Articolo 4 della Legge 7 giugno 1999, n. 213
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 luglio 1999
Art. 4. Indennizzo 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, puo' liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.
3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all' articolo 1152 del codice civile .
Nota all' art. 4 :
- L' art. 1152 del codice civile cosi' recita:
"Art. 1152 (Ritenzione a favore del possessore di buona fede). 1. Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
2. Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente".
Entrata in vigore il 3 luglio 1999
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