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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2349 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 22.08.1992) e (cod. fisc.: , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 28.06.1988), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilenia
Quattrocchi e Maria Rosaria Adornato, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC9, alla Via Asiago n. 11, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 27.08.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 24.05.2022 proponendo contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 25.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
04.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 24.05.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024 e in data 25.03.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.08.2024 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 49, Parte II, Serie A, anno 2022, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata.
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria, Via Enzo Misefari, n.38 è stata acquistata in comproprietà mediante erogazione del mutuo da parte di Intesa San
Paolo Spa, a favore del sig. con garante la SI . Pt_2 Pt_1
I ricorrenti, di comune accordo, intendono procedere alla vendita del suddetto immobile per poi procedere all'estinzione del mutuo con il pagamento della somma residua che ad oggi ammonta a circa € 99.133,00, nonché al pagamento di tutti gli oneri fiscali (Imu Tari ecc) e le utenze e spese condominiali direttamente riconducibili all'immobile. Il sig. , perfezionata la suddetta vendita s'impegna, Pt_2 altresì, alla restituzione della somma di € 20.000,00 alla SI , versate Pt_1
dalla stessa per la ristrutturazione dell'immobile e l'acquisto dei mobili.
Per quanto riguarda i mobili presenti nell'abitazione, le parti concordemente decidono di vendere la casa completamente arredata, mentre per quanto riguarda
l'oggettistica varia (a titolo esemplificativo: piatti, bicchieri, vasi, tappetti, quadri, servizi vari, biancheria ecc) presenti all'interno dell'immobile, questa rimarrà nella piena disponibilità e proprietà della SI che dovrà prelevarla a propria Pt_1
cura e spese entro e non oltre il 30.09.2024, unitamente ai propri effetti personali ancora presenti nell'immobile.
3) Quanto alla determinazione degli accordi economici, valutate e considerate le personali condizioni economiche, i coniugi dispongono: a) di rinunciare al reciproco mantenimento in quanto entrambi autosufficienti e impiegati attualmente in stabili attività lavorative;
b) di stabilire che a fronte dell'esistenza di un contratto di mutuo ipotecario, proposta contrattuale n. 004/01006326, stipulato con Intesa San Paolo
Spa rep. n.2920 per l'importo residuo di € 99.133,00 per cui è stata presa ipoteca sull'immobile in comproprietà, il sig. continuerà ad onorare gli importi Pt_2
stabiliti sino a quando lo stesso non verrà sospeso o estinto per il perfezionamento della vendita dell'immobile de quo, nonché al pagamento di tutti gli oneri fiscali (Imu
Tari ecc) e le utenze e spese condominiali direttamente riconducibili all'immobile. c)
Il sig. , perfezionata la suddetta vendita verserà la somma di € 20.000,00 alla Pt_2
SI per le motivazioni sopra esposte. Pt_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono concordemente ed integralmente poste a carico della SI . Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'8.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna