Art. 11. Trasferimenti interregionali
Il personale delle unita' sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 , e' inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.
Nota all' art. 11 :
Il comma sedicesimo dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1982) dispone:
"Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente gia' inquadrato nei ruoli unici regionali puo' essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unita' sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni".
Il personale delle unita' sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 , e' inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.
Nota all' art. 11 :
Il comma sedicesimo dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1982) dispone:
"Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente gia' inquadrato nei ruoli unici regionali puo' essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unita' sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni".