Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di mediazione, vige il principio generale per cui da un medesimo rapporto mediatorio, nascente da un contratto cd. di mediazione propria o da un contratto di mandato (cd. mediazione impropria), sorge il diritto ad un unico compenso, e ciò anche se, in successione di tempo, siano intervenute una mediazione tipica ed una atipica; tuttavia, il diritto alla provvigione, per l'espletamento fattivo e con esito positivo di una intermediazione, può coesistere con il diritto a percepire una somma ulteriore per lo stesso affare qualora il cliente non abbia accettato una precedente proposta conforme alle istruzioni date e nell'atto di conferimento dell'incarico sia stato espressamente pattuito il pagamento, in tale caso, di una penale corrispondente alla provvigione o comunque ad essa proporzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2016, n. 21758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21758 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
6 1 / 8 5 7 1 2 0 REPUBBLICA ITALIANA 0 In nome del Popolo Italiano La Suprema Corte di Cassazione Sezione seconda civile r.g.n. 10338/12 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 21758 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Presidente Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere rel Rep. ет Dott. Lorenzo ORILIA - Consigliere U.P. 24/06/2016 Dott Antonello COSENTINO - Consigliere Dott. IM FALABELLA - Consigliere Mediazione atipica Distinti rapporti per ha pronunciato la seguente vendita di medesimo immobileSENTENZA sul ricorso (iscritto al n.r.g. 10338/12) proposto da: ES s.r.l ., già NI s.r.l.- titolare dell'Agenzia "Italiana Immobiliare" (c.f. 02273290482) in persona del geom. Andrea Masi, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli avv.ti Patrizia Crudetti del Foro di Roma e Sergio Brozzi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, piazza Borghese 3 Ricorrente -
contro
LE IO ( c.f.: [...]) rappresentato e difeso per delega a margine del controricorso dagli avv.ti Silvia Facchini del Foro di Prato e Vincenzo Cuffaro del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Caio Mario 27
- ricorrente -
avverso la sentenza n.111/2012 della Corte di Appello di Firenze, depositata il 31 gennaio 2012; non notificata. 1433/16 franchier at Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 24 giugno 2016, da parte del Consigliere dr. Bruno Bianchini udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La s.r.l. NI (successivamente: s.r.l. TO), titolare dell'Agenzia Italiana Immobiliare" convenne in giudizio IO IO innanzi al 66 Tribunale di Firenze esponendo che con scrittura del 2.9.2000 era stata da lui incaricata di promuovere la vendita di un appartamento del predetto,in Sesto Fiorentino, e che nell'espletamento di detto incarico aveva reperito due acquirenti, tali IM RI ed NN UN, che avevano visionato l'immobile insieme ad un suo incaricato;
da accertamenti successivamente svolti aveva appreso che i RI/UN avevano acquistato l'immobile; essa si era dunque rivolta alle parti del contratto i predetti ed il proprio cliente IO - - per ottenere la provvigione di sua spettanza, che le era però stata versata dai soli acquirenti: chiese pertanto la condanna del IO al pagamento della provvigione, nella misura pattuita del 3% del prezzo d'acquisto od in subordine in quella consuetudinaria del 2%.
2. Si costituì IO IO osservando che con la scrittura del 2.9.2000 egli aveva incaricato la s.r.l. NI di promuovere la vendita dell'immobile, senza esclusiva, al fine di reperire una proposta irrevocabile d'acquisto ad un valore minimo prestabilito;
proposta che, in effetti, la società incaricata gli aveva fatto pervenire da parte di tale RA NN, e che tuttavia egli aveva ritenuto di non accettare in quanto non sufficientemente vantaggiosa;
nonostante ciò, la società aveva preteso il pagamento della provvigione pattuita in relazione a tale offerta, calcolata sul valore della stessa, e lo aveva ottenuto con un decreto ingiuntivo, contro il quale non era stata proposta opposizione;
ciò posto, il Bauchue, at 2 IO ritenne che la pretesa di una provvigione per il successivo affare concluso con i RI/UN determinasse un'indebita duplicazione di quanto già ottenuto, contestando peraltro che tale affare si fosse perfezionato per l'intervento della mediatrice;
concluse per il rigetto della domanda e la condanna della società al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. 3. Con memoria autorizzata ex art. 184 c.p.c. (nel testo all'epoca vigente), la RL NI specificò di aver richiesto la provvigione non già in forza della scrittura del 2.9.2000, bensì per il semplice fatto di essere intervenuta quale intermediaria nell'affare perfezionatosi con i RI/UN.
4. Con sentenza depositata il 7.3.2006 il Tribunale di Firenze rigettò la domanda principale e la riconvenzionale: la prima in quanto, pur ritenendo immutata la causa petendi posta a base dell'atto di citazione rispetto a quella specificata con la successiva memoria atteso che entrambe le attività attenevano all'intervenuto svolgimento di attività di mediazione- giudicò che non sarebbe stata fornita la prova che il mediatore avesse posto in essere un contributo decisivo per la conclusione dell'affare; la seconda in quanto ritenne che non poteva dirsi iniziata la causa per evidente mala fede, dacchè comunque vi sarebbe stata una certa attività di mediazione da parte della società NI. -5 -Tale pronuncia fu impugnata dalla s.r.l. TO – nuova denominazione della RL NI;
il IO propose appello incidentale per l'accoglimento - della propria riconvenzionale;
la Corte d'Appello di Firenze respinse l'appello principale ed accolse quello incidentale. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservò innanzitutto che per non qualificare come domanda nuova e perciò inammissibile, come sostenuto nel gravame- quella formulata da TO con la memoria autorizzata, era necessario ritenere che la società di mediazione avesse agito per la remunerazione del medesimo incarico, UC st 3 afferente allo stesso immobile e conferito con la scrittura del 9.2.2000; la domanda fondata su una diversa attività mediatoria, infatti, non poteva che basarsi su fatti estranei all'originaria causa petendi: di tale incarico, tuttavia, era emersa la remunerazione da parte del IO, sia pure a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Ciò precisato - a rettifica della precedente pronuncia -, la Corte distrettuale ritenne che la pretesa di un'ulteriore provvigione, sia pure all'esito di una diversa manifestazione d'interesse all'acquisto doveva considerarsi contraria alla buona fede, perché chiaramente eccedente la funzione di corrispettività fra prestazioni tracciata dall'art. 1755, comma 1 cod. civ.; dal momento poi che detta pretesa, esercitata nella consapevolezza dell'intervenuta soddisfazione del proprio diritto, aveva resa manifesta l'esistenza della malafede del mediatore, condannò la società al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, facendo applicazione dei parametri normalmente utilizzati per il riconoscimento del danno non patrimoniale conseguito a processo ingiusto.
6. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la TO, facendo valere quattro motivi di annullamento;
il IO ha proposto controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE § 1 Con il primo motivo la ricorrente denunzia la presenza di un “errore di motivazione per inesatto apprezzamento delle risultanze processuali": assume al proposito di aver, sin dall'inizio della causa, domandato che venisse corrisposta la provvigione relativamente all'affare concluso dai signori RI ed UN, fondato su una causale assolutamente diversa da quella relativa alla provvigione ottenuta a seguito dell'offerta irrevocabile presentata dal NN;
e che, pertanto, Seaucher st 4 la ricostruzione della sua domanda operata dalla Corte d'appello sarebbe stata del tutto errata. § 2 Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1755 c.c., dolendosi del fatto che la Corte d'appello ha ricondotto la sua domanda nell'alveo del primo contratto- definito di mandato o di mediazione atipica- conseguentemente escludendo il suo diritto alla provvigione in forza dell'ulteriore attività di mediazione da lei posta in essere;
osserva, in proposito, che il perfezionamento- e l'esecuzione- di un contratto di mediazione atipica non esclude il diritto del mediatore alla provvigione qualora lo stesso sorga da ulteriore (e distinta) attività di mediazione tipica, in conseguenza del perfezionamento dell'affare. § 3 Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c., nonché vizio di motivazione, in relazione alla propria condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, osservando che la questio juris posta dal motivo che precede- vale a dire: se il preventivo esperimento di attività di mediazione atipica, poi esauritosi con il riconoscimento di una provvigione per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, consenta al mediatore di ottenere la provvigione ex art. 1755 c.c. per il successivo affare concluso a causa della sua attività “tipica”- rendeva manifesta l'esistenza di una questione opinabile la cui proposizione non poteva essere semplicisticamente ascritta a mala fede o colpa grave. -§ 4 Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c. nonché un vizio di motivazione in relazione al danno liquidato alla controparte, che assume sfornito di prova ed ancorato a parametri del tutto non pertinenti al caso in questione. Braucher, st 5 § 5 I primi due motivi - da esaminare congiuntamente per la stretta connessione argomentativa che presentano - sono fondati per quanto appresso esposto;
il terzo ed il quarto risultano assorbiti dal loro accoglimento. -§5.a Deve innanzi tutto riaffermarsi il principio generale per il quale da un medesimo rapporto mediatorio - sia esso nascente da un contratto di mediazione proprio, in cui il mediatore si ponga in posizione di terzietà tra le parti, sia da un contratto di mandato ( la c.d. mediazione impropria) – non possa che nascere il diritto ad un solo compenso: nella disciplina della mediazione propria tale principio è espresso dall'art 1758 cod civ. che ripartisce per quote la per l'intervento di più provvigione dovuta in caso l'affare sia concluso mediatori. § 5.b La centralità logica dell'unicità del compenso per l'attività mediatoria - (per lo stesso oggetto e con i medesimi soggetti preponenti ed agenti) permane anche se in successione di tempo siano intervenuti una mediazione tipica ed una atipica (assimilabile al mandato): la diversità di forma negoziale, se incide sulla disciplina del rapporto si discute ancora, peraltro, entro quali limiti al - mediatore atipico si applichi la disciplina pubblicistica di quello tipico (v. sul punto Cass. Sez. II, ord n. 22558/2015)- non rileva al fine di escludere la duplicità di "corrispettivo" per l'opera prestata al fine della cessione a terzi di un medesimo bene. § 5.c Residua però una ipotesi in cui può coesistere un diritto alla provvigione - - in dipendenza dell'espletamento fattivo e con esito positivo, di una -e, per lo stesso "affare”, un diritto a percepire una somma intermediazione comunque parametrata al valore della cessione oggetto di mandato: è l'ipotesi in cui nel negozio di conferimento dell'incarico ( mediatorio o di mandato) sia espressamente pattuito di porre a carico del cliente -non accettante una proposta sa chin st 6 conforme alle istruzioni date- una penale corrispondente alla provvigione o comunque ad essa proporzionata. § 5.e Tale prospettiva è stata del tutto negletta dalla Corte di Appello che ha soffermato la sua analisi prendendo in esame solo la provvigione in senso stretto e non analizzando dunque il titolo posto a base del decreto ingiuntivo non opposto. § 6- I primi due motivi di ricorso vanno dunque accolti e la sentenza conseguentemente cassata in relazione al principio di diritto espresso sopra ai §§ 5.a 5.c; il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Firenze, in - diversa composizione, provvederà altresì alla ripartizione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il 1° ed il 2° motivo;
dichiara assorbiti i rimanenti;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la ripartizione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 24 giugno 2016, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Bianchini Vincenzo Mazzacane Severe Siaudies Vian M Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella D'ANNA DEPOSITATOJN CANINILLERIA Roma 27 OTT. 2016 Dussa Donatelle D'A 7