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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.737/2023 RGN
TRA in persona del lrpt rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paola Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Mazzini n.21/d- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Marcello Tortora ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bellizzi (SA) alla via Roma n.132- appellata AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4609/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 29/12/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato che nulla era dovuto alla e in subordine che fosse espunto dal conteggio Controparte_2
“differenza carburante” l'intero periodo fino al 02/11/2010, giorno dell'iscrizione della all'albo degli autotrasportatori, Controparte_2
il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze ed attribuzione;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi professionali in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 7 ottobre 2024 veniva fissata ex art.352 cpc l'udienza del 5 giugno 2025 per la rimessione del causa in decisione.
Con ordinanza del 12 giugno 2025, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 5 giugno 2025, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2025 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza dell'11 dicembre
2025 ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 79/14, con cui il Tribunale di Salerno
le aveva ingiunto di pagare in favore di , quale titolare CP_1
dell'impresa individuale Bellizzi Logistica, la somma di € 5.4735,23,
oltre interessi moratori e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo ex art. 83 bis L. 113/08, per differenze di costi tra gli importi minimi di corrispettivo per chilometro di percorrenza,
rappresentati dagli altri costi di servizio previsti dalla predetta norma e gli importi inferiori effettivamente corrisposti.
L'opponente si costituiva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività; eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per la cancellazione dal registro delle imprese, la pendenza di un giudizio di incostituzionalità e il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia Europea da parte del Tar Lazio e contestava nel merito l'applicabilità al caso di specie della normativa richiamata e i conteggi prodotti nel ricorso monitorio.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Veniva sospesa la provvisoria esecuzione e ammessa la CTU, la causa andava in decisione con la concessione dei termini.
Il Tribunale adito accoglieva in parte l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannava conseguentemente parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
38987,48, oltre interessi ex d.lgs. 231/02; compensava le spese per il terzo e per il residuo applicava la soccombenza in favore dell'opposta.
L' in persona del lr pt ha presentato Parte_1
appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)inapplicabilità art. 83 bis dlvo 112\08;
2)immatricolazione automezzi;
affermava che la CP_2
non disponesse di automezzi immatricolati per conto terzi;
[...]
3)contestazione calcoli - fermo amministrativo;
sotto quest'ultimo profilo rilevava che i mezzi utilizzati per l'autotrasporto erano sottoposti a fermo amministrativo;
4)interessi moratori;
affermava che tali interessi non erano dovuti.
L'appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 5
giugno 2025, né a quella successiva del 4 dicembre 2025 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite.
Non essendo le parti comparse all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'11 dicembre
2025 senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I cpc e 309
cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc. n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. sent. Cass.n.858/2000), se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 5 giugno 2025 e a quella successiva del 4 dicembre 2025 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc.
Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord.Cass.n.19560/2015;
ord.Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002. Salerno, 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
359 cpc.
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.737/2023 RGN
TRA in persona del lrpt rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paola Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Mazzini n.21/d- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Marcello Tortora ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bellizzi (SA) alla via Roma n.132- appellata AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4609/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 29/12/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato che nulla era dovuto alla e in subordine che fosse espunto dal conteggio Controparte_2
“differenza carburante” l'intero periodo fino al 02/11/2010, giorno dell'iscrizione della all'albo degli autotrasportatori, Controparte_2
il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze ed attribuzione;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi professionali in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 7 ottobre 2024 veniva fissata ex art.352 cpc l'udienza del 5 giugno 2025 per la rimessione del causa in decisione.
Con ordinanza del 12 giugno 2025, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 5 giugno 2025, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2025 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza dell'11 dicembre
2025 ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 79/14, con cui il Tribunale di Salerno
le aveva ingiunto di pagare in favore di , quale titolare CP_1
dell'impresa individuale Bellizzi Logistica, la somma di € 5.4735,23,
oltre interessi moratori e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo ex art. 83 bis L. 113/08, per differenze di costi tra gli importi minimi di corrispettivo per chilometro di percorrenza,
rappresentati dagli altri costi di servizio previsti dalla predetta norma e gli importi inferiori effettivamente corrisposti.
L'opponente si costituiva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività; eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per la cancellazione dal registro delle imprese, la pendenza di un giudizio di incostituzionalità e il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia Europea da parte del Tar Lazio e contestava nel merito l'applicabilità al caso di specie della normativa richiamata e i conteggi prodotti nel ricorso monitorio.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Veniva sospesa la provvisoria esecuzione e ammessa la CTU, la causa andava in decisione con la concessione dei termini.
Il Tribunale adito accoglieva in parte l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannava conseguentemente parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
38987,48, oltre interessi ex d.lgs. 231/02; compensava le spese per il terzo e per il residuo applicava la soccombenza in favore dell'opposta.
L' in persona del lr pt ha presentato Parte_1
appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)inapplicabilità art. 83 bis dlvo 112\08;
2)immatricolazione automezzi;
affermava che la CP_2
non disponesse di automezzi immatricolati per conto terzi;
[...]
3)contestazione calcoli - fermo amministrativo;
sotto quest'ultimo profilo rilevava che i mezzi utilizzati per l'autotrasporto erano sottoposti a fermo amministrativo;
4)interessi moratori;
affermava che tali interessi non erano dovuti.
L'appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 5
giugno 2025, né a quella successiva del 4 dicembre 2025 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite.
Non essendo le parti comparse all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'11 dicembre
2025 senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I cpc e 309
cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc. n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. sent. Cass.n.858/2000), se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 5 giugno 2025 e a quella successiva del 4 dicembre 2025 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc.
Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord.Cass.n.19560/2015;
ord.Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002. Salerno, 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
359 cpc.