Articolo 1 della Legge 20 giugno 1978, n. 399
Articolo 2
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17 agosto 1978
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
Entrata in vigore il 17 agosto 1978