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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
492 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 492 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 13/06/2009 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MAGNANI FRANCESCA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
1 - he il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 13/06/2009 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – Atto n. 11, parte 1 - anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 03/03/2025, che integralmente si riportano:
1. … omissis…;
2. …omissis...;
3. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludico-sportive degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I sig.ri e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale CP_1 Pt_1 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
4. La collocazione dei figli minorenni sarà pressoché paritaria tra i genitori e verrà regolata come segue:
- a settimane alternate i figli staranno con la madre nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica e con il padre il martedì, giovedì e venerdì, mentre la settimana successiva staranno con la madre il lunedì, mercoledì e venerdì e trascorreranno con il padre le giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica;
- durante il periodo Natalizio i figli - ad anni alterni - trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro. Analogamente i figli - ad 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) - P.M. avvisato 11.3.2025
2 anni alterni - trascorreranno il Capodanno con un genitore ed il giorno dell'Epifania con l'altro.
- durante le festività Pasquali i figli - ad anni alterni - trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 periodi di massimo 7 giorni consecutivi da distribuirsi fra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
detti periodi di ferie verranno concordati fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e comunque compatibilmente con il preavviso che verrà loro concesso dai rispettivi datori di lavoro.
5. I figli e lasceranno la propria residenza anagrafica presso la casa Per_1 Per_2 coniugale in Cesenatico (FC), via dei Tulipani n. 25/A; immobile che, per concorde volontà dei coniugi, resterà assegnato alla sig.ra CP_1
6. In ragione di siffatta collocazione dei figli e dei rispettivi redditi, i sig.ri e CP_1
concordano che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli Pt_1 nei periodi di rispettiva permanenza. I genitori concorreranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico/ricreative) che si renderanno necessarie per i figli e Sul punto entrambi i coniugi dichiarano di voler adottare Per_1 Per_2
e seguire le indicazioni contenute all'art. 15 del Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia assunto dal Tribunale di Forlì in data 9.6.2017.
7. I coniugi convengono che l'importo erogato a titolo di assegno unico verrà riscosso in egual misura da entrambi i genitori e continuerà ad essere erogato sul conto corrente cointestato tra i sig.ri e n. 49-000506891 acceso CP_1 Pt_1 presso La BCC Ravennate Forlivese Imolese Soc. Coop., dal quale entrambi potranno attingere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli.
8. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere da soli alle rispettive esigenze e pertanto nulla dovrà essere versato dall'uno nei confronti dell'altro. I sig.ri e danno altresì atto di aver già definito tutti i rapporti anche CP_1 Pt_1 economici, pendenti tra loro e di non aver più nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo.
9. I coniugi si impegnano reciprocamente a prestare le necessarie autorizzazioni ed assensi dinnanzi alle competenti autorità per il rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
10. Le spese legali del presente procedimento di intendono compensate tra le parti. 3 PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza. Forlì, 15/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 492 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 13/06/2009 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MAGNANI FRANCESCA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
1 - he il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 13/06/2009 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – Atto n. 11, parte 1 - anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 03/03/2025, che integralmente si riportano:
1. … omissis…;
2. …omissis...;
3. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludico-sportive degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I sig.ri e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale CP_1 Pt_1 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
4. La collocazione dei figli minorenni sarà pressoché paritaria tra i genitori e verrà regolata come segue:
- a settimane alternate i figli staranno con la madre nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica e con il padre il martedì, giovedì e venerdì, mentre la settimana successiva staranno con la madre il lunedì, mercoledì e venerdì e trascorreranno con il padre le giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica;
- durante il periodo Natalizio i figli - ad anni alterni - trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro. Analogamente i figli - ad 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) - P.M. avvisato 11.3.2025
2 anni alterni - trascorreranno il Capodanno con un genitore ed il giorno dell'Epifania con l'altro.
- durante le festività Pasquali i figli - ad anni alterni - trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 periodi di massimo 7 giorni consecutivi da distribuirsi fra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
detti periodi di ferie verranno concordati fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e comunque compatibilmente con il preavviso che verrà loro concesso dai rispettivi datori di lavoro.
5. I figli e lasceranno la propria residenza anagrafica presso la casa Per_1 Per_2 coniugale in Cesenatico (FC), via dei Tulipani n. 25/A; immobile che, per concorde volontà dei coniugi, resterà assegnato alla sig.ra CP_1
6. In ragione di siffatta collocazione dei figli e dei rispettivi redditi, i sig.ri e CP_1
concordano che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli Pt_1 nei periodi di rispettiva permanenza. I genitori concorreranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico/ricreative) che si renderanno necessarie per i figli e Sul punto entrambi i coniugi dichiarano di voler adottare Per_1 Per_2
e seguire le indicazioni contenute all'art. 15 del Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia assunto dal Tribunale di Forlì in data 9.6.2017.
7. I coniugi convengono che l'importo erogato a titolo di assegno unico verrà riscosso in egual misura da entrambi i genitori e continuerà ad essere erogato sul conto corrente cointestato tra i sig.ri e n. 49-000506891 acceso CP_1 Pt_1 presso La BCC Ravennate Forlivese Imolese Soc. Coop., dal quale entrambi potranno attingere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli.
8. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere da soli alle rispettive esigenze e pertanto nulla dovrà essere versato dall'uno nei confronti dell'altro. I sig.ri e danno altresì atto di aver già definito tutti i rapporti anche CP_1 Pt_1 economici, pendenti tra loro e di non aver più nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo.
9. I coniugi si impegnano reciprocamente a prestare le necessarie autorizzazioni ed assensi dinnanzi alle competenti autorità per il rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
10. Le spese legali del presente procedimento di intendono compensate tra le parti. 3 PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza. Forlì, 15/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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