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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2320 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
), con l'avv. GUERRIERI EMANUELE;
P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO Controparte_1 P.IVA_2
MANLIO; resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-
000104719 e n. OI-001768519 emesse dalla sede di CP_1 CP_1
deducendone la nullità per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, la prescrizione del credito sanzionatorio e la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto fondate sui medesimi atti di accertamento su cui si fondano le ordinanze-ingiunzione n. OI-001771027 e OI-001768519, già impugnate nel giudizio n. 1653/2023 r.g.
L' si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le ordinanze erano state regolarmente notificate nei mesi di marzo e luglio 2024.
***
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 35 co. 4 l. 689/1989 prevede che l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa per l'omissione del versamento di contributi (quali sono quelle qui opposte) deve essere proposta “nel termine di cui all'art. 22”. Tale disposizione, come modificata dal d.lgs. 150/2011, non prevede più alcun termine, limitandosi a rinviare all'art. 6 del medesimo d.lgs. Da ciò non può certo desumersi la libera proponibilità dell'opposizione, perché l'esistenza di un termine di decadenza risulta tuttora dall'art. 35.
Tale rinvio deve quindi essere necessariamente qualificato come rinvio fisso, ossia avente ad oggetto non la fonte, ma la disposizione com'era all'epoca in cui il rinvio fu fatto, ed insensibile alle sue successive modifiche. L'opposizione va quindi tuttora proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 22 prima della modifica ad opera del d.lgs. 150/2011. Peraltro, l'alternativa sarebbe quella di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 6 co. 6 d.lgs.
150/2011 tramite un doppio rinvio.
Pagina 2 di 3 Ciò posto, non è contestato e comunque risulta dalla documentazione prodotta dall' che le ordinanze opposte sono state notificate, CP_1
rispettivamente, nel marzo e nel luglio del 2024. Conseguentemente, il ricorso, depositato il 6.9.2024, è tardivo.
Non è applicabile la sospensione feriale invocata dal ricorrente, perché la controversia rientra tra quelle per cui l'art. 3 l. 742/1969 esclude la sospensione feriale (C. S.U. 2145/2021).
La questione di ammissibilità del ricorso è preliminare rispetto a quella di giudicato, perché quest'ultima, secondo la migliore dottrina, è eccezione di merito, attenendo al modo d'essere (o non essere) del diritto sostanziale oggetto del giudizio;
fermo che tale eccezione potrà ben farsi valere con l'opposizione all'esecuzione che l' dovesse CP_1
intraprendere sulla base delle ordinanze qui opposte, evidenziandosi comunque che le ordinanze qui opposte hanno ad oggetto il medesimo illecito oggetto delle precedenti, ossia il mancato versamento delle ritenute previdenziali nel 2018, che è illecito unico per ciascuna annualità e dunque non è possibile emettere più di una ordinanza per ciascun anno solare (e peraltro l'ordinanza OI-000104719 è espressamente emessa “in rettifica” dell'ordinanza OI-001771027).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano considerando che la causa è stata decisa in prima “udienza”.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 900 oltre iva CP_1
cpa rimborso spese forfetario al 15%.
24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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