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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella
AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1595/23 R.G. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
NC RI FE in forza di procura in atti
Parte OPPONENTE
E
quale mandataria della in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo lrpt rapp.ta e difesa dall' avv Roberto Pietro Sidoti in forza di procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 31.10.25 in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio assegnato al giudice dott. Masetti successivamente con ordine di servizio n 95 /23 del Presidente del Tribunale perveniva all'udienza del 17.5.24 avanti codesto giudice.
Parte opponente chiedeva all'intestato Tribunale la revoca del DI n.
344/2023 emesso in data 29.3.23 in favore dell'odierno Istituto opposto per i motivi tutti precisati nell'atto di citazione in opposizione
Costituitosi l , chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione CP_3 del decreto ingiuntivo ex art 648 cpc . L'istanza veniva disattesa ( si richiama ordinanza istruttoria del 29.10.24 ).
1 Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/10 e conclusa l'istruttoria questo giudice disponeva discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del 31.10.25.
*********
L'opposizione proposta è infondata e deve essere disattesa per le seguenti motivazioni.
L'opponente eccepiva, tra gli altri, il difetto di legittimazione attiva dell'istituto procedente.
In tema, occorre rilevare, come sia onere del creditore fornire la prova della titolarità del credito azionato , in ordine alle cessioni del credito che sono seguite nel tempo ( in tal senso, anche Cass. n. 2780 /19 ; Cass. n.
22268 / 18 ) .
In particolare, con riferimento alla cessione del credito in blocco , fattispecie oggetto della presente controversia, è da dire come, conformemente a quanto asserito dall'Istituto opposto, la pubblicazione nella G.U della cessione ex art 58 T.U.B., dispensi la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica alle parti quando sia, comunque, possibile individuare o, comunque, individuabile il credito ceduto per cui si procede ( tra le altre, Cass. n. 23257/21; Cass. n. 11436 /21; Cass. n. 31188/ 17).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto
“ ...nel caso di cessioni in blocco ex art 4 della legge 130 del 1999 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art 58 del TU , ha la funzione di esonerare dalla notificazione , stabilita in generale dall'art 1264 cc” (Cfr. Cass. 2021 n. 10200).
In tema, rileva come ai sensi dell'art 58 TU, in caso di cessione di crediti in blocco la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei confronti dei debitori ceduti, siffatti adempimenti pubblicitari, producono gli effetti indicati dall'art 1264 cc.
Ciò posto, è da dire che, a termini della normativa richiamata ed alla luce delle pronunce di legittimità, l'Istituto creditore ha prodotto nel presente
2 giudizio a cognizione ordinaria: il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, i contratti di cessione con indicazione della lista dei crediti ceduti, in riferimento alla cessione intervenuta tra a e Parte_3
alla cessione intervenuta tra a Banca IFIS SPA e attuale Pt_3
conferimento della gestione di portafogli di crediti deteriorati alla
[...]
, ciò al fine di individuare sia i criteri di cessione in blocco che CP_1
il credito in oggetto con estratto della pubblicazione Gazzetta ufficiale ( cfr documentazione prodotta da parte opposta ).
In ossequio, inoltre, alla normativa soprarichiamata, l ha anche CP_3
prodotto le comunicazioni ritualmente inviate al debitore relative alle cessioni del credito intervenute nel tempo ( cfr .racc.te in atti con avvisi di ricevimento ) .
Valga, peraltro, osservare come con la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, nella quale si dà contezza dell'avvenuta cessione del credito, risulta fornita anche la prova della notificazione ai debitori, ai sensi dell'art.1264 cc.
Parimenti infondata appare l'ulteriore censura avanzata dagli ingiunti in ordine alla asserita indeterminatezza ai sensi dell'art 117 TU. In tema
Il creditore in adempimento al proprio onere Controparte_1
probatorio ha prodotto contratto di finanziamento, documentazione relativa all'erogazione del finanziamento, la certificazione ex art 50 TU .
Peraltro, è da dire come le doglianze avanzate dall'opponente, riguarderebbero il residuo debito vantato dall'Istituto opposto, dal momento che il debitore ha provveduto al pagamento parziale delle rate di credito ed anche riconosciuto “ di voler estinguere la posizione debitoria “ (cfr . doc 3
).
In tema rileva come il contratto non è nullo se l'importo erogato , la durata
, il tasso e le condizioni di rimborso sono chiare e comprensibili , come nel caso di specie, dove è anche previsto il versamento di rate mensili di euro
480,00.( in tema Cassazione SSUU n 15130 del 2024 )
Invero, sulla scorta dei principi richiamati e della documentazione prodotta dall'opposto, è possibile determinare tutti gli elementi essenziali del
3 contratto di credito al consumo , come il tasso di interesse e le modalità di calcolo della rata. Infatti nel contratto di finanziamento , peraltro a tasso fisso , sono chiaramente indicati i tassi applicati, l' importo erogato a titolo di finanziamento , l'ammontare delle rate.
In particolare, nel finanziamento stipulato dal debitore i tassi sono pattuiti nel contratto non si profila, dunque, un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, a termini dell'art.117 TU, come dedotto dall'opponente.
Rileva, inoltre come l'opposta abbia prodotto estratto conto con certificazione ex art 50 TU .
Preme sottolineare che, risulta ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, il convincimento secondo cui le risultanze dell'estratto conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione , hanno efficacia probatoria fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni …” ( ex multis, Cass. n. 12169 /2000; Cass. n. 5675/2001 ).
Deriva come, in applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti , nonché
i fatti dalle stesse non contestati , ritenuto che in assenza di specifiche contestazioni, come nella presente controversia, le risultanze in estratto conto analitico devono dirsi incontrovertibilmente provate .
Rileva, invero, come nella fattispecie in oggetto, l'opponente non abbia precisato una specifica contestazione, in relazione alle singole voci contenute nell'estratto conto, né ha allegato una perizia relativa alla ricostruzione contabile al riguardo o provato la sussistenza di fatti estintivi del diritto.
Per i motivi che precedono l'opposta ha fornito prova di cui era onerata, anche nel presente giudizio a cognizione ordinaria e conseguentemente risulta dimostrata la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo opposto.
Deve essere disattesa, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla difesa degli ingiunti, in forza della documentazione prodotta
4 dal creditore opposto. In specie, gli atti interruttivi della prescrizione che si richiamano : risoluzione comunicata in data 12.2.2010, diffida del 30.11.15, diffida del 26.9.2016, dimostrano che non sia maturato il termine decennale di prescrizione del diritto (cfr racc.te con avviso di ricevimento doc . 10, 7 e
8 prodotti dalla difesa opposta ).
In ordine alla dedotta decadenza ex art 1957 cc, avanzata da , Parte_1
in qualità di fideiussore , rileva come la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno sottolineato come “la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta deve essere ragionevolmente interpretata quale legittima deroga ( non totale ma ) parziale dell'art 1957 cc con la conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale “. ( Tra le altre,
Corte Appello Firenze sentenza n 1163 del 2024. Cass 26.9.2017 n 22346 ;
Cass. ordinanza 28.2.20 n 5598 ).
Nel caso di specie , il creditore opposto ha dimostrato di aver inviato al debitore comunicazione relativa alla decadenza del beneficio del termine con contestuale messa in mora per ottenere il pagamento della pretesa creditoria, risultando pertanto sufficiente la predetta richiesta stragiudiziale al debitore al fine di evitare la eccepita decadenza.
Ciò posto, risulta anche dal contratto di mutuo prodotto in atti, come il garante abbia espressamente rinunciato alla previsione della decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, a termini dell'art 1957 cc, rilasciando specifica sottoscrizione della clausola in deroga .
Per le motivazioni che precedono, devono essere disattese le censure ed eccezioni spiegate dagli opponenti ritenuto che la pretesa creditoria azionata in monitorio risulta provata anche nel presente giudizio e in ossequio al principio sottolineato dalle Sezioni Unite “ .. Il creditore che agisca per
l'adempimento, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte : sarà onere del debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
5 costituito dall'avvenuto adempimento(Cfr. Cass.S.U. n. 13533 del
30.10.2001 ) .
Dalla decisione che precede consegue la conferma del decreto ingiuntivo
344/2023 emesso in data 29.3.23 dall'intestato Tribunale in favore della quale mandataria della in persona Controparte_1 Controparte_2
del suo lrpt .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del creditore opposto .
PQM
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide :
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
344/2023 emesso in data 29.3.23 dall'intestato Tribunale in favore dell'odierno Istituto opposto quale mandataria della Controparte_1
in persona del suo lrpt ; Controparte_2
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore opposto che liquida in complessivi euro 4400,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 4200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
Così deciso a verbale d'udienza del 31.10.2025 alle ore 14,20
Il giudice dott.ssa Antonella AC
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella
AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1595/23 R.G. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
NC RI FE in forza di procura in atti
Parte OPPONENTE
E
quale mandataria della in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo lrpt rapp.ta e difesa dall' avv Roberto Pietro Sidoti in forza di procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 31.10.25 in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio assegnato al giudice dott. Masetti successivamente con ordine di servizio n 95 /23 del Presidente del Tribunale perveniva all'udienza del 17.5.24 avanti codesto giudice.
Parte opponente chiedeva all'intestato Tribunale la revoca del DI n.
344/2023 emesso in data 29.3.23 in favore dell'odierno Istituto opposto per i motivi tutti precisati nell'atto di citazione in opposizione
Costituitosi l , chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione CP_3 del decreto ingiuntivo ex art 648 cpc . L'istanza veniva disattesa ( si richiama ordinanza istruttoria del 29.10.24 ).
1 Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/10 e conclusa l'istruttoria questo giudice disponeva discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del 31.10.25.
*********
L'opposizione proposta è infondata e deve essere disattesa per le seguenti motivazioni.
L'opponente eccepiva, tra gli altri, il difetto di legittimazione attiva dell'istituto procedente.
In tema, occorre rilevare, come sia onere del creditore fornire la prova della titolarità del credito azionato , in ordine alle cessioni del credito che sono seguite nel tempo ( in tal senso, anche Cass. n. 2780 /19 ; Cass. n.
22268 / 18 ) .
In particolare, con riferimento alla cessione del credito in blocco , fattispecie oggetto della presente controversia, è da dire come, conformemente a quanto asserito dall'Istituto opposto, la pubblicazione nella G.U della cessione ex art 58 T.U.B., dispensi la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica alle parti quando sia, comunque, possibile individuare o, comunque, individuabile il credito ceduto per cui si procede ( tra le altre, Cass. n. 23257/21; Cass. n. 11436 /21; Cass. n. 31188/ 17).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto
“ ...nel caso di cessioni in blocco ex art 4 della legge 130 del 1999 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art 58 del TU , ha la funzione di esonerare dalla notificazione , stabilita in generale dall'art 1264 cc” (Cfr. Cass. 2021 n. 10200).
In tema, rileva come ai sensi dell'art 58 TU, in caso di cessione di crediti in blocco la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei confronti dei debitori ceduti, siffatti adempimenti pubblicitari, producono gli effetti indicati dall'art 1264 cc.
Ciò posto, è da dire che, a termini della normativa richiamata ed alla luce delle pronunce di legittimità, l'Istituto creditore ha prodotto nel presente
2 giudizio a cognizione ordinaria: il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, i contratti di cessione con indicazione della lista dei crediti ceduti, in riferimento alla cessione intervenuta tra a e Parte_3
alla cessione intervenuta tra a Banca IFIS SPA e attuale Pt_3
conferimento della gestione di portafogli di crediti deteriorati alla
[...]
, ciò al fine di individuare sia i criteri di cessione in blocco che CP_1
il credito in oggetto con estratto della pubblicazione Gazzetta ufficiale ( cfr documentazione prodotta da parte opposta ).
In ossequio, inoltre, alla normativa soprarichiamata, l ha anche CP_3
prodotto le comunicazioni ritualmente inviate al debitore relative alle cessioni del credito intervenute nel tempo ( cfr .racc.te in atti con avvisi di ricevimento ) .
Valga, peraltro, osservare come con la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, nella quale si dà contezza dell'avvenuta cessione del credito, risulta fornita anche la prova della notificazione ai debitori, ai sensi dell'art.1264 cc.
Parimenti infondata appare l'ulteriore censura avanzata dagli ingiunti in ordine alla asserita indeterminatezza ai sensi dell'art 117 TU. In tema
Il creditore in adempimento al proprio onere Controparte_1
probatorio ha prodotto contratto di finanziamento, documentazione relativa all'erogazione del finanziamento, la certificazione ex art 50 TU .
Peraltro, è da dire come le doglianze avanzate dall'opponente, riguarderebbero il residuo debito vantato dall'Istituto opposto, dal momento che il debitore ha provveduto al pagamento parziale delle rate di credito ed anche riconosciuto “ di voler estinguere la posizione debitoria “ (cfr . doc 3
).
In tema rileva come il contratto non è nullo se l'importo erogato , la durata
, il tasso e le condizioni di rimborso sono chiare e comprensibili , come nel caso di specie, dove è anche previsto il versamento di rate mensili di euro
480,00.( in tema Cassazione SSUU n 15130 del 2024 )
Invero, sulla scorta dei principi richiamati e della documentazione prodotta dall'opposto, è possibile determinare tutti gli elementi essenziali del
3 contratto di credito al consumo , come il tasso di interesse e le modalità di calcolo della rata. Infatti nel contratto di finanziamento , peraltro a tasso fisso , sono chiaramente indicati i tassi applicati, l' importo erogato a titolo di finanziamento , l'ammontare delle rate.
In particolare, nel finanziamento stipulato dal debitore i tassi sono pattuiti nel contratto non si profila, dunque, un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, a termini dell'art.117 TU, come dedotto dall'opponente.
Rileva, inoltre come l'opposta abbia prodotto estratto conto con certificazione ex art 50 TU .
Preme sottolineare che, risulta ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, il convincimento secondo cui le risultanze dell'estratto conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione , hanno efficacia probatoria fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni …” ( ex multis, Cass. n. 12169 /2000; Cass. n. 5675/2001 ).
Deriva come, in applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti , nonché
i fatti dalle stesse non contestati , ritenuto che in assenza di specifiche contestazioni, come nella presente controversia, le risultanze in estratto conto analitico devono dirsi incontrovertibilmente provate .
Rileva, invero, come nella fattispecie in oggetto, l'opponente non abbia precisato una specifica contestazione, in relazione alle singole voci contenute nell'estratto conto, né ha allegato una perizia relativa alla ricostruzione contabile al riguardo o provato la sussistenza di fatti estintivi del diritto.
Per i motivi che precedono l'opposta ha fornito prova di cui era onerata, anche nel presente giudizio a cognizione ordinaria e conseguentemente risulta dimostrata la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo opposto.
Deve essere disattesa, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla difesa degli ingiunti, in forza della documentazione prodotta
4 dal creditore opposto. In specie, gli atti interruttivi della prescrizione che si richiamano : risoluzione comunicata in data 12.2.2010, diffida del 30.11.15, diffida del 26.9.2016, dimostrano che non sia maturato il termine decennale di prescrizione del diritto (cfr racc.te con avviso di ricevimento doc . 10, 7 e
8 prodotti dalla difesa opposta ).
In ordine alla dedotta decadenza ex art 1957 cc, avanzata da , Parte_1
in qualità di fideiussore , rileva come la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno sottolineato come “la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta deve essere ragionevolmente interpretata quale legittima deroga ( non totale ma ) parziale dell'art 1957 cc con la conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale “. ( Tra le altre,
Corte Appello Firenze sentenza n 1163 del 2024. Cass 26.9.2017 n 22346 ;
Cass. ordinanza 28.2.20 n 5598 ).
Nel caso di specie , il creditore opposto ha dimostrato di aver inviato al debitore comunicazione relativa alla decadenza del beneficio del termine con contestuale messa in mora per ottenere il pagamento della pretesa creditoria, risultando pertanto sufficiente la predetta richiesta stragiudiziale al debitore al fine di evitare la eccepita decadenza.
Ciò posto, risulta anche dal contratto di mutuo prodotto in atti, come il garante abbia espressamente rinunciato alla previsione della decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, a termini dell'art 1957 cc, rilasciando specifica sottoscrizione della clausola in deroga .
Per le motivazioni che precedono, devono essere disattese le censure ed eccezioni spiegate dagli opponenti ritenuto che la pretesa creditoria azionata in monitorio risulta provata anche nel presente giudizio e in ossequio al principio sottolineato dalle Sezioni Unite “ .. Il creditore che agisca per
l'adempimento, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte : sarà onere del debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
5 costituito dall'avvenuto adempimento(Cfr. Cass.S.U. n. 13533 del
30.10.2001 ) .
Dalla decisione che precede consegue la conferma del decreto ingiuntivo
344/2023 emesso in data 29.3.23 dall'intestato Tribunale in favore della quale mandataria della in persona Controparte_1 Controparte_2
del suo lrpt .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del creditore opposto .
PQM
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide :
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
344/2023 emesso in data 29.3.23 dall'intestato Tribunale in favore dell'odierno Istituto opposto quale mandataria della Controparte_1
in persona del suo lrpt ; Controparte_2
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore opposto che liquida in complessivi euro 4400,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 4200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
Così deciso a verbale d'udienza del 31.10.2025 alle ore 14,20
Il giudice dott.ssa Antonella AC
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