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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 44478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44478/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNESI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 22 20122 MILANO presso il difensore avv. FORNESI ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO Controparte_1 C.F._2
IA GE e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 108 20122 MILANO presso il difensore avv. MIONI ALBERTO IA GE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“
1.accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno subìto in conseguenza Parte_2 dello spoglio condotto da per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
2.condannare al risarcimento del danno integrativo subìto da , nella Controparte_1 Parte_1 misura pari a E.10.070,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa;
3.condannare al risarcimento del danno sostitutivo subito da , nella Controparte_1 Parte_1 misura pari a E.309.500,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa;
4.condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito da Controparte_1 Parte_1
nella misura da liquidarsi in via equitativa;
[...]
pagina 1 di 11
5.condannare al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”. Controparte_1
Si è costituito con comparsa di risposta del 14 marzo 2023 del chiedendo: Controparte_1
“In via riconvenzionale, in accoglimento delle domande svolte da parte attrice: a) disporre lo scioglimento della comunione ordinaria pro indiviso sussistente tra le parti sul bene immobile sito in Milano, Via Giovanni da Procida n. 6, così identificato al NCEU del predetto comune: foglio 260, particella 187, sub. 703. Z.c. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 1,5, sup. 32 mq. rendita euro 263,39 e per il caso di sua indivisibilità in natura, disporne ex art. 720 cc l'assegnazione per intero in favore del sig. con obbligo di versamento in favore della sig.ra della quota di Controparte_1 Parte_1 valore di sua spettanza pari al 25% b) condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di € 44.535,54 oltre interessi ex Parte_2 art. 1284 cc e rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo in favore del convenuto
[...]
importo eventualmente da compensarsi con le ragioni di credito dalla medesima azionate CP_1 che dovessero essere ritenute fondate da questo Ill.mo Giudice adito”.
Il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie al 5 ottobre 2023. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2, 3, 4 e 5 non contestato, 6,7, 9, 10 e documentale, 11), in quanto de relato actoris (cap. 8, 12, 13);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2, 5,6,7,9,10, 11,13), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 3,4,8);
• ritenuta l'irrilevanza di un accertamento tecnico visto il regime giuridico processuale affasciante la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione orinaria proposta dal convenuto alla luce all'assai ristretto oggetto e causa petendi della domanda attrice (il danno derivato dalla lesione dello ius possessionis e non dello ius possidendi);
• rinviato la causa all'udienza del 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c.
In via pregiudiziale di rito va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni offerte in comunicazione dalla difesa attorea in uno con la comparsa conclusionale in quanto tardive. La comparsa conclusionale è uno scritto con cui il difensore espone in precise posizioni, cioè conclusioni, i provvedimenti che si richiedono al giudice sulla base delle originarie domande e del globale svolgimento del processo;
in pratica ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Non possono, di contro, essere prodotti documenti atti a dimostrare né fatti e conclusioni già rassegnati, né tantomeno, fatti nuovi L'udienza di precisazione delle conclusioni rappresenta l'ultimo momento utile tanto per precisare le domande di merito e le istanze istruttorie quanto per formulare un'istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti sopravventi al maturare delle preclusioni istruttorie. Fatto processuale, qui pagina 2 di 11 non occorso visto che la patrona attorea si è limitata in calce alla comparsa conclusionale a rammentare:” Si producono i seguenti documenti, nuovi e sopravvenuti: 33.ordinanza GIP presso il Tribunale di Milano, in data 24 ottobre 2023; 34.estratto cassetto fiscale , locazione Parte_1 anno 2023; 35.estratto cassetto fiscale , locazione anno 2024”. Peraltro appare assai Parte_1 peculiare nella narrazione dello scritto affermi come “ il 24 ottobre 2023 (dunque, successivamente ai termini istruttori) è sopravvenuta l'ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Modica, emessa nel procedimento penale con RGNR 13546/2020 a carico dell'attrice e del geom. su iniziativa del convenuto”. Plastico riconoscimento dell'ampia antergazione della CP_2 conoscenza dei documenti prodotti e della imputabilità della difesa della parte nel poterne formulare la richiesta di rimessione in termini prima dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni (termine perentorio note scritte del 12 novembre 2024).
Risulta poi la prova documentale della conoscenza antecedente alla citata udienza anche dei documenti 34 e 35 (p. 5 comparsa conclusionale) laddove è riportata la data dell'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate
(infra cit. docc. 34 e 35 fasc. ovvero il 30 settembre 2024. Pt_1
.Di tali documenti non si terrà conto ai fini della decisione Allo stesso modo non si terrà conto della tabella prodotta sub doc. 22 dal patrono del convenuto in sede di memoria di replica.
Il merito della domanda risarcitoria. L'odierno thema decidendum. Il Tribunale è costretto a dover esternare expressis verbis l'esiguità dell'odierno accertamento cui è tenuto sulla scorta della causa petendi prospettata dall'attrice ovvero il risarcimento del danno derivante dello spoglio dell'appartamento (o monolocale) così meglio individuato: Milano, Via Giovanni da Procida 6, foglio 260, part. 187, sub. 703 Zona Cens. 2, Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza 1,5 vani, Superficie Catastale Totale: 32 m2 Totale escluse aree scoperte: 31 m2, Rendita Euro 263,39, quale mera porzione del più ampio immobile acquistato. L'incipit della citazione appare piuttosto eloquente nell'individuare la causa petendi: l'illecito aquiliano subito dall'attrice integrato dallo spoglio subito del citato per causa di CP_3 [...] Spoglio accertato con ordinanza emessa dall'intestato Tribunale il 6 dicembre 2018 CP_1 (doc. 2 fasc. . Provvedimento non reclamato ma seguito, illo tempore, da una “singolare” Pt_1 citazione autonoma per lo svolgimento del “merito possessorio” (doc. 3 fasc. TERMITE) instaurato dall'allora patrona dell'odierno convenuto, in luogo dell'istanza di prosecuzione, di fronte al medesimo giudice della fase interdittale ex art. 703 comma quarto c.p.c.. Giudizio dichiarato improcedibile con sentenza pronunciata il 12 marzo 2020, n. 2109 (doc. 4 fasc. TERMITE), confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 1° ottobre 2021, n. 2806 (doc. 5 fasc. TERMITE). Da qui l'irretrattabilità dell'accertamento sommario svolto dal Tribunale sulla situazione possessoria e relativo spoglio come rettamente allegato dall'attrice. Tale statuizione, tuttavia, non può non seguire alla ricostruzione del regime giuridico della stabilità del provvedimento interdittale, non assorbito o revocato, dalla sentenza di merito, per come elaborato dalla giurisprudenza. Rammenta la giurisprudenza:“la versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui pagina 3 di 11 alla legge n.353/90 da Cass. S.U. n.1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. Il quarto comma dell'art. 703 c.p.c., infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di
60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena”(v. ordinanza n. 12361/15). Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (...). Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies e 703, terzo comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa
Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02).
Ciò detto rimangono due possibilità. o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo
(infra Cass. n. 3629/14). La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt.
669-bis e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c. questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. Si evidenzia all'uopo che il 2° co. dell'art. 703 c.p.c. dispone per l'applicabilità degli artt. 669 bis e ss. c.p.c.. Si prospetta, pertanto, l'applicabilità all'ordinanza che ha deciso sul reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 703, 3° co., e 669 terdecies c.p.c. ovvero, in difetto di reclamo, sul ricorso per la reintegrazione o per la manutenzione nel possesso, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 669 octies c.p.c., a tenor del quale "l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo". La seconda ipotesi, da ritenersi senz'altro preferibile per ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi del quarto comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato Cass. VI-II, Ord. 22 gennaio
2018, n. 1501 (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. l 86-ter c.p.c.). A questo proposito la giurisprudenza di legittimità afferma sovente:”il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 c. c.; trattasi di" preclusione pro iudicato", che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cessazione (ex multis Cass. 175.1999, n. 4799)
Non sfugge, infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. si applicano — come recita l'art. 703, comma secondo., c.p.c. — "in quanto compatibili" ed, in pari tempo, che l'art. 703 c.p.c. fa puntuale riferimento unicamente all'art. 669 terdecies c.p.c. ed all'art. 669 novies, 3 0 co., c.p.c., a conferma dell'indirizzo ricostruttivo per cui il procedimento possessorio non è esattamente un procedimento cautelare. Del resto, in dottrina si è posto in risalto che "rispetto al cautelare anticipatorio, qui vi è una differenza fondamentale: e, cioè, che, nel procedimento possessorio, la domanda di merito è già proposta con il ricorso iniziale, e dunque i provvedimenti interdittali si differenziano dai cautelari perché non possono essere pronunciati ante causam. pagina 4 di 11 Ed ancora si è sottolineato l'esclusione per incompatibilità dell'applicazione dell'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c.. La parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4° comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato. Affermazione, peraltro, che con il principio costituzionale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cognizione piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l'effettivo svolgimento di un giudizio presidiato dalle forme della cognizione piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opzione (infra Cass. VI-II, Ord. 17 febbraio 2014, n. 3629). Si può aderire all'impostazione pretoria della intervenuta preclusione pro iudicato dell'ordinanza resa inter partes in quanto ad essa non è seguita una statuizione nel merito possessorio vista la patologia processuale che ha affettato l'iniziativa in tal senso intrapresa dall'allora patrona del convenuto.
Questa premessa determina la irretrattabilità dell'accertamento reso in quella sede circa il possesso (nei modi e limiti allegati nell'allora ricorso) e la sua privazione perpetrata dal convenuto il 25 febbraio 2018.
Ogni difesa svolta sul punto da risulta inefficace ovvero inidonea anche solo a Controparte_1 far sorgere un diritto a provare un fatto storico diverso da quello veicolato dall'ordinanza interdittale. Nello specifico ha allegato che:” alla fine del mese di febbraio 2018 vi fece accesso utilizzando le chiavi delle quali da sempre era nella disponibilità e che, si badi bene, sono sempre rimaste all'interno della casa coniugale e pertanto anche nella disponibilità della controparte, onde ricollocarlo sul mercato”. Fatto in contrasto con quale accertato dal Tribunale
L'episodio di cui sopra era stato così descritto nel ricorso (p. 3)
Questa irretrattabilità, tuttavia, non affascia solo lo spoglio in sé quale atto non iure ma anche l'individuazione della situazione giuridica tutelata dall'allora ricorrente ovvero il compossesso dell'immobile. Ciò si evince in modo evidente da come il potere di fatto sulla porzione a monolocale si sarebbe esplicitato (in questa sede risulta del tutto irrilevante il tema della casa coniugale) attraverso la descrizione offertane nel citato ricorso pagina 5 di 11 (p. 2 ricorso) nonché per come “ripresa” in citazione: “A partire dall'anno 2016 e per oltre due anni in via esclusiva, l'odierna attrice ha, in definitiva, avuto la piena ed autonoma disponibilità della porzione di immobile in questione (si ribadisce unitario), tanto da porlo persino in locazione, con il benestare del marito”. (p. 5 citazione). La stessa prospettazione della parte induce a ritenere che non avesse il possesso esclusivo del monolocale atteso che la sua locazione era stata concessa con il benestare del marito ovvero in accordo con lui con ciò riconoscendone il compossesso (alla luce del titolo di comproprietà sottostante). Si tratta di un approdo necessitato giuridicamente in quanto la stessa attrice riconosce che nel locare il bene vi era un concerto con l'altro coniuge con quel che ne segue circa l'insussistenza di alcun possesso esclusivo esteso rispetto al compossesso iniziale. Circostanza suffragata e dimostrata dal convenuto con la produzione dell'e-mail del 10 marzo 20216 avente il seguente tenore
(doc. 5 fasc. CP_1 A ciò si aggiunge l'ulteriore elemento fattuale – affermato dalla stessa attrice – secondo cui le parti hanno convissuto di fatto nell'attigua casa coniugale anche dopo lo spoglio. Tale circostanza avvalora in via indiziaria quanto allegato dal convenuto: “il possesso del monolocale sin dall'epoca della sua realizzazione era sempre stato assolutamente condiviso e comune tra i comproprietari in quanto entrambi erano in possesso delle chiavi per accedere allo stesso ed assumevano insieme le decisioni in merito alla sua utilizzazione”. Dopotutto il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti pagina 6 di 11 familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. II, 12 aprile 2018, n. 9100). In questo caso è esattamente il contrario ovvero la stessa attrice riconosce – con i fatti allegati – di non aver compiuto un atto di esclusione dell'altrui compossesso. La disponibilità di chiavi e la decisione comune su come locare il bene rappresentano chiari indici in tal senso. A ciò si aggiunge il fatto che l'uso prolungato di un bene non è normalmente compatibile con la mera "tolleranza", essendo quest'ultima configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la "tolleranza" nel caso dei rapporti di parentela (Cass. II, Ord. 10 maggi 2019, n. 11315;
Cass. 4327/2008). Alla luce degli stretti rapporti in essere al tempo tra i coniugi e dalla “posizione” materiale del monolocale rispetto alla casa familiare (quello utilizzato per viverci) non poteva certo affermarsi alcun possesso esclusivo dell'attrice. Questa affermazione ha una diretta incidenza sull'odierno giudizio sia in termini qualitativi che quantitativi. E' evidente, infatti, che il compossesso oggetto di spoglio non poteva che essere “misurato” nella sua dimensione quantitativa rispetto al titolo petitorio cui si innestava ovvero l'atto di compravendita del 27 giugno 2014 (doc. 1 fasc. L'attrice, infatti, fonda il suo rapporto di fatto con la res CP_1 sulla scorta del titolo di acquisto petitorio e non su altre modalità di conseguimento (adprehensio, successio possessionis, ecc.). Il potere di fatto è stato (co) esercitato sulla base di quello di diritto ed a sua guisa e, quindi, misura. È noto che la prova del possesso non possa essere desunto dal titolo in sé e per sé ma questo è servente – ove presente – a qualificare una situazione di fatto già accertata e ad individuare il diritto e la misura al cui esercizio ovvero "ad colorandam possessionem" (Cass. II, 11 febbraio 2005, n. 2762; Cass. II, 3 febbraio 1998, n. 1040; Cass. 28 febbraio 1989, n. 1087).
Il titolo di provenienza attribuiva alla convenuta un quarto del diritto di proprietà mentre i restanti tre quarti erano del convenuto
In definitiva lo ius possessionis leso è “parziale” con quel che ne segue circa la valutazione degli eventuali pregiudizi subiti e non ripristinabili con la reintegrazione nel compossesso.
A questo proposito va svolta una premessa giuridica così da poter “asciugare” il thema decidendum risarcitorio dalle poste pregiudizievoli allegate ma non ricollegabili alla lesione di quel compossesso.
Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza, poiché il possesso costituisce una situazione di fatto avente propria rilevanza giuridica, la cui compromissione dà luogo di per sé all'insorgenza di un obbligo risarcitorio, la conseguente domanda risarcitoria può essere proposta congiuntamente all'azione di reintegra o di manutenzione (Cass. 2- 12-2013 n. 26985; Cass. 27-10-
2005 n. 20875). A fronte della ormai pacifica diversa ricostruzione del concetto di «danno ingiusto» ex art. 2043 cod. civ., come danno arrecato non iure, ossia in assenza di una causa giustificativa, e risolventesi nella «lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo (Cass. Sez. U. 22/07/1999, n. 500). Da ciò non si può negare che “qualsiasi possessore o detentore può, agendo in possessorio a tutela del suo rapportò col bene, chiedere anche il ristoro dei danni determinati dall'attività illecita del terzo», giacché «l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento», con la conseguenza che nel giudizio risarcitorio non è necessario per l'attore dimostrare il suo diritto sul bene, ma è sufficiente dimostrare di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per pagina 7 di 11 la mancata disponibilità di essa” (Cass. 24/02/1981, n. 1131; Cass. 14/05/1979, n. 2780; 14/05/1993, n. 5485; 29/01/2014, n. 1964, in motivazione).
La lesione del possesso o della detenzione può provocare danni non riparabili con il mero ripristino della situazione anteriore, che si identificano sia nella diminuzione patrimoniale che la vittima subisce per il ristabilimento dello status quo antea, sia nel mancato esercizio del potere di fatto.
Il risarcimento, peraltro, può però pure avere funzione sostitutiva del recupero della situazione possessoria, nell'ipotesi in cui quest'ultimo si presenti impossibile (di fatto) per distruzione della cosa o smarrimento o perdita irrecuperabile di essa dopo lo spoglio, ovvero (giuridicamente) perché la medesima è stata alienata ad un terzo ignaro, che ne ha acquistato il possesso (arg. ex art. 1169) (Cass.
III; 11 dicembre 2023, n. 34540).
In entrambi i casi la lesione del possesso che consegua ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 cod. civ. mette in essere una tipica fattispecie di illecito extracontrattuale, a condizione che, ovviamente, il fatto materiale compiuto dal terzo si traduca in un danno effettivo per il titolare della situazione possessoria.
A questo proposito non può predicarsi che il danno sussista "in re ipsa" e coincide con l'evento, ma viceversa quale elemento del fatto produttivo del danno ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio ovvero di aver sofferto qualsivoglia situazione pregiudizievole (Cass. n. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013).
Questa intelaiatura giuridica consente di accertare la fondatezza o meno delle allegazioni dei pregiudizi esposti dall'attrice in citazione.
A.Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) L'assunto è fondato in parte. Appare non contestato, oltre che dimostrato cartolarmene (doc. 11 fasc. TERMITE) l'esistenza della citata prenotazione pari a € 750,00 e la successiva cancellazione dovuta al sopraggiunto spoglio. Può predicarsi quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito la mancata finalizzazione del soggiorno vista la sopravvenuta impossibilità di accesso all'immobile. Come detto, il valore del pregiudizio va riproporzionato, in diminuzione, rispetto alla situazione giuridica compossessoria esercitata dall'attrice al momento dello spoglio ovvero un quarto della somma indicata. Ella vanta una posta risarcitoria pari ad € 187,50 oltre rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2018 fino al soddisfo.. Gli interessi non sono stati richiesti sicchè il Tribunale intende aderire all'orientamento pretorio secondo cui: “In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” (Cass. III, Ord. 17 aprile 2024, n. 10376).
B. Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) per le imposte. L'assunto è infondato in diritto. L'imposizione fiscale sul reddito non deriva dalla dimensione possessoria della cosa in sé e per sé considerata ma dal reddito prodotto dalla locazione che è stata concessa a terzi dal coniuge. Convenuto che risulta, e risultava, titolato a farlo in virtù del diritto di comproprietà sul cespite. Qui emerge la dimensione petitoria dei redditi da locazione e delle connesse spese riferite pro futuro (rispetto allo spoglio) all'immobile. Si tratta del classico tema della fruttificazione e quindi, della ripetizione di oneri e spese riguardanti la cosa comune a fronte di un uso esclusivo che ne abbia fatto uno dei comproprietari ex art. 1102 c.c..
Come per le altre attività di gestione di un bene comune anche per la stipulazione e la gestione di un contratto locatizio che lo abbia per oggetto da parte di un comproprietario, l'assenza della necessità di pagina 8 di 11 un espresso assenso degli altri condomini purché si tratti di atto di ordinaria amministrazione (cfr. Cass. sez. 3, 23 aprile 1996 n. 3831; Cass. sez. 3, 18 luglio 2008 n. 19929; Cass. sez. 3, 13 gennaio 2009 n.
480; Cass. sez. 27 dicembre 2016 n. 27021). Questa attività astrattamente esercitabile dal comproprietario, tuttavia, comporta il diritto degli altri comunisti non stipulanti o non gerenti a conseguire i frutti ritratti dalla cosa dall'altro ai sensi degli artt. 1101 e 1102 c.c. e così anche alla proporzionale quota di pesi ed oneri da esso derivanti.
Si tratta, quindi, di un effetto naturale della comunione ordinaria che in questo caso prescinde del tutto dal possesso esclusivo o meno del cespite da parte di uno dei comunisti. L'odierno convenuto è comunque titolato tanto a conseguire i vantaggi che a sostenere i pesi dello ius in re ex art. 1101 comma secondo c.c.
Si tratta di un fatto del tutto estraneo allo spoglio subito in quanto lo spoliator non è un terzo rispetto alla cosa ma ne è il comproprietario. Il suo godimento esclusivo, quindi, non genera un danno risarcibile alla controparte ma un normale obbligo di rendiconto della cosa comune sub specie di mandato o negotiorum gestio. Profili del tutto avulsi dalla prospettazione attorea e dalla causa petendi e petitum spesi.
Ne segue che la dimostrazione di aver sostenuto delle spese per la cosa comune derivanti tanto dalla sua fruttificazione quanto dagli ordinari oneri non concernono lo ius possesionis, della cui lesione oggi si discorre, ma lo ius possidendi ovvero il diritto di comproprietà. Fatto costitutivo estraneo all'odierno giudizio ove la difesa attorea fa espresso riferimento all'illecito subito (spoglio dal possesso) e ai danni che ne sarebbero derivati e non al rendimento del conto dell'utilizzo della cosa e alla sua fruttificazione e ai relativi rimborsi per le spese sostenute in eccedenza al criterio di riparto di cui all'art. 1101 comma secondo c.c.. Le imposte collegate alla fruttificazione della cosa rientrano in questo concetto e non costituiscono un danno da lesione del possesso ma un mero rimborso
C.il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente). L'assunto è infondato per le ragioni di cui al punto b. Qui appare maggiormente plastica l'erroneità giuridica della prospettazione atteso che le spese condominiali sono dovute proprie in virtù del rapporto petitorio e non possessorio e il diritto al rimborso nei confronti dell'altro comunista prescinde da qualsivoglia illecito che questi abbia commesso in confronto del primo.
D. il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) per le utenze. L'assunto è infondato in quanto si tratta di una spesa di consumo connessa alla fruttificazione della cosa locata dal convenuto. Partecipa del diritto al rimborso pro quota cui è tenuto il comproprietario che non l'ha sostenuta vista la sua funzionalizzazione alla produzione del reddito. Si annida nell'ambito petitorio estraneo all'odierna prospettazione
E il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) per i mancati i redditi da locazione. L'assunto è infondato per le ragioni giuridiche di cui al punto B. Appare evidente il fondamento petitorio del diritto prospettato in quanto la fruttificazione della cosa non era collegata allo ius possessionis. Giova sottolineare, peraltro, che tale diritto non potrebbe essere parametrato all'intero vista la quota di comproprietà del diritto reale di un solo quarto. Peraltro, il diritto sarebbe assorbito da quello di restituzione dei frutti percepiti dal convenuto per le locazioni poste in essere dal 2018 ad oggi e che dovrà necessariamente pagare all'attrice in via spontanea o coatto, ma in altra sede.
pagina 9 di 11 CP diritto ad ottenere il risarcimento del danno sostitutivo (lucro cessante), qualora la reintegra sia divenuta impossibile.
Si tratta di un assunto insostenibile in astratto. La cosa esiste ed è fruttifera come dimostrato dalla perdurante locazione. Non vi è alcuna distruzione né impossibilità di reintegra possessoria. Appare evidente che la parte attrice non abbia voluto attuare l'interdetto possessorio a distanza di sette anni dalla sua emissione anche a fronte dell'allegato rifiuto del convenuto. Il procedimento possessorio, infatti, prevede un'agile forma di attuazione attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art 669 – duodecies c.p.c.. Si tratta di una scelta deliberata che non può influire sulla stessa formulazione astratta di un'ipotesi di danno.
CP_ diritto ad ottenere, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale
Non vi è alcuna lesione della sfera non patrimoniale attesa la vocazione meramente commerciale del monolocale oggetto dello spoglio. Difetta quindi a monte un pregiudizio alla sfera non patrimoniale che possa trovare risarcimento già nell'an.
In definitiva va condannato al risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1 e liquidato in € 187,50 oltre rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2018 fino al soddisfo.
[...]
Le domande riconvenzionali proposte da sono inammissibili. Controparte_1 Va fatto proprio l'adagio secondo cui l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (infra Cass. I, Ord. 1 ottobre 2024, n. 5484). In questi termini appare evidente che a fronte della causa petendi possessoria spesa expressis verbis verbi dall'attrice (con rimando specifico ai provvedimenti che hanno governato la fase di accertamento dello spoglio) sia del tutto avulsa la trattazione di un ben ampia domanda di scioglimento della comunione ordinaria e divisione della porzione di immobile accatastato sub 703. Si tratta, infatti, di:
- una domanda petitoria fondata sullo ius possidendi e irrilevante rispetto alla trattazione del più esiguo prospettato danno derivante dalla lesione dello ius possessionis;
- domanda riguardante soltanto una porzione in natura (è irrilevante che sia accatastata separatamente) di un unico bene avente un unico titolo di provenienza che come tale non può essere oggetto di scioglimento della comunione ordinaria in via parziaria in sede giudiziale
(questione diversa quella negoziale).
Ciò è tanto più vero se si presta attenzione all'ulteriore domanda riconvenzionale di rendimento del conto (così definita) che ha quale fondamento le spese di ristrutturazione e il suo rimborso pro quota che il convenuto ha formulato. Evidente la sua dimensione petitoria come del resto tutte le voci di danno richieste dall'attrice che afferiscono allo ius possidendi e che come tali escluse dalla causa petendi riversata in via principale.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza che può predicarsi reciproca tanto in termini quantitativi che qualitativi viste le ragioni giuridiche addotte per il rigetto delle diverse pagina 10 di 11 prospettazioni delle parti (in termini di merito e rito) e come tali vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna al risarcimento del danno subito da e Controparte_1 Parte_1 liquidato in € 187,50 oltre rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2018 fino al soddisfo;
• rigetta tutte le altre domande proposte da;
Parte_1
• dichiara inammissibili le domanda riconvenzionali proposte da Controparte_1
• compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44478/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNESI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 22 20122 MILANO presso il difensore avv. FORNESI ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO Controparte_1 C.F._2
IA GE e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 108 20122 MILANO presso il difensore avv. MIONI ALBERTO IA GE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“
1.accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno subìto in conseguenza Parte_2 dello spoglio condotto da per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
2.condannare al risarcimento del danno integrativo subìto da , nella Controparte_1 Parte_1 misura pari a E.10.070,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa;
3.condannare al risarcimento del danno sostitutivo subito da , nella Controparte_1 Parte_1 misura pari a E.309.500,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa;
4.condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito da Controparte_1 Parte_1
nella misura da liquidarsi in via equitativa;
[...]
pagina 1 di 11
5.condannare al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”. Controparte_1
Si è costituito con comparsa di risposta del 14 marzo 2023 del chiedendo: Controparte_1
“In via riconvenzionale, in accoglimento delle domande svolte da parte attrice: a) disporre lo scioglimento della comunione ordinaria pro indiviso sussistente tra le parti sul bene immobile sito in Milano, Via Giovanni da Procida n. 6, così identificato al NCEU del predetto comune: foglio 260, particella 187, sub. 703. Z.c. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 1,5, sup. 32 mq. rendita euro 263,39 e per il caso di sua indivisibilità in natura, disporne ex art. 720 cc l'assegnazione per intero in favore del sig. con obbligo di versamento in favore della sig.ra della quota di Controparte_1 Parte_1 valore di sua spettanza pari al 25% b) condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di € 44.535,54 oltre interessi ex Parte_2 art. 1284 cc e rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo in favore del convenuto
[...]
importo eventualmente da compensarsi con le ragioni di credito dalla medesima azionate CP_1 che dovessero essere ritenute fondate da questo Ill.mo Giudice adito”.
Il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie al 5 ottobre 2023. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2, 3, 4 e 5 non contestato, 6,7, 9, 10 e documentale, 11), in quanto de relato actoris (cap. 8, 12, 13);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2, 5,6,7,9,10, 11,13), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 3,4,8);
• ritenuta l'irrilevanza di un accertamento tecnico visto il regime giuridico processuale affasciante la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione orinaria proposta dal convenuto alla luce all'assai ristretto oggetto e causa petendi della domanda attrice (il danno derivato dalla lesione dello ius possessionis e non dello ius possidendi);
• rinviato la causa all'udienza del 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c.
In via pregiudiziale di rito va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni offerte in comunicazione dalla difesa attorea in uno con la comparsa conclusionale in quanto tardive. La comparsa conclusionale è uno scritto con cui il difensore espone in precise posizioni, cioè conclusioni, i provvedimenti che si richiedono al giudice sulla base delle originarie domande e del globale svolgimento del processo;
in pratica ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Non possono, di contro, essere prodotti documenti atti a dimostrare né fatti e conclusioni già rassegnati, né tantomeno, fatti nuovi L'udienza di precisazione delle conclusioni rappresenta l'ultimo momento utile tanto per precisare le domande di merito e le istanze istruttorie quanto per formulare un'istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti sopravventi al maturare delle preclusioni istruttorie. Fatto processuale, qui pagina 2 di 11 non occorso visto che la patrona attorea si è limitata in calce alla comparsa conclusionale a rammentare:” Si producono i seguenti documenti, nuovi e sopravvenuti: 33.ordinanza GIP presso il Tribunale di Milano, in data 24 ottobre 2023; 34.estratto cassetto fiscale , locazione Parte_1 anno 2023; 35.estratto cassetto fiscale , locazione anno 2024”. Peraltro appare assai Parte_1 peculiare nella narrazione dello scritto affermi come “ il 24 ottobre 2023 (dunque, successivamente ai termini istruttori) è sopravvenuta l'ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Modica, emessa nel procedimento penale con RGNR 13546/2020 a carico dell'attrice e del geom. su iniziativa del convenuto”. Plastico riconoscimento dell'ampia antergazione della CP_2 conoscenza dei documenti prodotti e della imputabilità della difesa della parte nel poterne formulare la richiesta di rimessione in termini prima dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni (termine perentorio note scritte del 12 novembre 2024).
Risulta poi la prova documentale della conoscenza antecedente alla citata udienza anche dei documenti 34 e 35 (p. 5 comparsa conclusionale) laddove è riportata la data dell'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate
(infra cit. docc. 34 e 35 fasc. ovvero il 30 settembre 2024. Pt_1
.Di tali documenti non si terrà conto ai fini della decisione Allo stesso modo non si terrà conto della tabella prodotta sub doc. 22 dal patrono del convenuto in sede di memoria di replica.
Il merito della domanda risarcitoria. L'odierno thema decidendum. Il Tribunale è costretto a dover esternare expressis verbis l'esiguità dell'odierno accertamento cui è tenuto sulla scorta della causa petendi prospettata dall'attrice ovvero il risarcimento del danno derivante dello spoglio dell'appartamento (o monolocale) così meglio individuato: Milano, Via Giovanni da Procida 6, foglio 260, part. 187, sub. 703 Zona Cens. 2, Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza 1,5 vani, Superficie Catastale Totale: 32 m2 Totale escluse aree scoperte: 31 m2, Rendita Euro 263,39, quale mera porzione del più ampio immobile acquistato. L'incipit della citazione appare piuttosto eloquente nell'individuare la causa petendi: l'illecito aquiliano subito dall'attrice integrato dallo spoglio subito del citato per causa di CP_3 [...] Spoglio accertato con ordinanza emessa dall'intestato Tribunale il 6 dicembre 2018 CP_1 (doc. 2 fasc. . Provvedimento non reclamato ma seguito, illo tempore, da una “singolare” Pt_1 citazione autonoma per lo svolgimento del “merito possessorio” (doc. 3 fasc. TERMITE) instaurato dall'allora patrona dell'odierno convenuto, in luogo dell'istanza di prosecuzione, di fronte al medesimo giudice della fase interdittale ex art. 703 comma quarto c.p.c.. Giudizio dichiarato improcedibile con sentenza pronunciata il 12 marzo 2020, n. 2109 (doc. 4 fasc. TERMITE), confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 1° ottobre 2021, n. 2806 (doc. 5 fasc. TERMITE). Da qui l'irretrattabilità dell'accertamento sommario svolto dal Tribunale sulla situazione possessoria e relativo spoglio come rettamente allegato dall'attrice. Tale statuizione, tuttavia, non può non seguire alla ricostruzione del regime giuridico della stabilità del provvedimento interdittale, non assorbito o revocato, dalla sentenza di merito, per come elaborato dalla giurisprudenza. Rammenta la giurisprudenza:“la versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui pagina 3 di 11 alla legge n.353/90 da Cass. S.U. n.1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. Il quarto comma dell'art. 703 c.p.c., infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di
60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena”(v. ordinanza n. 12361/15). Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (...). Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies e 703, terzo comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa
Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02).
Ciò detto rimangono due possibilità. o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo
(infra Cass. n. 3629/14). La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt.
669-bis e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c. questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. Si evidenzia all'uopo che il 2° co. dell'art. 703 c.p.c. dispone per l'applicabilità degli artt. 669 bis e ss. c.p.c.. Si prospetta, pertanto, l'applicabilità all'ordinanza che ha deciso sul reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 703, 3° co., e 669 terdecies c.p.c. ovvero, in difetto di reclamo, sul ricorso per la reintegrazione o per la manutenzione nel possesso, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 669 octies c.p.c., a tenor del quale "l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo". La seconda ipotesi, da ritenersi senz'altro preferibile per ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi del quarto comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato Cass. VI-II, Ord. 22 gennaio
2018, n. 1501 (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. l 86-ter c.p.c.). A questo proposito la giurisprudenza di legittimità afferma sovente:”il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 c. c.; trattasi di" preclusione pro iudicato", che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cessazione (ex multis Cass. 175.1999, n. 4799)
Non sfugge, infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. si applicano — come recita l'art. 703, comma secondo., c.p.c. — "in quanto compatibili" ed, in pari tempo, che l'art. 703 c.p.c. fa puntuale riferimento unicamente all'art. 669 terdecies c.p.c. ed all'art. 669 novies, 3 0 co., c.p.c., a conferma dell'indirizzo ricostruttivo per cui il procedimento possessorio non è esattamente un procedimento cautelare. Del resto, in dottrina si è posto in risalto che "rispetto al cautelare anticipatorio, qui vi è una differenza fondamentale: e, cioè, che, nel procedimento possessorio, la domanda di merito è già proposta con il ricorso iniziale, e dunque i provvedimenti interdittali si differenziano dai cautelari perché non possono essere pronunciati ante causam. pagina 4 di 11 Ed ancora si è sottolineato l'esclusione per incompatibilità dell'applicazione dell'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c.. La parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4° comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato. Affermazione, peraltro, che con il principio costituzionale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cognizione piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l'effettivo svolgimento di un giudizio presidiato dalle forme della cognizione piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opzione (infra Cass. VI-II, Ord. 17 febbraio 2014, n. 3629). Si può aderire all'impostazione pretoria della intervenuta preclusione pro iudicato dell'ordinanza resa inter partes in quanto ad essa non è seguita una statuizione nel merito possessorio vista la patologia processuale che ha affettato l'iniziativa in tal senso intrapresa dall'allora patrona del convenuto.
Questa premessa determina la irretrattabilità dell'accertamento reso in quella sede circa il possesso (nei modi e limiti allegati nell'allora ricorso) e la sua privazione perpetrata dal convenuto il 25 febbraio 2018.
Ogni difesa svolta sul punto da risulta inefficace ovvero inidonea anche solo a Controparte_1 far sorgere un diritto a provare un fatto storico diverso da quello veicolato dall'ordinanza interdittale. Nello specifico ha allegato che:” alla fine del mese di febbraio 2018 vi fece accesso utilizzando le chiavi delle quali da sempre era nella disponibilità e che, si badi bene, sono sempre rimaste all'interno della casa coniugale e pertanto anche nella disponibilità della controparte, onde ricollocarlo sul mercato”. Fatto in contrasto con quale accertato dal Tribunale
L'episodio di cui sopra era stato così descritto nel ricorso (p. 3)
Questa irretrattabilità, tuttavia, non affascia solo lo spoglio in sé quale atto non iure ma anche l'individuazione della situazione giuridica tutelata dall'allora ricorrente ovvero il compossesso dell'immobile. Ciò si evince in modo evidente da come il potere di fatto sulla porzione a monolocale si sarebbe esplicitato (in questa sede risulta del tutto irrilevante il tema della casa coniugale) attraverso la descrizione offertane nel citato ricorso pagina 5 di 11 (p. 2 ricorso) nonché per come “ripresa” in citazione: “A partire dall'anno 2016 e per oltre due anni in via esclusiva, l'odierna attrice ha, in definitiva, avuto la piena ed autonoma disponibilità della porzione di immobile in questione (si ribadisce unitario), tanto da porlo persino in locazione, con il benestare del marito”. (p. 5 citazione). La stessa prospettazione della parte induce a ritenere che non avesse il possesso esclusivo del monolocale atteso che la sua locazione era stata concessa con il benestare del marito ovvero in accordo con lui con ciò riconoscendone il compossesso (alla luce del titolo di comproprietà sottostante). Si tratta di un approdo necessitato giuridicamente in quanto la stessa attrice riconosce che nel locare il bene vi era un concerto con l'altro coniuge con quel che ne segue circa l'insussistenza di alcun possesso esclusivo esteso rispetto al compossesso iniziale. Circostanza suffragata e dimostrata dal convenuto con la produzione dell'e-mail del 10 marzo 20216 avente il seguente tenore
(doc. 5 fasc. CP_1 A ciò si aggiunge l'ulteriore elemento fattuale – affermato dalla stessa attrice – secondo cui le parti hanno convissuto di fatto nell'attigua casa coniugale anche dopo lo spoglio. Tale circostanza avvalora in via indiziaria quanto allegato dal convenuto: “il possesso del monolocale sin dall'epoca della sua realizzazione era sempre stato assolutamente condiviso e comune tra i comproprietari in quanto entrambi erano in possesso delle chiavi per accedere allo stesso ed assumevano insieme le decisioni in merito alla sua utilizzazione”. Dopotutto il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti pagina 6 di 11 familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. II, 12 aprile 2018, n. 9100). In questo caso è esattamente il contrario ovvero la stessa attrice riconosce – con i fatti allegati – di non aver compiuto un atto di esclusione dell'altrui compossesso. La disponibilità di chiavi e la decisione comune su come locare il bene rappresentano chiari indici in tal senso. A ciò si aggiunge il fatto che l'uso prolungato di un bene non è normalmente compatibile con la mera "tolleranza", essendo quest'ultima configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la "tolleranza" nel caso dei rapporti di parentela (Cass. II, Ord. 10 maggi 2019, n. 11315;
Cass. 4327/2008). Alla luce degli stretti rapporti in essere al tempo tra i coniugi e dalla “posizione” materiale del monolocale rispetto alla casa familiare (quello utilizzato per viverci) non poteva certo affermarsi alcun possesso esclusivo dell'attrice. Questa affermazione ha una diretta incidenza sull'odierno giudizio sia in termini qualitativi che quantitativi. E' evidente, infatti, che il compossesso oggetto di spoglio non poteva che essere “misurato” nella sua dimensione quantitativa rispetto al titolo petitorio cui si innestava ovvero l'atto di compravendita del 27 giugno 2014 (doc. 1 fasc. L'attrice, infatti, fonda il suo rapporto di fatto con la res CP_1 sulla scorta del titolo di acquisto petitorio e non su altre modalità di conseguimento (adprehensio, successio possessionis, ecc.). Il potere di fatto è stato (co) esercitato sulla base di quello di diritto ed a sua guisa e, quindi, misura. È noto che la prova del possesso non possa essere desunto dal titolo in sé e per sé ma questo è servente – ove presente – a qualificare una situazione di fatto già accertata e ad individuare il diritto e la misura al cui esercizio ovvero "ad colorandam possessionem" (Cass. II, 11 febbraio 2005, n. 2762; Cass. II, 3 febbraio 1998, n. 1040; Cass. 28 febbraio 1989, n. 1087).
Il titolo di provenienza attribuiva alla convenuta un quarto del diritto di proprietà mentre i restanti tre quarti erano del convenuto
In definitiva lo ius possessionis leso è “parziale” con quel che ne segue circa la valutazione degli eventuali pregiudizi subiti e non ripristinabili con la reintegrazione nel compossesso.
A questo proposito va svolta una premessa giuridica così da poter “asciugare” il thema decidendum risarcitorio dalle poste pregiudizievoli allegate ma non ricollegabili alla lesione di quel compossesso.
Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza, poiché il possesso costituisce una situazione di fatto avente propria rilevanza giuridica, la cui compromissione dà luogo di per sé all'insorgenza di un obbligo risarcitorio, la conseguente domanda risarcitoria può essere proposta congiuntamente all'azione di reintegra o di manutenzione (Cass. 2- 12-2013 n. 26985; Cass. 27-10-
2005 n. 20875). A fronte della ormai pacifica diversa ricostruzione del concetto di «danno ingiusto» ex art. 2043 cod. civ., come danno arrecato non iure, ossia in assenza di una causa giustificativa, e risolventesi nella «lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo (Cass. Sez. U. 22/07/1999, n. 500). Da ciò non si può negare che “qualsiasi possessore o detentore può, agendo in possessorio a tutela del suo rapportò col bene, chiedere anche il ristoro dei danni determinati dall'attività illecita del terzo», giacché «l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento», con la conseguenza che nel giudizio risarcitorio non è necessario per l'attore dimostrare il suo diritto sul bene, ma è sufficiente dimostrare di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per pagina 7 di 11 la mancata disponibilità di essa” (Cass. 24/02/1981, n. 1131; Cass. 14/05/1979, n. 2780; 14/05/1993, n. 5485; 29/01/2014, n. 1964, in motivazione).
La lesione del possesso o della detenzione può provocare danni non riparabili con il mero ripristino della situazione anteriore, che si identificano sia nella diminuzione patrimoniale che la vittima subisce per il ristabilimento dello status quo antea, sia nel mancato esercizio del potere di fatto.
Il risarcimento, peraltro, può però pure avere funzione sostitutiva del recupero della situazione possessoria, nell'ipotesi in cui quest'ultimo si presenti impossibile (di fatto) per distruzione della cosa o smarrimento o perdita irrecuperabile di essa dopo lo spoglio, ovvero (giuridicamente) perché la medesima è stata alienata ad un terzo ignaro, che ne ha acquistato il possesso (arg. ex art. 1169) (Cass.
III; 11 dicembre 2023, n. 34540).
In entrambi i casi la lesione del possesso che consegua ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 cod. civ. mette in essere una tipica fattispecie di illecito extracontrattuale, a condizione che, ovviamente, il fatto materiale compiuto dal terzo si traduca in un danno effettivo per il titolare della situazione possessoria.
A questo proposito non può predicarsi che il danno sussista "in re ipsa" e coincide con l'evento, ma viceversa quale elemento del fatto produttivo del danno ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio ovvero di aver sofferto qualsivoglia situazione pregiudizievole (Cass. n. 13071/2018; Cass. n. 15111/2013).
Questa intelaiatura giuridica consente di accertare la fondatezza o meno delle allegazioni dei pregiudizi esposti dall'attrice in citazione.
A.Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) L'assunto è fondato in parte. Appare non contestato, oltre che dimostrato cartolarmene (doc. 11 fasc. TERMITE) l'esistenza della citata prenotazione pari a € 750,00 e la successiva cancellazione dovuta al sopraggiunto spoglio. Può predicarsi quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito la mancata finalizzazione del soggiorno vista la sopravvenuta impossibilità di accesso all'immobile. Come detto, il valore del pregiudizio va riproporzionato, in diminuzione, rispetto alla situazione giuridica compossessoria esercitata dall'attrice al momento dello spoglio ovvero un quarto della somma indicata. Ella vanta una posta risarcitoria pari ad € 187,50 oltre rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2018 fino al soddisfo.. Gli interessi non sono stati richiesti sicchè il Tribunale intende aderire all'orientamento pretorio secondo cui: “In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” (Cass. III, Ord. 17 aprile 2024, n. 10376).
B. Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) per le imposte. L'assunto è infondato in diritto. L'imposizione fiscale sul reddito non deriva dalla dimensione possessoria della cosa in sé e per sé considerata ma dal reddito prodotto dalla locazione che è stata concessa a terzi dal coniuge. Convenuto che risulta, e risultava, titolato a farlo in virtù del diritto di comproprietà sul cespite. Qui emerge la dimensione petitoria dei redditi da locazione e delle connesse spese riferite pro futuro (rispetto allo spoglio) all'immobile. Si tratta del classico tema della fruttificazione e quindi, della ripetizione di oneri e spese riguardanti la cosa comune a fronte di un uso esclusivo che ne abbia fatto uno dei comproprietari ex art. 1102 c.c..
Come per le altre attività di gestione di un bene comune anche per la stipulazione e la gestione di un contratto locatizio che lo abbia per oggetto da parte di un comproprietario, l'assenza della necessità di pagina 8 di 11 un espresso assenso degli altri condomini purché si tratti di atto di ordinaria amministrazione (cfr. Cass. sez. 3, 23 aprile 1996 n. 3831; Cass. sez. 3, 18 luglio 2008 n. 19929; Cass. sez. 3, 13 gennaio 2009 n.
480; Cass. sez. 27 dicembre 2016 n. 27021). Questa attività astrattamente esercitabile dal comproprietario, tuttavia, comporta il diritto degli altri comunisti non stipulanti o non gerenti a conseguire i frutti ritratti dalla cosa dall'altro ai sensi degli artt. 1101 e 1102 c.c. e così anche alla proporzionale quota di pesi ed oneri da esso derivanti.
Si tratta, quindi, di un effetto naturale della comunione ordinaria che in questo caso prescinde del tutto dal possesso esclusivo o meno del cespite da parte di uno dei comunisti. L'odierno convenuto è comunque titolato tanto a conseguire i vantaggi che a sostenere i pesi dello ius in re ex art. 1101 comma secondo c.c.
Si tratta di un fatto del tutto estraneo allo spoglio subito in quanto lo spoliator non è un terzo rispetto alla cosa ma ne è il comproprietario. Il suo godimento esclusivo, quindi, non genera un danno risarcibile alla controparte ma un normale obbligo di rendiconto della cosa comune sub specie di mandato o negotiorum gestio. Profili del tutto avulsi dalla prospettazione attorea e dalla causa petendi e petitum spesi.
Ne segue che la dimostrazione di aver sostenuto delle spese per la cosa comune derivanti tanto dalla sua fruttificazione quanto dagli ordinari oneri non concernono lo ius possesionis, della cui lesione oggi si discorre, ma lo ius possidendi ovvero il diritto di comproprietà. Fatto costitutivo estraneo all'odierno giudizio ove la difesa attorea fa espresso riferimento all'illecito subito (spoglio dal possesso) e ai danni che ne sarebbero derivati e non al rendimento del conto dell'utilizzo della cosa e alla sua fruttificazione e ai relativi rimborsi per le spese sostenute in eccedenza al criterio di riparto di cui all'art. 1101 comma secondo c.c.. Le imposte collegate alla fruttificazione della cosa rientrano in questo concetto e non costituiscono un danno da lesione del possesso ma un mero rimborso
C.il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente). L'assunto è infondato per le ragioni di cui al punto b. Qui appare maggiormente plastica l'erroneità giuridica della prospettazione atteso che le spese condominiali sono dovute proprie in virtù del rapporto petitorio e non possessorio e il diritto al rimborso nei confronti dell'altro comunista prescinde da qualsivoglia illecito che questi abbia commesso in confronto del primo.
D. il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) per le utenze. L'assunto è infondato in quanto si tratta di una spesa di consumo connessa alla fruttificazione della cosa locata dal convenuto. Partecipa del diritto al rimborso pro quota cui è tenuto il comproprietario che non l'ha sostenuta vista la sua funzionalizzazione alla produzione del reddito. Si annida nell'ambito petitorio estraneo all'odierna prospettazione
E il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) per i mancati i redditi da locazione. L'assunto è infondato per le ragioni giuridiche di cui al punto B. Appare evidente il fondamento petitorio del diritto prospettato in quanto la fruttificazione della cosa non era collegata allo ius possessionis. Giova sottolineare, peraltro, che tale diritto non potrebbe essere parametrato all'intero vista la quota di comproprietà del diritto reale di un solo quarto. Peraltro, il diritto sarebbe assorbito da quello di restituzione dei frutti percepiti dal convenuto per le locazioni poste in essere dal 2018 ad oggi e che dovrà necessariamente pagare all'attrice in via spontanea o coatto, ma in altra sede.
pagina 9 di 11 CP diritto ad ottenere il risarcimento del danno sostitutivo (lucro cessante), qualora la reintegra sia divenuta impossibile.
Si tratta di un assunto insostenibile in astratto. La cosa esiste ed è fruttifera come dimostrato dalla perdurante locazione. Non vi è alcuna distruzione né impossibilità di reintegra possessoria. Appare evidente che la parte attrice non abbia voluto attuare l'interdetto possessorio a distanza di sette anni dalla sua emissione anche a fronte dell'allegato rifiuto del convenuto. Il procedimento possessorio, infatti, prevede un'agile forma di attuazione attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art 669 – duodecies c.p.c.. Si tratta di una scelta deliberata che non può influire sulla stessa formulazione astratta di un'ipotesi di danno.
CP_ diritto ad ottenere, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale
Non vi è alcuna lesione della sfera non patrimoniale attesa la vocazione meramente commerciale del monolocale oggetto dello spoglio. Difetta quindi a monte un pregiudizio alla sfera non patrimoniale che possa trovare risarcimento già nell'an.
In definitiva va condannato al risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1 e liquidato in € 187,50 oltre rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2018 fino al soddisfo.
[...]
Le domande riconvenzionali proposte da sono inammissibili. Controparte_1 Va fatto proprio l'adagio secondo cui l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (infra Cass. I, Ord. 1 ottobre 2024, n. 5484). In questi termini appare evidente che a fronte della causa petendi possessoria spesa expressis verbis verbi dall'attrice (con rimando specifico ai provvedimenti che hanno governato la fase di accertamento dello spoglio) sia del tutto avulsa la trattazione di un ben ampia domanda di scioglimento della comunione ordinaria e divisione della porzione di immobile accatastato sub 703. Si tratta, infatti, di:
- una domanda petitoria fondata sullo ius possidendi e irrilevante rispetto alla trattazione del più esiguo prospettato danno derivante dalla lesione dello ius possessionis;
- domanda riguardante soltanto una porzione in natura (è irrilevante che sia accatastata separatamente) di un unico bene avente un unico titolo di provenienza che come tale non può essere oggetto di scioglimento della comunione ordinaria in via parziaria in sede giudiziale
(questione diversa quella negoziale).
Ciò è tanto più vero se si presta attenzione all'ulteriore domanda riconvenzionale di rendimento del conto (così definita) che ha quale fondamento le spese di ristrutturazione e il suo rimborso pro quota che il convenuto ha formulato. Evidente la sua dimensione petitoria come del resto tutte le voci di danno richieste dall'attrice che afferiscono allo ius possidendi e che come tali escluse dalla causa petendi riversata in via principale.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza che può predicarsi reciproca tanto in termini quantitativi che qualitativi viste le ragioni giuridiche addotte per il rigetto delle diverse pagina 10 di 11 prospettazioni delle parti (in termini di merito e rito) e come tali vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna al risarcimento del danno subito da e Controparte_1 Parte_1 liquidato in € 187,50 oltre rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2018 fino al soddisfo;
• rigetta tutte le altre domande proposte da;
Parte_1
• dichiara inammissibili le domanda riconvenzionali proposte da Controparte_1
• compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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