TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5311/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5311/2022 vertente tra: TRA con l'avv. CARETTA FRANCESCA;
Parte_1
- ATTRICE E con gli avv.ti BIGI LOREDANA e PRIOLA Controparte_1
NUNZIATA;
- CONVENUTO E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con memorie ex art. 190 c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio per Parte_2 Controparte_1 chiedere di dichiarare che questi è il padre di (nato a Persona_1
Scandiano il 06/10/2008). A tal fine ha allegato:
▶che nel 2008 le parti hanno intrattenuto una relazione extraconiugale dalla quale è nato Per_1
▶che il convenuto si è rifiutato di riconoscere il figlio nonostante l'esito positivo di un test di paternità;
▶che il convenuto ha frequentato il minore solo per un breve periodo per poi disinteressarsi completamente delle sue esigenze affettive e materiali;
▶che l'assenza del padre è fonte di un profondo disagio per Per_1 Ha, pertanto, chiesto, oltre all'accertamento dello status, che sia disposto l'affido condiviso del minore e il padre contribuisca al mantenimento di con la somma mensile di € 500, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento della somma di € 84.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, nonché al pagamento della somma di € 100.000 a titolo di risarcimento per il danno morale patito dal figlio. In subordine, ha chiesto l'affido esclusivo del minore. i è costituito e ha contestato la ricostruzione Controparte_1 dell
▶di non aver potuto riconoscere il minore atteso che al momento del concepimento l'attrice era ancora sposata e il disconoscimento della paternità del precedente marito è stato effettuato solo nel 2013;
▶che il test di paternità non è completamente dirimente;
▶che la richiesta di risarcimento danni è infondata, dal momento che è stata l'attrice a impedirgli di frequentare il figlio. Ha, pertanto, chiesto che siano disposti ulteriori accertamenti circa la paternità di e, in caso di esito positivo, ha offerto di contribuire al Per_1 mantenimento del minore con la somma mensile di € 150, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che la somma dovuta alla madre a titolo di rimborso per le spese sostenute per il mantenimento del figlio sia ridotta a € 25.200 e che sia respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dichiarazione di paternità La domanda è fondata. Ai sensi dell'art. 269 c.c. «la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.» Nel caso per cui si procede, è stata svolta una CTU per verificare la sussistenza del rapporto di paternità biologica fra il convenuto e il minore, conclusasi con l'accertamento, con una “probabilità del 99,9999%” di tale rapporto. A tale conclusione, il CTU è giunto esaminando un campione biologico fornito dal dott. che – come da questi riferito in Persona_2 qualità di testimone (vd 6/2024) – aveva a sua volta effettuato un test di paternità sul convenuto. L'acquisizione del campione si è resa necessaria a fronte dell'omessa partecipazione del alle attività peritali. CP_1
Ebbene, ad avviso del Collegio, l'esito della CTU è ampiamente utilizzabile, posto che il perito non ha evidenziato nessun problema di conservazione dei campioni, né tanto meno ha sollevato dubbi in ordine all'attendibilità del test. Non vi sono, pertanto, motivi per dubitare dell'accertamento, né tanto meno per accogliere l'istanza del volta a ripetere la CTU. Tale CP_1 istanza, infatti, appare completamente immotivata, dal momento che il convenuto non ha individuato nessuna reale ragione tecnico-scientifica che renderebbe opportuno ripetere il test, limitandosi a generiche doglianze circa la necessità di fugare dubbi residui. Peraltro, va sottolineato che è stato il convenuto a costituirsi tardivamente e a sottrarsi alle operazioni peritali. Tale condotta processuale, oltre a far apparire strumentale l'istanza, assume di per sé rilevanza probatoria, dal momento che, secondo la giurisprudenza prevalente, laddove il presunto padre rifiuti di sottoporsi all'esame, per evitare indebite strumentalizzazioni di tale rifiuto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il principio per cui nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche… costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. (cfr. Cass. n. 32308 del 2018; Cass. n. 16356 del 2018; Cass. n. 26914 del 2017; Cass. n. 18626 del 2017; Cass. n. 3479 del 2016; Cass. n. 6025 del 2015; Cass. n. 12971 del 2012; Cass. n. 11223 del 2014). In altri termini, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 32308/2018, 16128/19). Non occorre, peraltro, prova ulteriore, dal momento che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. ord. n. 22732/2024). In ogni caso, vi sono prove ulteriori dello status, dal momento che – come già accennato – il dott. ha riferito di aver svolto a sua volta Per_2 indagini genetiche sul ed è pacifico che il convenuto si sia in alcune CP_1 occasioni comportat adre di (ad es. partecipando al Per_1 battesimo e pagando le bomboniere). Il Collegio ritiene, quindi, di poter dichiarare che il convenuto è padre di Persona_1
2. Affidamento e visite Il Collegio ritiene di affidare il minore in via esclusiva alla madre, dal momento che il convenuto non ha – di fatto – un rapporto con il minore e ha sempre omesso di partecipare alla sua vita e alla sua educazione. Considerati l'età di (che compirà diciassette anni a ottobre), le Per_1 fragilità del ragazzo e l'assenza di contatti con il si ritiene CP_1 inopportuno stabilire un regime di visite predete apparendo piuttosto preferibile lasciare che sia il minore a decidere se e quando incontrare il padre.
3. Mantenimento L'art. 277, comma 2 c.c. dispone che ““Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c. “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Il Collegio deve, pertanto, determinare l'entità del contributo mensile che il dovrà corrispondere all'attrice a far tempo dalla domanda CP_1 giudiziale. Nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine alle circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (quasi diciassette anni), dall'assenza di visite paterne e dalle condizioni economiche delle parti. A) Quanto a quelle dell'attrice (nata nel 1973), la stessa ha dichiarato di aver lavorato nel 2022 presso la Domus Assistenza, con un contratto a tempo determinato part-time, percependo una retribuzione mensile di circa
€ 1.000 (doc. 8). L'attrice ha inoltre allegato di essersi risposata e di sostenere, assieme al marito, un canone di locazione di € 360 (doc. 10). Si evidenzia, poi, che la ha documentato di aver ricevuto aiuti Per_1 economici dal Servizio Soci 'agosto del 2022 (doc. 9), ma non ha prodotto alcuna documentazione attestante i redditi del marito, con il quale è presumibile che condivida le spese. B) Quanto a quelle del convenuto (nato nel 1967), lo stesso lavora come insegnante a tempo determinato presso due licei musicali in Veneto e ha documentato di aver percepito un reddito annuale netto di circa € 17.075 nel 2023 (doc. 11), € 10.217 nel 2022 (doc. 10) ed € 14.606 nel 2021 (doc. 9), corrispondenti a redditi mensili compresi tra gli € 850 e i € 1450. È inoltre comproprietario, insieme ad altri famigliari, di metà di un immobile sito a Reggio Emilia, di 1/6 di un appartamento in cui risiede la madre a Reggio Emilia, di 1/6 di un'abitazione sita a Casina, di 1/6 di due aree adiacenti a quest'ultimo immobile e di metà di un'autorimessa a Reggio Emilia (doc. 13). Il ha dichiarato inoltre di essere onerato da spese per vitto e CP_1 alloggio, dal momento che si è trasferito in Veneto per lavoro, ma non ha documentato nulla di preciso sul punto. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene equo porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento del figlio di € 350 a Per_1 far tempo dalla data della domanda giudiziale, oltre elle spese straordinarie.
4. Domanda di rimborso delle spese L'attrice ha chiesto anche il rimborso delle somme sostenute per il mantenimento di per gli anni passati. Per_1
La domanda L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, come si è chiarito (Cass. n. 3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. n. 23630/2009), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. e art. 316 bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 7386/2003). Né tale obbligo di concorrere al mantenimento trova deroga per la circostanza
- quand'anche accertata - che non sia stato possibile da parte del padre biologico, nel periodo intercorso tra la nascita e la data della dichiarazione giudiziale di paternità esercitare i compiti di vigilanza - non strettamente economici - connessi al ruolo genitoriale in quanto le rispettive discipline operano in autonomia (Cass. n. 3661/2023). È stato poi precisato che in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (Cass. n. 19009/2022). Nel caso di specie va considerato quanto segue:
-è pacifico che l'attrice abbia sostenuto quasi interamente l'onere economico del mantenimento di atteso che lo stesso convenuto ha Per_1 dichiarato di aver contribui dicamente e ha documentato versamenti, tra il 2010 e il 2011, per una somma complessiva di € 3.550 (doc. 7);
-le esigenze di vita di sono progressivamente cresciute, posto Per_1 che nel periodo preso in considerazione il minore è passato dalla fascia di età puerile a quella adolescenziale;
-le produzioni documentali dell'attrice non consentono di determinare precisamente l'ammontare delle spese sostenute dalla stessa;
-nulla di preciso è emerso sui redditi passati delle parti. Ciò posto, il Collegio ritiene che si debba procedere a una liquidazione in via equitativa dell'indennizzo per le spese sostenute dalla madre, basandosi sull'importo individuato nel precedente paragrafo di € 350 al mese, proporzionato alle attuali esigenze del minore, e riducendolo a € 250 per i primi undici anni di vita del minore e a € 300 per i tre anni successivi. Questi importi vanno quindi moltiplicati per la durata dell'inadempimento paterno fino alla fino alla presentazione della domanda giudiziale (170 mesi, di cui 132 riferibili alla prima fascia, 36 alla seconda e 2 alla terza). All'importo così determinato dovrà poi essere sottratta la somma di € 3.550 già corrisposta dal convenuto e non contestata dall'attrice. Il ovrà pertanto versare all'attrice la somma di € 40.950, oltre CP_1 agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
5. Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'attrice è inammissibile. La infatti, ha introdotto la causa in proprio, senza dichiarare Per_1 di agire quale rappresentante del figlio minorenne, unico legittimato a proporre una simile domanda.
6. Spese Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi. L'importo complessivo è € 10.454,00 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che il convenuto è padre di nato a [...] Persona_1
Emilia il 6/10/2008;
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-affida il minore in via esclusiva alla madre, disponendo che questi possa incontrare quando vorrà il padre;
-pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio con l'importo mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo;
-condanna il convenuto a pagare a a somma di € 40.950 Parte_1 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di Per_1
-dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danni;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 10.454 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 5/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5311/2022 vertente tra: TRA con l'avv. CARETTA FRANCESCA;
Parte_1
- ATTRICE E con gli avv.ti BIGI LOREDANA e PRIOLA Controparte_1
NUNZIATA;
- CONVENUTO E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con memorie ex art. 190 c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio per Parte_2 Controparte_1 chiedere di dichiarare che questi è il padre di (nato a Persona_1
Scandiano il 06/10/2008). A tal fine ha allegato:
▶che nel 2008 le parti hanno intrattenuto una relazione extraconiugale dalla quale è nato Per_1
▶che il convenuto si è rifiutato di riconoscere il figlio nonostante l'esito positivo di un test di paternità;
▶che il convenuto ha frequentato il minore solo per un breve periodo per poi disinteressarsi completamente delle sue esigenze affettive e materiali;
▶che l'assenza del padre è fonte di un profondo disagio per Per_1 Ha, pertanto, chiesto, oltre all'accertamento dello status, che sia disposto l'affido condiviso del minore e il padre contribuisca al mantenimento di con la somma mensile di € 500, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento della somma di € 84.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, nonché al pagamento della somma di € 100.000 a titolo di risarcimento per il danno morale patito dal figlio. In subordine, ha chiesto l'affido esclusivo del minore. i è costituito e ha contestato la ricostruzione Controparte_1 dell
▶di non aver potuto riconoscere il minore atteso che al momento del concepimento l'attrice era ancora sposata e il disconoscimento della paternità del precedente marito è stato effettuato solo nel 2013;
▶che il test di paternità non è completamente dirimente;
▶che la richiesta di risarcimento danni è infondata, dal momento che è stata l'attrice a impedirgli di frequentare il figlio. Ha, pertanto, chiesto che siano disposti ulteriori accertamenti circa la paternità di e, in caso di esito positivo, ha offerto di contribuire al Per_1 mantenimento del minore con la somma mensile di € 150, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che la somma dovuta alla madre a titolo di rimborso per le spese sostenute per il mantenimento del figlio sia ridotta a € 25.200 e che sia respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dichiarazione di paternità La domanda è fondata. Ai sensi dell'art. 269 c.c. «la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.» Nel caso per cui si procede, è stata svolta una CTU per verificare la sussistenza del rapporto di paternità biologica fra il convenuto e il minore, conclusasi con l'accertamento, con una “probabilità del 99,9999%” di tale rapporto. A tale conclusione, il CTU è giunto esaminando un campione biologico fornito dal dott. che – come da questi riferito in Persona_2 qualità di testimone (vd 6/2024) – aveva a sua volta effettuato un test di paternità sul convenuto. L'acquisizione del campione si è resa necessaria a fronte dell'omessa partecipazione del alle attività peritali. CP_1
Ebbene, ad avviso del Collegio, l'esito della CTU è ampiamente utilizzabile, posto che il perito non ha evidenziato nessun problema di conservazione dei campioni, né tanto meno ha sollevato dubbi in ordine all'attendibilità del test. Non vi sono, pertanto, motivi per dubitare dell'accertamento, né tanto meno per accogliere l'istanza del volta a ripetere la CTU. Tale CP_1 istanza, infatti, appare completamente immotivata, dal momento che il convenuto non ha individuato nessuna reale ragione tecnico-scientifica che renderebbe opportuno ripetere il test, limitandosi a generiche doglianze circa la necessità di fugare dubbi residui. Peraltro, va sottolineato che è stato il convenuto a costituirsi tardivamente e a sottrarsi alle operazioni peritali. Tale condotta processuale, oltre a far apparire strumentale l'istanza, assume di per sé rilevanza probatoria, dal momento che, secondo la giurisprudenza prevalente, laddove il presunto padre rifiuti di sottoporsi all'esame, per evitare indebite strumentalizzazioni di tale rifiuto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il principio per cui nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche… costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. (cfr. Cass. n. 32308 del 2018; Cass. n. 16356 del 2018; Cass. n. 26914 del 2017; Cass. n. 18626 del 2017; Cass. n. 3479 del 2016; Cass. n. 6025 del 2015; Cass. n. 12971 del 2012; Cass. n. 11223 del 2014). In altri termini, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 32308/2018, 16128/19). Non occorre, peraltro, prova ulteriore, dal momento che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. ord. n. 22732/2024). In ogni caso, vi sono prove ulteriori dello status, dal momento che – come già accennato – il dott. ha riferito di aver svolto a sua volta Per_2 indagini genetiche sul ed è pacifico che il convenuto si sia in alcune CP_1 occasioni comportat adre di (ad es. partecipando al Per_1 battesimo e pagando le bomboniere). Il Collegio ritiene, quindi, di poter dichiarare che il convenuto è padre di Persona_1
2. Affidamento e visite Il Collegio ritiene di affidare il minore in via esclusiva alla madre, dal momento che il convenuto non ha – di fatto – un rapporto con il minore e ha sempre omesso di partecipare alla sua vita e alla sua educazione. Considerati l'età di (che compirà diciassette anni a ottobre), le Per_1 fragilità del ragazzo e l'assenza di contatti con il si ritiene CP_1 inopportuno stabilire un regime di visite predete apparendo piuttosto preferibile lasciare che sia il minore a decidere se e quando incontrare il padre.
3. Mantenimento L'art. 277, comma 2 c.c. dispone che ““Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c. “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Il Collegio deve, pertanto, determinare l'entità del contributo mensile che il dovrà corrispondere all'attrice a far tempo dalla domanda CP_1 giudiziale. Nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine alle circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (quasi diciassette anni), dall'assenza di visite paterne e dalle condizioni economiche delle parti. A) Quanto a quelle dell'attrice (nata nel 1973), la stessa ha dichiarato di aver lavorato nel 2022 presso la Domus Assistenza, con un contratto a tempo determinato part-time, percependo una retribuzione mensile di circa
€ 1.000 (doc. 8). L'attrice ha inoltre allegato di essersi risposata e di sostenere, assieme al marito, un canone di locazione di € 360 (doc. 10). Si evidenzia, poi, che la ha documentato di aver ricevuto aiuti Per_1 economici dal Servizio Soci 'agosto del 2022 (doc. 9), ma non ha prodotto alcuna documentazione attestante i redditi del marito, con il quale è presumibile che condivida le spese. B) Quanto a quelle del convenuto (nato nel 1967), lo stesso lavora come insegnante a tempo determinato presso due licei musicali in Veneto e ha documentato di aver percepito un reddito annuale netto di circa € 17.075 nel 2023 (doc. 11), € 10.217 nel 2022 (doc. 10) ed € 14.606 nel 2021 (doc. 9), corrispondenti a redditi mensili compresi tra gli € 850 e i € 1450. È inoltre comproprietario, insieme ad altri famigliari, di metà di un immobile sito a Reggio Emilia, di 1/6 di un appartamento in cui risiede la madre a Reggio Emilia, di 1/6 di un'abitazione sita a Casina, di 1/6 di due aree adiacenti a quest'ultimo immobile e di metà di un'autorimessa a Reggio Emilia (doc. 13). Il ha dichiarato inoltre di essere onerato da spese per vitto e CP_1 alloggio, dal momento che si è trasferito in Veneto per lavoro, ma non ha documentato nulla di preciso sul punto. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene equo porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento del figlio di € 350 a Per_1 far tempo dalla data della domanda giudiziale, oltre elle spese straordinarie.
4. Domanda di rimborso delle spese L'attrice ha chiesto anche il rimborso delle somme sostenute per il mantenimento di per gli anni passati. Per_1
La domanda L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, come si è chiarito (Cass. n. 3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. n. 23630/2009), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. e art. 316 bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 7386/2003). Né tale obbligo di concorrere al mantenimento trova deroga per la circostanza
- quand'anche accertata - che non sia stato possibile da parte del padre biologico, nel periodo intercorso tra la nascita e la data della dichiarazione giudiziale di paternità esercitare i compiti di vigilanza - non strettamente economici - connessi al ruolo genitoriale in quanto le rispettive discipline operano in autonomia (Cass. n. 3661/2023). È stato poi precisato che in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (Cass. n. 19009/2022). Nel caso di specie va considerato quanto segue:
-è pacifico che l'attrice abbia sostenuto quasi interamente l'onere economico del mantenimento di atteso che lo stesso convenuto ha Per_1 dichiarato di aver contribui dicamente e ha documentato versamenti, tra il 2010 e il 2011, per una somma complessiva di € 3.550 (doc. 7);
-le esigenze di vita di sono progressivamente cresciute, posto Per_1 che nel periodo preso in considerazione il minore è passato dalla fascia di età puerile a quella adolescenziale;
-le produzioni documentali dell'attrice non consentono di determinare precisamente l'ammontare delle spese sostenute dalla stessa;
-nulla di preciso è emerso sui redditi passati delle parti. Ciò posto, il Collegio ritiene che si debba procedere a una liquidazione in via equitativa dell'indennizzo per le spese sostenute dalla madre, basandosi sull'importo individuato nel precedente paragrafo di € 350 al mese, proporzionato alle attuali esigenze del minore, e riducendolo a € 250 per i primi undici anni di vita del minore e a € 300 per i tre anni successivi. Questi importi vanno quindi moltiplicati per la durata dell'inadempimento paterno fino alla fino alla presentazione della domanda giudiziale (170 mesi, di cui 132 riferibili alla prima fascia, 36 alla seconda e 2 alla terza). All'importo così determinato dovrà poi essere sottratta la somma di € 3.550 già corrisposta dal convenuto e non contestata dall'attrice. Il ovrà pertanto versare all'attrice la somma di € 40.950, oltre CP_1 agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
5. Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'attrice è inammissibile. La infatti, ha introdotto la causa in proprio, senza dichiarare Per_1 di agire quale rappresentante del figlio minorenne, unico legittimato a proporre una simile domanda.
6. Spese Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi. L'importo complessivo è € 10.454,00 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che il convenuto è padre di nato a [...] Persona_1
Emilia il 6/10/2008;
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-affida il minore in via esclusiva alla madre, disponendo che questi possa incontrare quando vorrà il padre;
-pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio con l'importo mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo;
-condanna il convenuto a pagare a a somma di € 40.950 Parte_1 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di Per_1
-dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danni;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 10.454 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 5/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli