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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa RB EL BO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1039/2024 R.G., promossa da:
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.9.1980, residente in Vasto (CH) e, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliata in Vasto (CH) alla Via Zanella n°11, presso e nello studio dell'Avv. Pompeo
EL Re (Cod. Fisc. – part. i.v.a. ), del Foro di C.F._2 P.IVA_1
Vasto (CH) e, comunque, presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, dal quale viene rappresentata Email_1
e difesa, il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e comunicazioni di cui agli art. 133, comma 3, 134, comma 3, e 176, comma 2 c.p.c. sulla PEC
o al fax 0873 / 60504; Email_1
APPELLANTE
Contro
(nata a [...] il [...], cf del foro CP_1 C.F._3 di Vasto (CH) e con studio alla via Incoronata 123 a Vasto, che per le comunicazioni di cancelleria indica quale indirizzo pec e quale numero di fax Email_2
0873367503;
APPELLATA
e
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_2
) e residente in [...], CodiceFiscale_4 rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Michele Coromano (c.f. C.F._5 ed Eleonora Di Lullo ( ) del Foro di Campobasso, presso il cui C.F._6 studio sito in Campobasso (CB) alla Via XXIV Maggio n. 137 elegge domicilio ad ogni effetto di legge e con i quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_3 Email_4
APPELLATA CP_3 per la riforma della sentenza n. 158/2024 resa dal Tribunale di Vasto pubblicata in data
19 aprile 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 25.11.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza del 25 novembre 2025 tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 158/2024 pubblicata in data 19 aprile 2024 il Tribunale di Vasto decideva in merito alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e volta ad accertare e dichiarare che, per effetto delle donazioni
[...] CP_2 indirette di immobili e dirette ed indirette di ingenti somme di denaro, effettuate in vita dalla de cuius, in favore della figlia era stata lesa la Persona_1 CP_1 quota di legittima ad essa spettante, nella misura pari ad € 1.132.691,7 ovvero di quella diversa maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, anche all'esito di C.T.U
e, per l'effetto, previa ricostruzione della massa ereditaria e divisione dei beni tra le eredi, reintegrare la propria quota di legittima di spettanza, mediante la proporzionale pag. 2/12 riduzione delle predette donazioni indirette e dirette e, in particolare, dichiarare l'inefficacia o, in subordine, la nullità o in via ulteriormente subordinata l'annullabilità, quanto meno nei confronti di essa attrice, dell'atto pubblico di compravendita del
03.08.2001, dell'atto pubblico di compravendita del 23.12.2002, dell'atto pubblico di compravendita del 10.01.2003, dell'atto pubblico di compravendita del 04.08.2006, dell'atto pubblico di compravendita del 15.12.2008, dell'immobile sito in San Massimo
(CB) in Località Campitello acquistato all'asta, giusto decreto di trasferimento del
5.7.2017, in quanto atti dispositivi con causa di liberalità lesivi di legittima. Chiedeva, inoltre, parte attorea la condanna di al risarcimento del danno in proprio CP_1 favore pari all'importo mensile non inferiore ad € 2.188,00 a far data dal marzo 2021 quanto agli immobili relitti ed € 3.543,50 quanto agli immobili donati a CP_1
ovvero in quelle diverse misure e periodi maggiori o minori ritenuti di giustizia,
[...] nonché la dichiarazione che era tenuta ad attribuire alla massa ereditaria CP_2
l'immobile sito in Vasto (CH) alla Via Incoronata n. 92/P perché acquistato con denaro della defunta.
1.1 A fondamento della domanda, parte attorea, a sostegno delle domande proposte verso , rappresentava che tra le proprietà immobiliari della defunta CP_2 doveva ricomprendersi anche un locale che, pur formalmente intestato alla convenuta
, di fatto apparteneva alla de cuius per averne versato CP_2 Persona_1 integralmente il prezzo di acquisto e che era pervenuto alla per acquisto CP_2 effettuato nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare n. 50/2012 dinanzi al Tribunale di Vasto, per cui la aveva corrisposto l'intero prezzo e le Persona_1 spese accessorie alla convenuta ricevendo così sin da subito il possesso dell'immobile de quo con la consegna delle relative chiavi, ma la morte della era Persona_1 sopravvenuta prima che si potesse procedere alla mera formalizzazione del rogito per l'intestazione in favore della stessa de cuius di tale immobile.
Osservava, in subordine, che nella massa erano da comprendersi quanto meno le somme erogate dalla defunta in favore della medesima , evidenziando che, CP_2 sebbene in sede di mediazione le parti avessero inizialmente raggiunto un accordo teso ad addivenire alla definizione della posizione con la sola , tuttavia, al CP_2 momento della formalizzazione del relativo rogito, solo non prestava il CP_1
pag. 3/12 consenso alla firma, impedendo così la realizzazione degli accordi di trasferimento già raggiunti con il verbale del 26.04.2022.
Aggiungeva che, successivamente alla chiusura della mediazione, CP_2 trasmetteva alle sorelle diffida del 15.12.2022 volta a collaborare per la CP_1 formalizzazione del trasferimento dell'immobile acquistato dalla de cuius, rappresentando di essere disponibile a trasferire la proprietà dell'immobile anche ad una soltanto delle coeredi, a condizione che, nell'atto di trasferimento, venisse espressamente riportata la dichiarazione di assunzione di responsabilità ad esclusivo carico dell'erede intestatario in ordine ad eventuali lesioni della quota di legittima.
Deduceva che tale diffida veniva riscontrata solo da essa attrice con pec del 09.01.2023 con la quale si dichiarava disponibile all'acquisto dell'immobile per la quota del 50% o anche per l'intero, alle condizioni dettate dalla . CP_2
Con memoria depositata il 09.04.2024, chiedeva, inoltre di disporre il prosieguo del giudizio, senza estromettere la convenuta . CP_2
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le avverse pretese e CP_2 deduzioni e, previa ricostruzione delle dinamiche occorse in relazione all'immobile da lei medesima acquistato partecipando all'asta nel corso di procedura esecutiva immobiliare, chiedeva di accertare e dichiarare che l'immobile sito in Vasto (CH) alla
Via Incoronata n. 92/P era già di proprietà della e pertanto ricadente Persona_1 nell'asse ereditario della medesima e, per l'effetto, accertare e dichiarare, anche con una eventuale sentenza parziale, che le coeredi della sorelle germane Persona_1 ed erano proprietarie dell'immobile sin dal momento Pt_1 CP_1 dell'accettazione dell'eredità e, per l'ulteriore effetto, dichiarare l'estromissione della convenuta dal prosieguo del giudizio. CP_2
1.3 Si costituiva in giudizio anche la convenuta contestando anch'essa CP_1 le avverse argomentazioni, chiedendone il rigetto e rappresentando l'esistenza di un testamento sottratto o distrutto da controparte.
1.4 Acquisite le prove documentali, all'udienza del 19.04.24 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in merito alla sola posizione della convenuta
[...]
, reputando il primo giudice la questione relativa all'immobile oggetto di CP_2
pag. 4/12 compravendita dalla convenuta alla de cuius CP_2 Persona_1 preliminare a qualsiasi altra istanza.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Chieti rigettava la domanda proposta nei confronti di , al pari dell'istanza formulata con memoria depositata in CP_2 data 9 aprile 2024 di non estromissione della medesima, per i motivi di seguito indicati.
2.1 In particolare, il primo giudice riteneva circostanza pacifica tra le pari e risultante dagli atti che l'immobile sito in Vasto, alla Via Incoronata n. 92/P, in NCEU Comune di
Vasto al foglio n. 25, p.lla n. 5339, sub. 37, cat. C/2, classe III, era stato acquistato dalla convenuta partecipando all'asta nel corso di procedura esecutiva immobiliare e CP_2 che detto immobile non era di proprietà della de cuius al momento del Persona_1 decesso e, quindi, non faceva parte dell'asse ereditario.
A supporto della propria decisione osservava, inoltre, richiamando la pronuncia della
Suprema Corte n. 13224 del 11.06.2014, che il promittente venditore che, a seguito del compromesso, si era impegnato a stipulare il definitivo e a trasferire il proprio bene al promissario acquirente, nel caso di decesso di quest'ultimo potrà chiedere agli eredi di rispettare l'impegno assunto dal defunto e, in caso di inadempimento di questi ultimi, il venditore potrà chiedere al giudice l'emissione di una sentenza che sostituisca il contratto definitivo e maturare, così, il diritto al corrispettivo della vendita, asserendosi, nel caso di specie, a maggior ragione, l'avvenuto pagamento del corrispettivo.
Pertanto il primo giudice rigettava la domanda proposta nei confronti di e CP_2 disponeva il prosieguo del giudizio tra e liquidando Parte_1 CP_1 le spese di lite ponendole a carico di in rimborso di quelle sopportate Parte_1 da . CP_2
3. Appello. Avverso la predetta sentenza definitiva proponeva appello Parte_1 per i motivi di seguito indicati:
3.1 Intera sentenza, nullità violazione art. 50 bis c.p.c. n°6) e 50 quater c.p.c. laddove la decisione impugnata è stata adottata da un Giudice monocratico, anziché dal Collegio.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 50 bis e 50 quater c.p.c. in quanto resa dal Tribunale in composizione monocratica e non collegiale in relazione ad una azione di riduzione per lesione di legittima incardinata prima della riforma Cartabia ex D.lgs. n.149/2022. pag. 5/12 3.2 Capo della Sentenza di cui alle pag. 14 e 15, violazione dell'art. 115c.p.c., ossia di fatti pacifici ed incontroversi, nonché dell'art. 2720 c.c. (efficacia probatoria dell'atto di ricognizione).
Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che, contrariamente a quanto assunto dalla gravata decisione, costituiva fatto pacifico e incontroverso tra tutte le parti del giudizio, non solo che la de cuius, Persona_1 avesse già versato il prezzo per l'acquisto in uno alle spese accessorie e ottenuto pure il relativo possesso, ma che l'immobile sito in Vasto (CH) alla Via Incoronata n.92/Pera era già di proprietà della predetta e, quindi, ricadente nell'asse ereditario della medesima.
Ha, poi, argomentato che la decisione appare essere in contrasto anche con un documento prodotto da che, in quanto firmato personalmente proprio CP_2 dalla stessa, ha sia valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., sia efficacia probatoria in quanto atto di ricognizione dell'avvenuto trasferimento di proprietà ex art. 2720 c.c.
Inoltre, ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 556 c.c. laddove, pur riconoscendo rientranti nella massa ereditaria tutti i beni mobili ed immobili, nonché i crediti che appartenevano al defunto al tempo della morte, detratti i debiti, perviene a conclusione diametralmente opposta in ordine all'immobile de quo.
3.3 Capo della Sentenza di cui alla pag. 14 nullità della sentenza – motivazione meramente apparente.
Al riguardo, ha eccepito la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. deducendo l'omessa motivazione in ordine al rigetto dell'istanza formulata con la memoria del 9 aprile 2024 con la quale si chiedeva il prosieguo del giudizio, senza estromettere la convenuta in quanto asseritamente litisconsorte necessaria, anche ai sensi CP_2 dell'art. 784 c.p.c.
3.4 Capo della Sentenza di cui alla pag. 15 nullità della sentenza, motivazione meramente apparente, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c. 2° comma n.4.
Con il quarto motivo, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., rappresentando che il richiamo effettuato dal Tribunale alla pag. 6/12 decisione della Suprema Corte n.13224/2014 non appare pertinente e, comunque, denotante una mancata comprensione delle domande formulate da tutte le parti.
Inoltre, ha argomentato che la decisione, nel rigettare la domanda principale formulata da essa attrice e odierna appellante verso la convenuta , non ha considerato e CP_2 omesso ogni pronuncia anche sulla domanda, proposta in via subordinata da Pt_1
di ritenere e dichiarare la convenuta quanto meno obbligata alla
[...] CP_2 ripetizione di tutte le somme riscosse a titolo di prezzo d'acquisto dell'immobile de quo e spese accessorie in favore delle coeredi sorelle per quote eguali o secondo le CP_1 diverse quote ritenute di giustizia, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.5 Intera sentenza, dove viene violato il principio di universalità della divisione.
Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 727 c.c.
Con il quinto motivo, l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 727 c.c. deducendo che l'impugnata sentenza si discosta immotivatamente anche dal principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., secondo cui la divisione stessa deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune, principio derogabile solo nel caso in cui la parte abbia inteso pervenire ad una divisione meramente parziale.
3.6 Capo di cui alla pag. 15, dove l'odierna appellante è stata condannata alle spese di lite. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. 2° comma n°4). Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 91c.p.c. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 92c.p.c. Violazione di legge -
Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornato al D.M.
n.147 del 13 agosto 2022.
Al riguardo, l'appellante ha rappresentato che l'integrale riforma della decisione comporterà necessariamente la riforma anche del capo relativo alle spese, osservando comunque, in via subordinata, che anche nell'ipotesi di integrale conferma della sentenza di prime cure, sussistono giusti motivi di integrale compensazione delle spese di lite.
Da ultimo, ha eccepito la violazione del disposto di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 in ordine alla quantificazione delle spese di lite. pag. 7/12 3.7 Si costituiva in giudizio l'appellata contestando le avverse pretese e CP_1 deduzioni, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 340 comma 2 c.p.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese.
3.8 Si costituiva in giudizio anche l'appellata contestando quanto dedotto CP_2 da controparte, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del primo motivo di appello e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma della gravata decisione.
In via subordinata e nel caso di declaratoria di nullità della sentenza impugnata, ha richiesto di accertare e dichiarare che l'immobile sito in Vasto (CH) alla Via Incoronata
n. 92/P, era già di proprietà di e pertanto ricadente nell'asse ereditario Persona_1 della medesima e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le coeredi sorelle Per_1 germane ed sono proprietarie dell'immobile sin dal momento Pt_1 CP_1 dell'accettazione dell'eredità. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
4. Motivi della decisione.
4.1 L'appello è inammissibile, con portata assorbente rispetto alle doglianze e eccezioni sollevate, per i motivi di seguito indicati.
In particolare, fondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per violazione dell'art. 340 comma 2 c.p.c. per avere CP_1
l'appellante espresso riserva d'appello con i due atti del 07.05.2024 e 20.06.2024, nella prima difesa utile successiva all'emissione della sentenza gravata.
Al riguardo, carattere dirimente assume la verifica dei criteri ai quali ricorrere per pervenire alla corretta individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, ai fini del regime di impugnazione applicabile e della possibilità per la parte di proporre impugnazione differita.
L'art. 277 c.p.c. delinea il principio della sentenza unica su tutte le domande ed eccezioni, ammettendo, tuttavia, in deroga alla suddetta regola, che il giudice “può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza”. Applicazione di detta deroga sono gli artt. 278 c.p.c. (condanna generica) e 279 c. 2 n. 4 c.p.c. (il giudice non definisce il pag. 8/12 giudizio ma risolve questioni attinenti la giurisdizione, questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito). Ai sensi dell'art. 340 c.p.c. “Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279,
l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio”.
Elemento decisivo è quindi stabilire se una sentenza abbia carattere definitivo o non definitivo/parziale, poiché nel secondo caso, qualora la parte abbia deciso di fare riserva di appello, potrà poi impugnare la decisione parziale solo unitamente alla sentenza definitiva.
Ciò posto, si osserva che la Suprema Corte a Sezioni Unite, dirimendo un contrasto giurisprudenziale esistente tra una parte che riteneva doversi basare su criteri sostanziali e altro che fondava la decisione distintiva su criteri formali, ha dato prevalenza a questi secondo indici di tipo formale ed ha altresì chiarito quale debba essere la soluzione applicabile allorché emerga un contrasto tra più indici formali nel provvedimento.
Nel caso trattato dalle Sezioni Unite, la questione rimessa alla Corte concerneva un provvedimento recante sia l'espressa qualificazione di non definitività da parte del giudice, sia la statuizione sulle spese (indice sintomatico di un provvedimento di separazione e di definitività della decisione, seppur implicito) rendendo difficile stabilire a quale dei due indici si dovesse attribuire prevalenza e la Corte ha così statuito: “Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al pag. 9/12 contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva” (Cass S.U. n. 10242/2021).
Pertanto la Giurisprudenza di legittimità ha dato prevalenza al criterio distintivo formalistico ed in caso di indici contrastanti ha ritenuto prevalente la qualifica di sentenza non definitiva a garanzia del diritto di difesa, essendo stata proposta riserva di appello.
4.2 Nella fattispecie in esame, non è contestato tra le parti e trova riscontro nell'esame degli atti di causa che l'appellante aveva dichiarato nei due atti del 07.05.2024 e
20.06.2024 di aver formulato riserva di impugnazione avverso la sentenza n. 158/2024.
Nonostante la suddetta riserva di impugnazione, che l'appellante ha esplicitamente ammesso di aver formulato, la ha proposto appello immediato avverso Parte_1 la sentenza n. 158/2024 di primo grado con atto notificato in data 24.11.2024.
Applicando i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati alla fattispecie in esame, si osserva che l'impugnata sentenza deve qualificarsi come sentenza non definitiva.
In particolare ciò emerge da tali indici:
• nella parte definitiva il primo giudice dichiarava esplicitamente di decidere sulla
“parte di domanda” proposta nei confronti di;
CP_2
• dopo aver rigettato la relativa domanda, il Tribunale liquidava le spese nei confronti di e;
Parte_1 CP_2
• disponeva altresì la prosecuzione del giudizio tra le altre parti e Parte_1
CP_1
La dichiarazione di decidere solo su una delle domande proposte e la prosecuzioone del giudizio appaiono chiari indici che tendono a far ritenere la sentenza come non definitiva.
La liquidazione delle spese e l'estromissione di fatto della , appaiono CP_2 invece indici di definitività della decisione.
pag. 10/12 Tuttavia deve osservarsi come la separazione delle cause e la estromissione di una delle stesse dalla prosecuzione del giudizio tra le restanti parti è provvedimento che deve essere preso in modo formale, non potendo constare da provvedimento implicito (cfr.
Cass. n. 222854 del 13 settembre 2019), cosicchè. nel caso di specie, deve ritenersi che, in mancanza di un provvedimento esplicito di separazione delle domande e relative cause ed estromissione di una parte, debba ritenersi che la sentenza indicata esplicitamente come parziale, che ha deciso su una delle domande ed ha disposto per la prosecuzione della causa per le restanti domande, debba essere certamente qualificata come sentenza non definitiva.
Milita da ultimo in tal senso anche la dichiarazione dell'appellante che nelle prime difese utili proponeva espressa riserva di appello avverso la predetta decisione parziale.
Di conseguenza, deve ricordarsi come sia pacifico che la parte che abbia fatto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva non può poi proporre impugnazione immediata, avendo scelto di differirla al momento dell'impugnazione della sentenza definitiva.
Come, infatti, riaffermato ancora di recente dalla Suprema Corte, “deve ribadirsi che
l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata
l'impugnazione differita è inammissibile (Cass. sent. n. 6675 del 13.03.2025; Cass. sent.
n. 14113 del 21.05.2024; Cass. n. 18188/2014; Cass. n. 10856/2008; Cass n.
24141/2004; Cass. n. 9387/2003).
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 158/2024 del Tribunale di Vasto.
In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
pag. 11/12 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza n. 158/2024 resa dal Tribunale di Vasto pubblicata in data 19 aprile 2024 nei confronti di e così provvede: CP_2 CP_1
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti Parte_1 appellate e delle competenze del presente grado CP_2 CP_1 di giudizio liquidate in € 3.966,00, ciascuno, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante tenuta al versamento di una somma equivalente a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 01 dicembre 2025 su relazione della Dott.ssa RB EL BO.
La Presidente rel.
RB EL BO
pag. 12/12