20.2.1998
n. 1784) dal momento che le due cause ben avrebbero potuto essere proposte in separati giudizi, e, tuttavia, la garanzia impropria, come sopra volontariamente e legittimamente (Cass. 30.5.1995 n. 6074) fatta valere dallo stesso responsabile ai sensi dell'art. 106 c.p.c., importa l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza dell'una causa dall'altra ed una situazione di litisconsorzio processuale - per la quale provvede egualmente l'art. 331 citato -, come, del resto, si desume dallo stesso dispositivo della sentenza impugnata, la quale ha condannato l'attuale ricorrente incidentale a rivalere il SS della stessa somma per la quale costui ha riportato condanna a favore dei congiunti della vittima subordinatamente all'effettivo versamento della somma stessa.
Era conseguentemente consentito alla AL, legittimamente citata ai sensi del menzionato art. 331, proporre impugnazione incidentale tardiva a norma del successivo art. 334, ne' rileva che essa investa capi in parte (primo e secondo motivo) diversi da quelli oggetto del ricorso principale, dal momento che detta impugnazione trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza impugnata (da ultimo, Cass.
6.2.1997 n. 1113 e 10.9.1997 n. 8880).
3. Con il primo motivo del suddetto ricorso incidentale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2952 c.c. ed afferma che trovando applicazione in materia assicurativa, la prescrizione annuale di cui a quest'ultima norma, e non già quella prevista dal precedente art. 2947, come invece hanno erroneamente ritenuto i giudici del merito, alla data di notificazione della chiamata in garanzia (16.2.1989) era abbondantemente maturato tale termine, a suo dire decorrente dal 17.11.1983, data della raccomandata con la quale esso assicuratore aveva comunicato al proprio assicurato di aver erogato agli aventi diritto l'intero massimale.
Osserva la Corte che legittimamente i giudici del merito hanno disatteso l'eccezione e, tuttavia la relativa motivazione deve essere corretta nei sensi di seguito precisati, a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c.
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione, previsto dall'art. 2952 c.c., decorre infatti, a norma del terzo comma di detto articolo, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Questa, nella specie, è stata esercitata il 9.9.1988, talché alla data del 16.2.1989, di notificazione della chiamata in garanzia, il termine annuale non era ancora decorso.
Anche, poi, a voler far riferimento - stante la medesimezza dell'azione (Cass. 16.4.1997 n. 3278) -, quale dies a quo, alla costituzione di parte civile avvenuta nel giudizio penale, l'effetto sospensivo, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido od esigibile (ovvero il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto: ipotesi che nella specie non viene però in considerazione), disposto dal quarto comma dello stesso art. 2952 con riferimento alla comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta (comunicazione che, riguardo alla costituzione di parte civile, è incontroverso sia stata effettuata dal momento che, con il successivo motivo, lo stesso assicuratore fa espresso riferimento, quanto al versamento del primo rateo di lire 8.000.000 alla sentenza penale di primo grado), renderebbe egualmente infondata l'eccezione Erratamente, pertanto la ricorrente si richiama invece alla propria comunicazione del 17.11.1983.
4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la stessa ricorrente allega, quanto all'avvenuto riconoscimento della propria mala gestio, violazione di legge e vizio di motivazione: pur ammettendo di aver corrisposto come la Corte territoriale ha evidenziato la provvisionale nel 1980 ed erogato poi il residuo massimale il 27.10.1983, dopo la sentenza del Tribunale penale, affermativa di responsabilità, ma prima ancora dell'esito del giudizio di appello, nega e in ciò potesse ravvisarsi una propria responsabilità.
Osserva la Corte che il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia una presunta violazione di legge, dal momento che esso non indica la norma asseritamente violata, e che è parimenti inammissibile, in quanto sostanzialmente diretto ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, nella parte in cui denuncia un preteso ma in realtà insussistente, vizio motivazionale.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la mala gestio - la quale configura, nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato in rem propriam conferito dal primo al secondo per la gestione della lite - non richiede infatti la definizione del procedimento penale, dal momento che il breve termine fissato dall'art. 22 legge 24.12.1969 n. 990, a pena di improponibilità dell'azione diretta contro l'assicuratore (da ultimo, Cass. 20.6.1997 n. 5531) impone a quest'ultimo di attivarsi per assumere anche ma non necessariamente dagli atti processuali dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità, effettiva o presunta (art. 2054 c.c.), dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e in caso affermativo di provvedere senza ritardo (Cass.
5.3.1994 n. 2177 e 9.1.1990 n. 7).
Nella specie l'assicuratore ricorrente pur riconoscendo l'obiettivo ritardo con il quale mise a disposizione degli aventi diritto il massimale il secondo rateo del quale esso erogò ad oltre quattro anni dall'evento mortale), mira a discolparsene invocando l'iter complessivo del procedimento penale: fatto, come detto, di per sè irrilevante e che non integra comunque la prova, a carico dello stesso assicuratore (Cass. nn. 2177/94 e 7/90, citate), tenutovi ai sensi dell'art. 1218 c.c., della non imputabilità al medesimo del ritardo stesso.
Accertare, peraltro e se ricorra o meno tale responsabilità, è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e nella specie non sindacabile stante l'adeguata, ancorché sintetica motivazione.
5. Con l'unico complesso motivo del ricorso principale si denuncia, quanto alla liquidazione del danno morale, la violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. e dei principi generali dell'ordinamento In tema di risarcimento, nonché vizio di motivazione su punti decisivi: le censure investono l'ammontare del risarcimento e la data alla quale il danno è stato liquidato, il parziale riconoscimento della rivalutazione monetaria del massimale corrisposto dall'assicuratore e detratto da detta liquidazione, ed infine il calcolo degli interessi legali. Analoghe censure svolge su tali punti la ricorrente incidentale con il terzo quarto e quinto motivo del proprio ricorso censure che, pertanto, vanno esaminate unitamente a quelle del ricorso principale.
Esse sono fondate nei limiti di seguito indicati.
La liquidazione del danno morale legittimamente avvenuta in via equitativa, è rimessa al giudice del merito ed è nella specie adeguatamente motivata, dal che segue che il relativo ammontare non è qui sindacabile.
Del pari legittimamente lo stesso giudice ha fatto riferimento ai valori monetari dell'epoca della decisione: poiché, nei debiti di valore il risarcimento per equivalente non può prescindere, perché esso sia effettivo e non nominale, dal potere d'acquisto della moneta, notoriamente non costante nel tempo allorquando come nella specie - nella quale, in primo grado, la domanda era stata respinta - si proceda alla liquidazione per la prima volta con la sentenza definitiva del giudizio di appello, ben può il giudice riferirsi direttamente ai valori monetari della data della decisione stessa, invece che, come avrebbe egualmente e legittimamente potuto a data precedente (quella, ad esempio, dell'evento dannoso) per poi disporre secondo costante giurisprudenza (da ultimo Cass. 25.9.1997 n. 9396) la rivalutazione monetaria fino alla data della decisione di secondo grado.
Dovendo detrarsi dalle somme, così legittimamente liquidate, il massimale erogato dalla compagnia d'assicurazione, al fine di rendere omogenee le due voci lo stesso massimale non poteva, però, non essere a sua volta rivalutato alla stessa data della decisione: il che è avvenuto parzialmente, e fino al 1983 (dodici anni prima della sentenza di appello) per il rateo di otto milioni, erogato nel 1980, e non è invece affatto avvenuto per il saldo di lire 12.000.000, corrisposto nello stesso anno 1983.
Parimenti illegittimo è il riconoscimento degli interessi legali senza alcun correttivo ed a decorrere dalla data del fatto sulle somme liquidate, dal momento che non è consentita la duplicazione di voci risarcitorie, ed il ritardo nella erogazione della somma effettivamente dovuta . anche a ristoro del solo danno morale, deve invece essere risarcito liquidando interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze da apprezzare da parte del giudice del rinvio) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ad indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio (Cass. sez. un. 17.2.1995 n. 1712 e, da ultimo, I sez. 17.9.1997 n. 9252). In tali sensi i motivi in esame dei ricorsi sono fondati, ed il loro accoglimento comporta la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte territoriale, la quale si atterrà ai criteri dianzi enunciati - ed in particolare rivaluterà le somme corrisposte dall'assicuratore a decorrere dalle date di erogazione e fino a quella di liquidazione del danno morale, e provvederà poi in ordine agli interessi legali nei sensi di cui sopra - e, all'esito regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie per quanto di ragione gli altri motivi dello stesso ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 21 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999