Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4156
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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Massime4

L'azione di risarcimento del danno e l'azione di garanzia impropria nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile possono essere proposte in giudizi separati, non essendo configurabile rispetto ad esse un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (art. 102 cod. proc. civ.), ma, una volta che la garanzia impropria sia stata fatta valere dal responsabile mediante chiamata in causa dell'assicuratore nel giudizio risarcitorio, si instaura una situazione di litisconsorzio processuale per dipendenza di una causa dall'altra che nei giudizi di impugnazione determina l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. Ne consegue che l'assicuratore, chiamato ad integrare il contraddittorio nel giudizio per cassazione, può proporre impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., con la facoltà di investire anche i capi della sentenza non oggetto del ricorso principale (e cioè, nella specie, non solo i capi relativi alla responsabilità dell'assicurato, ma anche quelli relativi alla sussistenza e ai limiti della garanzia assicurativa).

Come di desume dal breve termine fissato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'assicuratore, per non incorrere nella responsabilità per "mala gestio" deve attivarsi per assumere dati obiettivi (desunti dagli atti processuali o da altri fonti) che consentano di valutare la sussistenza o meno della responsabilità, effettiva o presunta dell'assicurato, nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, e, in caso positivo, di provvedere senza ritardo, e, nel caso di mancato tempestivo adempimento della garanzia assicurativa, rimane onerato, in base ai principi di cui all'art. 1218 cod. civ., della prova della non imputabilità del ritardo.

Al fine di evitare la duplicazione delle voci risarcitorie, il ritardo nella erogazione di somme dovute a titolo di risarcimento per equivalente del danno da fatto illecito deve essere risarcito liquidando interessi che non vanno computati globalmente sulla somma corrispondente al valore del bene perduto attualizzato al momento del versamento e con decorrenza dalla data del fatto lesivo, ma calcolati con decorrenza dai singoli momenti (da determinarsi dal giudice di merito con riferimento alle specifiche circostanze) di incremento nominale della somma secondo prescelti indici di rivalutazione, oppure determinati sulla base di un indice medio di rivalutazione della somma.

A norma dell'art. 2952 cod. civ., nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. (Nella specie, in relazione ad azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilità cosiddetta ultramassimale per "mala gestio" dell'assicuratore, la S.C. - correggendo la motivazione della sentenza impugnata - ha escluso la fondatezza della tesi della società assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa - durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio - aveva comunicato all'assicurato di avere erogato agli aventi diritto l'intero massimale).

Commentario1

  • 1Risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessi
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    I. Introduzione In caso di risarcimento del danno per debiti di valore (p.es. in caso di incidente stradale; sulla distinzione su debiti di valore e debiti di valuta cfr. infra) la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l?importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4156
Data del deposito : 26 aprile 1999

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