CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 560/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Enna presso lo studio dell'avv. Carmelo Mirisciotti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
contro
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv.
Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti in atti appellato Avente ad oggetto: assegno sociale invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021 l'odierno appellante, premesso di essere percettore dell'assegno sociale per invalidità civile, esponeva che l' in CP_1
data 07.02.2019 gli aveva comunicato di dover recuperare la somma di € 9.303,73
(poi ricalcolata in € 9.607,54), erogata a tal titolo, in quanto “Sulla scorta dei dati
trasmessi dal Comune di Catania, Ella è stato irreperibile dal 21/08/2017 al
20/03/2019”.
Instaurato il contraddittorio con l' il Tribunale rigettava il ricorso. Per CP_1
quel che è ancora di interesse, il decidente riteneva che il ricorrente non avesse dimostrato il requisito necessario della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, come prescritto dalla normativa vigente, non potendo considerarsi idonei, a tal fine, la produzione della sentenza, del Tribunale di
Catania, con le relative notifiche, con la quale il era stato condannato al Parte_1
rilascio dell'immobile detenuto sine titulo. Spese compensate.
Avverso la sentenza n. 1946/2022, depositata il 23.5.2022 il ha Parte_1
proposto appello al quale ha resistito l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 5.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante evidenzia che lo stesso in una nota a chiarimento dei CP_1
presupposti per il riconoscimento dell'emolumento, aveva specificato che per “residenza” deve intendersi la reale dimora in Italia e che grava sullo stesso CP_1
l'onere di accertare che il beneficiario non si trovi effettivamente all'estero.
Inoltre, con la circolare del 19.2.2020 relativa all'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) per i senza dimora e al requisito della residenza in Italia, l'Istituto
ha affermato che nei casi di irreperibilità del beneficiario all'indirizzo anagrafico e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, può considerarsi sussistente qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica, sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune
Italiano che, per i senza fissa dimora, occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
1.1 Fatta questa premessa, l'appellante sostiene di aver dimostrato di possedere i requisiti di residenza sul territorio italiano, avendo già prodotto nel precedente grado copia della sentenza di sfratto del Tribunale di Catania e le notifiche del successivo atto di precetto da parte dell'ufficiale giudiziario dell'Unep di Catania.
1.2 Il Tribunale, aderendo alla tesi dell' ha ritenuto bastevole CP_1
l'attestazione, da parte del Comune, dell'irreperibilità anagrafica, per dimostrare che il fosse residente all'estero, senza che l'Istituto avesse dimostrato Parte_1
altrimenti la circostanza.
2. Con altro motivo, l'appellante lamenta che il decidente non si è pronunciato in ordine alla domanda di restituzione delle rate di pensione indebitamente trattenute dall' Al riguardo richiama l'art. 52, comma 2 della L. n. 88 del 1989 e l'art. 13 CP_1
della L. n. 412/1991 in base ai quali in caso di riscossione di rate di pensione (prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute,
non è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario, dolo non ricorrente nella fattispecie.
Insiste quindi nella domanda di ripetizione della somma di € 3941,81, trattenuta dall' fino al momento della proposizione del ricorso, oltre alle ulteriori somme CP_1
che sono state decurtate nelle more del presente giudizio.
3. I motivi di appello sono fondati per quanto di ragione.
L'appellato ha negato l'assegno sociale al ricorrente in quanto questi non risultava reperibile dal 21/08/2017 al 20/03/2019 in base ai dati anagrafici trasmessi dal Comune di Catania. La n. 335/1995, infatti, prevede che la prestazione assistenziale di assegno sociale possa essere erogata solo in favore di soggetti effettivamente residenti sul territorio dello Stato italiano.
Tanto premesso, grava sull'interessato l'onere della prova della ricorrenza del requisito richiesto dalla legge.
La prova può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può
dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio,
rapporto di lavoro), con la conseguenza che l'allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale, anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge.
Tale interpretazione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che al riguardo ha sostenuto che “la residenza è determinata dalla abituale volontaria
dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale
relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale
estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente
compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14
marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in
caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)” (così,
in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza n.24454 dell'1/10/2019; nello stesso senso Sez.L, Sentenza n.15827 del 06/06/2023).
Nel caso in esame il ricorrente ha fornito elementi indicativi della presenza continuativa nel territorio italiano quanto meno dal 2014 ad oggi producendo la sentenza del Tribunale di Catania di condanna del convenuto al rilascio dell'immobile detenuto sine titulo nella quale si dà atto della presenza nel predetto immobile, sito in V.le Europa, S. Gregorio di Catania dalla predetta data. Ha altresì
prodotto la notifica del preavviso di rilascio nel settembre 2018, nonchè un certificato di residenza storico del Comune di Catania che attesta la residenza anagrafica nel Comune dal 1973 al 21.8.2017, la cancellazione per irreperibilità e la successiva reiscrizione nel Comune di S. Giorgio di Catania il 20.3.2019.
La documentazione complessivamente considerata legittima la presunzione della permanenza effettiva nel territorio italiano del per tutto il periodo di Parte_1
interesse, compreso quello per il quale risulta l'“irreperibilità anagrafica”.
2. Assorbita ogni altra questione.
3. La sentenza impugnata pertanto dovrà essere riformata accogliendo la domanda originaria del ricorrente, con la condanna dell' a restituire le somme CP_1
indebitamente decurtate 4. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla restituzione dei ratei dell'assegno CP_1
sociale trattenuti in relazione al periodo dal 21.8.2017 al 20.3.2019
condanna l' appellato al pagamento, delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in € 2.906,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, da erogare in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 5.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 560/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Enna presso lo studio dell'avv. Carmelo Mirisciotti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
contro
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv.
Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti in atti appellato Avente ad oggetto: assegno sociale invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021 l'odierno appellante, premesso di essere percettore dell'assegno sociale per invalidità civile, esponeva che l' in CP_1
data 07.02.2019 gli aveva comunicato di dover recuperare la somma di € 9.303,73
(poi ricalcolata in € 9.607,54), erogata a tal titolo, in quanto “Sulla scorta dei dati
trasmessi dal Comune di Catania, Ella è stato irreperibile dal 21/08/2017 al
20/03/2019”.
Instaurato il contraddittorio con l' il Tribunale rigettava il ricorso. Per CP_1
quel che è ancora di interesse, il decidente riteneva che il ricorrente non avesse dimostrato il requisito necessario della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, come prescritto dalla normativa vigente, non potendo considerarsi idonei, a tal fine, la produzione della sentenza, del Tribunale di
Catania, con le relative notifiche, con la quale il era stato condannato al Parte_1
rilascio dell'immobile detenuto sine titulo. Spese compensate.
Avverso la sentenza n. 1946/2022, depositata il 23.5.2022 il ha Parte_1
proposto appello al quale ha resistito l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 5.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante evidenzia che lo stesso in una nota a chiarimento dei CP_1
presupposti per il riconoscimento dell'emolumento, aveva specificato che per “residenza” deve intendersi la reale dimora in Italia e che grava sullo stesso CP_1
l'onere di accertare che il beneficiario non si trovi effettivamente all'estero.
Inoltre, con la circolare del 19.2.2020 relativa all'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) per i senza dimora e al requisito della residenza in Italia, l'Istituto
ha affermato che nei casi di irreperibilità del beneficiario all'indirizzo anagrafico e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, può considerarsi sussistente qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica, sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune
Italiano che, per i senza fissa dimora, occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
1.1 Fatta questa premessa, l'appellante sostiene di aver dimostrato di possedere i requisiti di residenza sul territorio italiano, avendo già prodotto nel precedente grado copia della sentenza di sfratto del Tribunale di Catania e le notifiche del successivo atto di precetto da parte dell'ufficiale giudiziario dell'Unep di Catania.
1.2 Il Tribunale, aderendo alla tesi dell' ha ritenuto bastevole CP_1
l'attestazione, da parte del Comune, dell'irreperibilità anagrafica, per dimostrare che il fosse residente all'estero, senza che l'Istituto avesse dimostrato Parte_1
altrimenti la circostanza.
2. Con altro motivo, l'appellante lamenta che il decidente non si è pronunciato in ordine alla domanda di restituzione delle rate di pensione indebitamente trattenute dall' Al riguardo richiama l'art. 52, comma 2 della L. n. 88 del 1989 e l'art. 13 CP_1
della L. n. 412/1991 in base ai quali in caso di riscossione di rate di pensione (prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute,
non è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario, dolo non ricorrente nella fattispecie.
Insiste quindi nella domanda di ripetizione della somma di € 3941,81, trattenuta dall' fino al momento della proposizione del ricorso, oltre alle ulteriori somme CP_1
che sono state decurtate nelle more del presente giudizio.
3. I motivi di appello sono fondati per quanto di ragione.
L'appellato ha negato l'assegno sociale al ricorrente in quanto questi non risultava reperibile dal 21/08/2017 al 20/03/2019 in base ai dati anagrafici trasmessi dal Comune di Catania. La n. 335/1995, infatti, prevede che la prestazione assistenziale di assegno sociale possa essere erogata solo in favore di soggetti effettivamente residenti sul territorio dello Stato italiano.
Tanto premesso, grava sull'interessato l'onere della prova della ricorrenza del requisito richiesto dalla legge.
La prova può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può
dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio,
rapporto di lavoro), con la conseguenza che l'allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale, anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge.
Tale interpretazione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che al riguardo ha sostenuto che “la residenza è determinata dalla abituale volontaria
dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale
relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale
estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente
compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14
marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in
caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)” (così,
in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza n.24454 dell'1/10/2019; nello stesso senso Sez.L, Sentenza n.15827 del 06/06/2023).
Nel caso in esame il ricorrente ha fornito elementi indicativi della presenza continuativa nel territorio italiano quanto meno dal 2014 ad oggi producendo la sentenza del Tribunale di Catania di condanna del convenuto al rilascio dell'immobile detenuto sine titulo nella quale si dà atto della presenza nel predetto immobile, sito in V.le Europa, S. Gregorio di Catania dalla predetta data. Ha altresì
prodotto la notifica del preavviso di rilascio nel settembre 2018, nonchè un certificato di residenza storico del Comune di Catania che attesta la residenza anagrafica nel Comune dal 1973 al 21.8.2017, la cancellazione per irreperibilità e la successiva reiscrizione nel Comune di S. Giorgio di Catania il 20.3.2019.
La documentazione complessivamente considerata legittima la presunzione della permanenza effettiva nel territorio italiano del per tutto il periodo di Parte_1
interesse, compreso quello per il quale risulta l'“irreperibilità anagrafica”.
2. Assorbita ogni altra questione.
3. La sentenza impugnata pertanto dovrà essere riformata accogliendo la domanda originaria del ricorrente, con la condanna dell' a restituire le somme CP_1
indebitamente decurtate 4. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla restituzione dei ratei dell'assegno CP_1
sociale trattenuti in relazione al periodo dal 21.8.2017 al 20.3.2019
condanna l' appellato al pagamento, delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in € 2.906,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, da erogare in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 5.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi