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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/03/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2198/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2198/2023 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Liverani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), c.so Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso e ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Piero Santantonio presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), c.so Matteotti n. 18, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“A Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ove vi rimarrà con il figlio minore e Parte_1 Per_1
provvederà a pagare il canone di locazione.
B Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre . Parte_1
C Il padre potrà tenere il figlio minore in un giorno infrasettimanale dall'uscita dal lavoro con pernotto se l'orario di ingresso al lavoro del padre della mattina successiva sarà compatibile con
l'orario di ingresso a scuola del figlio, e dando comunque priorità al regolare svolgimento dell'attività didattica. Le parti potranno concordare ulteriori giornate infrasettimanali di visita del padre. Inoltre,
pagina 1 di 3 il padre terrà il figlio minore tutti i sabati dall'uscita da scuola fino alla domenica mattina salvo diversi accordi fra le parti.
Il figlio trascorrerà i giorni festivi con ciascun genitore, alternandoli di anno in anno. Per le vacanze estive, per l'anno 2023 il figlio minore non trascorrerà una vacanza con il padre, pur potendo concordare con la madre maggiori giornate di visita;
per gli anni successivi, se rispetterà le Pt_2
altre condizioni pattuite nel presente atto, così dimostrando alla sig.ra di potersi fidare di Parte_1
lui, potrà trascorrere una vacanza con il figlio di 15 giorni, anche non consecutivi.
D Il sig. , a partire da giugno 2023, verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento Pt_2 Parte_1
per il figlio, fino alla sua autosufficienza economica, pari ad euro 200,00 mensili, con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
La sig.ra per il figlio minore, riceverà solo il suddetto assegno di mantenimento e quindi Parte_1 rinuncia all'assegno disposto dal Tribunale Moldavo.
E L'assegno unico per il figlio minore spetterà interamente alla sig.ra . Parte_1
F Non appena la sig.ra avrà l'apposita modulistica, il sig. presterà il proprio Parte_1 Pt_2
consenso affinché il figlio minore intraprenda un percorso psicologico presso l'Ausl. Persona_2
G Il sig. ritirerà i propri effetti personali rimasti presso la casa coniugale, entro il 30.06.2023 Pt_2
e contestualmente restituirà alla sig.ra le chiavi della cantina e della buchetta postale. Si da Parte_1
atto che ha già restituito alla sig.ra le chiavi della casa”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/9/2023 e hanno domandato di modificare Parte_1 Parte_2
le condizioni del divorzio tra loro, pronunciato in Moldavia nel 2021, come da domanda congiunta. A sostegno della domanda gli ex coniugi hanno dedotto, in particolare, che nel provvedimento pronunciato all'estero fosse stato disposto il collocamento del figlio minore presso la madre ed il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio minore, a carico del padre, pari ad euro 70,00 mensili;
che esse parti avessero ora concordato, vivendo in Italia, che il padre contribuisse al mantenimento del figlio come da domanda congiunta;
che la residenza abituale dei coniugi fosse avvenuta a Faenza, dove tutt'ora risiedeva la madre, unitamente al figlio minore.
Acquisito il parere del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 2/3/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti in modifica del provvedimento di divorzio pronunciato in Moldavia nel 2021 (doc. 2), risultano conformi agl'interessi del figlio minore e non contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Pertanto sussistono i presupposti pagina 2 di 3 affinché il Tribunale omologhi tali accordi e, con riferimento alle clausole riportate ai nn. E, F,G della domanda congiunta, ne prenda atto, atteso che esse non rientrano nel contenuto necessario della regolamentazione sulla base della domanda congiunta delle parti (della modifica) delle condizioni di divorzio.
Nulla per le spese tenuto conto del carattere congiunto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2198/2023 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e prende atto delle clausole riportate ai nn. E, F, G della domanda congiunta;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 4/3/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2198/2023 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Liverani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), c.so Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso e ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Piero Santantonio presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), c.so Matteotti n. 18, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“A Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ove vi rimarrà con il figlio minore e Parte_1 Per_1
provvederà a pagare il canone di locazione.
B Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre . Parte_1
C Il padre potrà tenere il figlio minore in un giorno infrasettimanale dall'uscita dal lavoro con pernotto se l'orario di ingresso al lavoro del padre della mattina successiva sarà compatibile con
l'orario di ingresso a scuola del figlio, e dando comunque priorità al regolare svolgimento dell'attività didattica. Le parti potranno concordare ulteriori giornate infrasettimanali di visita del padre. Inoltre,
pagina 1 di 3 il padre terrà il figlio minore tutti i sabati dall'uscita da scuola fino alla domenica mattina salvo diversi accordi fra le parti.
Il figlio trascorrerà i giorni festivi con ciascun genitore, alternandoli di anno in anno. Per le vacanze estive, per l'anno 2023 il figlio minore non trascorrerà una vacanza con il padre, pur potendo concordare con la madre maggiori giornate di visita;
per gli anni successivi, se rispetterà le Pt_2
altre condizioni pattuite nel presente atto, così dimostrando alla sig.ra di potersi fidare di Parte_1
lui, potrà trascorrere una vacanza con il figlio di 15 giorni, anche non consecutivi.
D Il sig. , a partire da giugno 2023, verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento Pt_2 Parte_1
per il figlio, fino alla sua autosufficienza economica, pari ad euro 200,00 mensili, con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
La sig.ra per il figlio minore, riceverà solo il suddetto assegno di mantenimento e quindi Parte_1 rinuncia all'assegno disposto dal Tribunale Moldavo.
E L'assegno unico per il figlio minore spetterà interamente alla sig.ra . Parte_1
F Non appena la sig.ra avrà l'apposita modulistica, il sig. presterà il proprio Parte_1 Pt_2
consenso affinché il figlio minore intraprenda un percorso psicologico presso l'Ausl. Persona_2
G Il sig. ritirerà i propri effetti personali rimasti presso la casa coniugale, entro il 30.06.2023 Pt_2
e contestualmente restituirà alla sig.ra le chiavi della cantina e della buchetta postale. Si da Parte_1
atto che ha già restituito alla sig.ra le chiavi della casa”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/9/2023 e hanno domandato di modificare Parte_1 Parte_2
le condizioni del divorzio tra loro, pronunciato in Moldavia nel 2021, come da domanda congiunta. A sostegno della domanda gli ex coniugi hanno dedotto, in particolare, che nel provvedimento pronunciato all'estero fosse stato disposto il collocamento del figlio minore presso la madre ed il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio minore, a carico del padre, pari ad euro 70,00 mensili;
che esse parti avessero ora concordato, vivendo in Italia, che il padre contribuisse al mantenimento del figlio come da domanda congiunta;
che la residenza abituale dei coniugi fosse avvenuta a Faenza, dove tutt'ora risiedeva la madre, unitamente al figlio minore.
Acquisito il parere del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 2/3/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti in modifica del provvedimento di divorzio pronunciato in Moldavia nel 2021 (doc. 2), risultano conformi agl'interessi del figlio minore e non contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Pertanto sussistono i presupposti pagina 2 di 3 affinché il Tribunale omologhi tali accordi e, con riferimento alle clausole riportate ai nn. E, F,G della domanda congiunta, ne prenda atto, atteso che esse non rientrano nel contenuto necessario della regolamentazione sulla base della domanda congiunta delle parti (della modifica) delle condizioni di divorzio.
Nulla per le spese tenuto conto del carattere congiunto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2198/2023 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e prende atto delle clausole riportate ai nn. E, F, G della domanda congiunta;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 4/3/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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