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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/04/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
V.G. n. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Marina Rossi Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 785/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Assab, 1
), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
CALUSSI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Assab, 1;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 22/03/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/03/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre 2) Il padre corrisponderà, come sempre fatto sin dall'anno 2014, la somma di €. 150,00 a favore della sig.ra a Parte_1
titolo di mantenimento ordinario della figlia . Somma da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 gli indici Istat 3) L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% da parte della sig.ra senza necessità di ulteriori consensi da parte del sig. che Parte_1 CP_1
si dichiara disponibile a rilasciarlo laddove richiesto. 4) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo
d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Arezzo da intendersi parte integrante del presente atto. 5) Le altre spese straordinarie al 50% ciascuno se preventivamente concordate.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 22/03/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Marina Rossi Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 785/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Assab, 1
), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
CALUSSI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Assab, 1;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 22/03/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/03/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre 2) Il padre corrisponderà, come sempre fatto sin dall'anno 2014, la somma di €. 150,00 a favore della sig.ra a Parte_1
titolo di mantenimento ordinario della figlia . Somma da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 gli indici Istat 3) L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% da parte della sig.ra senza necessità di ulteriori consensi da parte del sig. che Parte_1 CP_1
si dichiara disponibile a rilasciarlo laddove richiesto. 4) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo
d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Arezzo da intendersi parte integrante del presente atto. 5) Le altre spese straordinarie al 50% ciascuno se preventivamente concordate.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 22/03/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni