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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Miccichè Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2205/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MADDALENA MACCARONE, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesare Fani n. 14, presso il difensore avv. MADDALENA MACCARONE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 22.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato in data 6.6.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 marito, ed esponeva: di avere contratto con lui matrimonio in Camerun in data Controparte_1 31.10.2008; che dall'unione erano nati tre figli, (il 14.9.2011), Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 7 (il 23.7.2012) e (il 26.4.2017); che la figlia era stata riconosciuta invalida Persona_3 Per_2 civile, con attribuzione della relativa pensione;
che essa ricorrente era stata vittima di maltrattamenti fisici ed emotivi da parte del marito;
che a seguito di un episodio di violenza (al quale ella aveva reagito per legittima difesa come riconosciuto dalla sentenza n. 932/2019) era stato aperto davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria il procedimento de potestate, concluso con il decreto n. 330/20 del 25.2.2020, con cui veniva disposta la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
La ricorrente deduceva inoltre:
- che il marito, dopo la scoperta della sua relazione extraconiugale, aveva abbandonato la famiglia, lasciando moglie e figli privi di assistenza morale e materiale fin dal il 24.12.2018;
- che da febbraio 2024 ella viveva in un immobile assegnatole dall'ATER, per il quale versava in canone di locazione agevolato di € 84,73 mensili;
- che dal 2019 il marito, salvo sporadiche occasioni, non aveva più fatto visita ai figli, omettendo anche qualsiasi forma di contribuzione economica;
- che con sentenza n. 1502/2022 del 2.11.2022 il tribunale di Perugia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, anche con riguardo alle decisioni di maggiore rilevanza, con collocamento presso di lei;
la frequentazione paterna in modalità protetta;
un contributo paterno al mantenimento dei figli di
€ 600,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari a € 200,00 mensili.
Aggiungeva inoltre, di svolgere lavori occasionali come addetta alle pulizie presso una famiglia, di aver partecipato a corsi di formazione, di aver conseguito il diploma di OSS e di essersi iscritta alla facoltà di psicologia presso l'università Mercatorum;
quanto al marito, riferiva che le ultime notizie in suo possesso risalivano al 2017, quando lavorava presso la società cooperativa Coop London percependo una retribuzione di € 1.300,00 mensili.
Concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli, con attribuzione in via esclusiva anche del potere di assumere le decisioni di maggior interesse;
frequentazione paterna in modalità graduale e protetta previo accertamento della presenza del resistente sul territorio italiano ed esito positivo di un percorso di acquisizione del ruolo genitoriale;
conferma del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegno di mantenimento in suo favore;
assegnazione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico per i figli.
Alla prima udienza del 22.1.2025, veniva sentita la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente;
nel corso della medesima udienza veniva dichiarata la contumacia del sig. Controparte_1 e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore
[...] della sig.ra e preso atto dell'assenza di attività istruttoria da espletare. Parte_1
****
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale pagina 2 di 7 e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in via residuale, qualora nessun giudice di uno Per_4 Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che la moglie vive ancora in Italia (a Corciano), sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge camerunense, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010 lettera c) ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.»
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a) dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b) essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente al 2018, e in particolare al momento dell'allontanamento del marito dalla casa familiare, secondo quanto si evince dalla sentenza di separazione).
Può invece farsi utilizzo del criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che entrambi i coniugi hanno cittadinanza camerunense (cfr. certificato di matrimonio, debitamente tradotto, depositato quale allegato 2 al ricorso), sicché è la legge della cittadinanza comune che dovrà essere applicata al caso di specie.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 310 del codice civile camerunense, quando la separazione sarà durata tre anni, il giudizio sarà di diritto convertito in giudizio di divorzio su domanda di uno degli sposi. La norma citata consente quindi di ottenere il divorzio quando sia stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, risulta integrata la fattispecie della legge camerunense citata, essendo trascorsi oltre tre anni dalla comparizione dinanzi alla presidente del tribunale (nel 2020) nel giudizio di separazione.
Essendo stato il matrimonio celebrato in Camerun e non essendo stata fornita prova della sua trascrizione in Italia, non occorre disporre l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale di Stato civile.
Venendo alle questioni accessorie, va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione italiana anche con riguardo alla domanda di affidamento dei figli minori, atteso che essi sono abitualmente residenti in Corciano, presso la casa materna (cfr. art. 8 regolamento n. 2201/2003, cd. Bruxelles II bis).
Secondo il disposto dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, siffatta domanda è regolata dalla legge italiana, quale lex fori.
Nel merito, ritiene il collegio di dover accogliere la richiesta avanzata in ricorso a proposito dell'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli.
La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica in considerazione dell'atteggiamento di disinteresse mostrato dal resistente che, rimanendo contumace, ha confermato le allegazioni della ricorrente in merito alla sua totale assenza dalla vita dei figli e alla mancata partecipazione alle decisioni che li riguardano.
In tale situazione appare evidente che una pronuncia di affido condiviso, oltre a rivelarsi del tutto svuotata di ogni portata concreta, finirebbe per rendere estremamente difficoltosa alla madre la gestione quotidiana dei minori e l'adozione delle scelte via via da assumersi nel loro interesse.
Non possono poi tacersi le circostanze che emergono dalla lettura della sentenza di separazione in merito alla condotta di abbandono morale ed economico del padre nei confronti dei minori, rendendosi irreperibile e non collaborando in alcun modo con i Servizi Sociali incaricati di dare ausilio e supporto ai minori (cfr. pag. 3 sentenza n. 1502/2022 con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi), comportamenti che inducevano il Tribunale per i minorenni di Perugia a sospendere al padre la responsabilità genitoriale (cfr. decreto Tribunale per i Minorenni del 21.2.2020).
Tenuto conto dell'assenza del resistente risulta superfluo stabilire modalità di frequentazione con i minori.
Resta inteso che un'eventuale ripresa del rapporto tra il padre e i figli potrà avvenire solo in forma protetta, sotto il controllo dei servizi sociali, che dovranno individuarne tempi e modalità.
Anche la domanda di mantenimento dei minori rientra nella giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 4/2009 che, in materia di «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», radica la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare la parte convenuta.
Per l'individuazione della legge applicabile deve farsi riferimento al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, il quale detta il criterio della residenza abituale del creditore. Nel caso di specie va dunque applicata la legge italiana, avendo la ricorrente residenza in Italia.
pagina 4 di 7 In difetto di attività istruttoria ed anche tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente
- che non ha offerto elementi tali da rendere necessaria o opportuna una rivisitazione - ritiene il collegio di dover confermare, nella presente sede, l'entità del contributo mensile previsto a carico del sig.
[...] per il mantenimento dei figli minori, che resta fissata nella misura già determinata in CP_1 sede di separazione, ossia pari a complessivi € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve invece rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
In diritto, deve richiamarsi la ricostruzione dell'istituto dell'assegno divorzile operata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 18278/18.
La suprema corte ha, in particolare, evidenziato come sia da abbandonare la tradizionale e rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, al fine di ancorare l'istituto matrimoniale al modello costituzionale, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, reversibilità della decisione ed auto responsabilità.
L'art. 5, co. 6, L. 898/70, nel riconoscere all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive impone al giudice – nella lettura offerta dalle SS.UU. – una valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti che deve tendere ad accertare se la disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata, ritenuto fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione delle relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La suprema corte ricorda che alla base del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile – avente natura sì assistenziale, ma anche compensativa e perequativa – è posto il principio di solidarietà, il cui accertamento non è conseguenza della ultrattività matrimoniale, invero inesistente perché definitivamente sciolta con l'irreversibile modifica degli status personali degli ex coniugi, ma che ha l'effetto di conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Ne deriva, quindi, che, una volta accertato lo squilibrio economico tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, occorre indagare se la suddetta condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente e se lo squilibrio conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di legittime aspettative fondate sull'assunzione di un “ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Si chiarisce, inoltre, nella citata pronuncia, che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (criterio cui era saldamente ancorata l'interpretazione più risalente), quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve subito rilevarsi che non sussistono esigenze di natura assistenziale, atteso che la ricorrente ha riferito di aver lavorato saltuariamente da ottobre 2017 come pagina 5 di 7 addetta alle pulizie, frequentando corsi di formazione finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e di aver conseguito il diploma di operatrice socio-sanitaria, riconoscendo, altresì, all'udienza del 22.1.2025 di lavorare come assistente domiciliare con contratto a tempo determinato percependo uno stipendio mensile di circa € 500,00/600,00 mensili, che raggiunge l'importo di € 800,00 in caso di effettuazione di lavoro straordinario. Ella, dunque, ha quanto necessario per provvedere al proprio sostentamento, essendo in grado di procurarsi con la propria attività lavorativa mezzi adeguati a vivere.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha allegato nulla in merito all'attuale condizione lavorativa, reddituale e patrimoniale del marito, di cui ha riferito non avere più notizie da anni e di ignorare l'occupazione lavorativa, sicché resta preclusa ogni comparazione tra le posizioni dei due coniugi.
In effetti, in assenza di elementi certi in ordine alla situazione economica del sig. Controparte_1 non può dirsi dimostrata l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
pertanto, non sussistono neppure i presupposti per un intervento di tipo perequativo.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile va respinta, sicché a partire dalla pronuncia della presente sentenza nessun versamento sarà più dovuto dal sig. in favore della Controparte_1 ricorrente.
Quanto, infine, alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Camerun il giorno 31.10.2008 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...]- Parte_1 Controparte_1 Pouma (Camerun) il 6.8.1978;
2) conferma l'affidamento dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche
[...] con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) dispone che i minori restino collocati presso la madre;
4) dispone che un'eventuale ripresa del rapporto tra il padre e i figli potrà avvenire solo in forma protetta, sotto il controllo dei servizi sociali;
5) conferma in capo a l'obbligo di versare entro il giorno dieci di ogni mese, in Controparte_1 favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento dei figli Persona_1 Persona_2
, la somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio),
[...] Persona_3 già rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate sostenute nel loro interesse;
pagina 6 di 7 6) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
7) Spese irripetibili.
Perugia, 11 giugno 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Miccichè Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2205/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MADDALENA MACCARONE, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesare Fani n. 14, presso il difensore avv. MADDALENA MACCARONE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 22.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato in data 6.6.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 marito, ed esponeva: di avere contratto con lui matrimonio in Camerun in data Controparte_1 31.10.2008; che dall'unione erano nati tre figli, (il 14.9.2011), Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 7 (il 23.7.2012) e (il 26.4.2017); che la figlia era stata riconosciuta invalida Persona_3 Per_2 civile, con attribuzione della relativa pensione;
che essa ricorrente era stata vittima di maltrattamenti fisici ed emotivi da parte del marito;
che a seguito di un episodio di violenza (al quale ella aveva reagito per legittima difesa come riconosciuto dalla sentenza n. 932/2019) era stato aperto davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria il procedimento de potestate, concluso con il decreto n. 330/20 del 25.2.2020, con cui veniva disposta la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
La ricorrente deduceva inoltre:
- che il marito, dopo la scoperta della sua relazione extraconiugale, aveva abbandonato la famiglia, lasciando moglie e figli privi di assistenza morale e materiale fin dal il 24.12.2018;
- che da febbraio 2024 ella viveva in un immobile assegnatole dall'ATER, per il quale versava in canone di locazione agevolato di € 84,73 mensili;
- che dal 2019 il marito, salvo sporadiche occasioni, non aveva più fatto visita ai figli, omettendo anche qualsiasi forma di contribuzione economica;
- che con sentenza n. 1502/2022 del 2.11.2022 il tribunale di Perugia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, anche con riguardo alle decisioni di maggiore rilevanza, con collocamento presso di lei;
la frequentazione paterna in modalità protetta;
un contributo paterno al mantenimento dei figli di
€ 600,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari a € 200,00 mensili.
Aggiungeva inoltre, di svolgere lavori occasionali come addetta alle pulizie presso una famiglia, di aver partecipato a corsi di formazione, di aver conseguito il diploma di OSS e di essersi iscritta alla facoltà di psicologia presso l'università Mercatorum;
quanto al marito, riferiva che le ultime notizie in suo possesso risalivano al 2017, quando lavorava presso la società cooperativa Coop London percependo una retribuzione di € 1.300,00 mensili.
Concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli, con attribuzione in via esclusiva anche del potere di assumere le decisioni di maggior interesse;
frequentazione paterna in modalità graduale e protetta previo accertamento della presenza del resistente sul territorio italiano ed esito positivo di un percorso di acquisizione del ruolo genitoriale;
conferma del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegno di mantenimento in suo favore;
assegnazione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico per i figli.
Alla prima udienza del 22.1.2025, veniva sentita la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente;
nel corso della medesima udienza veniva dichiarata la contumacia del sig. Controparte_1 e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore
[...] della sig.ra e preso atto dell'assenza di attività istruttoria da espletare. Parte_1
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Preliminarmente, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale pagina 2 di 7 e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in via residuale, qualora nessun giudice di uno Per_4 Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che la moglie vive ancora in Italia (a Corciano), sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge camerunense, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010 lettera c) ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.»
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a) dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b) essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente al 2018, e in particolare al momento dell'allontanamento del marito dalla casa familiare, secondo quanto si evince dalla sentenza di separazione).
Può invece farsi utilizzo del criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che entrambi i coniugi hanno cittadinanza camerunense (cfr. certificato di matrimonio, debitamente tradotto, depositato quale allegato 2 al ricorso), sicché è la legge della cittadinanza comune che dovrà essere applicata al caso di specie.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 310 del codice civile camerunense, quando la separazione sarà durata tre anni, il giudizio sarà di diritto convertito in giudizio di divorzio su domanda di uno degli sposi. La norma citata consente quindi di ottenere il divorzio quando sia stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, risulta integrata la fattispecie della legge camerunense citata, essendo trascorsi oltre tre anni dalla comparizione dinanzi alla presidente del tribunale (nel 2020) nel giudizio di separazione.
Essendo stato il matrimonio celebrato in Camerun e non essendo stata fornita prova della sua trascrizione in Italia, non occorre disporre l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale di Stato civile.
Venendo alle questioni accessorie, va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione italiana anche con riguardo alla domanda di affidamento dei figli minori, atteso che essi sono abitualmente residenti in Corciano, presso la casa materna (cfr. art. 8 regolamento n. 2201/2003, cd. Bruxelles II bis).
Secondo il disposto dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, siffatta domanda è regolata dalla legge italiana, quale lex fori.
Nel merito, ritiene il collegio di dover accogliere la richiesta avanzata in ricorso a proposito dell'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli.
La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica in considerazione dell'atteggiamento di disinteresse mostrato dal resistente che, rimanendo contumace, ha confermato le allegazioni della ricorrente in merito alla sua totale assenza dalla vita dei figli e alla mancata partecipazione alle decisioni che li riguardano.
In tale situazione appare evidente che una pronuncia di affido condiviso, oltre a rivelarsi del tutto svuotata di ogni portata concreta, finirebbe per rendere estremamente difficoltosa alla madre la gestione quotidiana dei minori e l'adozione delle scelte via via da assumersi nel loro interesse.
Non possono poi tacersi le circostanze che emergono dalla lettura della sentenza di separazione in merito alla condotta di abbandono morale ed economico del padre nei confronti dei minori, rendendosi irreperibile e non collaborando in alcun modo con i Servizi Sociali incaricati di dare ausilio e supporto ai minori (cfr. pag. 3 sentenza n. 1502/2022 con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi), comportamenti che inducevano il Tribunale per i minorenni di Perugia a sospendere al padre la responsabilità genitoriale (cfr. decreto Tribunale per i Minorenni del 21.2.2020).
Tenuto conto dell'assenza del resistente risulta superfluo stabilire modalità di frequentazione con i minori.
Resta inteso che un'eventuale ripresa del rapporto tra il padre e i figli potrà avvenire solo in forma protetta, sotto il controllo dei servizi sociali, che dovranno individuarne tempi e modalità.
Anche la domanda di mantenimento dei minori rientra nella giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 4/2009 che, in materia di «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», radica la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare la parte convenuta.
Per l'individuazione della legge applicabile deve farsi riferimento al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, il quale detta il criterio della residenza abituale del creditore. Nel caso di specie va dunque applicata la legge italiana, avendo la ricorrente residenza in Italia.
pagina 4 di 7 In difetto di attività istruttoria ed anche tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente
- che non ha offerto elementi tali da rendere necessaria o opportuna una rivisitazione - ritiene il collegio di dover confermare, nella presente sede, l'entità del contributo mensile previsto a carico del sig.
[...] per il mantenimento dei figli minori, che resta fissata nella misura già determinata in CP_1 sede di separazione, ossia pari a complessivi € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve invece rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
In diritto, deve richiamarsi la ricostruzione dell'istituto dell'assegno divorzile operata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 18278/18.
La suprema corte ha, in particolare, evidenziato come sia da abbandonare la tradizionale e rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, al fine di ancorare l'istituto matrimoniale al modello costituzionale, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, reversibilità della decisione ed auto responsabilità.
L'art. 5, co. 6, L. 898/70, nel riconoscere all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive impone al giudice – nella lettura offerta dalle SS.UU. – una valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti che deve tendere ad accertare se la disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata, ritenuto fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione delle relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La suprema corte ricorda che alla base del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile – avente natura sì assistenziale, ma anche compensativa e perequativa – è posto il principio di solidarietà, il cui accertamento non è conseguenza della ultrattività matrimoniale, invero inesistente perché definitivamente sciolta con l'irreversibile modifica degli status personali degli ex coniugi, ma che ha l'effetto di conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Ne deriva, quindi, che, una volta accertato lo squilibrio economico tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, occorre indagare se la suddetta condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente e se lo squilibrio conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di legittime aspettative fondate sull'assunzione di un “ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Si chiarisce, inoltre, nella citata pronuncia, che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (criterio cui era saldamente ancorata l'interpretazione più risalente), quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve subito rilevarsi che non sussistono esigenze di natura assistenziale, atteso che la ricorrente ha riferito di aver lavorato saltuariamente da ottobre 2017 come pagina 5 di 7 addetta alle pulizie, frequentando corsi di formazione finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e di aver conseguito il diploma di operatrice socio-sanitaria, riconoscendo, altresì, all'udienza del 22.1.2025 di lavorare come assistente domiciliare con contratto a tempo determinato percependo uno stipendio mensile di circa € 500,00/600,00 mensili, che raggiunge l'importo di € 800,00 in caso di effettuazione di lavoro straordinario. Ella, dunque, ha quanto necessario per provvedere al proprio sostentamento, essendo in grado di procurarsi con la propria attività lavorativa mezzi adeguati a vivere.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha allegato nulla in merito all'attuale condizione lavorativa, reddituale e patrimoniale del marito, di cui ha riferito non avere più notizie da anni e di ignorare l'occupazione lavorativa, sicché resta preclusa ogni comparazione tra le posizioni dei due coniugi.
In effetti, in assenza di elementi certi in ordine alla situazione economica del sig. Controparte_1 non può dirsi dimostrata l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
pertanto, non sussistono neppure i presupposti per un intervento di tipo perequativo.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile va respinta, sicché a partire dalla pronuncia della presente sentenza nessun versamento sarà più dovuto dal sig. in favore della Controparte_1 ricorrente.
Quanto, infine, alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Camerun il giorno 31.10.2008 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...]- Parte_1 Controparte_1 Pouma (Camerun) il 6.8.1978;
2) conferma l'affidamento dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche
[...] con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) dispone che i minori restino collocati presso la madre;
4) dispone che un'eventuale ripresa del rapporto tra il padre e i figli potrà avvenire solo in forma protetta, sotto il controllo dei servizi sociali;
5) conferma in capo a l'obbligo di versare entro il giorno dieci di ogni mese, in Controparte_1 favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento dei figli Persona_1 Persona_2
, la somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio),
[...] Persona_3 già rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate sostenute nel loro interesse;
pagina 6 di 7 6) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
7) Spese irripetibili.
Perugia, 11 giugno 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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