Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto da MA GO, in qualità di rappresentante della No Name S.r.l. e di ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Fedele Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Della Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di NA OL s.a.s. di EL IM PO & C., rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziano Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
della determinazione “ REGISTRO GENERALE Numero 147 Data 29/01/2025 Proposta Numero 184 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA 01 - Segreteria, Supporto Organi Istituzionali, Affari Generali, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Turismo, Cultura, Porto e Demanio Marittimo OGGETTO: PROCEDIMENTO DI RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA FINALIZZATA ALL'OCCUPAZIONE DI UN'AREA SITA IN AGROPOLI - LOCALITÀ PORTO, AVENTE UNA CONSISTENZA DI MQ 400 CIRCA. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – IN FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA ” e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:
- prot. n. 17577 del 28/05/2024;
- Determinazione n. 1216 del 04.07.2024;
- determinazione n. 2003 del 07/11/2024 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva, all’operatore economico NA OL s.a.s. (P. I.V.A. 0322256 065 2) con sede in Agropoli alla via Risorgimento 2, la procedura paraconcorsuale per il rilascio in concessione di un’area demaniale marittima avente una consistenza di circa mq 400 circa sita in Agropoli alla loc. NA;
- comunicazione prot. n. 35783 del 08/11/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli e di NA OL Sas di EL IM PO & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa ON CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il presente ricorso origina dall’espletamento di una procedura paraconcorsuale per il rilascio in concessione di un’area demaniale marittima avente una consistenza di circa mq 400 circa sita in Agropoli alla loc. NA;
che con determina di aggiudicazione n. 2003 del 07.11.2024 il bene demaniale è stato aggiudicato all’operatore economico NA OL s.a.s. con sede in Agropoli alla via Risorgimento 2;
che con il presente ricorso, notificato il 31.03.2025 e depositato il 30.04.2025, parte ricorrente ha impugnato la determina n. 147 del 29.01.2025 del Responsabile dell’Area 01 del Comune di Agropoli, recante la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, tra i quali figura la determina di aggiudicazione n. 2003 del 07.11.2024;
Considerato che i motivi di censura possono essere così sintetizzati: con un primo gruppo di censure il ricorrente lamenta che, incurante del contenuto dispositivo della regola autovincolante contenuta nella nota prot. n. 17577 del 28 maggio 2024 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione secondo cui “l’esito della procedura è subordinata all’acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni, anche endoprocedimentali, nulla osta, nonchè all’esatto adempimento inerente pagamento delle indennità di occupazione pregresse”, la procedura comparativa sia stata definita positivamente per NA OL s.a.s. nonostante la mancanza di prova, negli atti del procedimento amministrativo, dell’avvenuto pagamento, da parte della società aggiudicataria, delle indennità di occupazione pregresse, inerenti l’ordinanza di demolizione e remissione in pristino (prot. n. 12721 del 17 aprile 2024); con un secondo gruppo di censure la ricorrente lamenta che la gravata determinazione n. 147/2025 di positiva definizione della conferenza di servizi asincrona dell’08.11.2024 sia stata adottata in assenza del deposito della documentazione, previsto dall’atto prot. n. 21364 del 27/06/2024 secondo cui “dopo l’aggiudicazione definitiva il concorrente aggiudicatario sarà invitato a presentare tutta la documentazione necessaria per il rilascio della concessione demaniale marittima”;
Considerato che si è costituito in resistenza il Comune di Agropoli;
che si è, altresì, costituita la controinteressata NA OL s.a.s. per articolare difese;
Rilevata la completezza istruttoria e l’integrità del contraddittorio in guisa da poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che la determina di aggiudicazione del 07.11.2024 rappresenti l’atto conclusivo di una procedura paraconcorsuale volta all’affidamento in concessione di un bene demaniale marittimo, nel corso della quale emerge ex actis che la conoscenza delle vicende inerenti la controinteressata, profilate nei motivi di ricorso quali questioni ostative all’aggiudicazione medesima (peraltro, principalmente incentrate sulla asserita violazione della clausola dell’avviso pubblico che secondo parte attrice avrebbe subordinato l'esito della procedura al pagamento delle indennità di occupazione pregresse), sia avvenuta ben prima dell’adozione della stessa;
Ritenuto che per tale motivo l’impugnazione della determina di aggiudicazione del 07.11.2024 risulti tardiva e, pertanto, irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a);
che, quanto alla domanda di annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi asincrona la stessa sia inammissibile per difetto di interesse atteso che, in mancanza di un accertamento, precluso per i motivi di cui sopra, circa la legittimità o meno dell’aggiudicazione, l’interesse alla caducazione dell’atto conclusivo della conferenza viene meno, conclusione avvalorata dalla considerazione che neppure è stato impugnato con motivi aggiunti il successivo provvedimento di concessione demaniale marittima per l’occupazione dell’area per la durata di quindici anni, dal giorno del rilascio sino al 31.12.2040, n. 21, prot. n. 31341 rilasciato dal Comune di Agropoli il 24 settembre 2025 alla società NA OL s.a.s.;
Ritenuto, infine, che le spese seguano la soccombenza per essere liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Agropoli e della controinteressata che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna, per un totale di euro 1.000,00 (mille) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
LA Zoppo, Primo Referendario
ON CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CI | UI US |
IL SEGRETARIO