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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 591/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA AR
e
EL CI AR, con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra e il IG. CI AR AR
EL, premesso di aver contratto matrimonio, in data 18 ottobre 2012, nel
Comune di Yurimaguas, provincia di Alto Amazonas, Dipartimento di Loreto
(Repubblica del Perù), iscritto presso il Comune di Cembra (TN), in costanza del quale non sono nati figli.
Premesso altresì che i coniugi avevano stabilito l'abitazione familiare in Trento, nella Via Aosta n.28, ove risiedevano unitamente al figlio della ricorrente,
[...]
, nato il [...]. Persona_1
Con ricorso del 05.02.2025, depositato il 10.02.2025, le parti esponevano che la loro separazione, avvenuta per mutuo consenso all'udienza dell'11.09.2018, era stata omologata dal Tribunale di Trento, con provvedimento del 04.10.2018, depositato il 05.10.2018, procedimento 2065/20218 R.G.
I ricorrenti esponevano altresì che a far tempo della pronuncia di separazione non vi è più stata riconciliazione e che è venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la IG.ra e il IG. CI AR
AR EL, sussistendo i presupposti ex art.3 della legge 1° dicembre 1970, n.898 e successive modifiche, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e IA RT RA il giorno 18 ottobre 2012, nel AR
Comune di Yurimaguas, provincia di Alto Amazonas, Dipartimento di Loreto, e ordinare conseguentemente l'annotazione presso l'Ufficio di Stato di Civile del
Comune di Cembra (TN);
2) prendere atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti in virtù delle rispettive condizioni e che non sussistono pertanto i presupposti di legge per riconoscere a favore dell'uno o dell'altra un assegno divorzile;
3) dare atto che i coniugi convengono che la signora AR rilascerà l'immobile sito in Trento, via Aosta n. 28, entro il 30 agosto 2025,
[...]
e al momento del rilascio sarà autorizzata ad asportare e trattenere per sé in proprietà esclusiva i seguenti beni: la cucina ad induzione, il frigorifero, la lavatrice, il computer, il letto, e altro che verrà indicato in apposita lista;
resta in ogni caso inteso che il televisore rimarrà di proprietà esclusiva del signor
. Pt_1
4) dare atto che i coniugi ritengono le spese legali della presente procedura a carico di entrambi in ragione di metà ciascuno.
I ricorrenti dichiaravano di voler rinunciare alla comparizione personale e di voler pertanto sostituire l'udienza con deposito di note scritte.
Le parti dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e confermavano integralmente le condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 14.02.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
La IG.ra e il IG. CI AR AR
EL con note depositate il 20.02.2025 chiedevano la pronuncia dello
Pag. 2 di 4 scioglimento del matrimonio contratto in data 18.10.2012, alle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato del provvedimento di omologa di separazione del Tribunale di Trento emesso il
04.10.2018 e depositato il 05.10.2018.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 10.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70.
È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CI AR AR
EL, in data 18 ottobre 2012, nel Comune di Yurimaguas, provincia di Alto
Amazonas, Dipartimento di Loreto (Repubblica del Perù). Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità in ordine all'equa ripartizione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra AR
e CI AR EL, in data 18 ottobre 2012, nel
[...]
Comune di Yurimaguas, provincia di Alto Amazonas, Dipartimento di Loreto
(Repubblica del Perù) alle condizioni riportate nel ricorso e nella presente sentenza;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile del
Comune di cembra per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n.
1238/1939.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 591/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA AR
e
EL CI AR, con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra e il IG. CI AR AR
EL, premesso di aver contratto matrimonio, in data 18 ottobre 2012, nel
Comune di Yurimaguas, provincia di Alto Amazonas, Dipartimento di Loreto
(Repubblica del Perù), iscritto presso il Comune di Cembra (TN), in costanza del quale non sono nati figli.
Premesso altresì che i coniugi avevano stabilito l'abitazione familiare in Trento, nella Via Aosta n.28, ove risiedevano unitamente al figlio della ricorrente,
[...]
, nato il [...]. Persona_1
Con ricorso del 05.02.2025, depositato il 10.02.2025, le parti esponevano che la loro separazione, avvenuta per mutuo consenso all'udienza dell'11.09.2018, era stata omologata dal Tribunale di Trento, con provvedimento del 04.10.2018, depositato il 05.10.2018, procedimento 2065/20218 R.G.
I ricorrenti esponevano altresì che a far tempo della pronuncia di separazione non vi è più stata riconciliazione e che è venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la IG.ra e il IG. CI AR
AR EL, sussistendo i presupposti ex art.3 della legge 1° dicembre 1970, n.898 e successive modifiche, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e IA RT RA il giorno 18 ottobre 2012, nel AR
Comune di Yurimaguas, provincia di Alto Amazonas, Dipartimento di Loreto, e ordinare conseguentemente l'annotazione presso l'Ufficio di Stato di Civile del
Comune di Cembra (TN);
2) prendere atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti in virtù delle rispettive condizioni e che non sussistono pertanto i presupposti di legge per riconoscere a favore dell'uno o dell'altra un assegno divorzile;
3) dare atto che i coniugi convengono che la signora AR rilascerà l'immobile sito in Trento, via Aosta n. 28, entro il 30 agosto 2025,
[...]
e al momento del rilascio sarà autorizzata ad asportare e trattenere per sé in proprietà esclusiva i seguenti beni: la cucina ad induzione, il frigorifero, la lavatrice, il computer, il letto, e altro che verrà indicato in apposita lista;
resta in ogni caso inteso che il televisore rimarrà di proprietà esclusiva del signor
. Pt_1
4) dare atto che i coniugi ritengono le spese legali della presente procedura a carico di entrambi in ragione di metà ciascuno.
I ricorrenti dichiaravano di voler rinunciare alla comparizione personale e di voler pertanto sostituire l'udienza con deposito di note scritte.
Le parti dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e confermavano integralmente le condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 14.02.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
La IG.ra e il IG. CI AR AR
EL con note depositate il 20.02.2025 chiedevano la pronuncia dello
Pag. 2 di 4 scioglimento del matrimonio contratto in data 18.10.2012, alle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato del provvedimento di omologa di separazione del Tribunale di Trento emesso il
04.10.2018 e depositato il 05.10.2018.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 10.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70.
È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CI AR AR
EL, in data 18 ottobre 2012, nel Comune di Yurimaguas, provincia di Alto
Amazonas, Dipartimento di Loreto (Repubblica del Perù). Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità in ordine all'equa ripartizione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra AR
e CI AR EL, in data 18 ottobre 2012, nel
[...]
Comune di Yurimaguas, provincia di Alto Amazonas, Dipartimento di Loreto
(Repubblica del Perù) alle condizioni riportate nel ricorso e nella presente sentenza;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile del
Comune di cembra per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n.
1238/1939.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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