Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2023, proposto dalla società Radan di AN Pane S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Ricciardelli e Antonella Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Per l'annullamento: a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL NA 3 sud n. 1241 del 23.12.2022, comunicata alla ricorrente a mezzo pec il 29.12.2022; b) della nota prot. 0161779 del 29.12.2022 del Direttore Responsabile del Distretto 57 e del Responsabile cure primarie dell'ASL NA 3, recante trasmissione deliberazione aziendale sub a per gli adempimenti consequenziali; c) della nota prot. 0161517 del 28.12.2022 del Direttore Responsabile del distretto 56 dell'ASL NA 3 sud, recante trasmissione deliberazione aziendale sub a) per gli adempimenti consequenziali, c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente ed in particolare delle, provvedimenti tutti che intenderebbero imporre al centro ricorrente un tetto di spesa nuovo e autonomo rispetto a quelli indicati dalla Regione Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Vista la memoria depositata in data 17.3.2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, così come poi ribadito in udienza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. OB AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
mediante l’odierno giudizio la struttura ricorrente, accreditata per l’esercizio di attività medica laboratoriale presso il Servizio Sanitario Regionale, ha impugnato le note epigrafate sul presupposto che le stesse avrebbero illegittimamente modificato in peius il tetto di struttura assegnatole dalla DGR 215/2022, operando, a suo avviso “ una decurtazione non consentita del budget annuale, senza alcun confronto dialettico con il centro e in violazione delle procedure previste dalla normativa regionale ”;
fissata l’odierna udienza di smaltimento ex art., 87 bis cod.proc.amm. parte ricorrente con memoria depositata in data 17.3.2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito della causa.
Considerato che, a fronte della dichiarazione di parte ricorrente il gravame va senz’altro dichiarato improcedibile alla luce dell’art. 35, comm1 lett. c), a norma del quale il sopravvenuto difetto di interesse costituisce una espressa ipotesi di improcedibilità del ricorso.
Soggiunto che in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato e proseguito soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso; difatti il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha intrapreso, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Evidenziato, di conseguenza, che a fronte della dichiarazione antescritta, ribadita in sede di udienza dal difensore presente come da verbale in atti, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto e dichiarato difetto d’interesse, risultando venuta ormai meno per la Struttura ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa, anche in ragione della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto e difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZE, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
OB AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR | IA ZE |
IL SEGRETARIO