Sentenza 17 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00039/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2019, proposto da
Consorzio A.S.I. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ediltunnel S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto di credito del Consorzio A.S.I. di Lecce nei confronti della Ediltunnel S.p.A. a vedersi corrispondere la somma di € 180.843,40, oltre IVA al 22%, i successivi interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 c.c., ed altri accessori di legge quale “contributo di infrastrutturazione” ex artt. 7 e 8 del Regolamento “Gestione Suoli”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 6 agosto 2015,
e per la condanna
della Ediltunnel S.r.l. (oggi Ediltunnel S.p.A.) al pagamento della predetta somma in favore del Consorzio ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ediltunnel S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Traldi e avv.to F. Romano in sostituzione dell'avv.to D. Gatto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2019 il Consorzio A.S.I. di Lecce ha riassunto - ex art.11 c.p.a. a seguito di sentenza n. 4279 del 19 dicembre 2018 del Tribunale Civile di Lecce che ha dichiarato il difetto di giurisdizione - il giudizio attivato nel 2016 dinanzi all’A.G.O. (con richiesta di decreto ingiuntivo poi emesso ed opposto) ed ha chiesto l’accertamento del diritto di credito nei confronti di Ediltunnel S.r.l. (oggi Ediltunnel S.p.A.), proprietaria dei lotti n. 124 e 125 ubicati nell’agglomerato industriale di Lecce - Surbo e distinti in Catasto ai Fg. 152 p.lla 11 sub 6 e p.lla 122 sub 1 della superficie complessiva di 32.257,00 mq. e su cui insiste un fabbricato di superficie coperta pari a 6.235,65 mq., di € 180.843,40 oltre I.V.A. ed interessi legali, a titolo di contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’area (c.d. contributo di infrastrutturazione) ex artt. 7 e 8 del suo Regolamento “Gestione Suoli”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 6 agosto 2015, nonché la condanna della medesima Società al pagamento della suddetta somma con vittoria di spese.
2. In data 25 giugno 2019 si è costituita in giudizio la Ediltunnel S.p.A. chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibile e, gradatamente, rigettare perché destituito di giuridico fondamento, il ricorso proposto dal Consorzio A.S.I. di Lecce. In via subordinata ha chiesto il rigetto parziale della domanda con condanna alla minor somma eventualmente accertata in corso di causa.
3. All’udienza pubblica del 29 aprile 2020, su richiesta delle parti, la trattazione della causa è stata rinviata al 9 febbraio 2021.
4. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2021 su richiesta delle parti, pendendo trattative per un bonario componimento della lite, la trattazione della causa è stata rinviata al 22 dicembre 2021.
5. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2021 i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato a verbale che è stato raggiunto un accordo transattivo a bonario componimento della causa ed hanno chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite. La causa è stata, dunque, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, tempestivamente e ritualmente proposto in riassunzione ex art.11 c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Ed invero, osserva il Collegio che, all’udienza pubblica del 22 dicembre 2021, le difese di entrambe le parti in causa hanno chiesto congiuntamente che venga dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso da entrambe le parti, come innanzi esposto.
4. Sussistono, anche alla luce della concorde richiesta in tal senso delle parti, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO