Ordinanza 14 maggio 2018
Massime • 1
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Commentari • 18
- 1. È legale inviare il verbale di assemblea via email?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2024
- 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Cosa succede se non ricevo la notifica del verbale di assemblea?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 giugno 2024
- 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Luca Tortora. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8451 del 27. 03. 2019 se da una parte ribadisce il principio di diritto della libera valutazione da parte del giudice del modello Cid, firmato da entrambi i conducenti dei veicoli, nei confronti dell'assicuratore, dall'altra ritiene che il reale verificarsi dell'incidente sia “l'antecedente logico-giuridico” del modello previsto ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 13006/2019, pubblicata il 15 maggio 2019, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'efficacia probatoria delle buste paga in sede di ammissione al passivo fallimentare del credito del lavoratore. I Giudici di legittimità, con la suddetta …
Leggi di più… - 5. Prova civile: la piena efficacia probatoria dei messaggi “virtuali”Avv. Elena Perazzi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/05/2018, n. 11606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11606 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2018 |
Testo completo
1 1 60 6 718 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 FW Oggetto Composta da: VENDITA FELICE MANNA - Presidente - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - Ud. 20/02/2018 - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - CC R.G.N. 3981/2017 - Consigliere - IU GRASSO - Rel. Consigliere - Rep. ANTONIO SCARPA hon 4606 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3981-2017 proposto da: NON SOLO NAUTICA DI LL IU E PI SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IU FERRARI, 12 SC.G, presso lo studio dell'avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato RINALDO OCCHIPINTI;
- ricorrente -
contro
NAVIGO LOGISTICS EUROPE BV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE, 33, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NUCARO AMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati IU AGLIALORO, VINCENZO AGLIALORO;
- controricorrente -
6 8 8 1 avverso la sentenza n. 4448/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente s.n.c. Non solo nautica di EM PE e ET impugna per tre motivi (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione, nonché vizio di motivazione, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.) la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4448/2016 del 29 novembre 2016. Resiste con controricorso la Navico Logistic Europe BV. La sentenza impugnata ha rigettato l'appello formulato dalla stessa Non solo nautica s.n.c. avverso la pronuncia resa in primo grado il 15 gennaio 2016 dal Tribunale di Milano. Il giudizio ebbe inizio con decreto ingiuntivo per l'importo di € 82.834,88, oltre interessi legali, intimato dalla Navico Logistic Europe BV alla Non solo nautica s.n.c. per il pagamento di strumentazioni di navi da diporto ordinate da quest'ultima. Il Tribunale di Milano, preso atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma di € 18.000,00, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Non solo nautica s.n.c. al pagamento dell'importo residuo dovuto pari ad € 64.834,88. La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che il credito azionato, e quindi il rapporto commerciale intercorso fra le parti, fossero stati provati dallo scambio di mail intervenuto il 13 ottobre 2011 e il 24 novembre 2011 fra CH RS, financial controller della Navico, e ET EM, socio della s.n.c. Non solo nautica, avendo quest'ultimo proposto un piano di rientro per i crediti Ric. 2017 n. 03981 sez. M2 ud. 20-02-2018 - -2- scaduti, ammontanti ad € 82.834,88, piano accettato dalla Navico. La documentazione acquisita, ad avviso della Corte di Milano, rendeva superflue le ulteriori deduzioni istruttorie per prova testimoniale della debitrice opponente a decreto ingiuntivo. La condanna alle spese del processo è stata, infine, giustificata dai giudici di appello per la permanente soccombenza della s.n.c. Non solo nautica, nonostante il pagamento parziale avvenuto in corso di lite e la conseguente revoca dell'ingiunzione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Quanto al primo motivo, le dedotte violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. sono prive di consistenza, atteso che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle М parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre;
mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). E' invece inammissibile la doglianza fondata sul parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto questo, come Ric. 2017 n. 03981 sez. M2 ud. 20-02-2018 - -3- riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale vizio non risulta in ogni caso denunciato nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che il contratto di fornitura intercorso fra le parti, ed il conseguente credito azionato in sede monitoria, fosse stato provato dallo scambio di mail intervenuto il 13 ottobre 2011 e il 24 novembre 2011 tra i rappresentanti delle due società, mail non contestate "quanto alla loro provenienza e testuale contenuto". Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (arg. già da Cass. Sez. 3, 24/11/2005, n. 24814). Poiché nella mail del 13 ottobre 2011 ET EM, socio della s.n.c. Non solo nautica, si era impegnato a rientrare dalla propria esposizione debitoria, quantificata in € 82.834,88, la Corte d'Appello di Milano, correttamente operando la ripartizione dell'onere della prova, ha ritenuto dimostrata Ric. 2017 n. 03981 sez. M2 - ud. 20-02-2018 -4- l'esistenza del rapporto contrattuale, nonché verificato l'importo del credito azionato col decreto ingiuntivo. E' del pari infondato il secondo motivo di ricorso. La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ed integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre la censura che investe la valutazione delle prove può essere fatta valere nei limiti già richiamati del vigente numero 5 del medesimo art. 360 (Cass. Sez. 3, 17/06/2013, n. 15107) Il secondo motivo rivela inoltre profili di inammissibilità, in quanto, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha sempre l'onere, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, 04/10/2017, n. 23194). Peraltro, l'ammissione delle prove testimoniali sulle stesse circostanze già oggetto di prova documentale prodotta costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, il quale può ritenere superflua l'ulteriore assunzione della prova per testimoni ove ritenga sufficientemente istruita la causa, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità Ric. 2017 n. 03981 sez. M2 - ud. 20-02-2018 -5- se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611). E' infine da respingere anche il terzo motivo di ricorso. Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite. Nel liquidare tali spese, quindi, non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. il giudice che lasci le stesse interamente a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa, come nella specie, dal pagamento (per di più parziale) della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. Sez. 6 1, 21/07/2017, n. 18125; Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587; Cass. Sez. 1, 01/02/2007, n. 2217). Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata. Ric. 2017 n. 03981 sez. M2 - ud. 20-02-2018 -6-
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 febbraio 2018. Il Presidente 1 dott. Felice Manna DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 14 MAG. 2018 ]] Funzionario Giudiziario Cinsia DIPDIPRIMA Jinsian ffeilere Ric. 2017 n. 03981 sez. M2 ud. 20-02-2018 -7-