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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 137/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025, tra:
1) (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.11.1947 e residente in [...];
2) (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Milano alla Via Pisino n.9;
3) (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3
in Mercato San ER (Sa) alla Via collina Licinella n. 4;
4) (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4
residente in Mercato San ER (Sa) alla Via Ferrovia Valle, fraz. Costa n. 3;
1 5) (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_5 C.F._5
in Mercato S. ER (Sa) alla Via Dogara n. 2, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato
Gianluca Picarella (C.F.: ) e dall'avvocato Vincenzo Fiume (C.F.: C.F._6
), unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio C.F._7
legale del primo sito in Mercato S. ER (SA)alla Via Tenente Falco n. 53
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale e con lui C.F._8
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n.81
-resistente-
nonché
- (C.F.: ), nella persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in RA RI alla via G. Atzori n. 1,
rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione commissariale n. 243 del 15.12.2017 e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Raffaele Franco
(C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._9
alla Via G. Piani n. 13 CP_2
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso ex art. 140 e segg. del R.D. n° 1775/33
contro la e contro il , Controparte_1 Controparte_2
con il quale hanno premesso:
- di essere comproprietari, in virtù di successione legittima, di terreni siti nel Comune di
Mercato San ER (Sa), località Sant'Angelo e Costa, identificati al catasto terreni del
Comune al foglio n.16, particelle n.98 e 944, in ragione di quote differentemente ripartite (in particolare i terreni in oggetto risultano di proprietà per una quota pari a 2/6 della sign.ra e per una quota pari a 1/6 per ciascuno degli altri comproprietari); Parte_1
2 - che il giorno 29.10.2015 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale i terreni in oggetto sono stati invasi dalle acque melmose ed inquinate del corso d'acqua denominato
Solofrana, riportando ingenti danni;
- che, a seguito delle predette inondazioni, si verificava in particolare lo scalzamento ed il ribaltamento, con coeva rottura, del muro posto a confine della proprietà, nonché la contaminazione del suolo e del soprassuolo ad opera degli agenti inquinanti portati in soluzione dall'acqua esondata;
- che i danni riportati dall'evento alluvionale sono stati elencati e descritti nella relazione tecnica di parte;
- che, in particolare, il costo complessivo dei lavori occorrenti al ripristino dei terreni ed alla ordinaria fruibilità degli stessi è stato stimato in euro 32.515,72 oltre Iva come per legge,
oltre spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori, quantificate in euro 2.500,00
oltre Iva e Cassa Previdenziale;
- che, in data 6.11.2015, gli istanti inoltravano alla Giunta Regionale della Campania
richiesta di risarcimento danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico in esame, nonché richiesta di sopralluogo tecnico per l'accertamento e la valutazione dei danni cagionati;
- che la rimaneva svariati mesi silente, cosicché i ricorrenti, con Controparte_1
raccomandata a/r del 2.3.2016, invitavano la stessa a fornire informazioni sullo stato della pratica;
- che in data 9.05.2016 la comunicava l'avvio del procedimento Controparte_1
amministrativo relativo all'istanza risarcitoria;
-che, con raccomandata a/r del 15.03.2017 i ricorrenti formulavano alla Controparte_1
invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. 132/2014, cui tuttavia non seguiva da parte della stessa alcun riscontro, così determinando la vanificazione di ogni tentativo di pervenire ad un accordo bonario.
Su tali premesse i ricorrenti hanno quindi avanzato all'adito Tribunale richiesta di condanna ex artt. 2043 e 2051 c.c. degli enti convenuti, “per essere gli stessi tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sorveglianza, alla custodia e alla conservazione in buono stato
di efficienza del torrente Solofrana e dei suoi argini, al mantenimento delle condizioni di
3 regolarità degli argini e di qualunque altra opera fatta entro gli argini nonché all'eliminazione di ogni fonte di pericolo”.
In data 14.02.2018 si è costituito in giudizio il , eccependo l'incompetenza per CP_2
materia dell'adito Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Tribunale ordinario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli argini del Solofrana, così come le sistemazioni idrauliche degli stessi, costituiscono opere idrauliche ben distinte dalle opere di bonifica, individuandone la responsabilità della mancata manutenzione in capo all' del suolo (ARCADIS), di cui ha chiesto di Controparte_3
autorizzarne la chiamata in causa.
Nel merito della domanda attorea, il ne ha contestato la fondatezza, Controparte_2
deducendo che l'esondazione in questione è stata determinata dal crollo di un argine fatiscente, e non da un fenomeno di tracimazione delle acque;
in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento della CP_1
e/o dell'ARCADIS.
[...]
In data 27.11.2018 si è costituita in giudizio anche la , la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha contestato la competenza del Tribunale delle acque pubbliche in favore del Giudice ordinario, nonché la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che l'alveo in oggetto costituisce un canale di bonifica;
ha quindi asserito che la responsabilità della sua manutenzione fosse di competenza esclusiva del nonché del Comune Controparte_2
di Mercato San ER.
Alla luce di quanto predetto, quindi, la ha chiesto di escludere ogni sua Controparte_1
responsabilità nella causazione dell'evento, o in subordine, di accertare il concorso di colpa con il convenuto e con il Comune di Mercato San ER, l'ARCADIS e la CP_2
stessa parte attrice.
…
Alla prima udienza del 08.05.2018, non essendo costituita la convenuta , Controparte_1
il giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 06.11.2018, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei confronti dell'ente regionale.
Ammessa la prova per testi come da ordinanza pronunciata all'udienza del 7.07.2020 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di RA RI ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le
4 conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito di note scritte dei difensori, in sostituzione dell'udienza del 4.10.2022 e successivamente, dopo un rinvio ex officio del 9.01.2024, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.
Infondata è l'eccezione di incompetenza per materia sollevata sia dal che dalla CP_2
in favore del Giudice Ordinario in luogo del Tribunale Regionale delle Controparte_1
Acque Pubbliche.
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
5 Pertanto, il ricorso proposto dalle parti ricorrenti è da ritenersi correttamente incardinato innanzi a questo Tribunale.
Sempre in via preliminare, occorre altresì precisare che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di ulteriori enti, contenuta nella comparsa di costituzione del , CP_2
a cui il consigliere delegato all'istruzione non ha dato seguito, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ed è, pertanto, da considerasi abbandonata .
…
Passando all'esame del merito, la domanda dei ricorrenti appare fondata.
La circostanza che in data 29.10.2015, a seguito di notevoli precipitazioni, il torrente
Solofrana sia esondato, allagando anche i fondi di proprietà delle odierne parti ricorrenti (il
cui diritto reale, peraltro non contestato dai convenuti, è comprovato dalla documentazione
in atti: titolo di acquisto del loro de cuius e situazione di famiglia storica), che è stato così
invaso da melma e detriti, è stata riferita dai testi e (escussi Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 4 luglio 2022 dinanzi al Tribunale di RA RI all'uopo delegato).
I detti testi, inoltre:
- hanno riferito che, a seguito dell'evento, si determinava il parziale abbattimento e la rottura del muro posto a confine della proprietà degli istanti;
- hanno riconosciuto nelle foto allegate alla produzione di parte ricorrente i luoghi di cui è causa, nonché, in particolare, il muro abbattuto dall'esondazione posto all'interno della proprietà dei ricorrenti;
-hanno specificato che, in occasione dell'evento esondativo, venivano abbattuti anche i paletti e la rete metallica “che sormontavano i predetti muretti.
…
Enti tenuti alla manutenzione ed alla custodia del torrente Solofrana sono sia il CP_2
che la . Controparte_1
In particolare, i due enti si attribuiscono vicendevolmente la responsabilità, l'uno (la CP_1
sostenendo la natura esclusivamente consortile del canale, l'altro (il
[...] [...]
) asserendo che trattasi, invece, di un corso d'acqua naturale. CP_2
Sul punto si è oramai formata una giurisprudenza pacifica del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n° 124/17; Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, n° 353/16; Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n°
6 102/15), che ha evidenziato che il torrente Solofrana, benché indubbiamente corso d'acqua naturale, fluisce tuttavia nel reticolo di bonifica, avendo la funzione di recapito delle condutture consortili;
ne consegue che, alla luce delle legge regionale n° 23/85 CP_1
e della legge regionale n° 4/03 (che hanno attribuito ai Consorzi la manutenzione CP_1
dei torrenti regolati per la bonifica), la sua manutenzione e la sua custodia rientrano negli obblighi gravanti sul , anche in difetto di specifiche competenze di spesa, quanto CP_2
meno sotto il profilo della vigilanza e della segnalazione, agli enti dotati di poteri di spesa,
delle procedure di propria competenza.
Ed invero, ove un alveo, benché in origine naturale, sia inserito in un comprensorio di bonifica, con funzione scolante irrigua, e quindi a supporto dell'attività di bonifica primaria propria del stesso, quest'ultimo è responsabile per i danni da mancata CP_2
manutenzione di detto corso d'acqua.
L'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 stabilisce, infatti, che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”.
Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la Controparte_1
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Tuttavia, la funzione di custodia e di manutenzione del non esclude, ma si CP_2
aggiunge a quella della , la quale, in quanto gestore del demanio idrico Controparte_1
e delle opere idrauliche in generale, conserva i suoi obblighi di custodia e manutenzione, atteso che il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (cfr., in relazione al torrente Solofrana, la pronuncia del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga
misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali, oltre ad essere inserito negli
elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di
cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel
comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua,
assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il che CP_2
7 lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione
scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla
manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua
esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la CP_1
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche (l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica,
rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - non esclude, ma al più concorre, con CP_1
la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora CP_1
il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la ed il non possono rimanere inerti, ma, in CP_1 CP_2
virtù dei loro obblighi di custodia e manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
…
In quanto entrambi custodi del torrente Solofrana, il e la sono ambedue CP_2 CP_1
responsabili in solido, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dai fondi dei ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve infatti presumere che l'esondazione del torrente Solofrana ed il conseguente allagamento subito dai terreni delle ricorrenti siano imputabili ai detti enti,
8 che hanno in custodia il torrente, in ragione di una omessa manutenzione del corpo idrico,
del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità
che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass.,
sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei terreni dei ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alle parti convenute ( e ) in quanto CP_1 CP_2
custodi del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
In proposito va evidenziato che sussiste agli atti una consulenza tecnica di parte, redatta
Tes_ dall'ingegnere
Orbene la consulenza di parte, anche se avente la forma della consulenza giurata, non è
dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la consulenza giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che,
se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di
9 prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente,
esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del
19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Sul punto va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, il consulente tecnico di parte non è stato sentito come testimone.
Ciò posto, in relazioni alle opere edili di ripristino (rimozione di opere in ferro;
taglio del muro esistente;
trasporto e smaltimento di materiali di risulta;
scavo a sezione obbligata;
rifacimento del muretto perimetrale;
fornitura e posa in opera di nuova recinzione in ferro;
scortico del terreno) ed alle attività di trasporto a discarica e smaltimento del materiale da asportare, il consulente ha effettuato una stima delle spese necessarie predisponendo un computo metrico delle opere a farsi, utilizzando il prezzario dei Lavori Pubblici della CP_1
del 2016 e stabilendo una spesa complessiva pari ad euro 32.515,72, oltre a
[...]
spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.
Tuttavia, tenuto conto del limitato valore probatorio della consulenza di parte (di cui si è più sopra detto), tenuto inoltre conto che non sono documentalmente provate le effettive dimensioni del muro da ripristinare, tenuto infine conto che, nonostante il tempo trascorso dai fatti, non è stata documentata l'effettiva realizzazione dei lavori indicati, con i relativi esborsi, né tanto meno sono stati documentati gli effettivi costi sostenuti per lo smaltimento e per il trasporto in discarica dei rifiuti (nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che ciò sia già avvenuto), si ritiene di dover ridurre la somma richiesta, alla luce di una valutazione equitativa dei danni, effettuata ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c. anche grazie al supporto della componente tecnica di questo collegio, alla somma di euro 11.000,00, pari a circa 1/3 di quanto richiesto, da attribuirsi agli odierni ricorrenti secondo le loro rispettive quote di comproprietà.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (29.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
10 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Al pagamento dell'importo come sopra quantificato la ed il vanno CP_1 CP_2
condannati in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ed il vanno Controparte_1 CP_2
condannati in solido tra loro al pagamento, in favore dei ricorrenti e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, per la metà ciascuno, della somma di euro 264,00 per spese vive (contributo unificato calcolato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., che permette al giudice di escludere la ripetizione delle spese superflue, sulla somma attribuita e non sulla somma richiesta + marca da bollo) e di euro 3.900,00 per onorari (fase di studio: euro
800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro
1.300,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla
11 tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (così individuato tenendo conto dell'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido tra loro la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore dei ricorrenti della somma di euro 11.000,00, da attribuirsi loro secondo le rispettive quote di comproprietà, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 29.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 29.10.2015,
e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna in solido tra loro la ed il Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento, a favore dei ricorrenti e con distrazione ai difensori
[...]
dichiaratosi antistatari, per la metà ciascuno, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12961 del 24/05/2018).
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 137/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025, tra:
1) (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.11.1947 e residente in [...];
2) (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Milano alla Via Pisino n.9;
3) (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3
in Mercato San ER (Sa) alla Via collina Licinella n. 4;
4) (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4
residente in Mercato San ER (Sa) alla Via Ferrovia Valle, fraz. Costa n. 3;
1 5) (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_5 C.F._5
in Mercato S. ER (Sa) alla Via Dogara n. 2, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato
Gianluca Picarella (C.F.: ) e dall'avvocato Vincenzo Fiume (C.F.: C.F._6
), unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio C.F._7
legale del primo sito in Mercato S. ER (SA)alla Via Tenente Falco n. 53
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale e con lui C.F._8
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n.81
-resistente-
nonché
- (C.F.: ), nella persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in RA RI alla via G. Atzori n. 1,
rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione commissariale n. 243 del 15.12.2017 e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Raffaele Franco
(C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._9
alla Via G. Piani n. 13 CP_2
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso ex art. 140 e segg. del R.D. n° 1775/33
contro la e contro il , Controparte_1 Controparte_2
con il quale hanno premesso:
- di essere comproprietari, in virtù di successione legittima, di terreni siti nel Comune di
Mercato San ER (Sa), località Sant'Angelo e Costa, identificati al catasto terreni del
Comune al foglio n.16, particelle n.98 e 944, in ragione di quote differentemente ripartite (in particolare i terreni in oggetto risultano di proprietà per una quota pari a 2/6 della sign.ra e per una quota pari a 1/6 per ciascuno degli altri comproprietari); Parte_1
2 - che il giorno 29.10.2015 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale i terreni in oggetto sono stati invasi dalle acque melmose ed inquinate del corso d'acqua denominato
Solofrana, riportando ingenti danni;
- che, a seguito delle predette inondazioni, si verificava in particolare lo scalzamento ed il ribaltamento, con coeva rottura, del muro posto a confine della proprietà, nonché la contaminazione del suolo e del soprassuolo ad opera degli agenti inquinanti portati in soluzione dall'acqua esondata;
- che i danni riportati dall'evento alluvionale sono stati elencati e descritti nella relazione tecnica di parte;
- che, in particolare, il costo complessivo dei lavori occorrenti al ripristino dei terreni ed alla ordinaria fruibilità degli stessi è stato stimato in euro 32.515,72 oltre Iva come per legge,
oltre spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori, quantificate in euro 2.500,00
oltre Iva e Cassa Previdenziale;
- che, in data 6.11.2015, gli istanti inoltravano alla Giunta Regionale della Campania
richiesta di risarcimento danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico in esame, nonché richiesta di sopralluogo tecnico per l'accertamento e la valutazione dei danni cagionati;
- che la rimaneva svariati mesi silente, cosicché i ricorrenti, con Controparte_1
raccomandata a/r del 2.3.2016, invitavano la stessa a fornire informazioni sullo stato della pratica;
- che in data 9.05.2016 la comunicava l'avvio del procedimento Controparte_1
amministrativo relativo all'istanza risarcitoria;
-che, con raccomandata a/r del 15.03.2017 i ricorrenti formulavano alla Controparte_1
invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. 132/2014, cui tuttavia non seguiva da parte della stessa alcun riscontro, così determinando la vanificazione di ogni tentativo di pervenire ad un accordo bonario.
Su tali premesse i ricorrenti hanno quindi avanzato all'adito Tribunale richiesta di condanna ex artt. 2043 e 2051 c.c. degli enti convenuti, “per essere gli stessi tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sorveglianza, alla custodia e alla conservazione in buono stato
di efficienza del torrente Solofrana e dei suoi argini, al mantenimento delle condizioni di
3 regolarità degli argini e di qualunque altra opera fatta entro gli argini nonché all'eliminazione di ogni fonte di pericolo”.
In data 14.02.2018 si è costituito in giudizio il , eccependo l'incompetenza per CP_2
materia dell'adito Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Tribunale ordinario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli argini del Solofrana, così come le sistemazioni idrauliche degli stessi, costituiscono opere idrauliche ben distinte dalle opere di bonifica, individuandone la responsabilità della mancata manutenzione in capo all' del suolo (ARCADIS), di cui ha chiesto di Controparte_3
autorizzarne la chiamata in causa.
Nel merito della domanda attorea, il ne ha contestato la fondatezza, Controparte_2
deducendo che l'esondazione in questione è stata determinata dal crollo di un argine fatiscente, e non da un fenomeno di tracimazione delle acque;
in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento della CP_1
e/o dell'ARCADIS.
[...]
In data 27.11.2018 si è costituita in giudizio anche la , la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha contestato la competenza del Tribunale delle acque pubbliche in favore del Giudice ordinario, nonché la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che l'alveo in oggetto costituisce un canale di bonifica;
ha quindi asserito che la responsabilità della sua manutenzione fosse di competenza esclusiva del nonché del Comune Controparte_2
di Mercato San ER.
Alla luce di quanto predetto, quindi, la ha chiesto di escludere ogni sua Controparte_1
responsabilità nella causazione dell'evento, o in subordine, di accertare il concorso di colpa con il convenuto e con il Comune di Mercato San ER, l'ARCADIS e la CP_2
stessa parte attrice.
…
Alla prima udienza del 08.05.2018, non essendo costituita la convenuta , Controparte_1
il giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 06.11.2018, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei confronti dell'ente regionale.
Ammessa la prova per testi come da ordinanza pronunciata all'udienza del 7.07.2020 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di RA RI ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le
4 conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito di note scritte dei difensori, in sostituzione dell'udienza del 4.10.2022 e successivamente, dopo un rinvio ex officio del 9.01.2024, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.
Infondata è l'eccezione di incompetenza per materia sollevata sia dal che dalla CP_2
in favore del Giudice Ordinario in luogo del Tribunale Regionale delle Controparte_1
Acque Pubbliche.
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
5 Pertanto, il ricorso proposto dalle parti ricorrenti è da ritenersi correttamente incardinato innanzi a questo Tribunale.
Sempre in via preliminare, occorre altresì precisare che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di ulteriori enti, contenuta nella comparsa di costituzione del , CP_2
a cui il consigliere delegato all'istruzione non ha dato seguito, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ed è, pertanto, da considerasi abbandonata .
…
Passando all'esame del merito, la domanda dei ricorrenti appare fondata.
La circostanza che in data 29.10.2015, a seguito di notevoli precipitazioni, il torrente
Solofrana sia esondato, allagando anche i fondi di proprietà delle odierne parti ricorrenti (il
cui diritto reale, peraltro non contestato dai convenuti, è comprovato dalla documentazione
in atti: titolo di acquisto del loro de cuius e situazione di famiglia storica), che è stato così
invaso da melma e detriti, è stata riferita dai testi e (escussi Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 4 luglio 2022 dinanzi al Tribunale di RA RI all'uopo delegato).
I detti testi, inoltre:
- hanno riferito che, a seguito dell'evento, si determinava il parziale abbattimento e la rottura del muro posto a confine della proprietà degli istanti;
- hanno riconosciuto nelle foto allegate alla produzione di parte ricorrente i luoghi di cui è causa, nonché, in particolare, il muro abbattuto dall'esondazione posto all'interno della proprietà dei ricorrenti;
-hanno specificato che, in occasione dell'evento esondativo, venivano abbattuti anche i paletti e la rete metallica “che sormontavano i predetti muretti.
…
Enti tenuti alla manutenzione ed alla custodia del torrente Solofrana sono sia il CP_2
che la . Controparte_1
In particolare, i due enti si attribuiscono vicendevolmente la responsabilità, l'uno (la CP_1
sostenendo la natura esclusivamente consortile del canale, l'altro (il
[...] [...]
) asserendo che trattasi, invece, di un corso d'acqua naturale. CP_2
Sul punto si è oramai formata una giurisprudenza pacifica del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n° 124/17; Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, n° 353/16; Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n°
6 102/15), che ha evidenziato che il torrente Solofrana, benché indubbiamente corso d'acqua naturale, fluisce tuttavia nel reticolo di bonifica, avendo la funzione di recapito delle condutture consortili;
ne consegue che, alla luce delle legge regionale n° 23/85 CP_1
e della legge regionale n° 4/03 (che hanno attribuito ai Consorzi la manutenzione CP_1
dei torrenti regolati per la bonifica), la sua manutenzione e la sua custodia rientrano negli obblighi gravanti sul , anche in difetto di specifiche competenze di spesa, quanto CP_2
meno sotto il profilo della vigilanza e della segnalazione, agli enti dotati di poteri di spesa,
delle procedure di propria competenza.
Ed invero, ove un alveo, benché in origine naturale, sia inserito in un comprensorio di bonifica, con funzione scolante irrigua, e quindi a supporto dell'attività di bonifica primaria propria del stesso, quest'ultimo è responsabile per i danni da mancata CP_2
manutenzione di detto corso d'acqua.
L'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 stabilisce, infatti, che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”.
Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la Controparte_1
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Tuttavia, la funzione di custodia e di manutenzione del non esclude, ma si CP_2
aggiunge a quella della , la quale, in quanto gestore del demanio idrico Controparte_1
e delle opere idrauliche in generale, conserva i suoi obblighi di custodia e manutenzione, atteso che il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (cfr., in relazione al torrente Solofrana, la pronuncia del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga
misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali, oltre ad essere inserito negli
elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di
cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel
comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua,
assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il che CP_2
7 lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione
scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla
manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua
esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la CP_1
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche (l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica,
rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - non esclude, ma al più concorre, con CP_1
la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora CP_1
il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la ed il non possono rimanere inerti, ma, in CP_1 CP_2
virtù dei loro obblighi di custodia e manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
…
In quanto entrambi custodi del torrente Solofrana, il e la sono ambedue CP_2 CP_1
responsabili in solido, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dai fondi dei ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve infatti presumere che l'esondazione del torrente Solofrana ed il conseguente allagamento subito dai terreni delle ricorrenti siano imputabili ai detti enti,
8 che hanno in custodia il torrente, in ragione di una omessa manutenzione del corpo idrico,
del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità
che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass.,
sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei terreni dei ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alle parti convenute ( e ) in quanto CP_1 CP_2
custodi del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
In proposito va evidenziato che sussiste agli atti una consulenza tecnica di parte, redatta
Tes_ dall'ingegnere
Orbene la consulenza di parte, anche se avente la forma della consulenza giurata, non è
dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la consulenza giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che,
se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di
9 prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente,
esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del
19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Sul punto va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, il consulente tecnico di parte non è stato sentito come testimone.
Ciò posto, in relazioni alle opere edili di ripristino (rimozione di opere in ferro;
taglio del muro esistente;
trasporto e smaltimento di materiali di risulta;
scavo a sezione obbligata;
rifacimento del muretto perimetrale;
fornitura e posa in opera di nuova recinzione in ferro;
scortico del terreno) ed alle attività di trasporto a discarica e smaltimento del materiale da asportare, il consulente ha effettuato una stima delle spese necessarie predisponendo un computo metrico delle opere a farsi, utilizzando il prezzario dei Lavori Pubblici della CP_1
del 2016 e stabilendo una spesa complessiva pari ad euro 32.515,72, oltre a
[...]
spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.
Tuttavia, tenuto conto del limitato valore probatorio della consulenza di parte (di cui si è più sopra detto), tenuto inoltre conto che non sono documentalmente provate le effettive dimensioni del muro da ripristinare, tenuto infine conto che, nonostante il tempo trascorso dai fatti, non è stata documentata l'effettiva realizzazione dei lavori indicati, con i relativi esborsi, né tanto meno sono stati documentati gli effettivi costi sostenuti per lo smaltimento e per il trasporto in discarica dei rifiuti (nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che ciò sia già avvenuto), si ritiene di dover ridurre la somma richiesta, alla luce di una valutazione equitativa dei danni, effettuata ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c. anche grazie al supporto della componente tecnica di questo collegio, alla somma di euro 11.000,00, pari a circa 1/3 di quanto richiesto, da attribuirsi agli odierni ricorrenti secondo le loro rispettive quote di comproprietà.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (29.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
10 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Al pagamento dell'importo come sopra quantificato la ed il vanno CP_1 CP_2
condannati in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ed il vanno Controparte_1 CP_2
condannati in solido tra loro al pagamento, in favore dei ricorrenti e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, per la metà ciascuno, della somma di euro 264,00 per spese vive (contributo unificato calcolato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., che permette al giudice di escludere la ripetizione delle spese superflue, sulla somma attribuita e non sulla somma richiesta + marca da bollo) e di euro 3.900,00 per onorari (fase di studio: euro
800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro
1.300,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla
11 tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (così individuato tenendo conto dell'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido tra loro la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore dei ricorrenti della somma di euro 11.000,00, da attribuirsi loro secondo le rispettive quote di comproprietà, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 29.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 29.10.2015,
e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna in solido tra loro la ed il Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento, a favore dei ricorrenti e con distrazione ai difensori
[...]
dichiaratosi antistatari, per la metà ciascuno, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12961 del 24/05/2018).