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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 929/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20/12/2023 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. PEDERNESCHI LUCA RT
Appalto: altre ipotesi ex
, elettivamente domiciliata in VIA MORSENTI 4 26100 CREMONA Pt_2 art. 1655 e ss. cc (ivi presso il difensore avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO, come da procura compresa l'azione ex allegata all'atto di citazione d'appello 1669cc)
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANO
presso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO, come da procura a all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona ( Prima Sezione Civile)
n. 397/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito, in via principale, conseguentemente al versamento durante il
giudizio di primo grado da parte di della somma di euro 23.180,00, CP_1
confermarsi il D.I. n. 342/2019 Tribunale di Cremona opposto nei limiti della
somma di euro 310.856,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e/o ex art. 1284,
4c., cc e per l'effetto condanna la al pagamento della predetta CP_1
somma; in via subordinata e comunque accertarsi e dichiararsi che a saldo
della nota di addebito n. 11/V6 del 22.2.2019 emessa dalla ditta la RT
deve ancora corrispondere la somma di 334.036,00 meno la somma CP_1
di euro 23.180,00 già corrisposta da in data 20.5.21, e, dunque, deve CP_1
corrispondere la somma di euro 310.856,00, o quella somma che emergerà
all'esito della causa, di cui salvo errori euro 67.051,44 (cioè 54.960,20 oltre
IVA 22%) quale importo ancora dovuto per i bocchelli 1realizzati in più pagina 2 di 11 rispetto all'ordine/preventivo all'esito della CTU;
e per l'effetto dirsi tenuta e
condannarsi la stessa soc. a pagare l'importo di euro 310.856,00 o CP_1
quella diversa che emergerà all'esito della causa. Comunque oltre interessi ex
D. Lgs n. 231/02 e/o ex art. 1284, 4c., cc e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto sino all'effettivo pagamento. In via istruttoria, disporsi – previa
modifica delle ordinanze 3.6.2021 e 15.9.2021 - CTU volta alla
determinazione del costo/valore delle opere eseguite da in favore di RT
, giusta nota di addebito n. 11/V6 del 22.2.2019, come dedotto con il CP_1
motivo secondo e terzo del presente atto di appello, sulla base del seguente
quesito:“Voglia l'adita Corte ammettere CTU volta alla determinazione del
valore delle opere realizzate “extra ordinem”, e cioè differentemente dal
preventivo accettato, sui serbatoi effettivamente consegnati da ad RT
giusta DDT (doc.12 primo grado di giudizio), doc. 1-2-3-4 primo CP_1
grado di giudizio (nel rigo “progetto esecutivo”) e i doc. 24-25-26-27 sempre
primo grado di giudizio), sia con riferimento ai bocchelli che in sede CP_1
di interrogatorio formale tramite il proprio legale rappresentante p.t. ha
ammesso di avere ordinato in più rispetto ai bocchelli di cui al preventivo, sia
con riferimento al valore dei serbatoi che effettivamente ha RT
realizzato per;
nonché sul costo delle ore di manodopera impiegate, CP_1
vanno ricomprese le ore straordinarie, in più rispetto a quelle previste per
realizzare i manufatti base, come ordinati”. Con vittoria di spese e compensi
di causa.” pagina 3 di 11 Dell'appellata
“Nel merito, in via principale, rigettare l'appello, con integrale conferma
della sentenza impugnata, in ogni caso con condanna alle spese del grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 397/22 il tribunale di Cremona accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante , le era stato CP_1 RT
ingiunto il pagamento della somma di euro 334.036, a titolo di corrispettivo per le variazioni apportate ai beni oggetto dell'ordine n. 2260 (n. 44 serbatoi industriali con caratteristiche molto eterogenee), su richiesta della committente.
Argomentava il primo giudice che la prospettazione dell'ingiungente-opposta trovava ostacolo nel fatto che l'attività di progettazione dei serbatoi era stata a lei demandata in via esclusiva, sulla base delle caratteristiche tecniche richieste fin dall'origine dalla committente sicchè era onere di RT
dimostrare con sufficiente chiarezza: a) le caratteristiche tecniche richieste da in variante rispetto all'originaria pattuizione;
b) le conseguenze CP_1
tecniche sul progetto esecutivo determinate dalle asserite richieste ( che era compito di redigere), tali da comportare la sostanziale revisione del RT
numero e del tipo di bocchelli, della tipologia dei serbatoi, dello spessore delle lamiere nonché la differenza di costi.
Aggiungeva il primo giudice che “l'elevato tecnicismo delle questioni e la pagina 4 di 11 oggettiva consistenza dei costi” sostenuti per le pretese varianti avrebbero dovuto imporre ad maggiore chiarezza nel rapporto commerciale RT
ed un'esplicita indicazione scritta delle varianti.
Tenuto conto di quanto versato da nelle more del giudizio – a titolo CP_1
di corrispettivo per il maggior numero di “bocchelli” realizzati rispetto a quelli richiesti - il tribunale accertava che null'altro era dovuto da parte opponente;
le spese di lite venivano interamente compensate.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l'accoglimento RT
della domanda.
ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 20 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole della decisone di non ammettere
Ctu volta ad accertare le differenze tecniche tra i serbatoi realizzati e quelli oggetto del preventivo, nonostante la produzione in giudizio delle schede tecniche relative sia agli uni che agli altri.
Con il secondo motivo censura il giudizio di irrilevanza formulato dal primo giudice in relazione alle dichiarazioni rese dai testi, ritenute delle mere valutazioni tecniche soggettive.
Diversamente da quanto argomentato dal tribunale, il teste Testimone_1
pagina 5 di 11 aveva riferito che vi era una sostanziale differenza tra i serbatoi semplici (
ossia senza doppia parete) e quelli “ jacket Type” ( ossia predisposti per lo scambio termico) e che con datasheet, inviata ad ordine acquisito, era stata avanzata la richiesta di scambio termico a doppia parete ( anziché a semitubo)
(circostanze confermate anche dai testi e . Tes_2 Tes_3
Con il terzo motivo censura la mancata ammissione di Ctu volta ad accertare che tipo di serbatoi erano stati consegnati a CP_1
Il tribunale si era limitato a far accertare al Ctu la tipologia, il numero e il costo dei “bocchelli” effettivamente realizzati;
il Ctu aveva accertato che erano stati realizzati ben 255 bocchelli in più rispetto a quanto richiesto nel preventivo e questo non poteva che comportare la necessità di aumentare lo spessore delle lamiere per mantenere le condizioni di progetto.
-------------------------------
I motivi, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, dava atto di aver RT
realizzato, per conto di i beni di cui all'ordine1 n. 2260 del 22 CP_1 1 La fornitura riguardava n. 40 serbatoi ossia recipienti in pressione (il cui contenuto è ad una pressione più alta rispetto a quella esterna), in acciaio inossidabile AISI 316L, il cui mantello è costituito da una parte cilindrica deltta “virola” racchiusa tra “un coperchio” ed un “fondo” bombati e saldati tra loro;
essi sono adibiti a contenere reazioni chimiche o biologiche di tipo esotermico cioè che sviluppano calore o di tipo endotermico cioè che assorbono calore dall'ambiente esterno. I serbatoi in questione risultano equipaggiati sia con attacchi per consentire l'inserimento di sonde atte ad analizzare i vari parametri e l'andamento del processo chimico sia con specifici bocchelli adibiti a vari scopi quali, l'introduzione nel serbatoio degli ingredienti necessari ad una data reazione, il controllo visivo dei processi all'interno del serbatoio stesso attraverso il vetro di una specola, il prelevamento del prodotto di processo. pagina 6 di 11 giugno 2017, con le modifiche tecniche, evincibili dalle schede tecniche prodotte ( cd. datasheets).
Secondo la sua prospettazione le opere “extracontratto” realizzate erano consistite:
-nella realizzazione di un'intercapedine applicata sul fondo del serbatoio in luogo di un semitubo applicabile solo alla virola;
-nella realizzazione di più attacchi rispetto a quelli previsti;
-nella realizzazione di virole con spessore di 8 mm. anziché di 4 mm;
-nella realizzazione di un fondo e di un coperchio di 6 mm anziché di 4 mm.
con aumento di costi di manodopera e di lavorazione.
Considerato che la fornitura riguardava n. 44 serbatoi industriali con caratteristiche tecniche eterogenee, nessuna precisazione veniva fatta dall'opposta-appellante del numero di serbatoi interessati dalle pretese variazioni di progetto.
Già solo per questa ragione l'espletamento di una consulenza tecnica sul punto non poteva che essere esplorativa.
All'esito dell'istruttoria, talune circostanze venivano dimostrate e,
segnatamente, che:
l'ordine impartito da era generico in quanto non prevedeva che i CP_1
serbatoi dovessero essere dotati di semitubi o di intercapdine ( teste Tes_3
pagina 7 di 11 responsabile tecnico e supervisore di e teste Tes_3 RT [...]
, direttore tecnico e di produzione di ); Tes_4 CP_1
in ragione di tale genericità, l'offerta-preventivo di aveva RT
contemplato un corrispettivo (inferiore) corrispondente alla realizzazione di serbatoi con semitubi e non con intercapedine;
la richiesta specifica di realizzare serbatoi con intercapedine era pervenuta ad dopo il preventivo, ma prima della messa in produzione dei RT
serbatoi;
la progettazione dei serbatoi era riservata ad che vi avrebbe dovuto RT
provvedere in base alle schede tecniche trasmessele da ( circostanza CP_1
incontestata);
la realizzazione di un numero superiore di attacchi e/o bocchelli non determinava la necessità di utilizzare lamiera di spessore più consistente ( teste
. Tes_3
Dal raffronto tra il valore complessivo del contratto di appalto e il valore delle variazioni/ integrazioni richieste, di cui l'appellante chiede il pagamento può,
inoltre, trarsi la considerazione che la richiesta di realizzare serbatoi con intercapedine, con tutte le conseguenza tecniche che ne derivavano,
sopraggiunta dopo l'ordine, implicava modifiche ( si pensi allo spessore della lamiera) e costi non di poco conto se solo si considera che per esse veniva chiesta in giudizio una somma di danaro pari all'incirca alla metà del valore pagina 8 di 11 complessivo dell'appalto.
Tutto ciò premesso, a fronte di una richiesta, sopravvenuta alla redazione del preventivo ma non alla messa in produzione dei serbatoi, idonea a riverberarsi sull'assetto complessivo dei reciproci obblighi delle parti, la società
appaltatrice avrebbe dovuto dare avviso alla committente, prima di eseguire le varianti da lei ritenute necessarie, al fine di non precluderle la possibilità di esercitare il diritto di recesso che le spetta in caso di variazioni necessarie di notevole entità di cui all'art. 1660, terzo comma, c.c.
La preventiva informazione, in ogni caso, quand'anche le variazioni richieste non dovessero essere ricondotte a quelle di cui all'articolo citato, era comunque imposta dalla clausola di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. al fine di rivedere le condizioni concordate dell'originario contratto e di riequilibrare la posizione delle parti.
Il contegno tenuto da concretatosi nell'aver avviato la produzione RT
dei serbatoi senza rappresentare alla committente gli ingenti costi di lavorazione e di manodopera imposti dalla variazione progettuale e nell'aver richiesto il costo delle variazioni soltanto a fornitura avvenuta, non può
considerarsi conforme a correttezza e buona fede ossia al principio che,
operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici pagina 9 di 11 obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Ormai da tempo si è riconosciuto al principio della buona fede contrattuale il valore di un vero e proprio dovere giuridico – espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione – la cui violazione costituisce,
quindi, già di per sé, inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716 cit.;
Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. civ., sez. un., 25 novembre
2008, n. 28056; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2008, n. 21250; Cass. civ., sez. I, 27
ottobre 2006, n. 23273).
Nel caso di specie, la riformulazione dell'offerta, prima di avviare la produzione di serbatoi ben più costosi di quelli, originariamente, preventivati,
non comportando alcun apprezzabile sacrificio a carico dell'appaltatrice,
rientrava tra gli atti giuridici che essa doveva compiere per salvaguardare l'interesse della propria controparte contrattuale con la conseguenza che nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a parte appellante per aver agito in violazione del canone della buona fede in senso oggettivo.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta anche in difetto di prova della necessità delle varianti al progetto per l'opera richiesta dalla committente;
necessità di cui l'appellante non ha mai fatto cenno.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore pagina 10 di 11 dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 14.239 (
di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 929/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20/12/2023 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. PEDERNESCHI LUCA RT
Appalto: altre ipotesi ex
, elettivamente domiciliata in VIA MORSENTI 4 26100 CREMONA Pt_2 art. 1655 e ss. cc (ivi presso il difensore avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO, come da procura compresa l'azione ex allegata all'atto di citazione d'appello 1669cc)
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANO
presso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO, come da procura a all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona ( Prima Sezione Civile)
n. 397/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito, in via principale, conseguentemente al versamento durante il
giudizio di primo grado da parte di della somma di euro 23.180,00, CP_1
confermarsi il D.I. n. 342/2019 Tribunale di Cremona opposto nei limiti della
somma di euro 310.856,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e/o ex art. 1284,
4c., cc e per l'effetto condanna la al pagamento della predetta CP_1
somma; in via subordinata e comunque accertarsi e dichiararsi che a saldo
della nota di addebito n. 11/V6 del 22.2.2019 emessa dalla ditta la RT
deve ancora corrispondere la somma di 334.036,00 meno la somma CP_1
di euro 23.180,00 già corrisposta da in data 20.5.21, e, dunque, deve CP_1
corrispondere la somma di euro 310.856,00, o quella somma che emergerà
all'esito della causa, di cui salvo errori euro 67.051,44 (cioè 54.960,20 oltre
IVA 22%) quale importo ancora dovuto per i bocchelli 1realizzati in più pagina 2 di 11 rispetto all'ordine/preventivo all'esito della CTU;
e per l'effetto dirsi tenuta e
condannarsi la stessa soc. a pagare l'importo di euro 310.856,00 o CP_1
quella diversa che emergerà all'esito della causa. Comunque oltre interessi ex
D. Lgs n. 231/02 e/o ex art. 1284, 4c., cc e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto sino all'effettivo pagamento. In via istruttoria, disporsi – previa
modifica delle ordinanze 3.6.2021 e 15.9.2021 - CTU volta alla
determinazione del costo/valore delle opere eseguite da in favore di RT
, giusta nota di addebito n. 11/V6 del 22.2.2019, come dedotto con il CP_1
motivo secondo e terzo del presente atto di appello, sulla base del seguente
quesito:“Voglia l'adita Corte ammettere CTU volta alla determinazione del
valore delle opere realizzate “extra ordinem”, e cioè differentemente dal
preventivo accettato, sui serbatoi effettivamente consegnati da ad RT
giusta DDT (doc.12 primo grado di giudizio), doc. 1-2-3-4 primo CP_1
grado di giudizio (nel rigo “progetto esecutivo”) e i doc. 24-25-26-27 sempre
primo grado di giudizio), sia con riferimento ai bocchelli che in sede CP_1
di interrogatorio formale tramite il proprio legale rappresentante p.t. ha
ammesso di avere ordinato in più rispetto ai bocchelli di cui al preventivo, sia
con riferimento al valore dei serbatoi che effettivamente ha RT
realizzato per;
nonché sul costo delle ore di manodopera impiegate, CP_1
vanno ricomprese le ore straordinarie, in più rispetto a quelle previste per
realizzare i manufatti base, come ordinati”. Con vittoria di spese e compensi
di causa.” pagina 3 di 11 Dell'appellata
“Nel merito, in via principale, rigettare l'appello, con integrale conferma
della sentenza impugnata, in ogni caso con condanna alle spese del grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 397/22 il tribunale di Cremona accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante , le era stato CP_1 RT
ingiunto il pagamento della somma di euro 334.036, a titolo di corrispettivo per le variazioni apportate ai beni oggetto dell'ordine n. 2260 (n. 44 serbatoi industriali con caratteristiche molto eterogenee), su richiesta della committente.
Argomentava il primo giudice che la prospettazione dell'ingiungente-opposta trovava ostacolo nel fatto che l'attività di progettazione dei serbatoi era stata a lei demandata in via esclusiva, sulla base delle caratteristiche tecniche richieste fin dall'origine dalla committente sicchè era onere di RT
dimostrare con sufficiente chiarezza: a) le caratteristiche tecniche richieste da in variante rispetto all'originaria pattuizione;
b) le conseguenze CP_1
tecniche sul progetto esecutivo determinate dalle asserite richieste ( che era compito di redigere), tali da comportare la sostanziale revisione del RT
numero e del tipo di bocchelli, della tipologia dei serbatoi, dello spessore delle lamiere nonché la differenza di costi.
Aggiungeva il primo giudice che “l'elevato tecnicismo delle questioni e la pagina 4 di 11 oggettiva consistenza dei costi” sostenuti per le pretese varianti avrebbero dovuto imporre ad maggiore chiarezza nel rapporto commerciale RT
ed un'esplicita indicazione scritta delle varianti.
Tenuto conto di quanto versato da nelle more del giudizio – a titolo CP_1
di corrispettivo per il maggior numero di “bocchelli” realizzati rispetto a quelli richiesti - il tribunale accertava che null'altro era dovuto da parte opponente;
le spese di lite venivano interamente compensate.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l'accoglimento RT
della domanda.
ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 20 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole della decisone di non ammettere
Ctu volta ad accertare le differenze tecniche tra i serbatoi realizzati e quelli oggetto del preventivo, nonostante la produzione in giudizio delle schede tecniche relative sia agli uni che agli altri.
Con il secondo motivo censura il giudizio di irrilevanza formulato dal primo giudice in relazione alle dichiarazioni rese dai testi, ritenute delle mere valutazioni tecniche soggettive.
Diversamente da quanto argomentato dal tribunale, il teste Testimone_1
pagina 5 di 11 aveva riferito che vi era una sostanziale differenza tra i serbatoi semplici (
ossia senza doppia parete) e quelli “ jacket Type” ( ossia predisposti per lo scambio termico) e che con datasheet, inviata ad ordine acquisito, era stata avanzata la richiesta di scambio termico a doppia parete ( anziché a semitubo)
(circostanze confermate anche dai testi e . Tes_2 Tes_3
Con il terzo motivo censura la mancata ammissione di Ctu volta ad accertare che tipo di serbatoi erano stati consegnati a CP_1
Il tribunale si era limitato a far accertare al Ctu la tipologia, il numero e il costo dei “bocchelli” effettivamente realizzati;
il Ctu aveva accertato che erano stati realizzati ben 255 bocchelli in più rispetto a quanto richiesto nel preventivo e questo non poteva che comportare la necessità di aumentare lo spessore delle lamiere per mantenere le condizioni di progetto.
-------------------------------
I motivi, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, dava atto di aver RT
realizzato, per conto di i beni di cui all'ordine1 n. 2260 del 22 CP_1 1 La fornitura riguardava n. 40 serbatoi ossia recipienti in pressione (il cui contenuto è ad una pressione più alta rispetto a quella esterna), in acciaio inossidabile AISI 316L, il cui mantello è costituito da una parte cilindrica deltta “virola” racchiusa tra “un coperchio” ed un “fondo” bombati e saldati tra loro;
essi sono adibiti a contenere reazioni chimiche o biologiche di tipo esotermico cioè che sviluppano calore o di tipo endotermico cioè che assorbono calore dall'ambiente esterno. I serbatoi in questione risultano equipaggiati sia con attacchi per consentire l'inserimento di sonde atte ad analizzare i vari parametri e l'andamento del processo chimico sia con specifici bocchelli adibiti a vari scopi quali, l'introduzione nel serbatoio degli ingredienti necessari ad una data reazione, il controllo visivo dei processi all'interno del serbatoio stesso attraverso il vetro di una specola, il prelevamento del prodotto di processo. pagina 6 di 11 giugno 2017, con le modifiche tecniche, evincibili dalle schede tecniche prodotte ( cd. datasheets).
Secondo la sua prospettazione le opere “extracontratto” realizzate erano consistite:
-nella realizzazione di un'intercapedine applicata sul fondo del serbatoio in luogo di un semitubo applicabile solo alla virola;
-nella realizzazione di più attacchi rispetto a quelli previsti;
-nella realizzazione di virole con spessore di 8 mm. anziché di 4 mm;
-nella realizzazione di un fondo e di un coperchio di 6 mm anziché di 4 mm.
con aumento di costi di manodopera e di lavorazione.
Considerato che la fornitura riguardava n. 44 serbatoi industriali con caratteristiche tecniche eterogenee, nessuna precisazione veniva fatta dall'opposta-appellante del numero di serbatoi interessati dalle pretese variazioni di progetto.
Già solo per questa ragione l'espletamento di una consulenza tecnica sul punto non poteva che essere esplorativa.
All'esito dell'istruttoria, talune circostanze venivano dimostrate e,
segnatamente, che:
l'ordine impartito da era generico in quanto non prevedeva che i CP_1
serbatoi dovessero essere dotati di semitubi o di intercapdine ( teste Tes_3
pagina 7 di 11 responsabile tecnico e supervisore di e teste Tes_3 RT [...]
, direttore tecnico e di produzione di ); Tes_4 CP_1
in ragione di tale genericità, l'offerta-preventivo di aveva RT
contemplato un corrispettivo (inferiore) corrispondente alla realizzazione di serbatoi con semitubi e non con intercapedine;
la richiesta specifica di realizzare serbatoi con intercapedine era pervenuta ad dopo il preventivo, ma prima della messa in produzione dei RT
serbatoi;
la progettazione dei serbatoi era riservata ad che vi avrebbe dovuto RT
provvedere in base alle schede tecniche trasmessele da ( circostanza CP_1
incontestata);
la realizzazione di un numero superiore di attacchi e/o bocchelli non determinava la necessità di utilizzare lamiera di spessore più consistente ( teste
. Tes_3
Dal raffronto tra il valore complessivo del contratto di appalto e il valore delle variazioni/ integrazioni richieste, di cui l'appellante chiede il pagamento può,
inoltre, trarsi la considerazione che la richiesta di realizzare serbatoi con intercapedine, con tutte le conseguenza tecniche che ne derivavano,
sopraggiunta dopo l'ordine, implicava modifiche ( si pensi allo spessore della lamiera) e costi non di poco conto se solo si considera che per esse veniva chiesta in giudizio una somma di danaro pari all'incirca alla metà del valore pagina 8 di 11 complessivo dell'appalto.
Tutto ciò premesso, a fronte di una richiesta, sopravvenuta alla redazione del preventivo ma non alla messa in produzione dei serbatoi, idonea a riverberarsi sull'assetto complessivo dei reciproci obblighi delle parti, la società
appaltatrice avrebbe dovuto dare avviso alla committente, prima di eseguire le varianti da lei ritenute necessarie, al fine di non precluderle la possibilità di esercitare il diritto di recesso che le spetta in caso di variazioni necessarie di notevole entità di cui all'art. 1660, terzo comma, c.c.
La preventiva informazione, in ogni caso, quand'anche le variazioni richieste non dovessero essere ricondotte a quelle di cui all'articolo citato, era comunque imposta dalla clausola di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. al fine di rivedere le condizioni concordate dell'originario contratto e di riequilibrare la posizione delle parti.
Il contegno tenuto da concretatosi nell'aver avviato la produzione RT
dei serbatoi senza rappresentare alla committente gli ingenti costi di lavorazione e di manodopera imposti dalla variazione progettuale e nell'aver richiesto il costo delle variazioni soltanto a fornitura avvenuta, non può
considerarsi conforme a correttezza e buona fede ossia al principio che,
operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici pagina 9 di 11 obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Ormai da tempo si è riconosciuto al principio della buona fede contrattuale il valore di un vero e proprio dovere giuridico – espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione – la cui violazione costituisce,
quindi, già di per sé, inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716 cit.;
Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. civ., sez. un., 25 novembre
2008, n. 28056; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2008, n. 21250; Cass. civ., sez. I, 27
ottobre 2006, n. 23273).
Nel caso di specie, la riformulazione dell'offerta, prima di avviare la produzione di serbatoi ben più costosi di quelli, originariamente, preventivati,
non comportando alcun apprezzabile sacrificio a carico dell'appaltatrice,
rientrava tra gli atti giuridici che essa doveva compiere per salvaguardare l'interesse della propria controparte contrattuale con la conseguenza che nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a parte appellante per aver agito in violazione del canone della buona fede in senso oggettivo.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta anche in difetto di prova della necessità delle varianti al progetto per l'opera richiesta dalla committente;
necessità di cui l'appellante non ha mai fatto cenno.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore pagina 10 di 11 dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 14.239 (
di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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