CA
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/06/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai OGGETTO:
Cessione dei crediti Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 439/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 06.12.2023 promossa
d a
OGGETTO: già (C.F. Parte_1 Parte_2
cessione dei crediti
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via PIETRO COSSA N.
APPELLANTE pagina 1 di 12 Contro
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO CISTRIANI ed elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL COMUNE N.8 CP_1
presso l'AVVOCATURA COMUNALE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data
18/01/2022 con il n. 15/2022
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni contraria
istanza, riformare integralmente la sentenza n. 15/2022, pubblicata il
18.01.2022, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 2279/2020 del
Tribunale di Cremona e, conseguentemente,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in
narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1 [...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1
al relativo pagamento in favore di (già
[...] Parte_1 [...]
: Parte_2
pagina 2 di 12 I.euro 273,68 per interessi moratori maturati sulla sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza
dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di
pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura
nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
05.07.2021, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica
della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla data di notifica della citazione, oltre infine alla somma pari ad
euro 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato/tardivo pagamento delle 8
fatture costituenti la predetta sorte capitale;
II. residui euro 1.703,32 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a
quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto
maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre gli interessi
anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note
debito, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei
pagina 3 di 12 mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di
mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione,
oltre infine alla somma pari ad euro 8.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00
moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte
del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito CP_1
(cfr. doc. 16 - 17);
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui
in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il CP_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] Parte_1
(già per:
[...] Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc.
pagina 4 di 12 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli
maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note
debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui
tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per
l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine CP_1
ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento
pagina 5 di 12 formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e
Parte dichiarare il diritto di (già Parte_1 Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
(già degli importi di cui Parte_1 Parte_2
in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse
ritenuta dovuta a (già per Parte_1 Parte_2
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo
di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Del Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello respingere per il meglio l'appello
proposto da siccome inammissibile, e/o infondato in Parte_1
fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine a
spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
già quale cessionaria di Parte_1 Parte_2
crediti vari in forza di atti di cessione pro soluto conclusi con diverse società fornitrici, conveniva in giudizio il quale Controparte_1
pagina 6 di 12 debitore ceduto, al fine di ottenerne, in via principale, la condanna al pagamento di somme per sorte capitale, interessi moratori e interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2
e 5 del d.lgs. n. 231/2002, oltre che per importo forfettario di cui all'art. 6
comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012; in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il si costituiva eccependo l'inesistenza dei crediti Controparte_1
azionati e contestando l'invocata operatività del d.lgs. n. 231/2002.
Sulla scorta di detta difesa, parte attrice riduceva la pretesa creditoria con la seconda memoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza n. 15/2022 il Tribunale di Cremona rigettava le domande e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del CP_1
[...]
Argomentava il primo giudice che le allegazioni attoree erano manifestamente generiche e che la documentazione prodotta in giudizio non era idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Il resisteva all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 06.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 12 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112 Parte_1
– 115 - 116 c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero manifestamente generiche e la documentazione prodotta inidonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
Assume di aver provato l'esistenza dei crediti tramite la documentazione prodotta, di cui lamenta l'omesso esame.
Precisa che i rapporti di fornitura intercorsi tra il debitore ceduto e le società cedenti erano da considerarsi pacifici ex art. 115 c.p.c.
Rileva che controparte non aveva contestato l'asserito tardivo pagamento delle fatture, né aveva provato di aver pagato nei termini.
Con il secondo motivo si duole dell'omesso riconoscimento, in suo favore, dell'importo richiesto a titolo di interessi moratori, invocando l'applicabilità dall'art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 231/2002, ai sensi del quale nell'ambito di una transazione commerciale gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Assume che controparte, omettendo di depositare la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non aveva, così, contestato il ricalcolo degli interessi moratori operato con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., né
la documentazione prodotta a sostegno della pretesa.
pagina 8 di 12 Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.
Con il quarto motivo si duole dell'omessa pronuncia in relazione alla somma di complessivi € 8.760,00 richiesta ai sensi dell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, ossia quale sommatoria dell'importo forfettario di € 40 per ciascuna fattura rimasta insoluta o tardivamente pagata.
Assume che il non ha assolto l'onere di provare Controparte_1
l'avvenuto pagamento entro la scadenza del termine previsto nelle fatture.
Con il quinto motivo lamenta l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
-------------
Il primo e il secondo motivo, riguardante gli interessi moratori, sono infondati.
Giova premettere che la pretesa azionata dalla cessionaria non riguarda più la sorte capitale portata da fatture eventualmente emesse dalle società
cedenti i loro crediti, bensì è limitata alla richiesta di pagamento dei soli interessi, sia moratori che anatocistici, e della sanzione prevista per legge pagina 9 di 12 dal debitore che, nelle transazioni commerciali, paghi in ritardo i propri debiti.
Sarebbe stato onere dell'attrice provare il ritardo nei pagamenti mediante produzione dei contratti di fornitura e delle fatture emesse da ogni cedente, da un lato, e delle contabili di pagamento, dall'altro, dal cui confronto si sarebbe potuto evincere il predetto ritardo.
Invece, si è limitata a produrre dei documenti e, Pt_1
segnatamente: estratti conto, schedine contabili e note di debito di interessi con relativi dettagli di calcolo che, in quanto autoprodotti, non consentono di compiere alcuna verifica in ordine all'esigibilità e all'ammontare degli interessi moratori richiesti.
L'assenza della documentazione sopra indicata (contratti di fornitura,
fatture e contabili di pagamento) non consente neppure di verificare se,
per iscritto, come vuole il comma 4 dell'art. 4 d. lgs 231/2002, le parti avessero pattuito un termine di pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 dell'art. 4 stesso d.lgs o superiore a 60 giorni.
Il terzo motivo, sugli interessi anatocistici, resta assorbito.
Parimenti infondato è il quarto che riguarda la richiesta di pagamento dell'importo forfettario di € 40, previsto dall'art. 6 comma 2 del d.lgs. n.
231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012.
pagina 10 di 12 La norma, dal titolo “risarcimento delle spese di recupero”, prevede che al creditore spettino, senza che sia necessaria la costituzione in mora, e in aggiunta agli interessi moratori, anche una somma così forfetizzata, a titolo di risarcimento del danno, salva la prova di maggiori costi di recupero del credito.
Valgono anche qui le considerazioni fatte per gli interessi moratori.
Infatti, difettando la prova del ritardo nel pagamento, non può spettare neppure un risarcimento del danno.
Il quinto motivo, che riguarda la domanda di ingiustificato arricchimento del ex art. 2041 c.c., è da rigettarsi poiché non è configurabile CP_1
alcun arricchimento senza causa del Controparte_1
Non essendo provato l'inadempimento del rispetto Controparte_1
all'obbligazione di pagare i fornitori tempestivamente, non risulta neppure che quest'ultimo si sia arricchito ingiustificatamente di somme che costoro avrebbero potuto richiedere per ritardato pagamento.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Parte_1
favore del le spese del grado che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge.
pagina 11 di 12 Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15/2022 del
Tribunale di Cremona, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere le spese del grado in favore del Parte_1
liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 MILANO
3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai OGGETTO:
Cessione dei crediti Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 439/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 06.12.2023 promossa
d a
OGGETTO: già (C.F. Parte_1 Parte_2
cessione dei crediti
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via PIETRO COSSA N.
APPELLANTE pagina 1 di 12 Contro
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO CISTRIANI ed elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL COMUNE N.8 CP_1
presso l'AVVOCATURA COMUNALE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data
18/01/2022 con il n. 15/2022
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni contraria
istanza, riformare integralmente la sentenza n. 15/2022, pubblicata il
18.01.2022, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 2279/2020 del
Tribunale di Cremona e, conseguentemente,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in
narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1 [...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1
al relativo pagamento in favore di (già
[...] Parte_1 [...]
: Parte_2
pagina 2 di 12 I.euro 273,68 per interessi moratori maturati sulla sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza
dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di
pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura
nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
05.07.2021, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica
della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla data di notifica della citazione, oltre infine alla somma pari ad
euro 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato/tardivo pagamento delle 8
fatture costituenti la predetta sorte capitale;
II. residui euro 1.703,32 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a
quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto
maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre gli interessi
anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note
debito, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei
pagina 3 di 12 mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di
mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione,
oltre infine alla somma pari ad euro 8.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00
moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte
del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito CP_1
(cfr. doc. 16 - 17);
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui
in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il CP_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] Parte_1
(già per:
[...] Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc.
pagina 4 di 12 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli
maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note
debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui
tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per
l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine CP_1
ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento
pagina 5 di 12 formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e
Parte dichiarare il diritto di (già Parte_1 Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
(già degli importi di cui Parte_1 Parte_2
in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse
ritenuta dovuta a (già per Parte_1 Parte_2
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo
di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Del Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello respingere per il meglio l'appello
proposto da siccome inammissibile, e/o infondato in Parte_1
fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine a
spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
già quale cessionaria di Parte_1 Parte_2
crediti vari in forza di atti di cessione pro soluto conclusi con diverse società fornitrici, conveniva in giudizio il quale Controparte_1
pagina 6 di 12 debitore ceduto, al fine di ottenerne, in via principale, la condanna al pagamento di somme per sorte capitale, interessi moratori e interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2
e 5 del d.lgs. n. 231/2002, oltre che per importo forfettario di cui all'art. 6
comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012; in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il si costituiva eccependo l'inesistenza dei crediti Controparte_1
azionati e contestando l'invocata operatività del d.lgs. n. 231/2002.
Sulla scorta di detta difesa, parte attrice riduceva la pretesa creditoria con la seconda memoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza n. 15/2022 il Tribunale di Cremona rigettava le domande e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del CP_1
[...]
Argomentava il primo giudice che le allegazioni attoree erano manifestamente generiche e che la documentazione prodotta in giudizio non era idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Il resisteva all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 06.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 12 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112 Parte_1
– 115 - 116 c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero manifestamente generiche e la documentazione prodotta inidonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
Assume di aver provato l'esistenza dei crediti tramite la documentazione prodotta, di cui lamenta l'omesso esame.
Precisa che i rapporti di fornitura intercorsi tra il debitore ceduto e le società cedenti erano da considerarsi pacifici ex art. 115 c.p.c.
Rileva che controparte non aveva contestato l'asserito tardivo pagamento delle fatture, né aveva provato di aver pagato nei termini.
Con il secondo motivo si duole dell'omesso riconoscimento, in suo favore, dell'importo richiesto a titolo di interessi moratori, invocando l'applicabilità dall'art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 231/2002, ai sensi del quale nell'ambito di una transazione commerciale gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Assume che controparte, omettendo di depositare la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non aveva, così, contestato il ricalcolo degli interessi moratori operato con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., né
la documentazione prodotta a sostegno della pretesa.
pagina 8 di 12 Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.
Con il quarto motivo si duole dell'omessa pronuncia in relazione alla somma di complessivi € 8.760,00 richiesta ai sensi dell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, ossia quale sommatoria dell'importo forfettario di € 40 per ciascuna fattura rimasta insoluta o tardivamente pagata.
Assume che il non ha assolto l'onere di provare Controparte_1
l'avvenuto pagamento entro la scadenza del termine previsto nelle fatture.
Con il quinto motivo lamenta l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
-------------
Il primo e il secondo motivo, riguardante gli interessi moratori, sono infondati.
Giova premettere che la pretesa azionata dalla cessionaria non riguarda più la sorte capitale portata da fatture eventualmente emesse dalle società
cedenti i loro crediti, bensì è limitata alla richiesta di pagamento dei soli interessi, sia moratori che anatocistici, e della sanzione prevista per legge pagina 9 di 12 dal debitore che, nelle transazioni commerciali, paghi in ritardo i propri debiti.
Sarebbe stato onere dell'attrice provare il ritardo nei pagamenti mediante produzione dei contratti di fornitura e delle fatture emesse da ogni cedente, da un lato, e delle contabili di pagamento, dall'altro, dal cui confronto si sarebbe potuto evincere il predetto ritardo.
Invece, si è limitata a produrre dei documenti e, Pt_1
segnatamente: estratti conto, schedine contabili e note di debito di interessi con relativi dettagli di calcolo che, in quanto autoprodotti, non consentono di compiere alcuna verifica in ordine all'esigibilità e all'ammontare degli interessi moratori richiesti.
L'assenza della documentazione sopra indicata (contratti di fornitura,
fatture e contabili di pagamento) non consente neppure di verificare se,
per iscritto, come vuole il comma 4 dell'art. 4 d. lgs 231/2002, le parti avessero pattuito un termine di pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 dell'art. 4 stesso d.lgs o superiore a 60 giorni.
Il terzo motivo, sugli interessi anatocistici, resta assorbito.
Parimenti infondato è il quarto che riguarda la richiesta di pagamento dell'importo forfettario di € 40, previsto dall'art. 6 comma 2 del d.lgs. n.
231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012.
pagina 10 di 12 La norma, dal titolo “risarcimento delle spese di recupero”, prevede che al creditore spettino, senza che sia necessaria la costituzione in mora, e in aggiunta agli interessi moratori, anche una somma così forfetizzata, a titolo di risarcimento del danno, salva la prova di maggiori costi di recupero del credito.
Valgono anche qui le considerazioni fatte per gli interessi moratori.
Infatti, difettando la prova del ritardo nel pagamento, non può spettare neppure un risarcimento del danno.
Il quinto motivo, che riguarda la domanda di ingiustificato arricchimento del ex art. 2041 c.c., è da rigettarsi poiché non è configurabile CP_1
alcun arricchimento senza causa del Controparte_1
Non essendo provato l'inadempimento del rispetto Controparte_1
all'obbligazione di pagare i fornitori tempestivamente, non risulta neppure che quest'ultimo si sia arricchito ingiustificatamente di somme che costoro avrebbero potuto richiedere per ritardato pagamento.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Parte_1
favore del le spese del grado che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge.
pagina 11 di 12 Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15/2022 del
Tribunale di Cremona, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere le spese del grado in favore del Parte_1
liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 MILANO
3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo