Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 2016 |
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- 1. Dalle Province siciliane ai liberi consorzi di Comuni - percorso metodologico.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Massimo Greco. Il Gruppo di lavoro costituito nel mese di maggio dall'Assessore Regionale delle Autonomie Locali, previa approfondita riflessione giuridico-istituzionale, è chiamato ad ipotizzare un progetto di riordino complessivo dell'ente intermedio siciliano programmato dall'Assemblea Regionale Siciliana con la l.r. n. 7 del 27/03/2013. Il comma 1 dell'articolo unico della citata legge regionale così recita: “Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province …
Leggi di più… - 2. Giulio Vesperinihttps://www.irpa.eu/pubblicazioni/contributi/ · 23 febbraio 2026
Nato a Roma il 19 agosto 1959, si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Roma “La Sapienza” nel 1984 e ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l'Università di Bologna nel 1989. Dal 2000 è professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università della Tuscia, dove insegna attualmente Diritto amministrativo e Diritto del patrimonio culturale. In precedenza ha insegnato, tra l'altro, Diritto amministrativo europeo e Diritto dell'informazione pubblica. Dal 1992 al 2000 è stato professore associato di diritto pubblico presso le Università di Napoli “Federico II” e della Tuscia; dal 1988 al 1992 è stato ricercatore di diritto pubblico …
Leggi di più… - 3. Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lvo n.42Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei …
Leggi di più… - 4. T.U. Enti Locali: TITOLO VIhttps://www.studiocataldi.it/
- 5. La funzione amministrativa tra semplificazione e sussidiarietà orizzontale, con particolare riguardo alle autorizzazioniFabio Toto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La funzione amministrativa è da decenni al centro di un'evoluzione che muove dalla riconsiderazione dei rapporti tra Stato e cittadini, i quali non risultano più improntati in un'ottica autoritaria ma piuttosto verso un confronto paritario. Ciò ha comportato un progressivo ridimensionamento dei compiti dapprima assegnati unicamente allo Stato che oggi si snodano sempre più nella direzione di una partecipazione responsabile dei privati in compiti prettamente amministrativi. Tanto premesso, è necessario occuparsi della funzione amministrativa. Essa è genericamente intesa come il prodotto dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione, in quanto espressione del potere …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …Leggi di più...
- art. 17 d.lgs. 146/1999·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2026, n. 11417Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9053-2023 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro CO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA MESITI; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LOCRI n. 1614/2023, depositata il 28/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere UL IOFRIDA; Civile Sent. Sez. U Num. 11417 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA UL Data pubblicazione: 27/04/2026 2 udito il Pubblico Ministro, in persona del …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 36197 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 28/12/2023 1.Con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di AV LI al riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, dell'intero periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato dell'Ispesl. Egli aveva, infatti, lavorato alle sue dipendenze, con inquadramento di III livello del CCNL del comparto istituzioni di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, in forza di plurimi …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2021, n. 12903Provvedimento: 1 29 03-21 E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E SEZIONI UNITE CIVILI S E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 445 BIS C.P.C. - ACCERTAMENTO Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI STATUS INVALIDO EX ART. 80 L. N. 388/2000 - GIURISDIZIONE - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 23/03/2021 - CC Presidente di Sezione - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA R.G.N. 38189/2019 DANILO SESTINI - Consigliere - Cear 12903 Rep. GIACOMO STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e.M. MARCO MARULLI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38189-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2019, n. 20504Provvedimento: 20504-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Servizi pubblici -Istruzione Mensa GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - scolastica - Diritto all'autorefezione CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione - accertamento Ud. 02/07/2019 - ANTONIO MAN - Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione - R. G.N. 23725/2016 hom 20504 RA CA Rep. IA GIOVAN SAMBITO Consigliere - ем. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - ADRIANA DORONZO -Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - -- Rel. Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23725-2016 proposto da: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : 1.
- Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5 , 118 e 128 della Costituzione , funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r-bis. trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) .
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente. - Articolo 2Art. 2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)) .