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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 255/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Altre ipotesi di MA CO NZ elettivamente domiciliato in VIA responsabilita GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 1 20124 MILANO presso il difensore Extracontrattuale non avv. MA CO NZ, come da procura a allegata all'atto ricomprese nelle altre di citazione d'appello mat
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GENESI LUCA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GENESI
LUCA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 456/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- Nel merito:. Condannare il , Via Bombelli Controparte_1
18, 26013 Crema (CR), al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor
a titolo patrimoniale e non patrimoniale a seguito Parte_1
della grave caduta avvenuta in data 9.5.2020 sulle scale condominiali, in
assenza dei presidi di sicurezza obbligatori per legge ai sensi del D.m. 236
14/6/89, capo 4.1.10 “Scale” Con vittoria di spese competenze ed onorari,
oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del doppio grado di giudizio,
istando sin da ora per la ripetizione delle somme allo stesso titolo versate in
favore del in esecuzione della sentenza di Controparte_1
primo grado”
Dell'appellato
“ Rigettare l'appello; in via subordinata, respingere la domanda siccome
infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i
pagina 2 di 7 gradi di giudizio;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento
anche parziale della domanda attorea, tenuto conto del concorso di colpa del
danneggiato 3x art. 1227 c.c. e della sua quota millesimale di proprietà
condominiale, liquidare all'attore il reale danno dallo stesso subito così come
verrà accertato, sottraendo eventuali indennizzi eventualmente ricevuti da
assicuratori sociali o in forza di polizze assicurative;
spese e compensi di
entrambi i gradi del giudizio rifusi o interamente compensati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2022 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Parte_1
Cremona, il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno subito in conseguenza delle lesioni riportate nella caduta lungo le scale condominiali, prive di corrimano, che conducono alle autorimesse e al locale adibito alla raccolta differenziata.
Con la sentenza n. 456/23 il Tribunale di Cremona respingeva la domanda ritenendola infondata, per non avere l'attore provato di essere caduto lungo le scale.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
In questo grado di giudizio è stata assunta la prova dedotta da parte appellante;
indi, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 7 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'apparente motivazione della sentenza gravata laddove il primo giudice aveva ritenuto infondata la domanda senza neppure dare ingresso alla prova testimoniale.
Assume che la più recente giurisprudenza di legittimità riconosceva il risarcimento del danno derivante dalla caduta su parti comuni condominiali anche in assenza di testi oculari ( cfr. Cass. 9140/2013).
Con il secondo motivo censura la motivazione omessa, perplessa,
contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile laddove il primo giudice non aveva ammesso le prove dedotte sul presupposto che non vi erano testimoni oculari: circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudicante a garantire il suo diritto di difesa, con le prove e gli strumenti garantiti per legge.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L'appellante ha invocato la responsabilità del quale custode della CP_1
scala comune lungo la quale assume di essere caduto.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e pagina 4 di 7 l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Nel caso di specie incombeva, quindi, sull'attore/appellante l'onere di provare in giudizio, innanzitutto, di essere caduto lungo le scale che conducono alle autorimesse del . CP_1
Tale prova non è stata raggiunta.
In questo grado di giudizio sono stati escussi il teste , Testimone_1
fisioterapista, Amministratrice del Condominio e il teste Tes_2
. Testimone_3
Il primo ha dichiarato che il sig. gli aveva riferito di Parte_1
essere caduto dalle scale condominiali, mentre la seconda che la caduta dell'appellante le era stata riferita da altri condomini che avevano visto un'ambulanza ferma nel condominio adiacente al al Controparte_1
civico 18 ove il sig. è proprietario di un appartamento. Pt_1
Entrambi i testi hanno dichiarato di non aver assistito alla caduta.
In relazione alla prima delle due deposizioni, mette conto evidenziare che i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento,
fondamento storico della pretesa. pagina 5 di 7 In relazione alla seconda deposizione si osserva, invece, che i testimoni "de
relato" in genere depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità; elementi che,
tuttavia, nel caso di specie, non sono stati offerti.
Quanto al teste questi riferiva di non aver assistito alla caduta della Tes_3
quale aveva appreso avendo visto un'ambulanza.
Alla luce di tali risultanze istruttorie la sentenza gravata va confermata non potendosi ritenere provata la circostanza allegata relativa alla caduta lungo le scale condominiali.
L'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 6 di 7 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 255/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Altre ipotesi di MA CO NZ elettivamente domiciliato in VIA responsabilita GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 1 20124 MILANO presso il difensore Extracontrattuale non avv. MA CO NZ, come da procura a allegata all'atto ricomprese nelle altre di citazione d'appello mat
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GENESI LUCA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GENESI
LUCA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 456/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- Nel merito:. Condannare il , Via Bombelli Controparte_1
18, 26013 Crema (CR), al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor
a titolo patrimoniale e non patrimoniale a seguito Parte_1
della grave caduta avvenuta in data 9.5.2020 sulle scale condominiali, in
assenza dei presidi di sicurezza obbligatori per legge ai sensi del D.m. 236
14/6/89, capo 4.1.10 “Scale” Con vittoria di spese competenze ed onorari,
oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del doppio grado di giudizio,
istando sin da ora per la ripetizione delle somme allo stesso titolo versate in
favore del in esecuzione della sentenza di Controparte_1
primo grado”
Dell'appellato
“ Rigettare l'appello; in via subordinata, respingere la domanda siccome
infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i
pagina 2 di 7 gradi di giudizio;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento
anche parziale della domanda attorea, tenuto conto del concorso di colpa del
danneggiato 3x art. 1227 c.c. e della sua quota millesimale di proprietà
condominiale, liquidare all'attore il reale danno dallo stesso subito così come
verrà accertato, sottraendo eventuali indennizzi eventualmente ricevuti da
assicuratori sociali o in forza di polizze assicurative;
spese e compensi di
entrambi i gradi del giudizio rifusi o interamente compensati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2022 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Parte_1
Cremona, il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno subito in conseguenza delle lesioni riportate nella caduta lungo le scale condominiali, prive di corrimano, che conducono alle autorimesse e al locale adibito alla raccolta differenziata.
Con la sentenza n. 456/23 il Tribunale di Cremona respingeva la domanda ritenendola infondata, per non avere l'attore provato di essere caduto lungo le scale.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
In questo grado di giudizio è stata assunta la prova dedotta da parte appellante;
indi, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 7 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'apparente motivazione della sentenza gravata laddove il primo giudice aveva ritenuto infondata la domanda senza neppure dare ingresso alla prova testimoniale.
Assume che la più recente giurisprudenza di legittimità riconosceva il risarcimento del danno derivante dalla caduta su parti comuni condominiali anche in assenza di testi oculari ( cfr. Cass. 9140/2013).
Con il secondo motivo censura la motivazione omessa, perplessa,
contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile laddove il primo giudice non aveva ammesso le prove dedotte sul presupposto che non vi erano testimoni oculari: circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudicante a garantire il suo diritto di difesa, con le prove e gli strumenti garantiti per legge.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L'appellante ha invocato la responsabilità del quale custode della CP_1
scala comune lungo la quale assume di essere caduto.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e pagina 4 di 7 l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Nel caso di specie incombeva, quindi, sull'attore/appellante l'onere di provare in giudizio, innanzitutto, di essere caduto lungo le scale che conducono alle autorimesse del . CP_1
Tale prova non è stata raggiunta.
In questo grado di giudizio sono stati escussi il teste , Testimone_1
fisioterapista, Amministratrice del Condominio e il teste Tes_2
. Testimone_3
Il primo ha dichiarato che il sig. gli aveva riferito di Parte_1
essere caduto dalle scale condominiali, mentre la seconda che la caduta dell'appellante le era stata riferita da altri condomini che avevano visto un'ambulanza ferma nel condominio adiacente al al Controparte_1
civico 18 ove il sig. è proprietario di un appartamento. Pt_1
Entrambi i testi hanno dichiarato di non aver assistito alla caduta.
In relazione alla prima delle due deposizioni, mette conto evidenziare che i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento,
fondamento storico della pretesa. pagina 5 di 7 In relazione alla seconda deposizione si osserva, invece, che i testimoni "de
relato" in genere depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità; elementi che,
tuttavia, nel caso di specie, non sono stati offerti.
Quanto al teste questi riferiva di non aver assistito alla caduta della Tes_3
quale aveva appreso avendo visto un'ambulanza.
Alla luce di tali risultanze istruttorie la sentenza gravata va confermata non potendosi ritenere provata la circostanza allegata relativa alla caduta lungo le scale condominiali.
L'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 6 di 7 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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